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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito dell'udienza del
13.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 899/2020 R.G., promossa da
, nato a San Pietro a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
40, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Natalino Pileggi (Cod. Fisc. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Curinga (CZ) Via Dante C.F._2
Alighieri, 25, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'Avv. Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_1
Via S. D'Ippolito n.5, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: cancellazione elenchi agricoltori e ripetizione di indebito per l'importo di € 12.496,80.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 31.7.2020, premetteva di aver lavorato negli anni 2007, Parte_1
2008, 2009 con mansioni di bracciante agricolo e con rapporto di lavoro a tempo determinato, per 102 giornate lavorative, presso la ditta gestita da Notaris e Per_1 Persona_2 [...]
Per_3
Aggiungeva poi di aver ricevuto il 05.03.2020, da parte dell' , una lettera datata 21.02.2020 CP_1 avente ad oggetto: “Diffida al pagamento prestazioni indebite”, con la quale gli veniva comunicato che: “per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2009, sono stati pagati 12.496,80 euro in più sulla prestazione cat. DSAGR. n. 1 per le seguenti motivazioni: sono Parte_2
stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi recupero indennità malattia
2008-2009 a seguito disconoscimento giornate agricole 2007-2008-2009”,
Eccepiva al riguardo, di non conoscere i motivi della cancellazione e, comunque, di non aver ricevuto il pagamento delle somme di cui si richiedeva la restituzione;
l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito essendo decorso il termine decennale tra la data del presunto pagamento e quello della ricezione della diffida al pagamento, pervenuta il 05.03.2020; di aver effettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo presso la ditta Umbro-Notaris essendo regolarmente iscritto agli elenchi dei lavoratori agricoli e risultando versati i relativi contributi previdenziali.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della richiesta di indebito, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR N.639/70 per come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 38 lett. d) D.L. 98/11 convertito in L.111/11, nonché, la sua improcedibilità per il mancato esperimento dei rimedi precontenziosi.
Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, eccependo che i rapporti di lavoro alle dipendenze della ditta , e non erano stati Persona_2 Persona_4 Persona_3 ritenuti validi a seguito dell'accertamento effettuato dalla Guardia di ZA – Nucleo di Polizia
Tributaria di Catanzaro, come da comunicazione di notizia di reato in atti e che l'irregolarità di tali rapporti era emersa anche dagli accertamenti effettuati dall' con i verbali ispettivi allegati in atti CP_1
e che, in ogni caso, controparte non aveva fornito prova della propria qualifica di bracciante agricolo della natura subordinata del rapporto di lavoro e dell'iscrizione negli elenchi.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di annullamento di indebito avendo regolarmente versato le indennità di malattia e di disoccupazione e non essendo decorso il termine di prescrizione decennale della azione di ripetizione di indebito.
3. Dichiarata decaduta la parte ricorrente dalle richieste di prova non tempestivamente articolate in ricorso, dopo alcuni rinvii, la causa veniva fissata per discussione al 13.2.2025, con trattazione scritta,
a seguito della quale veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Occorre, innanzitutto, precisare che l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola, che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della commissione provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla
Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha ulteriori 90 giorni per decidere, decorsi i quali il ricorso si intende CP_1
respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (conv. in legge n. 83 del 1970) dispone che, contro il provvedimento amministrativo definitivo, è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
5. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che parte ricorrente risulta cancellato con il Terzo elenco nominativo trimestrale 2014 del di San Pietro a Maida giusta CP_2
pubblicazione dal 15.12.2014 al 10.1.2015.
Inoltre, con missive notificate a mani del ricorrente il 25.11.2014, il 28.11.2014 e il 2.12.2014 è stata comunicata la mancata iscrizione negli elenchi agricoli
CP_
Successivamente, sempre a mani del destinatario, in data 10.12.2014 è stata comunicata dall' per la prima volta, la richiesta di ripetizione di indebito, reiterata poi con comunicazione del 3.5.2016
(notificata a mani della figlia nell'indirizzo di residenza).
A fronte di tali comunicazioni debitamente notificate, parte ricorrente non ha adito nei termini di legge, la Commissione Provinciale per la Manodopera agricola richiamata dall'art. 11 del D.
Lgs. n. 375/1993 - unico organismo competente in materia di iscrizione/cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli per come previsto dall'art.80, comma 3, Legge n.448 del 1998 che attribuisce a tale organo le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo.
Ne consegue che il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che deve farsi decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di prima istanza identificato della Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola
(nella specie, non proposto), ovvero dal 15.1.2015 (15.12.2014 è la data della notifica del provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli) risulta scaduto anteriormente al deposito dell'odierno ricorso, avvenuto in data 31.7.2020. Pertanto, il ricorrente non solo non ha proposto nel termine di legge il ricorso amministrativo alla
Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola, ma è anche incorso nella decadenza per la proposizione della azione giudiziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970 e, quindi, dalla possibilità di muovere qualsiasi contestazione alla cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2007-2008- 2009, oggetto di ricorso.
La decadenza dalla azione giudiziaria ha, inoltre, natura sostanziale e, quindi, la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi alla iscrizione negli elenchi nominativi.
Ne deriva che l'indennità di disoccupazione agricola e di malattia relativa agli anni 2007-2008-
200, pagata sul presupposto delle giornate di lavoro agricolo disconosciute, deve considerarsi indebitamente percepita essendo venuto meno il requisito dell'iscrizione, nonché, quello contributivo
(102 giornate nel biennio).
6. Per completezza, occorre, precisare che la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv., con modif., dalla l. n. 83/1980 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, (cfr. sul punto,
Cass. Sez. 6 Lav. ordinanza n. 17653 del 25.08.2020, secondo cui “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n.
533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.”.
7. Quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, nell'ordinanza n. CP_1
6229 del 4.03.2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, con il quale le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav.,
12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre
2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n.
13092).”.
8. Sembra opportuno, infine, rilevare che, nel caso di specie, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli risulta operante in quanto il disconoscimento dei rapporti di lavoro è successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che ha ripristinato la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 a decorrere dal 6.07.2011.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e conseguentemente devono essere ritenute assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalla parte ricorrente.
9. Solo per completezza, si rileva che parte ricorrente ha eccepito il mancato pagamento della indennità di disoccupazione agricola.
Preliminarmente si rileva che tale eccezione appare inammissibile perché assolutamente generica.
Al riguardo, l' ha fornito la prova del pagamento delle somme a titolo di indennità di CP_1 disoccupazione e di malattia di cui si chiede la ripetizione producendo copia del Cassetto Previdenziale del Cittadino dal quale emergono le date dei pagamenti, gli importi, l'ufficio pagatore
(Banca d'Italia) e le relative causali.
Ne consegue, che contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, vi è prova dell'avvenuto pagamento, tenuto conto peraltro che il si è limitato ad eccepire genericamente la mancata Pt_1 riscossione degli importi senza fornire alcun riscontro al riguardo (ad esempio producendo la copia degli estratti conto bancari relativi agli anni in contestazione).
Né ai fini voluti dalla parte ricorrente rileva quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro N.408/23 prodotta in allegato alle note in sostituzione di udienza, posto che la predetta CP_ pronuncia riguarda il diverso caso in cui l' ha del tutto omesso di produrre in giudizio la prova del pagamento.
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, come noto, in materia di indebito il termine è decennale ed è stato interrotto mediante, la pubblicazione degli elenchi nominativi e mediante la notifica degli atti sopra elencati ricevuti a mani del ricorrente Pt_1
nel novembre e dicembre 2014 e nel maggio 2016 (v. all. fascicolo ricorrente).
[...]
Con riferimento, infine, al disconoscimento delle giornate lavorative, il ricorrente non ha avanzato nell'atto introduttivo richieste di mezzi istruttori, essendosi limitato a formularne espressa, irrituale riserva (per come rilevato dal Tribunale con l'ordinanza del 4.6.2021). CP_
Ne consegue che, a fronte del disconoscimento delle giornate lavorative operato dall' a seguito della comunicazione di notizia di reato della Guardia di ZA (cfr. CNR Prot: 0165620/13 del
05/06/2013 all. in atti) e dei successivi verbali ispettivi, parte ricorrente non ha dedotto né provato alcunché.
10. Tenuto conto della controvertibilità della questione trattata e della giurisprudenza sopravvenuta in materia di decadenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 24.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara