Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1324/2024 R.G. tra
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Cod.fisc.: ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Eleonora C.F._1
d'Arborea 12 presso e nello studio dell'Avv. Laura Camomilla (C.f. ) che C.F._2 la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente ricorso, e nel cui studio dichiara di eleggere domicilio
- ATTRICE-
e
con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente pubblico P.IVA_1 economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Santa Mordà ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso il suo studio sito in via Tommaso Campanella n. 38,
- CONVENUTA -
NONCHE'
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ; PEC P.IVA_2
, presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei Email_1
Portoghesi n. 12.
- CONVENUTA –
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo il Tribunale adito quale Giudice dell'Esecuzione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
B) Nel merito, in via principale dichiarare che nulla deve l'opponente all' in forza del Controparte_1 titolo azionato in quanto il credito allo stato non è certo né esigibile posta la provvisorietà del Provvedimento Penale da cui scaturisce la pretesa creditizia ovvero in subordine sospendere l'esecutività della opposta Cartella di pagamento nell'interesse della IG . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito adito così decidere:
a) In Via preliminare ed assorbente dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto proposta tardivamente;
b) dichiararsi l'atto introduttivo nullo, improponibile, inammissibile, improcedibile, generico, indeterminato, e comunque infondato in fatto e diritto, quindi pronunciarsi il rigetto della domanda in esso contenuta;
c) con vittoria di spese e competenza di causa da distrarre ex art 93 cpc.
Per il convenuto : Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda di sospensione immediata della cartella opposta e, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Premesse in fatto
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 ha impugnato la cartella di pagamento Parte_1
n. 09720230225489754000 notificata in data 19 Aprile 2024 per un importo complessivo pari ad euro 19.790,88 elevato da di Roma scaturenti dal recupero Controparte_5 multe e ammende, che vede quale Ente creditore il Tribunale di Civitavecchia Ufficio Recupero crediti contestando la legittimità delle pretese dell e adducendo la nullità della cartella di CP_1 pagamento per omessa notifica degli atti prodromici e la nullità della pretesa creditoria per difetto di esigibilità e chiedendo a questo Tribunale l'annullamento delle posizioni debitorie ivi annesse.
Il ricorso ed il successivo decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato all
[...] in data 15 giugno 2024 ed al “ Controparte_1 Controparte_6
” in data 2 luglio 2024 con notifica a mezzo pec all'indirizzo pec di questo
[...]
Tribunale.
In data 31 ottobre 2024 si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso e, comunque, in caso CP_1 di accoglimento del ricorso di essere manlevata dal pagamento delle spese riconosciute all'opponente e di tutte le spese sostenute per il presente giudizio.
Questo giudice premesso che gli uffici giudiziari periferici non hanno personalità giuridica e che a norma dell'art. 3, L. 25.3.1958, n. 260, le notificazioni alle amministrazioni dello stato devono essere fatte in persona del Ministro in carica, in quanto rappresentante organico dell'ente, e la consegna deve avvenire a pena di nullità, presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha la propria sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è portata la causa, disponeva con provvedimento del 16 dicembre 2024 la notifica del ricorso, del decreto, del verbale della prima udienza e dello stesso provvedimento al entro il giorno 15 febbraio 2025 Controparte_4
e rinviava la causa all'odierna udienza.
Si costituiva in giudizio per il l'Avvocatura dello Stato chiedendo il Controparte_4 rigetto dell'opposizione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Qualificazione della domanda
I motivi di opposizione di cui all'atto introduttivo riguardano:
- l'omessa notifica degli atti prodromici sottesi in quanto la ricorrente. Sostiene di non aver mai ricevuto prima della notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione alcun atto e/o avviso bonario di intimazione al pagamento delle pretese somme;
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- la nullità della pretesa creditoria per difetto di esigibilità in quanto contro il Decreto Penale di condanna dal Tribunale di Civitavecchia -Ufficio GIP - procedimento penale nr 3049/22 RG NR
e NR 372/22 rg Dec Pen. è stato proposto, nei termini di rito, ricorso per Cassazione ed il decreto non è, quindi, definitivo
I motivi di opposizione sono volti invece a contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente e configurano l'azione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c..
3.Opposizione all'esecuzione
L'opposizione ha ad oggetto una cartella emessa dall su Controparte_5 richiesta del Tribunale di Civitavecchia – Ufficio Recupero Crediti per riscuotere la somma relativa ad un'ammenda, al pagamento della quale l'opponente odierno era stato condannato in forza del decreto penale di condanna n. 327/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia, Ufficio
GIP, nel procedimento penale n. 3049/2022 rgnr.
Come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, nel caso in esame si applica l'art. 227-ter d.P.R. n.
115/2002, in virtù del quale non è necessaria la notifica di atti prodromici alla cartella, giacché:
“Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero,
a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società procede Controparte_7 all'iscrizione a ruolo”.
La Corte di cassazione sul punto ha chiarito che: “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla delle ammende, di CP_8 cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (Cass. civ. 30 gennaio 2019, n.
2553).
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di inesigibilità del credito da riscuotere, deve osservarsi cheil ricorso per Cassazione presentato dall'opponente in data 01.03.2023 è stato dichiarato inammissibile in data 23.06.2023, prima della proposizione dell'opposizione, tant'è vero che in
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data 4 ottobre 2023, come si evince dalla stessa cartella di pagamento, il decreto penale di condanna veniva dichiarato irrevocabile e reso esecutivo.
Pertanto l'opposizione è infondata.
4. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 a favore di e del liquidate Controparte_1 Controparte_4 sulla base del valore della controversia (parametro 5.201-26.000 con esclusione della fase della istruttoria-trattazione che non si è tenuta).
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1324/2024 R.G., disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
e del , Controparte_1 Controparte_4 che si determinano in euro 3.397,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e che, riguardo all' si liquidano a favore del difensore antistatario. CP_1
Civitavecchia 14 maggio 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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