Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2021, proposto da
Galiffa S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tonino Cellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Cinque, in L'Aquila, via della Croce Rossa, n. 37;
contro
Comune di Martinsicuro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Il Responsabile dell'Area III del Comune di Martinsicuro, Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del diniego definitivo emesso dal Comune di Martinsicuro in data 24.8.2021 e notificato in data 13.9.2021 - istanza di sanatoria prot. n. 29906 del 10.12.2004 relativa alla definizione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32, del DL 30 settembre 2003 n. 269 come modificato dalla Legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;
- del diniego del nulla-osta in sanatoria emesso dalla Giunta Regionale dell'Aquila n. 6255 del 9.12.1992 esclusivamente nella parte in cui " con esclusione delle superfetazioni per le quali ai fini di un riordino e della tutela ambientale va perseguita la demolizione ";
- del parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 017926 del 7.5.1993, per quanto possa occorrere, esclusivamente nella parte relativa al parere negativo implicito in relazione al nulla-osta ambientale reso dalla Regione Abruzzo " con esclusione delle superfetazioni per le quali ai fini di un riordino e della tutela ambientale va perseguita la demolizione " e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martinsicuro e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa MA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, oltre al diniego del nulla-osta in sanatoria della Regione Abruzzo n. 6255/1992 e al parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 17926/1993, impugna il provvedimento del 24.8.2021 con il quale il Comune di Martinsicuro ha respinto l’istanza presentata il 10.12.2004 di condono di un “ locale commerciale con annessa lavorazione, magazzino e wc ”, in quanto:
- realizzato in area gravata da un preesistente vincolo paesaggistico;
- non è stato oggetto di richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria entro il 31.1.2005 come prescritto dalla l. n. 308/2004;
- occupa la fascia di rispetto autostradale soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta;
- non è sanabile perché difforme dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione della legge n. 47/85 ; la ricorrente riferisce che il 14.5.1986 il precedente proprietario presentò istanza di condono di varianti estetiche e balconi di un fabbricato residenziale e di “ corpi di fabbrica esterni realizzati in mancanza o difformità del titolo edilizio ” in epoca precedente al 1967, ottenendo il rilascio della sanatoria del fabbricato destinato ad abitazione che aveva sollecitato con nota del 31.3.1993 con priorità rispetto ai corpi di fabbrica esterni; pertanto il diniego di sanatoria sarebbe illegittimo perché adottato in applicazione della l. n. 724/1994 (secondo condono) e non della l. n. 47/1985, (primo condono) sull’errato presupposto che il vincolo autostradale posto con decreto ANAS n. 889 del 1.8.1968, fosse anteriore alla realizzazione delle opere;
2. violazione di legge – omessa motivazione - errore e travisamento dei fatti - errata istruttoria – illegittimità derivata ; i corpi di fabbrica esterni all’abitazione costituiti da una struttura portante completamente chiusa da muri perimetrali e dalla copertura, nel nulla-osta paesaggistico della Regione Abruzzo del 9.12.1992, limitato alla sola abitazione, sono stati definiti come “superfetazioni” da demolire, con motivazione apparente e in difetto di adeguata istruttoria;
3. violazione di legge d.lgs. n. 42/2004 – travisamento dei fatti – errata istruttoria –illegittimità derivata ; il Comune avrebbe negato illegittimamente il condono sul presupposto che non è stata presentata entro il 31.1.2005, come stabilito dalla l. n. 308/2004, l’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, sebbene la fattispecie sia regolata dall’art.146 del. d.lgs. n. 42/2004 che non sottopone a termine perentorio l’istanza di autorizzazione delle opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo e prescrive che sia il Comune, competente al rilascio dell’autorizzazione, a chiedere il parere della competente Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
4. violazione di legge – omessa motivazione - errore e travisamento dei fatti - nonché errata istruttoria ; il Comune ha omesso nei 35 anni intercorsi fra l’istanza del 14.3.1986 e il provvedimento impugnato di richiedere il parere della Sovrintendenza considerato che l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica è limitata a un periodo di 5 anni ex art. 146 comma 4;
5. violazione di legge – omessa motivazione - errore e travisamento dei fatti - nonché errata istruttoria ; il vincolo di rispetto autostradale, considerato ostativo al rilascio del condono, è stato apposto dopo la realizzazione delle opere, che pertanto sarebbero sanabili in base al comma 2 dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 previo parere favorevole alla società Autostrade S.p.a. che il Comune ha omesso di richiedere;
6. violazione di legge – omessa motivazione - travisamento dei fatti - errata istruttoria ; il Comune di Martinsicuro non ha rispettato i termini di conclusione del procedimento amministrativo che è di 24 mesi e non ha provveduto a richiedere i pareri alle altre amministrazioni coinvolte nel rilascio del condono edilizio;
7. violazione di legge – omessa motivazione - travisamento dei fatti - errata istruttoria ; il Comune di Martinsicuro, per i corpi di fabbrica esterni all’abitazione e per il nulla-osta ambientale, non considera che, indipendentemente dai vincoli di inedificabilità, l’area in questione è edificabile ai sensi degli artt. 17 e 39 delle N.T.A. del P.R.G., la cui mancata applicazione avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata:
8. violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985 ; per la natura straordinaria del condono edilizio, il diniego impugnato avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell’art. 35, comma 14, della l. n. 47/85.
Resistono il Comune di Martinsicuro e il Ministero per i beni culturali e ambientali.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve essere esaminato preliminarmente l’ottavo motivo con il quale la ricorrente implicitamente lamenta l’incompetenza del dirigente che ha adottato il diniego di sanatoria che l’art. 35 comma 14 l. 47/1985 riserva invece al Sindaco.
Al caso in decisione si applica – per quanto si dirà - il regime dettato dal d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 323/2003 il cui art. 32, comma 32, stabilisce che l’istanza di condono è presentata al “ comune competente ”.
In mancanza di una disposizione che indichi specificamente l’organo del Comune competente in materia, occorre fare riferimento al d.lgs n. 267/2001 il cui art. 107 riserva ai dirigenti degli enti locali l’adozione di atti e provvedimenti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che non sono compresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo di rilievo generale degli organi di governo.
Gli atti di gestione particolare del territorio, esclusa quindi l’attività di pianificazione, sono di competenza del ceto dirigenziale, come del resto risulta dalla disciplina posta dal d.P.R. 380/2001 degli atti di amministrazione attiva dell’attività edilizia e di repressione dell’abusivismo.
Il motivo pertanto è respinto.
Il primo e il quinto motivo di ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Dai documenti depositati dal Comune di Martinsicuro si evince che il provvedimento impugnato si riferisce all’istanza presentata dalla ricorrente il 10.12.2004 per la sanatoria di un “ locale commerciale con annessa lavorazione e magazzino e wc ” a destinazione commerciale, “ soggetto a vincoli di tutela ”, ultimato in data 8.10.2002.
Nella domanda di condono del 10.12.2004 non vi è alcun riferimento alla precedente domanda del 14.3.1986 che riguarda invece un’abitazione ed “ annessi ”, né al sollecito del 31.3.1993 volto ad ottenere una celere definizione del procedimento di condono della sola abitazione.
Si tratta chiaramente di opere e di procedimenti distinti: nell’istanza del 14.3.1986 si dichiara che le opere sono state ultimate nel 1965, mentre l’istanza del 10.12.2004 colloca la data di ultimazione dei lavori alla data dell’8.10.2002.
Ne risulta chiaramente smentito il fatto posto a fondamento di tutti i motivi di ricorso, ossia che le opere abusive oggetto dell’istanza del 10.12.2004 sarebbero le stesse già indicate nella precedente richiesta di sanatoria del 14.3.1986, realizzate prima del 1967.
Il Comune quindi, preso atto che con la domanda del 10.12.2004 la ricorrente ha dichiarato che le opere da condonare sono state ultimate in data 8.10.2002, ha correttamente applicato l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 convertito con l. n. 326/2003 che consente di presentare istanza di sanatoria “ tra 1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 ” (comma 32) per opere ultimate entro il 31.3.2003 (comma 25).
Così individuato il regime applicabile ratione temporis , il Comune era tenuto a respingere l’istanza nel rispetto del comma 27 del citato art. 32 del d.l. n. 269/2003 che vieta la sanatoria di opere “ realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici .
Infatti l’area occupata dalle opere oggetto dell’istanza di condono è gravata dal vincolo paesaggistico istituito con d.m. 10.01.1969 e dal vincolo di rispetto della fascia autostradale posto dal decreto ANAS n. 889 del 01/08/1968 in attuazione del d.m. n. 1404 del 01.04.1968.
Devono pertanto essere respinti il primo e il quinto motivo di ricorso perché entrambi i vincoli – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - sono stati apposti prima della realizzazione delle opere abusive la cui sanatoria pertanto è esclusa.
Il secondo motivo ha ad oggetto il nulla osta regionale del 9.12.1992 acquisito nel procedimento di condono avviato su istanza del 14.3.1986 che la ricorrente critica perché escluderebbe i “ i corpi di fabbrica esterni all’abitazione costituiti da una struttura portante completamente chiusa da muri perimetrali e dalla copertura ” definendoli erroneamente “superfetazioni”.
Il motivo, oltre che generico, è certamente infondato perché, come si evince dalla relazione tecnica depositata dalla ricorrente il 10.9.2025, l’istanza del 14.3.1986 riscontrata dal nulla osta, ha ad oggetto, un edificio residenziale e “ annessi a destinazione stalla, tettoia, rimessa, pollaio e forno ”.
È quindi evidente che il nulla osta in questione non riguarda i “ corpi di fabbrica esterni all’abitazione costituiti da una struttura portante completamente chiusa da muri perimetrali e dalla copertura ”.
Non meritano di essere accolti il terzo e il quarto motivo che censurano il capo di motivazione che rileva la mancata presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi della l. n. 308/2004 e sostengono che tale onere competa al Comune ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004; infatti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel procedimento di condono non è ammesso già in astratto se, come in specie, gli abusi sono stati commessi dopo l’istituzione del vincolo di tutela con conseguente irrilevanza della censura che, seppure fondata, non consentirebbe di annullare il diniego impugnato che trova solido fondamento in altri autonomi capi di motivazione.
Anche il settimo motivo deve essere respinto.
Il Comune non era infatti tenuto a motivare le ragioni per le quali ha negato rilevanza alla vocazione edificatoria dell’area occupata dalle opere abusive prevista dagli artt. 17 e 39 delle N.T.A. del P.R.G., né ad accertarne la compatibilità con il regime urbanistico, in quanto la preesistenza dei vincoli gravanti sull’area abusivamente trasformata è ostativa ex lege (art. 32, comma 27, d.l. 269/2003) alla stessa ammissibilità della sanatoria.
Il ricorso pertanto è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Comune di Martinsicuro in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM NI, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MA AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AG | RM NI |
IL SEGRETARIO