TAR Torino, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 532
TAR
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
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TAR
Decreto presidenziale 4 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancato possesso del titolo di studio richiesto (laurea in discipline giuridiche o umanistiche)

    Il Tribunale ritiene il titolo pertinente alle discipline umanistiche e, sulla base del d.P.R. n. 175/2012, riconosce il possesso del requisito. Anche qualora fosse equiparato a una laurea triennale, il bando richiedeva genericamente una laurea.

  • Rigettato
    Mancato possesso del requisito della competenza giuridico-amministrativa

    Il Tribunale considera l'alto livello di discrezionalità nella scelta, l'esperienza nel contrasto al bullismo in ambito adolescenziale, e le esperienze in ambito sociosanitario e amministrativo del controinteressato. Inoltre, rileva che il ricorrente non ha prodotto propri titoli da contrapporre.

  • Rigettato
    Tardività della presentazione della candidatura

    Il Tribunale ritiene che, dato il breve lasso temporale (meno di 48 ore), l'equivocità dei messaggi e l'informalità del procedimento, non si possa riconoscere un effetto eliminatorio alla riproposizione della candidatura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 532
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 532
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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