Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Decreto presidenziale 4 dicembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2025, proposto da
EA EV IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Salerno, Patrizia Gorgo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
VA VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Cardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione 23 dicembre 2024 n. 47-29786 con cui il Consiglio Regionale per il Piemonte ha nominato il signor VA AL Garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- delle valutazioni e dei verbali 05.12.2024 n. 6 e 09.12.2024 n. 7 con cui la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio Regionale del Piemonte ha esaminato le candidature degli aspiranti Garanti per l’infanzia e l’adolescenza;
- dei risultati dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione consultiva per le nomine in merito al possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla carica di Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto, in relazione ai quali si formula riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VA VA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. RA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la deliberazione 23 dicembre 2024 n. 47-29786 con cui il Consiglio Regionale per il Piemonte nominava il signor VA VA Garante per l’infanzia e l’adolescenza a seguito dell’avvio del procedimento di selezione dei soggetti interessati a ricoprire tale carica ai sensi della legge regionale 09.12.2009 n. 31, ruolo per il quale è prevista un’indennità mensile oltre al rimborso delle spese e il trattamento di missione in caso di attività svolta al di fuori del territorio regionale.
Ai fini della partecipazione alla selezione, è stabilito: “il Garante deve essere scelto tra le persone in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche; b) competenza giuridico amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell’età evolutiva e la famiglia¸ c) esperienza nel campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio e dell’intervento sulla devianza minorile”.
Presentavano la propria candidatura, tra gli altri, il signor VA VA e il dott. EA EV IN; nel corso del procedimento rinunciava alla domanda per poi revocare tale rinuncia; la Commissione consultiva per le nomine incaricata di esaminare le candidature pervenute e di formulare al Consiglio Regionale la proposta di nomina del soggetto ritenuto maggiormente idoneo all’incarico valutava i curricula allegati e dopo le contestazioni di alcuni membri della commissione sui titoli del VA i due soggetti indicati venivano ammessi alla scelta ed il Consiglio regionale il 23 dicembre 2024 eleggeva infine VA VA.
EA EV IN impugnava la nomina e ne chiedeva a questo Tribunale l’annullamento con ricorso notificato il 20 febbraio 2025 per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge in relazione Comunicato dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale pubblicato in data 25.07.2024 in relazione al possesso dei requisiti per la nomina. Mancato possesso del titolo di studi richiesto. L’aspirante Garante per l’infanzia e l’adolescenza deve essere in possesso di Laurea in discipline giuridiche o umanistiche, mentre il VA risulta aver conseguito il titolo di Magistero in Scienze Religiose presso la Facoltà della Pontificia Università della Santa Croce Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, titolo non equipollente alle Lauree rilasciate dalle Istituzioni accademiche dello Stato Italiano. Infatti, ad oggi, lo Stato Italiano assicura il riconoscimento civile dei gradi accademici Pontifici di Baccalaureato e Licenza, rispettivamente come Laurea e Laurea Magistrale nelle seguenti discipline: Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Missologia e Scienze Religiose tra le quali non rientra il titolo di Magistero, così non concretizzandosi il requisito richiesto.
II. Violazione di legge in relazione al Comunicato dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale pubblicato in data 25.07.2024 in relazione al possesso dei requisiti per la nomina. Mancato possesso requisito della competenza giuridico-amministrativa in materia di diritto dei minori, le problematiche dell’età evolutiva e la famiglia. Egli, infatti, non risulta aver maturato alcuna competenza giuridica amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell’età evolutiva e la famiglia, ma solo una modesta esperienza nel settore del contrasto al bullismo in ambito scolastico.
III. Violazione di legge in relazione Comunicato dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale pubblicato in data 25.07.2024 in relazione al termine per la presentazione della candidatura. Tardività. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, dedotto anche quale carenza di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
VA VA, secondo quanto riferito nei verbali della Commissione Regionale per le nomine, risulterebbe aver rinunciato alla propria candidatura in data 03.11.2024 e riproposto la candidatura medesima in data 05.11.2024, ovvero altre il termine previsto dal Comunicato dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che fissava la scadenza per la presentazione delle candidature entro il giorno 09 ottobre 2024: quindi la candidatura doveva ritenersi tardiva.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il VA si è costituito in giudizio, sostenendo l’inammissibilità per difetto di interesse e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza 9 aprile 2025 n. 137 la domanda cautelare veniva respinta con il richiamo all’assenza di documentazione di titoli posseduti dal ricorrente.
All’odierna udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dai rilievi di inammissibilità mossi dal controinteressato ed anche da quelli rilevati dal Collegio nell’ordinanza cautelare n. 137/25, poiché il ricorso appare infondato o almeno le censure sollevate non sono adeguatamente provate.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della non equipollenza del titolo di Magistero in Scienze Religiose presso la Facoltà della Pontificia Università della Santa Croce Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare del candidato scelto al Consiglio regionale, poiché a suo dire mentre veniva richiesta la laurea in discipline giuridiche od umanistiche, il controinteressato aveva esibito un titolo pontificio non riconosciuto dallo Stato italiano come Laurea e Laurea Magistrale e peraltro non pertinente con le discipline richieste.
In realtà si deve dapprima riconoscere il titolo di studio non può non ritenersi pertinente con le discipline umanistiche, dato anche l’amplissimo concetto di questo termine; si deve poi aggiungere, entrando nel merito, che il corso di Magistero superato dal controinteressato era strutturato su cinque anni con 31 esami ed è stato poi seguito dal conseguimento di un dottorato.
Per cui, visto il d.P.R. 20 agosto 2012 n. 175 che parifica ai fini dell’insegnamento della religione cattolica in ogni ordine e grado dello Stato italiano coloro che sono in possesso di “un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014 da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede” e coloro che sono in possesso “congiuntamente di una laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014 da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana”, va riconosciuto il possesso del requisito in capo al VA, conseguito nel 2002.
Si deve anche aggiungere, ammesso e non concesso, che se il titolo del controinteressato andasse equiparato ad una laurea triennale, che il bando di valutazione richiedeva il titolo della laurea, ma non tanto triennale o quinquennale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il soggetto scelto fosse dotato solamente di una generica esperienza nel settore del contrasto al bullismo in ambito scolastico senza godere delle richieste conoscenze concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell’età evolutiva e la famiglia.
Va considerato che oltre a quanto controdedotto dal prescelto circa l’alto livello di discrezionalità nella scelta del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e quanto evidenziato sull’esperienza nel contrasto al bullismo in ambito adolescenziale, il VA ha documentato esperienze in ambito sociosanitario in campo amministrativo come consigliere comunale ed assessore all’istruzione in un Comune del torinese.
Senza poi rimarcare il tema, va rilevato questo punto che nulla aggiunge il ricorrente circa propri titoli da contrapporre a quelli del candidato scelto.
Con il terzo motivo si evidenzia che la rinuncia alla propria candidatura da parte del controinteressato il 3 novembre 2024 e la sua riproposizione il 5 novembre successivo avrebbe reso tardiva la domanda di partecipazione alla valutazione per le nomine, in quanto avvenuta dopo il 9 ottobre, data di scadenza per la presentazione della domanda in questione.
Al di là degli aspetti di discrezionalità dell’amministrazione che in questo caso hanno scarso rilievo, si deve rilevare prima di tutto che lo iato temporale tra “comunicazione dell’intenzione” di rinunciare alla propria candidatura, messaggio quantomai ambiguo, e annullamento di tale comunicazione sono trascorse meno di quarantott’ore e quindi il breve trascorso, l’equivocità dei messaggi e l’informalità del procedimento di scelta, assolutamente non paragonabile ad una procedura di gara o di concorso, non può riconoscersi un effetto eliminatorio.
Per queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Dai caratteri della procedura impugnata deriva l’equità della compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RO, Presidente, Estensore
VA Francesco Perilongo, Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA RO |
IL SEGRETARIO