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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 378/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto per la parte ricorrente, l'avv. RAMELLA per l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT. CP_1
L'avv. RAMELLA si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. VARESI si riporta alla memoria e alle istanze istruttorie e alle conclusioni rassegnate
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 378/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 378/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], strada Maggior Gioacchino Bellezza n.
1 - G, rappresentata e difesa dall'Avv.
IA ME ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL TO (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta
n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“nel merito: accertare che il ricorrente non deve restituire all' l'importo di € 50.171,84= (o la CP_1 somma meglio vista) richieste per i periodi analiticamente indicati in premessa e cioè
€ 42,00 relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006
€ 7.720,32 relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006
€ 7.743,36 relativi al periodo 16.11.2006 – 15.02.2007
€ 7.499,10 relativi al periodo 16.11.2007-15.02.2008
€ 8.124,48 relativi al periodo 17.11.2008- 16.02.2009
€ 6.433,94 relativi al periodo 16.11.2009 – 15.02.2010
€ 5.988,96 relativi al periodo 16.11.2010 – 15.02.2011
€ 6.619,68 relativi al periodo 16.11.2011 – 15.02.2012 per intervenuta prescrizione decennale ovvero per insussistenza della pretesa creditoria e condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate e alla refusione delle CP_1 spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, previa riunione della presente causa a quella iscritta al n. RG 216/2025 per connessione soggettiva e oggettiva, rigettare il ricorso proposto da Parte_1 e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_2 Con vittoria di spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.8.2025, esponeva: Parte_1 - di avere ricevuto dall' tra il 19 e il 20.5.2025 plurime lettere di accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite tra il 2005 e il 2012 per l'ammontare complessivo di € 50.171,84;
- che, con le predette richieste, l' evidenziava trattarsi di somme corrisposte al ricorrente a titolo CP_1 di indennità di disoccupazione, di cui veniva chiesta la restituzione in quanto non spettante.
Sulla base di queste premesse in fatto, il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione e, nel merito, l'insussistenza dell'indebito. Chiedeva di dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria e e condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate sulla base CP_1 del preteso indebito.
Costituendosi in giudizio, l' osservava che l'indebito atteneva a prestazioni di disoccupazione CP_2 per lavoratori frontalieri su domande sistematicamente presentate nel novembre di ciascuno degli anni interessati e che per ciascuno di questi risultava invece una copertura contributiva da lavoro estero continuativa dal mese di marzo fino al mese di dicembre. Ne derivava che, al momento della presentazione delle istanze di disoccupazione, era in essere un rapporto di lavoro attivo, circostanza che rendeva le prestazioni erogate del tutto indebite: in particolare l' aveva acquisito CP_1
l'informazione sulla contribuzione da rapporto di lavoro estero, coincidente con l'indennità di disoccupazione precedentemente erogata, soltanto in seguito al ricevimento dell'attestato internazionale Modello E205 CH, inviato dalla Cassa Svizzera di Compensazione (CSC) di Ginevra nel maggio 2019.
Contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione (decennale ai sensi dell'articolo 2935 del Codice
Civile), ritenendo che il decorso del termine dovesse essere calcolato a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento indebito oppure dal giorno in cui l' ha avuto conoscenza del proprio CP_1 credito (e quindi nella specie da maggio 2019 tramite il Modello E205 CH inviato dalla CSC di
Ginevra).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza.
Il ricorso deve trovare accoglimento essendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
L'indebito attiene a prestazione di disoccupazione frontalieri indebitamente riscossa per il periodo tra metà novembre e metà febbraio di ciascuno dei periodi interessati (dal 2005/2006 al 2011/12).
L' non ha indicato atti interruttivi della prescrizione anteriori alle comunicazioni di CP_1 accertamento di indebito del maggio 2025.
Parte resistente ritiene, però, che in ogni caso il termine di prescrizione debba decorrere dal momento in cui l' ha avuto conoscenza del credito (nella specie maggio 2019). CP_1 La presente causa ripropone questioni che sono state già decise da questo Tribunale in controversie analoghe alla presente (sentenze nn. 184/2024, 161/2025, 209/2025), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
E' noto che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. Cass. 22072/18, che ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).
Muovendosi su questa linea di pensiero e specificamente in materia pensionistica, ad esempio, la
Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione (v. Cass. 3584/12).
Si richiama altresì la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 307/2024, ove è stato precisato in un caso analogo al presente: “non si discute sul fatto che il mod. E205 sia l'unica certificazione ufficiale e utile per la ricostruzione dei periodi lavorati all'estero; ciò che, invece, è discutibile è il perentorio collegamento operato dall'appellante, tra la liquidazione della pensione e la richiesta di tale certificazione, come se tra i due eventi ci fosse una necessaria inferenza consequenziale. (…); non si vede allora perché l'indagine conoscitiva su eventuali periodi di sovrapposizione impedienti
l'erogazione della provvidenza non avrebbe potuto effettuarsi a partire proprio da quel momento (o negli anni immediatamente successivi) tramite l'acquisizione del mod. E205 – considerato inoltre che quest'ultimo non era stato inviato autonomamente dalla Cassa Svizzera, ma era stato a CP_1 richiederlo (ibid., pag. 6) e che nessuna norma domestica o eurounionale impone che il relativo rilascio debba essere richiesto esclusivamente in vista e in funzione della liquidazione della pensione”.
Si richiamano, pertanto, anche le argomentazioni di detta decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Applicando i riferiti principi al caso di specie, deve ritenersi che il tempo necessario per accertare il fatto generatore dell'indebito - ossia la presentazione delle domanda di indennità di disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro - abbia costituito un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto di recuperare le somme erogate. Va, in definitiva, dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle seguenti richieste CP_1 di ripetizione di indebito:
1. N.21412473 di € 42,00 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
2. N.21403845 di € 7.720,32 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
3. N.21403887 di € 7.743,36 (relativi al periodo 16.11.2006 – 15.02.2007)
4. N.21404023 di € 7.499,10 (relativi al periodo 16.11.200 7 -15.02.2008)
5. N.21404051 di € 8.124,48 (relativi al periodo 17.11.2008 - 16.02.2009)
6. N.21412452 di € 6.433,94 (relativi al periodo 16.11.2009 – 15.02.2010)
7. N. 21412461 € 5.988,96 (relativi al periodo 16.11.2010 – 15.02.2011)
8. N.21412467 di € 6.619,68 (relativi al periodo 16.11.2011 – 15.02.2011).
Nulla è, dunque, dovuto da a sulla base di tali richieste. Parte_1 CP_1
Conseguentemente l' resistente deve essere condannato alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente recuperate sulla base di detta richiesta di indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta che non è tenuto a restituire, per l'intervenuta Parte_1 prescrizione, le somme pretese da , a titolo di indebito, di cui alle seguenti comunicazioni: CP_1
N. 21412473 di € 42,00 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
N. 21403845 di € 7.720,32 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
N. 21403887 di € 7.743,36 (relativi al periodo 16.11.2006 – 15.02.2007)
N. 21404023 di € 7.499,10 (relativi al periodo 16.11.2007 -15.02.2008)
N. 21404051 di € 8.124,48 (relativi al periodo 17.11.2008 - 16.02.2009)
N. 21412452 di € 6.433,94 (relativi al periodo 16.11.2009 – 15.02.2010)
N. 21412461 € 5.988,96 (relativi al periodo 16.11.2010 – 15.02.2011)
N.21412467 di € 6.619,68 (relativi al periodo 16.11.2011 – 15.02.2011) per l'importo complessivo di € 50.171,84;
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione al ricorrente alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate sulla base di dette richieste di indebito.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.200 per competenze ed CP_1
€ 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Verbania, 17.12.2025
IL GIUDICE Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto per la parte ricorrente, l'avv. RAMELLA per l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT. CP_1
L'avv. RAMELLA si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. VARESI si riporta alla memoria e alle istanze istruttorie e alle conclusioni rassegnate
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 378/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 378/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], strada Maggior Gioacchino Bellezza n.
1 - G, rappresentata e difesa dall'Avv.
IA ME ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL TO (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut in forza di procura alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta
n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“nel merito: accertare che il ricorrente non deve restituire all' l'importo di € 50.171,84= (o la CP_1 somma meglio vista) richieste per i periodi analiticamente indicati in premessa e cioè
€ 42,00 relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006
€ 7.720,32 relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006
€ 7.743,36 relativi al periodo 16.11.2006 – 15.02.2007
€ 7.499,10 relativi al periodo 16.11.2007-15.02.2008
€ 8.124,48 relativi al periodo 17.11.2008- 16.02.2009
€ 6.433,94 relativi al periodo 16.11.2009 – 15.02.2010
€ 5.988,96 relativi al periodo 16.11.2010 – 15.02.2011
€ 6.619,68 relativi al periodo 16.11.2011 – 15.02.2012 per intervenuta prescrizione decennale ovvero per insussistenza della pretesa creditoria e condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate e alla refusione delle CP_1 spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, previa riunione della presente causa a quella iscritta al n. RG 216/2025 per connessione soggettiva e oggettiva, rigettare il ricorso proposto da Parte_1 e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_2 Con vittoria di spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.8.2025, esponeva: Parte_1 - di avere ricevuto dall' tra il 19 e il 20.5.2025 plurime lettere di accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite tra il 2005 e il 2012 per l'ammontare complessivo di € 50.171,84;
- che, con le predette richieste, l' evidenziava trattarsi di somme corrisposte al ricorrente a titolo CP_1 di indennità di disoccupazione, di cui veniva chiesta la restituzione in quanto non spettante.
Sulla base di queste premesse in fatto, il ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione e, nel merito, l'insussistenza dell'indebito. Chiedeva di dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria e e condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente recuperate sulla base CP_1 del preteso indebito.
Costituendosi in giudizio, l' osservava che l'indebito atteneva a prestazioni di disoccupazione CP_2 per lavoratori frontalieri su domande sistematicamente presentate nel novembre di ciascuno degli anni interessati e che per ciascuno di questi risultava invece una copertura contributiva da lavoro estero continuativa dal mese di marzo fino al mese di dicembre. Ne derivava che, al momento della presentazione delle istanze di disoccupazione, era in essere un rapporto di lavoro attivo, circostanza che rendeva le prestazioni erogate del tutto indebite: in particolare l' aveva acquisito CP_1
l'informazione sulla contribuzione da rapporto di lavoro estero, coincidente con l'indennità di disoccupazione precedentemente erogata, soltanto in seguito al ricevimento dell'attestato internazionale Modello E205 CH, inviato dalla Cassa Svizzera di Compensazione (CSC) di Ginevra nel maggio 2019.
Contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione (decennale ai sensi dell'articolo 2935 del Codice
Civile), ritenendo che il decorso del termine dovesse essere calcolato a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pagamento indebito oppure dal giorno in cui l' ha avuto conoscenza del proprio CP_1 credito (e quindi nella specie da maggio 2019 tramite il Modello E205 CH inviato dalla CSC di
Ginevra).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza.
Il ricorso deve trovare accoglimento essendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
L'indebito attiene a prestazione di disoccupazione frontalieri indebitamente riscossa per il periodo tra metà novembre e metà febbraio di ciascuno dei periodi interessati (dal 2005/2006 al 2011/12).
L' non ha indicato atti interruttivi della prescrizione anteriori alle comunicazioni di CP_1 accertamento di indebito del maggio 2025.
Parte resistente ritiene, però, che in ogni caso il termine di prescrizione debba decorrere dal momento in cui l' ha avuto conoscenza del credito (nella specie maggio 2019). CP_1 La presente causa ripropone questioni che sono state già decise da questo Tribunale in controversie analoghe alla presente (sentenze nn. 184/2024, 161/2025, 209/2025), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
E' noto che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. Cass. 22072/18, che ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l'azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all'esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti).
Muovendosi su questa linea di pensiero e specificamente in materia pensionistica, ad esempio, la
Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, nel dichiarare parzialmente prescritto il diritto alla pensione sociale sostitutiva, non aveva attribuito rilievo ai tempi di accertamento giudiziale del diritto alla pensione di invalidità civile, oggetto di sostituzione (v. Cass. 3584/12).
Si richiama altresì la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 307/2024, ove è stato precisato in un caso analogo al presente: “non si discute sul fatto che il mod. E205 sia l'unica certificazione ufficiale e utile per la ricostruzione dei periodi lavorati all'estero; ciò che, invece, è discutibile è il perentorio collegamento operato dall'appellante, tra la liquidazione della pensione e la richiesta di tale certificazione, come se tra i due eventi ci fosse una necessaria inferenza consequenziale. (…); non si vede allora perché l'indagine conoscitiva su eventuali periodi di sovrapposizione impedienti
l'erogazione della provvidenza non avrebbe potuto effettuarsi a partire proprio da quel momento (o negli anni immediatamente successivi) tramite l'acquisizione del mod. E205 – considerato inoltre che quest'ultimo non era stato inviato autonomamente dalla Cassa Svizzera, ma era stato a CP_1 richiederlo (ibid., pag. 6) e che nessuna norma domestica o eurounionale impone che il relativo rilascio debba essere richiesto esclusivamente in vista e in funzione della liquidazione della pensione”.
Si richiamano, pertanto, anche le argomentazioni di detta decisione ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Applicando i riferiti principi al caso di specie, deve ritenersi che il tempo necessario per accertare il fatto generatore dell'indebito - ossia la presentazione delle domanda di indennità di disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro - abbia costituito un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto di recuperare le somme erogate. Va, in definitiva, dichiarata l'estinzione per prescrizione dei crediti di cui alle seguenti richieste CP_1 di ripetizione di indebito:
1. N.21412473 di € 42,00 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
2. N.21403845 di € 7.720,32 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
3. N.21403887 di € 7.743,36 (relativi al periodo 16.11.2006 – 15.02.2007)
4. N.21404023 di € 7.499,10 (relativi al periodo 16.11.200 7 -15.02.2008)
5. N.21404051 di € 8.124,48 (relativi al periodo 17.11.2008 - 16.02.2009)
6. N.21412452 di € 6.433,94 (relativi al periodo 16.11.2009 – 15.02.2010)
7. N. 21412461 € 5.988,96 (relativi al periodo 16.11.2010 – 15.02.2011)
8. N.21412467 di € 6.619,68 (relativi al periodo 16.11.2011 – 15.02.2011).
Nulla è, dunque, dovuto da a sulla base di tali richieste. Parte_1 CP_1
Conseguentemente l' resistente deve essere condannato alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente recuperate sulla base di detta richiesta di indebito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- in accoglimento del ricorso, accerta che non è tenuto a restituire, per l'intervenuta Parte_1 prescrizione, le somme pretese da , a titolo di indebito, di cui alle seguenti comunicazioni: CP_1
N. 21412473 di € 42,00 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
N. 21403845 di € 7.720,32 (relativi al periodo 17.11.2005 – 16.02.2006)
N. 21403887 di € 7.743,36 (relativi al periodo 16.11.2006 – 15.02.2007)
N. 21404023 di € 7.499,10 (relativi al periodo 16.11.2007 -15.02.2008)
N. 21404051 di € 8.124,48 (relativi al periodo 17.11.2008 - 16.02.2009)
N. 21412452 di € 6.433,94 (relativi al periodo 16.11.2009 – 15.02.2010)
N. 21412461 € 5.988,96 (relativi al periodo 16.11.2010 – 15.02.2011)
N.21412467 di € 6.619,68 (relativi al periodo 16.11.2011 – 15.02.2011) per l'importo complessivo di € 50.171,84;
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione al ricorrente alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente recuperate sulla base di dette richieste di indebito.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.200 per competenze ed CP_1
€ 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Verbania, 17.12.2025
IL GIUDICE Claudio Michelucci