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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 988/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Giugliano ed elettivamente domiciliato nel suo Studio, sito in Cardito (NA), al C.so C. Battisti n. 94, in virtù di procura allegata agli atti
- Appellante - NEI CONFRONTI DEL (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 senta esentato e difeso dall'Avv. Rosanna Russo dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato nella Casa Comunale, alla via Campitelli, in Portici (NA), giusto procura in calce al presente atto, rilasciato in esecuzione della delibera di G.C. n°101 del 15/05/2024, esecutiva nei modi e forme di legge
- Appellato – E (C.F. Controparte_2
nte p.t., P.IVA_2 elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado, in Trento (TN), in Via Brennero n. 139, presso lo studio dell'Avv.ta Luciana Rasom, non comparsa, né costituita,
- Appellata contumace – E in persona del Prefetto p.t., non Controparte_3
- Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento, n. 346/2023, n. cronologico 3344/2023, pubblicata il 28.11.2023, non notificata, resa nel giudizio iscritto sub R.G. 3550/2021.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso in appello, ha Parte_1 dedotto: a) che, la sentenza impugnata in ordine al regolamento delle spese processuali prima ancora che essere in violazione di legge per contrasto con l'art. 92, c. 2, c.p.c., risulta illogica e apparente, poiché la motivazione sul punto non indica quali sono i contrasti “giurisprudenziali” che rilevano nel corso del processo ovvero rispetto al caso deciso o la novità della questione decisa o le altre eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese;
b) che, il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato che l'accoglimento della domanda comporta quale conseguenza, alla luce del criterio di causalità e della soccombenza che le spese processuali siano poste a carico della parte risultata soccombente;
c) che, l'appellante è risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, in quanto l'opposizione è stata accolta. Quindi ai sensi dell'art. 91, c. 1, c.p.c., il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa in ossequio al dettato di cui all'art. 24 Cost.; d) che, il Giudice di Pace ha errato nel non valutare, in concreto, che la compensazione delle spese va adottata pag. 2/14 esclusivamente quando si verificano i presupposti dell'art. 92, c. 2, c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 162 del 2014, che dispone la compensazione in caso di soccombenza reciproca o di mutamento della giurisprudenza dirimente rispetto alle questioni trattate o assoluta novità della questione. Entrambe le previsioni indicate non sussistono nel caso deciso dal primo giudice;
e) che, il Giudice di prime cure da un lato, ha errato nel compensare le spese di lite in quanto non c'è soccombenza da parte dell'attore qui appellante, dall'altro non ha sufficientemente indicato le ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali;
f) che, nella sentenza gravata si sarebbe dovuto tenere conto - ai fini del regolamento delle spese processuali – che l'opposizione non solo era fondata per ciò che atteneva l'intervenuta prescrizione della pretesa, ma era fondata anche per carenza di idoneo titolo c.d. esecutivo, e conseguentemente non si trattava di vizi solo formali. Fermo restando che l'accoglimento della domanda per vizi “formali” non giustifica la compensazione delle spese;
g) che, l'iscrizione a ruolo è illegittima per carenza assoluta di titolo “c.d. esecutivo” atteso che non è stata data idonea prova della rituale notifica dei verbali di contravvenzione per sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada;
h) che, ai fini della decisione del regolamento delle spese processuali soccorre il principio della soccombenza, mentre i motivi ovvero le ragioni della decisione impugnata che, hanno indotto il giudice di prime cure a dichiarare la compensazione delle spese processuali, non sono tali da fare emergere nella motivazione elementi o condizioni dettate dal novellato art. 92, c. 2, c.p.c., che, possano determinare una compensazione delle spese di lite;
i) che, l'accoglimento della domanda, ha fatto emergere con la decisone impugnata che l'impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento è illegittimo, e questo senza che possa avere rilievo alcuno – ai fini della compensazione delle spese – la distinzione dell'accoglimento per vizi formali o sostanziali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8411/2011). Ne consegue che sul punto la motivazione della decisione impugnata prima pag. 3/14 ancora che illogica ed erronea è affetta dal vizio di violazione di legge;
l) che, la motivazione della gravata sentenza sulla compensazione delle spese di giudizio è illogica ed erronea anche sulle gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie, nemmeno sussistono. Sulla base di tali premesse, la difesa di parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1) Accogliere l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata con riferimento al regolamento delle spese processuali, condannare l in persona Controparte_2 del l.r.p.t., e gli Enti impositori in persona dei rispettivi l.r.p.t. al pagamento delle spese, spese generali e compenso professionale del doppio grado di giudizio oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituito in giudizio con comparsa del 18 Giugno 2024 il il quale ha eccepito: Controparte_1
a) ntravvenzione elevati dalla Polizia locale sono stati nella piena conoscenza dell'opponente e non contestati né opposti nei termini di legge hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo donde la legittima iscrizione a ruolo. Di poi, il ruolo veniva trasmesso al Concessionario del servizio di riscossione coattiva Controparte_2
che ha dato corso alla
[...] coattiva, di propria competenza, con emissione della cartella esattoriale annullata e, di poi, della ingiunzione di pagamento emessa solo 10 anni dopo;
b) che, il quale Ente creditore/impositore, Controparte_1 rispetto ai provvedimenti opposti in primo grado ossia l'ingiunzione di pagamento e la cartella esattoriale, non aveva e né ha alcuna competenza, risultando del tutto estraneo alla procedura di riscossione ed alla dichiarata intervenuta prescrizione, donde resta esente da ogni responsabilità anche in ordine al regime delle spese di giudizio che, in questa sede, si reclamano per il doppio grado;
c) che, per giurisprudenza costante, la responsabilità della procedura di riscossione è del Concessionario del servizio di riscossione, quale soggetto dal quale proviene l'atto. Trattasi, infatti, di una procedura che dà inizio all'azione esecutiva e che pag. 4/14 costituisce un'attività demandata direttamente al Concessionario, per recuperare le somme iscritte a ruolo dall'Ente impositore e/o creditore, perché insolute (cfr. Trib. Napoli, 01/04/2007; Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 2053/2006); d) che, l'Ente locale, in tali procedure, non può avere alcun tipo di responsabilità per quanto, eventualmente, potrebbe essere oggetto di contestazione e ciò, tanto al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti, quanto al fine di far valere vizi formali dei singoli atti del procedimento di esecuzione. Ne deriva la diretta responsabilità del concessionario se tali atti siano illegittimi quanto alla forma, ai termini di prescrizione e/o a quelli di notifica. Essendo, infatti, il concessionario soggetto legittimato ad agire in executivis, ossia per l'azione esecutiva, risponderà direttamente ed esclusivamente di tutto quanto afferente a tali procedure, soprattutto qualora sia accertata l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale;
e) che, dal momento della trasmissione del ruolo, tutto ciò che concerne la successiva fase di riscossione rientra negli esclusivi compiti del , quest'ultimo ha l'onere di CP_4 notificare cor empestivamente la cartella di pagamento nei termini di legge e/o non restare inerte nel decorso di anni, per incuria, con la mancata adozione di atti di intimazione di pagamento ai fini interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria;
f) che, l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, c. 5, seconda parte della l. n. 576/1980, in relazione al d.P.R. n. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario affinché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale alla luce della previsione di cui all'art. 1710 c.c.; g) che, l'Ente locale, quale Ente creditore rispetto alla cartella esattoriale annullata in primo grado, ne ha ricevuto un notevole pregiudizio della accertata e dichiarata prescrizione del credito;
pag. 5/14 h) che, nel caso di riforma della sentenza in ordine alla censura formulata per la disposta compensazione delle spese, la condanna delle spese del doppio grado di giudizio deve essere esclusivamente posta in capo al Concessionario della riscossione ovvero in capo all' CO
, la quale è unicamente
[...] prova della notifica degli atti interruttivi. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “
1. Rigettare l'appello proposto perché infondato ed inammissibile nei confronti del in quanto estraneo alla procedura di Controparte_1 riscossione d siva dell' Controparte_2
2. Rigettare l'appello e per l'effe
[...]
, resa dal Giudice di Pace di Trento Sezione civile, Dott. Antonio Orpello, confermando la disposta compensazione delle spese;
3. Rigettare l'Appello nei confronti del ed in caso di Controparte_1 riforma parziale della sentenza gravat rminazione in ordine alle spese di giudizio – doppio grado- vada imputata solo ed esclusivamente in capo al Concessionario Controparte_2
e confermata la compensazione del
[...]
4. Condannare parte soccombente alle spese del Controparte_1 udizio e dei compensi professionali forensi come da tariffe professionali”.
3. Nessuno è comparso, né si è costituito per le altre parti appellate, e Controparte_6 Controparte_7 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...] citazione e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento a verbale del 25 Settembre 2024.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 27 Novembre 2024, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 26 Marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c. All'esito di tale udienza, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Negli atti conclusivi la parte appellante ha eccepito la tardività delle produzioni documentali allegata agli atti dal CP_1
pag. 6/14 e ne ha dedotto l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 CP_1 nsistendo per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta. Negli atti conclusivi la parte appellata costituita ha chiesto il rigetto del gravame e, in subordine, in caso di accoglimento parziale, la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio solo nei confronti dell' Controparte_2
.
[...]
5. Ciò posto, l'appello è in parte fondato e, come tale, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Giova preliminarmente precisare che l'art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rilevando il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di gravame, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. Nel caso che ci occupa, dunque, la documentazione prodotta dalla parte appellata è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo accetta il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni probatorie già maturate, non potendo godere di diritti più estesi di quelli che spettano alla parte regolarmente costituitasi in giudizio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4404 del 04/05/1998; Corte di appello di Bari, sentenza del 10.11.2022). Ciò posto, occorre esaminare i motivi di gravame partitamente dedotti dalla parte appellante ed inerenti alla motivazione della sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite “perché il vizio formale accolto ha comportato un vantaggio patrimoniale, ma anche ex art. 92 c.p.c. e per equo bilanciamento complessivo”. Sul punto, preme ribadire che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, “la motivazione della compensazione “per giusti motivi”, senza alcun riferimento concreto alla fattispecie ed alle ragioni per cui le
pag. 7/14 questioni fossero particolari e controvertibili, è solo apparente: essa infatti reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5402 del 2022). Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1950 del 24/01/2022). Occorre rilevare poi che, con sentenza del 19 Aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, c. 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite, allorché “concorrano gravi ed eccezionali” ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2883/2014; n. 21157 del 07.082019). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che la nullità della sentenza può ricorrere anche quando la motivazione, benché graficamente esistente, non consenta di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14888 del 2017). Orbene, dal corpo della motivazione della sentenza gravata risulta che il Giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio in ragione di un asserito “vantaggio patrimoniale” di cui, però, non è stata fornita adeguata delucidazione, non pag. 8/14 chiarendosi quale sia il soggetto che ne abbia beneficiato e le ragioni che lo hanno condotto ad una tale statuizione, anche sulla scorta delle argomentazioni esposte nel corpo della parte motiva. Inoltre, risulta del tutto generico il rimando operato dal Giudice di Pace all'art. 92 c.p.c., senza specificazione del relativo comma applicato, attesa la diversità delle fattispecie cui si attaglia tale disposto. Non viene chiarita, inoltre, la ragione dell'equo bilanciamento complessivo, alla luce della pronuncia di accoglimento della domanda e dei criteri applicativi sottesi al combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. La motivazione sulla compensazione è, dunque, solo apparente: essa, infatti, reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e, quindi, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. sulla nozione di motivazione apparente, tra le tante, Cass. Civ., SS.UU., Ordinanza n. 2767 del 2023 in motivazione;
SS.UU., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; SS.UU., Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). In particolare, l'art. 92 sancisce che: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”. La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, comporta un vizio dato dalla violazione del disposto codicistico e un errore di diritto, cui consegue una pag. 9/14 riforma della sentenza gravata nella parte in cui dispone in tal senso. Per tali motivi, si ritiene che la decisione di primo grado debba essere riformata nella parte impugnata ove dispone la compensazione delle spese di lite. A tal proposito, dal compendio documentale in atti, emerge l'insussistenza del regime di solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e e la relativa Controparte_8 eccezione sollevata d ata. Si è, infatti, al cospetto di mere difese (o eccezioni improprie), attraverso le quali non si deducono fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto a quelli dedotti dall'attore, ma solo circostanze che consistono nella semplice negazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria pretesa. Tale esito decisionale prescinde dalle produzioni documentali allegate solo in appello e, pertanto, inammissibili e si raccorda, invece, a quanto statuito dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata a fronte delle censure sollevate da T_
.
[...] recisare che il Giudice di Pace ha motivato l'accoglimento dell'opposizione con riguardo ai vizi dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R della cartella di pagamento n. 071 2011 01602959 53000, stabilendo che le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha precisato che l'Agente della Riscossione ha prodotto copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, disconosciuto dalla controparte e secondo la decisione gravata “il rilascio di una copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell'interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni”. Il Giudice di primo grado ha, dunque, così deciso: “Accoglie la domanda e annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2021 90053804 09, relativamente alla posizione a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada della cartella di pagamento n. 071 2011 01602959 53000 per carenza di idoneo titolo esecutivo. Compensa le spese di lite”, tenuto conto del fatto che in quella sede l'odierno appellante aveva chiesto la declaratoria di pag. 10/14 rigetto e di accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa di cui all'intimazione di pagamento e il conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento per carenza di idoneo titolo esecutivo. Preme evidenziare che, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, dovendo considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, essendo quest'ultimo estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (tra le tante, Cass. ord. n. 1070/2017; Cass. ord. n. 7371/2017). Tale ultima sentenza è espressamente richiamata nel corpo della pronuncia della Corte di Cassazione citata da CP_1
(n. 5468 del 2022), in cui è stato statuito che
[...] lidarietà nelle spese di lite tra Ente impositore e
[...]
(cfr., appunto, Cass. Civ., ord. n. 7371 del 2017) Controparte_8 ne che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'Ente titolare del potere sanzionatorio (nella specie il che dal concessionario della riscossione (da CP_1 ultimo, Ord. n. 39757 del 2021; Sez. 6 – 2, Ord. n. 36273 del 2021; v. anche Sez. 6- 3, Ord. n. 3105 del 2017; Sez. 6-3, Ord. n. 3154 del 2017; Sez. 2, Sent. n. 14125 del 2016). Ciò avviene, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dipenda dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia - dopo la notifica della cartella – dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione. Orbene, nella sentenza di primo grado il Giudice impugnato ha motivato l'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione del fatto che “il rilascio di copia autentica di un atto in
pag. 11/14 possesso del concessionario formato da terzi nell'interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni. Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall'art. 2719 cod. civ. per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestato dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte. Nel caso in esame il ha depositato copia fotostatica Controparte_9 dell'avvis la di pagamento n. 071 2011 0160295953000 che costituisce documento di provenienza dell'ufficiale postale, disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Restano assorbiti gli altri motivi”. Di tal guisa, si coglie dal tenore testuale della parte motiva della pronuncia che l'annullamento dell'intimazione di pagamento è collegato a vizi dell'iter di notificazione della cartella di pagamento ascrivibili all'Agente della Riscossione e non agli Enti impositori. Per tali ragioni, in assenza di ulteriori motivi di gravame sollevati dalla parte appellante a riguardo, essendo le censure limitate alla sola parte in cui si dispone la compensazione delle spese di lite e in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum, questo Giudice ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello, dovendosi porre le spese del giudizio di primo grado solo a carico dell' Controparte_2
, poiché, per il principio d
[...] ni che impongono la condanna in solido al pagamento delle spese di lite anche nei confronti degli Enti impositori. Di tal guisa, tenuto conto del D.M. applicabile ratione temporis, ossia il D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, entrato in vigore al momento della pronuncia della sentenza, occorre procedere alla liquidazione dell'importo dovuto per il giudizio di primo grado, in misura pari ad Euro 1.390,00, di cui Euro 236,00 per la fase di studio;
Euro 252,00 per la fase introduttiva;
Euro 352,00 per quella di trattazione ed istruttoria ed Euro 425,00 per quella decisionale, oltre Euro 125,00 a titolo di esborsi (contributo unificato e diritti di cancelleria), tenuto conto dello scaglione applicabile nei giudizi innanzi al Giudice di Pace, di importo compreso tra gli Euro 1.100,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori medi, da distrarsi in pag. 12/14 favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nella misura di Euro 1.701,00, di cui Euro 425,00 per la fase di studio;
Euro 425,00 per la fase introduttiva ed Euro 851,00 per quella decisionale, tenuto conto dello scaglione applicabile nei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di importo compreso tra gli Euro 1.100,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Tale importo deve essere posto solo in capo all'
[...]
. Controparte_2
deve liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite e, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15483 del 2018). Con riguardo, invece, alla posizione del il Controparte_1 quale non può ritenersi parte vittoriosa te l'assorbimento nella sentenza di primo grado delle ulteriori censure ed eccezioni sollevate da con l'atto di Parte_1 opposizione, in merito alle qu essere stato proposto alcun gravame, si ritiene di dover operare una compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. e dei chiarimenti forniti dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 77 del 2018 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5468 del 2022. Analogo assunto ermeneutico risulta predicabile nei confronti della nei confronti della quale PA deve mpensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
pag. 13/14 Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 346 del 2023, emessa dal Giudice di Pace di Trento, condanna l' Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di
[...] lite che si liquidano nell'importo complessivo di Euro
1.390,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e la conferma nella restante parte;
2) condanna l' , in persona Controparte_6 del l.r.p.t., alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 spese e degli onorari del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.701,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) compensa le spese nei confronti delle altre parti ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 26 Maggio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 988/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Giugliano ed elettivamente domiciliato nel suo Studio, sito in Cardito (NA), al C.so C. Battisti n. 94, in virtù di procura allegata agli atti
- Appellante - NEI CONFRONTI DEL (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 senta esentato e difeso dall'Avv. Rosanna Russo dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato nella Casa Comunale, alla via Campitelli, in Portici (NA), giusto procura in calce al presente atto, rilasciato in esecuzione della delibera di G.C. n°101 del 15/05/2024, esecutiva nei modi e forme di legge
- Appellato – E (C.F. Controparte_2
nte p.t., P.IVA_2 elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado, in Trento (TN), in Via Brennero n. 139, presso lo studio dell'Avv.ta Luciana Rasom, non comparsa, né costituita,
- Appellata contumace – E in persona del Prefetto p.t., non Controparte_3
- Appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento, n. 346/2023, n. cronologico 3344/2023, pubblicata il 28.11.2023, non notificata, resa nel giudizio iscritto sub R.G. 3550/2021.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito ricorso in appello, ha Parte_1 dedotto: a) che, la sentenza impugnata in ordine al regolamento delle spese processuali prima ancora che essere in violazione di legge per contrasto con l'art. 92, c. 2, c.p.c., risulta illogica e apparente, poiché la motivazione sul punto non indica quali sono i contrasti “giurisprudenziali” che rilevano nel corso del processo ovvero rispetto al caso deciso o la novità della questione decisa o le altre eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese;
b) che, il Giudice di prime cure non ha correttamente valutato che l'accoglimento della domanda comporta quale conseguenza, alla luce del criterio di causalità e della soccombenza che le spese processuali siano poste a carico della parte risultata soccombente;
c) che, l'appellante è risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, in quanto l'opposizione è stata accolta. Quindi ai sensi dell'art. 91, c. 1, c.p.c., il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa in ossequio al dettato di cui all'art. 24 Cost.; d) che, il Giudice di Pace ha errato nel non valutare, in concreto, che la compensazione delle spese va adottata pag. 2/14 esclusivamente quando si verificano i presupposti dell'art. 92, c. 2, c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 162 del 2014, che dispone la compensazione in caso di soccombenza reciproca o di mutamento della giurisprudenza dirimente rispetto alle questioni trattate o assoluta novità della questione. Entrambe le previsioni indicate non sussistono nel caso deciso dal primo giudice;
e) che, il Giudice di prime cure da un lato, ha errato nel compensare le spese di lite in quanto non c'è soccombenza da parte dell'attore qui appellante, dall'altro non ha sufficientemente indicato le ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali;
f) che, nella sentenza gravata si sarebbe dovuto tenere conto - ai fini del regolamento delle spese processuali – che l'opposizione non solo era fondata per ciò che atteneva l'intervenuta prescrizione della pretesa, ma era fondata anche per carenza di idoneo titolo c.d. esecutivo, e conseguentemente non si trattava di vizi solo formali. Fermo restando che l'accoglimento della domanda per vizi “formali” non giustifica la compensazione delle spese;
g) che, l'iscrizione a ruolo è illegittima per carenza assoluta di titolo “c.d. esecutivo” atteso che non è stata data idonea prova della rituale notifica dei verbali di contravvenzione per sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada;
h) che, ai fini della decisione del regolamento delle spese processuali soccorre il principio della soccombenza, mentre i motivi ovvero le ragioni della decisione impugnata che, hanno indotto il giudice di prime cure a dichiarare la compensazione delle spese processuali, non sono tali da fare emergere nella motivazione elementi o condizioni dettate dal novellato art. 92, c. 2, c.p.c., che, possano determinare una compensazione delle spese di lite;
i) che, l'accoglimento della domanda, ha fatto emergere con la decisone impugnata che l'impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento è illegittimo, e questo senza che possa avere rilievo alcuno – ai fini della compensazione delle spese – la distinzione dell'accoglimento per vizi formali o sostanziali (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8411/2011). Ne consegue che sul punto la motivazione della decisione impugnata prima pag. 3/14 ancora che illogica ed erronea è affetta dal vizio di violazione di legge;
l) che, la motivazione della gravata sentenza sulla compensazione delle spese di giudizio è illogica ed erronea anche sulle gravi ed eccezionali ragioni, che nella specie, nemmeno sussistono. Sulla base di tali premesse, la difesa di parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “1) Accogliere l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata con riferimento al regolamento delle spese processuali, condannare l in persona Controparte_2 del l.r.p.t., e gli Enti impositori in persona dei rispettivi l.r.p.t. al pagamento delle spese, spese generali e compenso professionale del doppio grado di giudizio oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore costituito per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
2. Si è costituito in giudizio con comparsa del 18 Giugno 2024 il il quale ha eccepito: Controparte_1
a) ntravvenzione elevati dalla Polizia locale sono stati nella piena conoscenza dell'opponente e non contestati né opposti nei termini di legge hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo donde la legittima iscrizione a ruolo. Di poi, il ruolo veniva trasmesso al Concessionario del servizio di riscossione coattiva Controparte_2
che ha dato corso alla
[...] coattiva, di propria competenza, con emissione della cartella esattoriale annullata e, di poi, della ingiunzione di pagamento emessa solo 10 anni dopo;
b) che, il quale Ente creditore/impositore, Controparte_1 rispetto ai provvedimenti opposti in primo grado ossia l'ingiunzione di pagamento e la cartella esattoriale, non aveva e né ha alcuna competenza, risultando del tutto estraneo alla procedura di riscossione ed alla dichiarata intervenuta prescrizione, donde resta esente da ogni responsabilità anche in ordine al regime delle spese di giudizio che, in questa sede, si reclamano per il doppio grado;
c) che, per giurisprudenza costante, la responsabilità della procedura di riscossione è del Concessionario del servizio di riscossione, quale soggetto dal quale proviene l'atto. Trattasi, infatti, di una procedura che dà inizio all'azione esecutiva e che pag. 4/14 costituisce un'attività demandata direttamente al Concessionario, per recuperare le somme iscritte a ruolo dall'Ente impositore e/o creditore, perché insolute (cfr. Trib. Napoli, 01/04/2007; Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 2053/2006); d) che, l'Ente locale, in tali procedure, non può avere alcun tipo di responsabilità per quanto, eventualmente, potrebbe essere oggetto di contestazione e ciò, tanto al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti, quanto al fine di far valere vizi formali dei singoli atti del procedimento di esecuzione. Ne deriva la diretta responsabilità del concessionario se tali atti siano illegittimi quanto alla forma, ai termini di prescrizione e/o a quelli di notifica. Essendo, infatti, il concessionario soggetto legittimato ad agire in executivis, ossia per l'azione esecutiva, risponderà direttamente ed esclusivamente di tutto quanto afferente a tali procedure, soprattutto qualora sia accertata l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale;
e) che, dal momento della trasmissione del ruolo, tutto ciò che concerne la successiva fase di riscossione rientra negli esclusivi compiti del , quest'ultimo ha l'onere di CP_4 notificare cor empestivamente la cartella di pagamento nei termini di legge e/o non restare inerte nel decorso di anni, per incuria, con la mancata adozione di atti di intimazione di pagamento ai fini interruttivi della prescrizione della pretesa creditoria;
f) che, l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, c. 5, seconda parte della l. n. 576/1980, in relazione al d.P.R. n. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario affinché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale alla luce della previsione di cui all'art. 1710 c.c.; g) che, l'Ente locale, quale Ente creditore rispetto alla cartella esattoriale annullata in primo grado, ne ha ricevuto un notevole pregiudizio della accertata e dichiarata prescrizione del credito;
pag. 5/14 h) che, nel caso di riforma della sentenza in ordine alla censura formulata per la disposta compensazione delle spese, la condanna delle spese del doppio grado di giudizio deve essere esclusivamente posta in capo al Concessionario della riscossione ovvero in capo all' CO
, la quale è unicamente
[...] prova della notifica degli atti interruttivi. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “
1. Rigettare l'appello proposto perché infondato ed inammissibile nei confronti del in quanto estraneo alla procedura di Controparte_1 riscossione d siva dell' Controparte_2
2. Rigettare l'appello e per l'effe
[...]
, resa dal Giudice di Pace di Trento Sezione civile, Dott. Antonio Orpello, confermando la disposta compensazione delle spese;
3. Rigettare l'Appello nei confronti del ed in caso di Controparte_1 riforma parziale della sentenza gravat rminazione in ordine alle spese di giudizio – doppio grado- vada imputata solo ed esclusivamente in capo al Concessionario Controparte_2
e confermata la compensazione del
[...]
4. Condannare parte soccombente alle spese del Controparte_1 udizio e dei compensi professionali forensi come da tariffe professionali”.
3. Nessuno è comparso, né si è costituito per le altre parti appellate, e Controparte_6 Controparte_7 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...] citazione e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento a verbale del 25 Settembre 2024.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 27 Novembre 2024, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 26 Marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c. All'esito di tale udienza, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Negli atti conclusivi la parte appellante ha eccepito la tardività delle produzioni documentali allegata agli atti dal CP_1
pag. 6/14 e ne ha dedotto l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 CP_1 nsistendo per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta. Negli atti conclusivi la parte appellata costituita ha chiesto il rigetto del gravame e, in subordine, in caso di accoglimento parziale, la condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio solo nei confronti dell' Controparte_2
.
[...]
5. Ciò posto, l'appello è in parte fondato e, come tale, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Giova preliminarmente precisare che l'art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rilevando il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di gravame, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. Nel caso che ci occupa, dunque, la documentazione prodotta dalla parte appellata è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo accetta il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni probatorie già maturate, non potendo godere di diritti più estesi di quelli che spettano alla parte regolarmente costituitasi in giudizio (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4404 del 04/05/1998; Corte di appello di Bari, sentenza del 10.11.2022). Ciò posto, occorre esaminare i motivi di gravame partitamente dedotti dalla parte appellante ed inerenti alla motivazione della sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite “perché il vizio formale accolto ha comportato un vantaggio patrimoniale, ma anche ex art. 92 c.p.c. e per equo bilanciamento complessivo”. Sul punto, preme ribadire che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, “la motivazione della compensazione “per giusti motivi”, senza alcun riferimento concreto alla fattispecie ed alle ragioni per cui le
pag. 7/14 questioni fossero particolari e controvertibili, è solo apparente: essa infatti reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5402 del 2022). Il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1950 del 24/01/2022). Occorre rilevare poi che, con sentenza del 19 Aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, c. 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite, allorché “concorrano gravi ed eccezionali” ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2883/2014; n. 21157 del 07.082019). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che la nullità della sentenza può ricorrere anche quando la motivazione, benché graficamente esistente, non consenta di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14888 del 2017). Orbene, dal corpo della motivazione della sentenza gravata risulta che il Giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio in ragione di un asserito “vantaggio patrimoniale” di cui, però, non è stata fornita adeguata delucidazione, non pag. 8/14 chiarendosi quale sia il soggetto che ne abbia beneficiato e le ragioni che lo hanno condotto ad una tale statuizione, anche sulla scorta delle argomentazioni esposte nel corpo della parte motiva. Inoltre, risulta del tutto generico il rimando operato dal Giudice di Pace all'art. 92 c.p.c., senza specificazione del relativo comma applicato, attesa la diversità delle fattispecie cui si attaglia tale disposto. Non viene chiarita, inoltre, la ragione dell'equo bilanciamento complessivo, alla luce della pronuncia di accoglimento della domanda e dei criteri applicativi sottesi al combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. La motivazione sulla compensazione è, dunque, solo apparente: essa, infatti, reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e, quindi, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. sulla nozione di motivazione apparente, tra le tante, Cass. Civ., SS.UU., Ordinanza n. 2767 del 2023 in motivazione;
SS.UU., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; SS.UU., Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). In particolare, l'art. 92 sancisce che: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”. La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni, che consentono la compensazione delle spese di lite, comporta un vizio dato dalla violazione del disposto codicistico e un errore di diritto, cui consegue una pag. 9/14 riforma della sentenza gravata nella parte in cui dispone in tal senso. Per tali motivi, si ritiene che la decisione di primo grado debba essere riformata nella parte impugnata ove dispone la compensazione delle spese di lite. A tal proposito, dal compendio documentale in atti, emerge l'insussistenza del regime di solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e e la relativa Controparte_8 eccezione sollevata d ata. Si è, infatti, al cospetto di mere difese (o eccezioni improprie), attraverso le quali non si deducono fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto a quelli dedotti dall'attore, ma solo circostanze che consistono nella semplice negazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria pretesa. Tale esito decisionale prescinde dalle produzioni documentali allegate solo in appello e, pertanto, inammissibili e si raccorda, invece, a quanto statuito dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata a fronte delle censure sollevate da T_
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[...] recisare che il Giudice di Pace ha motivato l'accoglimento dell'opposizione con riguardo ai vizi dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R della cartella di pagamento n. 071 2011 01602959 53000, stabilendo che le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha precisato che l'Agente della Riscossione ha prodotto copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, disconosciuto dalla controparte e secondo la decisione gravata “il rilascio di una copia autentica di un atto in possesso del concessionario formato da terzi nell'interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni”. Il Giudice di primo grado ha, dunque, così deciso: “Accoglie la domanda e annulla l'intimazione di pagamento n. 071 2021 90053804 09, relativamente alla posizione a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada della cartella di pagamento n. 071 2011 01602959 53000 per carenza di idoneo titolo esecutivo. Compensa le spese di lite”, tenuto conto del fatto che in quella sede l'odierno appellante aveva chiesto la declaratoria di pag. 10/14 rigetto e di accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa di cui all'intimazione di pagamento e il conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento per carenza di idoneo titolo esecutivo. Preme evidenziare che, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, dovendo considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, essendo quest'ultimo estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (tra le tante, Cass. ord. n. 1070/2017; Cass. ord. n. 7371/2017). Tale ultima sentenza è espressamente richiamata nel corpo della pronuncia della Corte di Cassazione citata da CP_1
(n. 5468 del 2022), in cui è stato statuito che
[...] lidarietà nelle spese di lite tra Ente impositore e
[...]
(cfr., appunto, Cass. Civ., ord. n. 7371 del 2017) Controparte_8 ne che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'Ente titolare del potere sanzionatorio (nella specie il che dal concessionario della riscossione (da CP_1 ultimo, Ord. n. 39757 del 2021; Sez. 6 – 2, Ord. n. 36273 del 2021; v. anche Sez. 6- 3, Ord. n. 3105 del 2017; Sez. 6-3, Ord. n. 3154 del 2017; Sez. 2, Sent. n. 14125 del 2016). Ciò avviene, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione. Quando, invece, l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione dipenda dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia - dopo la notifica della cartella – dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite non trova applicazione. Orbene, nella sentenza di primo grado il Giudice impugnato ha motivato l'annullamento dell'intimazione di pagamento in ragione del fatto che “il rilascio di copia autentica di un atto in
pag. 11/14 possesso del concessionario formato da terzi nell'interesse proprio esula, dunque, da siffatte previsioni. Ragione per cui deve applicarsi la regola generale posta dall'art. 2719 cod. civ. per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestato dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte. Nel caso in esame il ha depositato copia fotostatica Controparte_9 dell'avvis la di pagamento n. 071 2011 0160295953000 che costituisce documento di provenienza dell'ufficiale postale, disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Restano assorbiti gli altri motivi”. Di tal guisa, si coglie dal tenore testuale della parte motiva della pronuncia che l'annullamento dell'intimazione di pagamento è collegato a vizi dell'iter di notificazione della cartella di pagamento ascrivibili all'Agente della Riscossione e non agli Enti impositori. Per tali ragioni, in assenza di ulteriori motivi di gravame sollevati dalla parte appellante a riguardo, essendo le censure limitate alla sola parte in cui si dispone la compensazione delle spese di lite e in ossequio al principio del tantum devolutum quantum appellatum, questo Giudice ritiene di dover accogliere parzialmente l'appello, dovendosi porre le spese del giudizio di primo grado solo a carico dell' Controparte_2
, poiché, per il principio d
[...] ni che impongono la condanna in solido al pagamento delle spese di lite anche nei confronti degli Enti impositori. Di tal guisa, tenuto conto del D.M. applicabile ratione temporis, ossia il D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, entrato in vigore al momento della pronuncia della sentenza, occorre procedere alla liquidazione dell'importo dovuto per il giudizio di primo grado, in misura pari ad Euro 1.390,00, di cui Euro 236,00 per la fase di studio;
Euro 252,00 per la fase introduttiva;
Euro 352,00 per quella di trattazione ed istruttoria ed Euro 425,00 per quella decisionale, oltre Euro 125,00 a titolo di esborsi (contributo unificato e diritti di cancelleria), tenuto conto dello scaglione applicabile nei giudizi innanzi al Giudice di Pace, di importo compreso tra gli Euro 1.100,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori medi, da distrarsi in pag. 12/14 favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nella misura di Euro 1.701,00, di cui Euro 425,00 per la fase di studio;
Euro 425,00 per la fase introduttiva ed Euro 851,00 per quella decisionale, tenuto conto dello scaglione applicabile nei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, di importo compreso tra gli Euro 1.100,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Tale importo deve essere posto solo in capo all'
[...]
. Controparte_2
deve liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite e, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15483 del 2018). Con riguardo, invece, alla posizione del il Controparte_1 quale non può ritenersi parte vittoriosa te l'assorbimento nella sentenza di primo grado delle ulteriori censure ed eccezioni sollevate da con l'atto di Parte_1 opposizione, in merito alle qu essere stato proposto alcun gravame, si ritiene di dover operare una compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. e dei chiarimenti forniti dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 77 del 2018 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5468 del 2022. Analogo assunto ermeneutico risulta predicabile nei confronti della nei confronti della quale PA deve mpensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
pag. 13/14 Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 346 del 2023, emessa dal Giudice di Pace di Trento, condanna l' Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di
[...] lite che si liquidano nell'importo complessivo di Euro
1.390,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e la conferma nella restante parte;
2) condanna l' , in persona Controparte_6 del l.r.p.t., alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 spese e degli onorari del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.701,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) compensa le spese nei confronti delle altre parti ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 26 Maggio 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
pag. 14/14