Articolo 8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 aprile 1975
Art. 8.
L' articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresi' e' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000".
Entrata in vigore il 30 aprile 1975
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