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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6405 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 460/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in data
18.01.2021, iscritto al n. 2360/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f. ), CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il Servizio Affari Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
Via Filangieri n. 36, in persona del suo legale rapp.te, dr.ssa , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Nicola Zammiello (c.f. ), CodiceFiscale_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 25.5.2021, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 460/2021, pubblicata in data 18.1.2021, con cui il Tribunale di Napoli aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 3165/2019, dell'importo di 8.921,33 €, oltre interessi e spese, ottenuto dalla a titolo di Controparte_2 residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie di patologia clinica rese in favore di assistiti dal SSN nel mese di ottobre 2013.
Il Tribunale infatti, ritenuta la propria giurisdizione e la non contestazione dello svolgimento delle prestazioni, aveva affermato in punto di diritto che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che ove, come nella fattispecie, la data di superamento del tetto di spesa si fosse verificata a consuntivo in un momento precedente rispetto a quello comunicato, le prestazioni svolte nel periodo intermedio dovevano essere assoggettate a regressione tariffaria, al fine di evitare il superamento del budget di spesa annuale stabilito;
che nella fattispecie era stata comunicata la data di esaurimento del tetto di spesa al 27.10.2013 ma poi a consuntivo si era rilevato il raggiungimento
Cont in data 21.10.2013; che in base alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del contratto l' avrebbe dovuto applicare alle prestazioni relative la regressione tariffaria, di cui non era stata data prova, e non escludere invece totalmente il pagamento delle prestazioni successive al 21.10.2013; che erano dovuti gli interessi moratori come indicati in contratto.
Cont Con un unico motivo di appello l' dichiarava di non condividere quanto affermato in relazione al superamento del tetto di spesa, evidenziando la ineludibilità del rispetto dei tetti di spesa, la impossibilità del loro superamento a prescindere dalla applicazione del procedimento di regressione tariffaria, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, e ribadiva quindi la irrilevanza della comunicazione tempestiva degli sforamenti e la comunque non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget.
Concludeva pertanto per l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dell'avv. Nicola Zammiello, procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta comunicata di superamento del tetto di spesa, l' vrebbe dovuto operare la regressione tariffaria CP_1 e quindi ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura). Cont Infatti, ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l' avrebbe dovuto comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data consuntiva di raggiungimento delle dette percentuali di consumo;
e che ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del tetto di spesa, andava applicata la regola secondo cui a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo prima Cont della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall' n base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, si sarebbe applicata la regressione tariffaria, mentre nulla sarebbe stato dovuto per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si fosse verificato a consuntivo in una data successiva Cont rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla sarebbe spettato agli erogatori per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
La impossibilità in toto di remunerare le prestazioni svolte oltre il budget era dunque subordinata all'invio di una tempestiva comunicazione della data prevista di esaurimento del tetto di Cont spesa, ma nessuna prova è stata fornita dall' dell'avvenuto invio tempestivo di comunicazioni contenenti le previsioni di esaurimento del tetto di spesa, di guisa che deve ritenersi applicabile alla fattispecie l'ipotesi di cui alla lettera a) e dunque operante l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Cont Giunta regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 460/2021, in contraddittorio con il Parte_3
così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Nicola
Zammiello.
2) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo