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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7535 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3886 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3886 /2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FILESI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in presso il difensore avv. FILESI MARCO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ER TO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 122
C/O COMEGNA C. 00184 ROMA presso il difensore avv. ER TO
1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
LE BA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA
CANCELLERIA, 85 00186 ROMA presso il difensore avv. LE BA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6713/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 4/12/25, l'appellante ha dedotto di avere rinunziato agli atti del giudizio con atto comunicato alle parti costituite in data
25/11/25 e che le parti avevano accettato detta rinunzia.
Tali fatti risultano documentati negli allegati alle predette note.
Le parti appellate costituite e e la parte appellante Parte_2 Parte_3
hanno, nelle note di trattazione scritta, concordemente concluso per l'estinzione del giudizio.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del procedimento.
Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c.
Le spese devono essere compensate come da espressa richiesta delle parti.
Va, infine, disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 19.12.2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1 al Rep. n.
38692/2014.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 6713/18, così provvede: 2 a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa interamente tra le parti le spese.
c) dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
19.12.2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1 al Rep. n. 38692/2014.
Roma 11/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3886 /2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FILESI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in presso il difensore avv. FILESI MARCO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ER TO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TORINO N. 122
C/O COMEGNA C. 00184 ROMA presso il difensore avv. ER TO
1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
LE BA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA
CANCELLERIA, 85 00186 ROMA presso il difensore avv. LE BA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 6713/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 4/12/25, l'appellante ha dedotto di avere rinunziato agli atti del giudizio con atto comunicato alle parti costituite in data
25/11/25 e che le parti avevano accettato detta rinunzia.
Tali fatti risultano documentati negli allegati alle predette note.
Le parti appellate costituite e e la parte appellante Parte_2 Parte_3
hanno, nelle note di trattazione scritta, concordemente concluso per l'estinzione del giudizio.
Deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del procedimento.
Trattandosi di mera rinuncia agli atti del giudizio di appello si dovrà provvedere alla sola dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ex art. 359 e 306 c.p.c.
Le spese devono essere compensate come da espressa richiesta delle parti.
Va, infine, disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 19.12.2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1 al Rep. n.
38692/2014.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 6713/18, così provvede: 2 a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa interamente tra le parti le spese.
c) dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data
19.12.2014 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 1 al Rep. n. 38692/2014.
Roma 11/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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