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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1576 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALEGARI CRISTINA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in AR (MI), P.zza Risorgimento 42
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALA EMANUELA e dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TR AR con domicilio eletto in Milano in Via Cosimo del Fante n. 2
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate il 21 ottobre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ordinando al Comune di AR (MI) di annotare l'emanando provvedimento di Controparte_1 separazione a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto pagina 1 di 3 2) il sig. si impegna a ricercare altra soluzione abitativa entro la data del 30.10.25 e, pertanto, CP_1 lascerà la casa coniugale entro tale termine;
3) la sig.ra si impegna a sua volta a richiedere un prestito di Euro 55.000,00 alla propria banca con il quale Pt_1 verrà estinto il finanziamento Agos n° 59758598, di cui risulta essere garante, e il residuo verrà corrisposto al sig.
; CP_1
4) impegno dei coniugi a chiudere i conti correnti tra loro cointestati e a porre in essere quanto a tal fine necessario;
5) il signor si impegna a cedere e trasferire alla moglie , la quale si Controparte_1 Parte_1 impegna a sua volta ad accettare detto trasferimento a proprio favore, la propria quota indivisa (50%) dell'unità immobiliare sita nel Comune di AR, via Centenara 34 identificata nel catasto di detto Comune come segue: appartamento di tre locali, servizi, ripostiglio e due balconi al secondo piano, foglio 21, particella 24, sub.6, Z.C. U, cat. A/3, classe 3, vani 5, Rendita €. 400,25; box al piano terra, foglio 21, particella 24, sub.9, Z.C. U, cat. AC/6, classe 4, mq 28, Rendita €. 62,18.
La promessa di cessione e trasferimento avviene in forza di precedenti, reciproche promesse d'acquisto e vendita e per la regolazione di rapporti dare – avere.
Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 numero 74, anche a seguito della sentenza della corte costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 e della risoluzione agenzia entrate n. 65/E del 16 luglio 2015 e della circolare della stessa agenzia 29 maggio 2013 n. 18, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, in quanto la presente cessione costituisce attuazione degli accordi di separazione di cui sopra, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
Le spese di trasferimento, da formalizzare con apposito atto notarile entro 30 giorni dall'omologa della sentenza, saranno a carico della sig.ra Pt_1
6) sino all'estinzione del finanziamento Agos n° 59758598, i coniugi si impegnano a pagare al 50% la rata del relativo prestito;
7) accollo delle ultime rate del mutuo sulla casa coniugale da parte della sig.ra a far data dal corrente mese Pt_1 di ottobre compreso
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente accordo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
9) spese legali del presente procedimento compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Si dà, inoltre atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra i coniugi.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in AR, in data 8/9/1996 (Atto N. 23 parte II - anno 1996 – Registro atti di matrimonio del Comune di AR)
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 17.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1576 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALEGARI CRISTINA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in AR (MI), P.zza Risorgimento 42
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SALA EMANUELA e dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TR AR con domicilio eletto in Milano in Via Cosimo del Fante n. 2
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate il 21 ottobre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ordinando al Comune di AR (MI) di annotare l'emanando provvedimento di Controparte_1 separazione a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto pagina 1 di 3 2) il sig. si impegna a ricercare altra soluzione abitativa entro la data del 30.10.25 e, pertanto, CP_1 lascerà la casa coniugale entro tale termine;
3) la sig.ra si impegna a sua volta a richiedere un prestito di Euro 55.000,00 alla propria banca con il quale Pt_1 verrà estinto il finanziamento Agos n° 59758598, di cui risulta essere garante, e il residuo verrà corrisposto al sig.
; CP_1
4) impegno dei coniugi a chiudere i conti correnti tra loro cointestati e a porre in essere quanto a tal fine necessario;
5) il signor si impegna a cedere e trasferire alla moglie , la quale si Controparte_1 Parte_1 impegna a sua volta ad accettare detto trasferimento a proprio favore, la propria quota indivisa (50%) dell'unità immobiliare sita nel Comune di AR, via Centenara 34 identificata nel catasto di detto Comune come segue: appartamento di tre locali, servizi, ripostiglio e due balconi al secondo piano, foglio 21, particella 24, sub.6, Z.C. U, cat. A/3, classe 3, vani 5, Rendita €. 400,25; box al piano terra, foglio 21, particella 24, sub.9, Z.C. U, cat. AC/6, classe 4, mq 28, Rendita €. 62,18.
La promessa di cessione e trasferimento avviene in forza di precedenti, reciproche promesse d'acquisto e vendita e per la regolazione di rapporti dare – avere.
Le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 numero 74, anche a seguito della sentenza della corte costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999 e della risoluzione agenzia entrate n. 65/E del 16 luglio 2015 e della circolare della stessa agenzia 29 maggio 2013 n. 18, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, in quanto la presente cessione costituisce attuazione degli accordi di separazione di cui sopra, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
Le spese di trasferimento, da formalizzare con apposito atto notarile entro 30 giorni dall'omologa della sentenza, saranno a carico della sig.ra Pt_1
6) sino all'estinzione del finanziamento Agos n° 59758598, i coniugi si impegnano a pagare al 50% la rata del relativo prestito;
7) accollo delle ultime rate del mutuo sulla casa coniugale da parte della sig.ra a far data dal corrente mese Pt_1 di ottobre compreso
8) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, con l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente accordo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
9) spese legali del presente procedimento compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 Nel merito, ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Si dà, inoltre atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra i coniugi.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in AR, in data 8/9/1996 (Atto N. 23 parte II - anno 1996 – Registro atti di matrimonio del Comune di AR)
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto l'annotazione della sentenza e il compimento delle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
5) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 17.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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