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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14100/2023 R.G. promossa da: (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROMEO GIUSEPPE DAVIDE, (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, Corso delle Province n. 43. Opponente contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. PADALINO CARMELO (C.F. , elettivamente C.F._4 domiciliato in Catania, Via Proserpina n. 24. Opposto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 27.1.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4048/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 31.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11136/2023 e notificato il 10.11.2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 35.000,00, Parte_1 oltre interessi e spese legali a favore di . Controparte_1
Tali somme venivano richieste per l'omessa restituzione da parte dell'ingiunto di un prestito elargito dai suoceri, e volto all'acquisto di un appartamento. Controparte_1 Controparte_2
Nell'atto di citazione, notificato il 19.12.2023, l'opponente, preliminarmente, esponeva dubbi circa l'autenticità della firma apposta alla procura, considerato che il suocero risultava da tempo residente presso una casa di riposo per anziani, giacché incapace di deambulare, nonché di esprimersi compiutamente.
Rilevava che il prestito fosse stato elargito per l'acquisto di un appartamento sia a lui che alla moglie (figlia dell'opposto) e che fosse stato integralmente restituito a moglie Controparte_2 dell'opposto e cointestataria del mutuo.
Esponeva che i suoceri, per procurarsi la somma da dare in prestito, avevano acceso un mutuo e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, egli non aveva sottoscritto una “promessa di pagamento e ricognizione di debito in favore del sig. ”, bensì una dichiarazione Controparte_1 con la quale assumeva su di sé l'obbligo di corrispondere le rate di un mutuo, il quale era stato erogato in favore di entrambi i suoceri.
Conseguentemente, l'opposto non poteva considerarsi l'unico titolare del preteso credito, e il debitore, ai sensi dell'art. 1296 c.c., poteva scegliere di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido.
pagina 1 di 4 Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, ritenere e dichiarare illegittimo, infondato, inesistente, nullo, annullabile o privo di efficacia alcuna il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocarlo, annullarlo o con qualsivoglia differente formulazione privarlo di efficacia giuridica, dichiarando, quindi, non dovuta somma alcuna dal signor al sig. , ovvero a qualsivoglia altro Parte_1 Controparte_1 soggetto. Con vittoria di spese e compensi. Salvis juribus.”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riferiva che “alla data di sottoscrizione del ricorso per decreto d'ingiunzione del 13/10/2023, il sig. era pienamente CP_1 in grado di autodeterminarsi e la firma apposta a margine del citato ricorso appartiene allo stesso” poi, riepilogava i fatti:
In data 26.11.2009, (unitamente alla moglie, aveva Controparte_1 Controparte_2 stipulato un mutuo ipotecario con la Barclays Bank PLC dell'importo di € 35.000,00, al fine di prestare al genero la citata somma per consentire allo stesso di acquistare un immobile, Parte_1 concedendo a garanzia ipoteca di primo grado su immobile in comproprietà dei coniugi.
Produceva dichiarazione scritta, denominata “dichiarazione obbligazionaria”, nella quale
[...]
dichiarava che “dovendo acquistare un appartamento sito in Catania Via Trovatelli, 65 e Parte_1 che la somma a mia disposizione non è sufficiente a potere portare a termine l'affare, ho pregato mio suocero, , a contrarre un mutuo di liquidità con la Banca “Barclays” di Euro Controparte_1
35.000,00 (Trentacinquemila/00). Le rate relative alla citata somma, fino alla totale estinzione, sono a carico del sottoscritto. Liberando, con la presente, tutti gli eredi da obblighi derivanti da questo debito. Catania lì 11/01/2010 IN FEDE ” (doc. 2). Parte_1
Con atto di compravendita dell'11/1/2010 (doc. 3), (unitamente alla moglie, Parte_1
) acquistava l'immobile. Controparte_3
Dal momento che le rate del mutuo ipotecario erano state pagate tramite addebito automatico
(mediante sistema R.I.D.) sul conto corrente n. CC1001843642 intestato al solo Controparte_1 ed alimentato unicamente con la sua pensione, posto che la signora non aveva i Controparte_2 mezzi economici necessari per sostenere tale esborso mensile, non avendo mai lavorato (a sostegno di tale assunto allegava sentenza di separazione dei coniugi del 6.3.2020, con la quale il Tribunale di Catania aveva posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 moglie (doc 7 e 8), doveva considerarsi l'unico creditore.
Con lettera raccomandata dell'11/7/2019 (doc. 4), l'opposto chiedeva, senza esito, la restituzione della somma di € 35.000,00.
Puntualizzava poi, di avere la necessità di ottenere il rimborso delle somme prestate all'opponente, dal momento che sin dal mese di dicembre 2020, vive presso una casa di riposo per anziani versando una retta mensile.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ”che l'Ill.mo Tribunale di Catania, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni: (a) preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra esposte;
(b) nel merito, rigettare l'atto di opposizione proposto dal sig. avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 4048/2023, di cui si chiede l'integrale conferma, per i motivi sopra esposti;
(c) in via subordinata, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di Euro 35.000,00 Controparte_1
(trentacinquemila/00), ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
(d) condannare parte opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la data della prima udienza, come indicata nell'atto di citazione, ed assegnati alle parti termini per memorie, repliche e controrepliche.
pagina 2 di 4 Nelle memorie ex art. 171 ter cpc, l'opponente evidenziava di aver provveduto mensilmente a rifondere la rata del mutuo, restituendo immediatamente € 5.000,00, per poi procedere a pagamenti mensili di € 400,00 cad., producendo le relative ricevute firmate da moglie Controparte_2 dell'opposto in regime di comunione dei beni e cointestataria del mutuo, e chiedeva, in via istruttoria, interrogatorio formale ex art. 230 c.p.c. nei confronti di e prova per testi nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
Con le memorie ex art 171 ter n.2 l'opposta depositava la lista movimenti del conto corrente intestato a n. CC1001843642 per il periodo compreso da gennaio 2014 a marzo Controparte_1
2019, rilevando il pagamento della rata di mutuo, opponendosi alla prova per testi nei confronti di per possibile conflitto di interessi. Controparte_2
L'opponente eccepiva l'irrilevanza della documentazione versata in atti da controparte, considerato che la mera indicazione in un estratto conto bancario, peraltro relativo ad un breve periodo e con numero identificativo differente rispetto a quello indicato in precedenza, della dicitura “pag. rata mutuo”, nulla comprova in ordine all'effettivo versamento delle rate del mutuo per cui è causa, potendosi riferire ad un altro e diverso mutuo eventualmente pure acceso dal sig. , peraltro CP_1 relativa a due diversi conti correnti: CC1001843642 e CC0451288644.
All'esito della prima udienza del 27.5.2024, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 27.1.2025, assegnando alle parti termini per il deposito di note, comparse e memorie.
Di poi, l'opponente rilevava la mancata partecipazione personale dell'opponente alla prima udienza, in violazione dell'art. 183 co.1 c.p.c., invocando pertanto le conseguenze ex art. 116 co. 2 c.p.c., dal momento che non era stato possibile valutale la sua reale capacità di autodeterminazione.
Infine, all'udienza del 21.1.2025 la causa veniva posta in decisione.
*****************
Le domande proposte dall'opponente sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- Orbene, l'opponente ha sottoscritto, in data 11.1.2010 una dichiarazione con la quale ha assunto su di sé l'obbligo di corrispondere le rate di un mutuo erogato in favore dell'opposto Controparte_1
e della moglie cointestataria coniugi in regime di comunione dei beni (come Controparte_2 indicato nell'atto di mutuo), i quali hanno, altresì, concesso a garanzia ipoteca di primo grado su immobile in comproprietà.
L'opposto eccepisce che il pagamento delle rate del contratto di mutuo, stipulato in data 26.11.2009, era avvenuto tramite addebito automatico (mediante sistema R.I.D.) sul conto corrente n.
CC1001843642 intestato al solo ed alimentato esclusivamente dalla sua pensione, Controparte_1 assumendo di essere, pertanto, l'unico creditore.
Tuttavia, posto che il mutuo è stato concesso ad entrambi i coniugi, e che con la dichiarazione del 11.1.2010, l'opponente ha dichiarato: “Le rate relative alla citata somma, fino alla totale estinzione, sono a carico del sottoscritto”, ai sensi dell'art. 1296 c.c., il debitore aveva la possibilità di liberarsi dal debito pagando all'uno o all'altro dei creditori in solido.
L'opponente dichiara di aver restituito interamente il debito tra il 2010 ed il 2019 e, a prova di ciò, esibisce ricevute di pagamento firmate da Controparte_2
Orbene, la quietanza di pagamento costituisce una dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dall'obbligazione assunta ed, in particolare, le ricevute prodotte dall'opponente riportano nominativo del debitore, dei creditori, la data e l'indicazione specifica dell'obbligazione, pertanto, costituiscono prova dell'avvenuta estinzione del debito.
pagina 3 di 4 Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente accolte ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4048/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 31.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11136/2023 e notificato il 10.11.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 25.2.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14100/2023 R.G. promossa da: (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROMEO GIUSEPPE DAVIDE, (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, Corso delle Province n. 43. Opponente contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. PADALINO CARMELO (C.F. , elettivamente C.F._4 domiciliato in Catania, Via Proserpina n. 24. Opposto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 27.1.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4048/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 31.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11136/2023 e notificato il 10.11.2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 35.000,00, Parte_1 oltre interessi e spese legali a favore di . Controparte_1
Tali somme venivano richieste per l'omessa restituzione da parte dell'ingiunto di un prestito elargito dai suoceri, e volto all'acquisto di un appartamento. Controparte_1 Controparte_2
Nell'atto di citazione, notificato il 19.12.2023, l'opponente, preliminarmente, esponeva dubbi circa l'autenticità della firma apposta alla procura, considerato che il suocero risultava da tempo residente presso una casa di riposo per anziani, giacché incapace di deambulare, nonché di esprimersi compiutamente.
Rilevava che il prestito fosse stato elargito per l'acquisto di un appartamento sia a lui che alla moglie (figlia dell'opposto) e che fosse stato integralmente restituito a moglie Controparte_2 dell'opposto e cointestataria del mutuo.
Esponeva che i suoceri, per procurarsi la somma da dare in prestito, avevano acceso un mutuo e che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, egli non aveva sottoscritto una “promessa di pagamento e ricognizione di debito in favore del sig. ”, bensì una dichiarazione Controparte_1 con la quale assumeva su di sé l'obbligo di corrispondere le rate di un mutuo, il quale era stato erogato in favore di entrambi i suoceri.
Conseguentemente, l'opposto non poteva considerarsi l'unico titolare del preteso credito, e il debitore, ai sensi dell'art. 1296 c.c., poteva scegliere di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido.
pagina 1 di 4 Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, ritenere e dichiarare illegittimo, infondato, inesistente, nullo, annullabile o privo di efficacia alcuna il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocarlo, annullarlo o con qualsivoglia differente formulazione privarlo di efficacia giuridica, dichiarando, quindi, non dovuta somma alcuna dal signor al sig. , ovvero a qualsivoglia altro Parte_1 Controparte_1 soggetto. Con vittoria di spese e compensi. Salvis juribus.”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riferiva che “alla data di sottoscrizione del ricorso per decreto d'ingiunzione del 13/10/2023, il sig. era pienamente CP_1 in grado di autodeterminarsi e la firma apposta a margine del citato ricorso appartiene allo stesso” poi, riepilogava i fatti:
In data 26.11.2009, (unitamente alla moglie, aveva Controparte_1 Controparte_2 stipulato un mutuo ipotecario con la Barclays Bank PLC dell'importo di € 35.000,00, al fine di prestare al genero la citata somma per consentire allo stesso di acquistare un immobile, Parte_1 concedendo a garanzia ipoteca di primo grado su immobile in comproprietà dei coniugi.
Produceva dichiarazione scritta, denominata “dichiarazione obbligazionaria”, nella quale
[...]
dichiarava che “dovendo acquistare un appartamento sito in Catania Via Trovatelli, 65 e Parte_1 che la somma a mia disposizione non è sufficiente a potere portare a termine l'affare, ho pregato mio suocero, , a contrarre un mutuo di liquidità con la Banca “Barclays” di Euro Controparte_1
35.000,00 (Trentacinquemila/00). Le rate relative alla citata somma, fino alla totale estinzione, sono a carico del sottoscritto. Liberando, con la presente, tutti gli eredi da obblighi derivanti da questo debito. Catania lì 11/01/2010 IN FEDE ” (doc. 2). Parte_1
Con atto di compravendita dell'11/1/2010 (doc. 3), (unitamente alla moglie, Parte_1
) acquistava l'immobile. Controparte_3
Dal momento che le rate del mutuo ipotecario erano state pagate tramite addebito automatico
(mediante sistema R.I.D.) sul conto corrente n. CC1001843642 intestato al solo Controparte_1 ed alimentato unicamente con la sua pensione, posto che la signora non aveva i Controparte_2 mezzi economici necessari per sostenere tale esborso mensile, non avendo mai lavorato (a sostegno di tale assunto allegava sentenza di separazione dei coniugi del 6.3.2020, con la quale il Tribunale di Catania aveva posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 moglie (doc 7 e 8), doveva considerarsi l'unico creditore.
Con lettera raccomandata dell'11/7/2019 (doc. 4), l'opposto chiedeva, senza esito, la restituzione della somma di € 35.000,00.
Puntualizzava poi, di avere la necessità di ottenere il rimborso delle somme prestate all'opponente, dal momento che sin dal mese di dicembre 2020, vive presso una casa di riposo per anziani versando una retta mensile.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ”che l'Ill.mo Tribunale di Catania, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, voglia accogliere le seguenti conclusioni: (a) preliminarmente, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra esposte;
(b) nel merito, rigettare l'atto di opposizione proposto dal sig. avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania n. 4048/2023, di cui si chiede l'integrale conferma, per i motivi sopra esposti;
(c) in via subordinata, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di Euro 35.000,00 Controparte_1
(trentacinquemila/00), ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
(d) condannare parte opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata la data della prima udienza, come indicata nell'atto di citazione, ed assegnati alle parti termini per memorie, repliche e controrepliche.
pagina 2 di 4 Nelle memorie ex art. 171 ter cpc, l'opponente evidenziava di aver provveduto mensilmente a rifondere la rata del mutuo, restituendo immediatamente € 5.000,00, per poi procedere a pagamenti mensili di € 400,00 cad., producendo le relative ricevute firmate da moglie Controparte_2 dell'opposto in regime di comunione dei beni e cointestataria del mutuo, e chiedeva, in via istruttoria, interrogatorio formale ex art. 230 c.p.c. nei confronti di e prova per testi nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
Con le memorie ex art 171 ter n.2 l'opposta depositava la lista movimenti del conto corrente intestato a n. CC1001843642 per il periodo compreso da gennaio 2014 a marzo Controparte_1
2019, rilevando il pagamento della rata di mutuo, opponendosi alla prova per testi nei confronti di per possibile conflitto di interessi. Controparte_2
L'opponente eccepiva l'irrilevanza della documentazione versata in atti da controparte, considerato che la mera indicazione in un estratto conto bancario, peraltro relativo ad un breve periodo e con numero identificativo differente rispetto a quello indicato in precedenza, della dicitura “pag. rata mutuo”, nulla comprova in ordine all'effettivo versamento delle rate del mutuo per cui è causa, potendosi riferire ad un altro e diverso mutuo eventualmente pure acceso dal sig. , peraltro CP_1 relativa a due diversi conti correnti: CC1001843642 e CC0451288644.
All'esito della prima udienza del 27.5.2024, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 27.1.2025, assegnando alle parti termini per il deposito di note, comparse e memorie.
Di poi, l'opponente rilevava la mancata partecipazione personale dell'opponente alla prima udienza, in violazione dell'art. 183 co.1 c.p.c., invocando pertanto le conseguenze ex art. 116 co. 2 c.p.c., dal momento che non era stato possibile valutale la sua reale capacità di autodeterminazione.
Infine, all'udienza del 21.1.2025 la causa veniva posta in decisione.
*****************
Le domande proposte dall'opponente sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- Orbene, l'opponente ha sottoscritto, in data 11.1.2010 una dichiarazione con la quale ha assunto su di sé l'obbligo di corrispondere le rate di un mutuo erogato in favore dell'opposto Controparte_1
e della moglie cointestataria coniugi in regime di comunione dei beni (come Controparte_2 indicato nell'atto di mutuo), i quali hanno, altresì, concesso a garanzia ipoteca di primo grado su immobile in comproprietà.
L'opposto eccepisce che il pagamento delle rate del contratto di mutuo, stipulato in data 26.11.2009, era avvenuto tramite addebito automatico (mediante sistema R.I.D.) sul conto corrente n.
CC1001843642 intestato al solo ed alimentato esclusivamente dalla sua pensione, Controparte_1 assumendo di essere, pertanto, l'unico creditore.
Tuttavia, posto che il mutuo è stato concesso ad entrambi i coniugi, e che con la dichiarazione del 11.1.2010, l'opponente ha dichiarato: “Le rate relative alla citata somma, fino alla totale estinzione, sono a carico del sottoscritto”, ai sensi dell'art. 1296 c.c., il debitore aveva la possibilità di liberarsi dal debito pagando all'uno o all'altro dei creditori in solido.
L'opponente dichiara di aver restituito interamente il debito tra il 2010 ed il 2019 e, a prova di ciò, esibisce ricevute di pagamento firmate da Controparte_2
Orbene, la quietanza di pagamento costituisce una dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dall'obbligazione assunta ed, in particolare, le ricevute prodotte dall'opponente riportano nominativo del debitore, dei creditori, la data e l'indicazione specifica dell'obbligazione, pertanto, costituiscono prova dell'avvenuta estinzione del debito.
pagina 3 di 4 Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente accolte ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 4048/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 31.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 11136/2023 e notificato il 10.11.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 25.2.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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