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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 9.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.13834/2024 R.G.
TRA
avv. DI BITONTO M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA Ambito Territoriale Controparte_1 per la Provincia di Bari dott. G LOTITO
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 il ricorrente, appartenente al personale ata, in epigrafe indicato chiedeva nei confronti delle parti intimate di: accertare il diritto a conservare l'anzianità maturata nel ruolo inferiore del personale ATA dal 1.9.1992 al 2.4.2012 per anni 19 mesi 7 e 9 giorni ed ogni effetto giuridico ed economico e con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale;
di condannare il intimato al CP_1 pagamento degli arretrati consequenziali maturati oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva il intimato, contestando la fondatezza dell'azione svolta. All'odierna udienza, il Giudice CP_1 decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ex actis risulta che l'istante: prima dell'assunzione in ruolo ha svolto dal 1.9.1992 le mansioni di ausiliario a tempo determinato;
è dipendente a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2011 ed economica dal 2.4.2012 nel ruolo del personale ATA quale assistente amministrativo;
con il decreto di ricostruzione della carriera del 24.11.2014 è stato negato l'integrale riconoscimento del servizio nel precedente ruolo di assistente riconoscendo un anzianità di anni 14 mesi e giorni 0 anziché quella di anni 19 mesi 7 e giorni 9 alla data del 2.4.2012.
2. Tanto premesso, vanno richiamate le considerazioni svolte in una fattispecie analoga a quella di che trattasi dalla Sezione nella sentenza n.3348/2024 secondo cui: “ Incontestati i fatti di causa, la tesi della ricorrente è stata avallata dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo. Si riportano i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile: <
Il contrasto interpretativo maturato tra la e l' XXX attiene alle modalità Parte_2 Controparte_2 da osservare per la ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola. In particolare, la in linea con la prassi seguita dal , Parte_2 Controparte_3 opterebbe per l'utilizzo del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l , con CP_4
i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988. Con i decreti in data 15 novembre 2017, l' , a seguito della specifica richiesta formulata CP_4 in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, siccome più favorevole al dipendente. A detti fini, l' ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo CP_4 esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole. I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione. Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al 1° settembre 2001, è maggiore
(più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti. Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della Ragioneria territoriale dello
Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza. Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall' XXX CP_4
a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal e ha riconosciuto il diritto alla Controparte_3 ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999. A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018. La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a ”rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della
2 diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”. La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione. In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo. Recenti pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale
A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr.
Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019). In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità Pt_3 professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del.
n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2017 dall' XXX. Come può rilevarsi dai prospetti CP_4 allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente gli stessi Parte_2 integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali. In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della sembrano Parte_4
3 fondare su circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del
01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”. Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. 4.
Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue: “Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”. Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della Sezione sono ritenuti conformi a legge>>. Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera della ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).” (cfr. in tal senso anche Trib Foggia Sez. lav. n.2061/2022 e
Corte Appello Napoli n.2300/2025).
3.1. Sulla scorta di quanto precede va accertato il diritto dell'istante a conservare l'anzianità maturata nel ruolo inferiore del personale ATA nel periodo temporale 1.9.1992 – 2.4.2012 e quindi il diritto al riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 19 mesi 7 giorni 9 alla data del 2.4.2012, con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale. Per conseguenza, il intimato va condannato CP_1 alla ricostruzione della carriera dell'istante con il riconoscimento di un'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari ad anni 19 mesi 7 e giorni 9 alla data ridetta del 2.4.2012 con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale.
3.2. Va poi condannato il intimato al pagamento in favore dell'istante degli arretrati oltre CP_1 accessori come per legge a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio, con conseguente regolarizzazione previdenziale ed assistenziale, dal 19.7.2019, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal
19.7.2024, data di inoltro di pec quale diffida interruttiva.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di
4 evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n.
15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-
2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa vanno poste a carico del intimato per la soccombenza in considerazione del CP_1 valore della controversia e dell'attività svolta (senza istruttoria).
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicate, assorbita ogni altra domanda ed argomentazione, così provvede: accerta il diritto dell'istante a conservare l'anzianità maturata nel ruolo inferiore del personale ATA nel periodo temporale 1.9.1992 – 2.4.2012 e quindi il diritto al riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 19 mesi 7 giorni 9 alla data del 2.4.2012, con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale, nei termini di cui in motivazione;
condanna per conseguenza, il intimato alla ricostruzione della carriera dell'istante con il CP_1 riconoscimento di un'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari ad anni 19 mesi 7 e giorni 9 alla data ridetta del 2.4.2012, con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale, nei termini di cui in motivazione;
condanna altresì il intimato al pagamento in favore dell'istante degli arretrati oltre accessori come CP_1 per legge a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio, con conseguente regolarizzazione previdenziale ed assistenziale, dal 19.7.2019, nei limiti della prescrizione, nei termini di cui in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'istante delle spese di causa per la somma che si CP_1 liquida in euro 3500,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
5
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 9.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.13834/2024 R.G.
TRA
avv. DI BITONTO M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA Ambito Territoriale Controparte_1 per la Provincia di Bari dott. G LOTITO
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 il ricorrente, appartenente al personale ata, in epigrafe indicato chiedeva nei confronti delle parti intimate di: accertare il diritto a conservare l'anzianità maturata nel ruolo inferiore del personale ATA dal 1.9.1992 al 2.4.2012 per anni 19 mesi 7 e 9 giorni ed ogni effetto giuridico ed economico e con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale;
di condannare il intimato al CP_1 pagamento degli arretrati consequenziali maturati oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva il intimato, contestando la fondatezza dell'azione svolta. All'odierna udienza, il Giudice CP_1 decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ex actis risulta che l'istante: prima dell'assunzione in ruolo ha svolto dal 1.9.1992 le mansioni di ausiliario a tempo determinato;
è dipendente a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2011 ed economica dal 2.4.2012 nel ruolo del personale ATA quale assistente amministrativo;
con il decreto di ricostruzione della carriera del 24.11.2014 è stato negato l'integrale riconoscimento del servizio nel precedente ruolo di assistente riconoscendo un anzianità di anni 14 mesi e giorni 0 anziché quella di anni 19 mesi 7 e giorni 9 alla data del 2.4.2012.
2. Tanto premesso, vanno richiamate le considerazioni svolte in una fattispecie analoga a quella di che trattasi dalla Sezione nella sentenza n.3348/2024 secondo cui: “ Incontestati i fatti di causa, la tesi della ricorrente è stata avallata dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato del 25.7.2019, chiamata a pronunciarsi proprio sulla legittimità del decreto di ricostruzione di carriera di un collaboratore scolastico transitato nei ruoli del personale amministrativo. Si riportano i passaggi salienti di tale decisione, che possono essere posti a base anche della presente decisione, relativa a fattispecie analoga, siccome condivisibili e conformi anche alla giurisprudenza di merito, di legittimità e contabile: <
Il contrasto interpretativo maturato tra la e l' XXX attiene alle modalità Parte_2 Controparte_2 da osservare per la ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) del comparto scuola. In particolare, la in linea con la prassi seguita dal , Parte_2 Controparte_3 opterebbe per l'utilizzo del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, mentre l , con CP_4
i due decreti del 2017, si è basato sul criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità pregressa previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988. Con i decreti in data 15 novembre 2017, l' , a seguito della specifica richiesta formulata CP_4 in data 31 ottobre 2017 dalle interessate, ha provveduto, in modalità cartacea, alla ricostruzione di carriera con la valutazione integrale del servizio pregresso, come previsto dall'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, siccome più favorevole al dipendente. A detti fini, l' ha, invero, rivisitato l'intero percorso di carriera delle assistenti amministrative, facendo CP_4 esclusiva applicazione del criterio della anzianità complessiva e modificando la valutazione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici effettuata al momento del passaggio di ruolo (1/9/2001) e, conseguentemente, disattendendo l'applicazione del criterio della temporizzazione previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983, all'epoca, ritenuto quello più favorevole. I nuovi decreti si differenziano dai precedenti del 2002 e del 2003 per la valutazione diversa della residua anzianità utile per il passaggio alla successiva posizione. Nei decreti del 2017 tale anzianità, alla data del passaggio di ruolo e cioè al 1° settembre 2001, è maggiore
(più di tre anni per entrambi i casi), consentendo di anticipare il passaggio alla fascia economica più favorevole, rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti. Tale aspetto è evidenziato nelle tabelle che corredano la memoria della Ragioneria territoriale dello
Stato di Macerata prodotta in data 10 luglio 2019, in vista dell'odierna adunanza. Ad avviso del Collegio, inconferente si appalesa il richiamo alle previsioni di cui all'art. 34 CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 - operato dall' XXX CP_4
a sostegno della legittimità dei provvedimenti in esame – in quanto relative a diversa fattispecie (istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA e individuazione dei requisiti di accesso in sede di prima applicazione), non riferibile, neppure per analogia, a quella che ne occupa.
2. La problematica in esame è stata, in più occasioni, scrutinata dalla magistratura - contabile, ordinaria ed anche da quella eurounitaria – che è intervenuta, soprattutto, in tema di personale docente fissando alcuni principi che di seguito sono illustrati.
Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal e ha riconosciuto il diritto alla Controparte_3 ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999. A diverse conclusioni è pervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione europea con la sentenza resa dalla Sesta sezione in data 20 settembre 2018. La Corte di Giustizia ha ritenuto astrattamente ammissibile il differenziato regime previsto dalla normativa nazionale – ed il mancato computo integrale dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera – laddove finalizzato a ”rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della
2 diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”. La Corte ha, peraltro, fatto salve le verifiche da parte del giudice del rinvio circa la sussistenza, in concreto, dei suddetti fattori di giustificazione. In tale contesto interpretativo si inscrivono le numerose pronunce del Giudice del lavoro che ha ritenuto, in maniera pressoché univoca, di riconoscere il diritto alla integrale ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, ed alla conseguente corresponsione delle differenze retributive non percepite in favore del personale docente.
Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale amministrativo. Recenti pronunce del Giudice del lavoro, in linea con il percorso argomentativo della richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale
A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr.
Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro 29/03/2019). In ragione di ciò sono state ritenute insussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità Pt_3 professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Parimenti, la magistratura contabile si è espressa sulla tematica in esame. In particolare, è stato sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole (cfr. Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del.
n.73/2016/SUCC).
3. Così ricostruito il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio ritiene che debba riconoscersi alle due dipendenti il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo e, conseguentemente, dichiararsi la conformità a legge dei provvedimenti adottati in data 15 novembre 2017 dall' XXX. Come può rilevarsi dai prospetti CP_4 allegati alla memoria fatta pervenire in vista della adunanza di questa Sezione dalla competente gli stessi Parte_2 integrano, invero, un trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali. In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell'odierna adunanza dal rappresentante della sembrano Parte_4
3 fondare su circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del
01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018)”. Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. 4.
Conclusivamente, il Collegio in Adunanza Generale ritiene che la questione di massima proposta debba essere definita come segue: “Nei casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia”. Per l'effetto, i sopra richiamati provvedimenti sottoposti allo scrutinio della Sezione sono ritenuti conformi a legge>>. Nel caso di specie, è pacifico che la ricostruzione della carriera della ricorrente è più favorevole se effettuata applicando il metodo ex art. 4, co. 13 DPR
399/1988 (cd. metodo della ricostruzione di carriera).” (cfr. in tal senso anche Trib Foggia Sez. lav. n.2061/2022 e
Corte Appello Napoli n.2300/2025).
3.1. Sulla scorta di quanto precede va accertato il diritto dell'istante a conservare l'anzianità maturata nel ruolo inferiore del personale ATA nel periodo temporale 1.9.1992 – 2.4.2012 e quindi il diritto al riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 19 mesi 7 giorni 9 alla data del 2.4.2012, con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale. Per conseguenza, il intimato va condannato CP_1 alla ricostruzione della carriera dell'istante con il riconoscimento di un'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari ad anni 19 mesi 7 e giorni 9 alla data ridetta del 2.4.2012 con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale.
3.2. Va poi condannato il intimato al pagamento in favore dell'istante degli arretrati oltre CP_1 accessori come per legge a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio, con conseguente regolarizzazione previdenziale ed assistenziale, dal 19.7.2019, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal
19.7.2024, data di inoltro di pec quale diffida interruttiva.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di
4 evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n.
15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-
2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di causa vanno poste a carico del intimato per la soccombenza in considerazione del CP_1 valore della controversia e dell'attività svolta (senza istruttoria).
P.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicate, assorbita ogni altra domanda ed argomentazione, così provvede: accerta il diritto dell'istante a conservare l'anzianità maturata nel ruolo inferiore del personale ATA nel periodo temporale 1.9.1992 – 2.4.2012 e quindi il diritto al riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 19 mesi 7 giorni 9 alla data del 2.4.2012, con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale, nei termini di cui in motivazione;
condanna per conseguenza, il intimato alla ricostruzione della carriera dell'istante con il CP_1 riconoscimento di un'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici pari ad anni 19 mesi 7 e giorni 9 alla data ridetta del 2.4.2012, con attribuzione della corrispondente fascia stipendiale, nei termini di cui in motivazione;
condanna altresì il intimato al pagamento in favore dell'istante degli arretrati oltre accessori come CP_1 per legge a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto per effetto del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio, con conseguente regolarizzazione previdenziale ed assistenziale, dal 19.7.2019, nei limiti della prescrizione, nei termini di cui in motivazione;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'istante delle spese di causa per la somma che si CP_1 liquida in euro 3500,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 9.10.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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