Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 325/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 325/2021 R.G.A.C.C., di appello avverso la sentenza n. 77/2021
pronunciata e pubblicata il 26.02.2021 dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 964/2018 R.G.A.C.C, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
, c.f. , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di appello,
dall'avv. Nicola Pietra, e con lo stesso elettivamente domiciliato a Mirabello Sannitico, P.zza
Vittorio Veneto n. 2.
[...]
[..
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto n. 215/2018,
dall'avv. Roberto Cicerone.
-APPELLATA -
e
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
26.06.2024, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, come disposto con decreto del 14.05.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 27.06.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO
Con decreto n. 215/2018 il Tribunale di Isernia ingiungeva al Parte_1
, ed all'Ing. nella qualità di Direttore del Lavori del
[...] Parte_2
di pagare, in favore della Parte_3 Controparte_1
rispettivamente, €22.000,00 ed € 13.333,00 oltre accessori del credito e spese.
Allegava la ricorrente per ingiunzione di essere socia, nella qualità di avente causa della B&B Appalti
s.r.l., del , costituito per l'acquisizione di lavori pubblici e privati nei Comuni Parte_1
interessati dal sisma dell'Abruzzo dell' aprile 2009; esponeva, altresì che, con contratto del
15.10.2012 il le aveva affidato l'esecuzione integrale dei lavori nell'edificio condominiale Parte_1
e che, nel corso dell'esecuzione degli stessi, su richiesta del Direttore dei Lavori, Parte_3
aveva eseguito lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel computo metrico allegato al contratto;
documentava che, in ragione di dette lavorazioni aggiuntive, il 13 maggio 2014 lo stesso si era accollato l'importo di € 22.000,00 e la Generalcontractor aveva rinunciato a € Parte_1
8.000,00 che avrebbe dovuto ricevere come corrispettivo;
il 24 ottobre 2014 il ratificava il Parte_1
proprio impegno a sostenere la quota parte di costo di detti lavori e l'assembla consortile deliberava di accollarsi l'importo di €.22.000,00.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'Ing. in proprio e nella Controparte_2
qualità di Amministratore Unico del , chiedendone la revoca;
si costituiva in giudizio la Parte_1
e chiedeva di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad impugnare Controparte_1
dell'Ing. e nel merito, confermarsi il titolo monitorio opposto. _2
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma V c.p.c., il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'espletamento di attività istruttoria, la tratteneva in deliberazione ai sensi dell'art. 286 sexies c.p.c. e la definiva con la sentenza n. 77/2021, qui impugnata, con la quale,
aderendo alle impostazioni difensive della ingiungente - opposta, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 215/2018; condannava il al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore della Generalcontractor;
dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'ing.
che condannava al rimborso delle spese in favore della Generalcontractor. Controparte_2
Con citazione notificata il 24.09.2021 il ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza e, sulla base dei motivi di gravame, di seguito precisati, ne ha chiesto la riforma, con conseguente rigetto delle domande formulate nel giudizio di primo grado dalla controparte, dichiarando che nulla è dovuto da essa appellante in favore dell'appellata; l'impugnante ha chiesto, altresì di ammettere le prove testimoniali come richieste nel primo grado e la c.t.u. tecnica volta a verificare l'esistenza o meno di lavorazioni extra contratto;
dichiarare in ogni caso la nullità del decreto ingiuntivo n. 215/2018, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Con comparsa del 14 gennaio 2022 si è costituita la per resistere al gravame Controparte_1
e chiederne il rigetto rifacendosi alla sentenza appellata della quale ha chiesto la conferma, vinte le spese del grado con distrazione. L'altro appellato, Ing. nonostante tempestivamente e ritualmente evocato in Controparte_2
giudizio non si è costituito ed è rimasto contumace.
In corso di causa il Collegio, con ordinanza del 29.09.2023 ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c.
avanzata dall'appellante ed ha preso posizione, rigettandole, sulle richieste istruttorie del , Parte_1
per le motivazioni esposte nella stessa ordinanza cui si rinvia;
rimane così assorbita la questione,
sollevata dall'appellante, della tempestività/tardività del deposito delle memorie istruttorie attoree nel giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per ragioni di ordine logico - giuridico, va esaminata l' eccezione, sollevata dall'appellante, di nullità del decreto ingiuntivo opposto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sul punto deve evidenziarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo ordinario giudizio di cognizione, onde il giudice dell'opposizione è investito del potere -
dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, anche qualora il decreto sia invalido o sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio;
ne consegue che, ove non si ponga un problema di spese della specifica fase monitoria, è
irrilevante che il giudice dell'opposizione accerti se, sulla base della documentazione prodotta, il decreto poteva o meno essere emesso, dovendo, perciò, ritenersi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione che censuri su tale punto la sentenza di merito (Cass. 04/11762;
13/15781; 06/13001). Ne consegue che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto
(Cass. 07/1184).
Nel merito, propriamente , dei motivi di gravame, in quello articolato sub lettera A), l'appellante critica la sentenza di primo grado per mancanza di prova dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, per mancanza di varianti al progett e per mancanza di prova documentale del credito di
Generalcontractor (pagg. 4 – 10 appello). Le doglianza sono prive di fondamento
Infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, la prova dell'effettiva realizzazione dei lavori extra contratto è documentale e logica: risulta, infatti documentalmente la rideterminazione in più occasioni dell'importo delle lavorazioni aggiuntive, da iniziali € 30mila , poi ad € 40 mila, per poi giungere ad
€ 65mila . Questo, afferma il Tribunale “implica inequivocamente che gli stessi lavori siano stati
eseguiti e riconosciuti come tali dal e dalla Direzione dei Lavori. Altrimenti non avrebbe Parte_1
avuto senso rideterminarne gli importi.”.
Quanto all'asserita mancanza della prova documentale del credito dell'appellata, viene il rilievo, in primo luogo, il verbale di assemblea del del 13/05/2013 (recte 2014), Parte_3
convocata per discutere, per l'appunto, delle lavorazioni aggiuntive e dei pagamenti, assemblea alla quale risultano presenti anche il , in persona di , la in Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
persona di , e l'ing. , Direttore dei Lavori, che tutti sottoscrivono Persona_1 Parte_4
il relativo verbale.
Il , in quella sede, ha riconosciuto le opre aggiuntive a quella data già realizzate dalla Parte_1
e si è impegnato a pagarle per € 22.000,00, rispetto agli € 30.000,00 già risultanti Controparte_1
dalla contabilità redatta dalla Direzione dei Lavori.
In seguito ad ulteriori verifiche contabili della Direzione dei Lavori, l'importo delle opere aggiuntive
è stato rideterminato in € 65.000.000.
L'impegno a sostenere detta parte di costo relativa ai lavori aggiuntivi è stato poi ribadito dal in seno all'assemblea consortile del 24.10.2014, ove il ha riconosciuto e definito Parte_1 Parte_1
transattivamente con la il debito oggetto di ingiunzione in € 22.000,00. Il , Controparte_1 Parte_1
in detta assemblea si è riconosciuto debitore della Generalcontractor (accollandosi il debito del a fronte della lavorazioni extra contratto da quest'ultima già precedentemente Parte_3
eseguite. Dal verbale assembleare risulta infatti quanto segue: il ha riconosciuto che la Parte_1
ha eseguito le lavorazioni extracontratto e si è riconosciuto debitore della stessa Controparte_1
accollandosi il debito di € 22.000,00 del nei confronti della Parte_3 Controparte_1 quest'ultima a sua volta ha rinunciato al pagamento di ulteriori € 8.000,00 ed ad avanzare ulteriori pretese o riserve riguardo ai lavori del In sostanza, Nella suddetta Parte_3 Parte_3
assemblea consortile il ha confermato e ribadito l'impegno, già assunto in seno Parte_1
all'assemblea del del 13.05.2014, a sostenere parte del costo relativa ai lavori aggiuntivi, Parte_3
deliberando in assemblea di accollarsi gli € 22.000,00 oggetto di ingiunzione pari ad un terzo degli €
65.000. Non va poi trascurata la nota degli inizi di ottobre 2014, sottoscritta dall'Ing. _2
, con la quale lui stesso dichiarava di accollarsi 1/3 della quota di debito relativo ai lavori
[...]
extra contratto
Dunque, coerentemente alle risultanze della citata documentazione, il primo giudice ha affermato che: ”L'accordo stipulato tra la il ed il Condominio è un accordo Controparte_1 Parte_1
esterno liberatorio, di cui all'art. 1273 c.c. ….Gli accollanti ( e Parte_1 Parte_5
assumevano l'obbligo di adempiere in luogo dell'accollato ( , con Parte_3
conseguente possibilità della Generalcontractor di agire direttamente nei loro confronti per
l'adempimento dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti”.
Va pertanto esclusa, poiché non emergente dai contenuti dei citati verbali assembleari, (del e del ), la qualificazione prospettata dall'appellante di preliminare di accollo Parte_3 Parte_1
per debiti futuri, essendosi, invece al cospetto di un negozio di accollo regolarmente perfezionatosi,
al quale poi, sempre per quanto emerge documentalmente, non risulta essere stata apposta qualsivoglia condizione, né sospensiva né risolutiva, come erroneamente sostiene l'appellante.
Per quanto poi attiene alla successiva delibera consortile del 24.04.2015 nella quale, tra l'altro, si decideva di revocare l'accollo del 24.10.2014 per le lavorazioni aggiuntive, ebbene essa non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, per le corrette e condivisibili statuizioni sul punto espresse dal
Tribunale, ovvero:” ….è (n.d.r. la delibera consortile del 24.04.2015) una semplice dichiarazione
unilaterale che non produce effetti sull'accollo per cui v'è stata ingiunzione. Detto accollo è un
contratto di tipo trilaterale con efficacia esterna e con immediata irrevocabilità della stipulazione a
favore del creditore”: si legge, infatti, nel primo comma dell'art. 1273 c.c., che il creditore può aderire alla convenzione di accollo tra debitore e terzo, rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore.
Quindi, prosegue il primo giudice, “la deliberazione di revoca dell'assunzione per accollo
dell'obbligo di pagamento dei lavori aggiuntivi sarebbe tamquam non esset ai fini del decidere
nell'ambito del presente giudizio, stante l'irrevocabilità dell'accollo stesso”. Per concludere sul punto, si aggiunge che la sentenza n. 47/2021 con la quale il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la validità della delibera consortile di revoca dell'accollo risulta tutt'ora soggetta ad appello, per cui non esplica alcuna efficacia di giudicato rispetto al presente giudizio. Dunque, non ricorre alcuna violazione del principio del ne bis in idem come sostenuto dall'appellante nella lettera C) dell'atto di impugnazione a pag. 14.
Nella lettera B) dell'atto di gravame, il lamenta la mancata apposizione di riserve nella Parte_1
contabilità finale dei lavori e la mancata emissione di fatture relative alle lavorazioni aggiuntive (pag.
6 dell'appello).
Va al riguardo evidenziato che i contratti per cui è causa sono da qualificarsi come contratti di appalto privato, per cui non può trovare accoglimento la doglianza dell'appellante in merito al regime speciale delle riserve. Destituita di fondamento è anche la critica secondo la quale la non Controparte_1
ha emesso fattura per i lavori aggiuntivi, ben potendo l'Impresa emettere fattura solo al momento della ricezione del corrispettivo dovutole.
Quanto alla lettera C) che attiene all'esecuzione da parte dell'appellata dei lavori del
[...]
con negligenza ed imperizia (pagg. 7- 8 dell'appello), si osserva che in primo grado Parte_3
l'appellante aveva denunciato il solo ritardo nell'esecuzione dei lavori, questione definita transattivamente nell'assemblea del 24.10.2014; vale poi rimarcare l'insignificanza dei ritenuti difetti che, alla data di aprile 2015, risultano essere stati stimati dal Direttore dei Lavori nell'importo di €
11.000,00 su un valore complessivo dell'appalto di oltre 1 milione e 800mila euro;
anche tale la questione, comunque, risulta essere oggetto di giudizio di appello.
Infine, in merito a quanto eccepito sub lett. L) dell'atto di impugnazione (pagg. 23 – 27) ovvero la nullità dell'accollo per contrasto “con quanto disciplinato dalla legge sul terremoto di ”, Pt_3 tale eccezione va disattesa per genericità, in quanto l'appellante non ha illustrato le ragioni per cui l'accollo oggetto di causa confligga con la legge sul terremoto di ed inoltre ha Pt_3
immotivatamente qualificato detta legge come norma imperativa.
Per questi motivi
l'appello va disatteso.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, valori tra i minimi e i medi, per fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 22.000,00)
Spese irripetibili per la parte appellata rimasta contumace
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 24.09.2021 dal nei confronti della e Parte_1 Controparte_1
dell'Ing. avverso la sentenza n. 77/2021 pronunciata e pubblicata il 26.02.2021 Controparte_2
dal Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica a conclusione del giudizio n. 964/2018
R.G.A.C.C, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le spese processuali del grado in favore dell'avv. Roberto Cicerone,
dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi € 4.356,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva
e Cpa come per legge;
3) Spese irripetibili per la parte appellata rimasta contumace
4) Dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1
– quater del D.P.R. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
30.01.2025. IL PRESIDENTE est.
Dr.ssa Rita Carosella