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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/11/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1060/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, introdotta da:
P. VA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo IACOMINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano, alla Via Giuseppe Garibaldi n. 159
ATTORE – OPPONENTE
CONTRO
P. VA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italo TARQUINI e Attilio BIANCIFIORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Avezzano, alla Via Amendola n. 24
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26-6-2024 e, segnatamente:
- l'opponente ha così concluso “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, in accoglimento della proposta opposizione, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo n.270/2019 Tribunale di Avezzano, perché relativo a credito parzialmente inesistente e/o non dovuto. Con vittoria di spese ed onorario di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”;
- l'opposto ha così concluso “Preliminarmente, dare atto della sopravvenuta sentenza n. 184/24
Corte di Appello di L'Aquila di revoca della apertura di Liquidazione giudiziale nei confronti di
P.I. ) con sede in CU SI (AQ) – Via delle Vigne 3 Parte_1 P.IVA_1
1 dichiarata dal Tribunale di Avezzano con sentenza n. 8/2023; nel merito, voglia lo LL.mo
Tribunale , ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, accertare in € 15.267,01 il credito d nei confronti dell per la fornitura di materiale in suo favore CP_1 Parte_1 eseguita e, in tal guisa, confermare il DI n. 270/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano il
10/05/2019 per la corrispondente somma, maggiorata di interessi moratori ex L. 231/2002”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso per ingiunzione di pagamento, la allegava di aver provveduto ad una Controparte_1 fornitura di materiale in favore della come da fatture nn. 11012 del 30.6.2018 per € Parte_1
8.878,94 e 16211 del 30.9.2018 per € 6.338,07 domandando, quindi, pronunciarsi ingiunzione nei confronti della società debitrice per la somma di € 15.267,01 oltre interessi e spese legali.
Il ricorso monitorio veniva accolto con il decreto n. 270/2019 del 10.5.2019 (proc. n. 722/2019).
B. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione con citazione notificata il 19.6.2019 ed iscritta a ruolo il 29.9.2019.
L'opponente ha, in sostanza, dedotto come la fattura n. 16211 sia stata emessa per una insistente fornitura evidenziando pure come il DDT relativo non si stato sottoscritto da parte dell'addetto della società o da parte di altra persona collegata e difettando pure la sottoscrizione del vettore nonché rimarcando come la fattura non costituisca idonea prova del credito.
C. Si è costituita in giudizio l'opposta deducendo, in sostanza, come sia provata la consegna alla controparte del materiale fornito e descritto in entrambe le fatture sottolineando come l'avversa contestazione non fosse mai stata operata stragiudizialmente, nonostante il ricevimento di una intimazione di pagamento datata 6.12.2018 e, altresì, evidenziando la genericità della disconoscimento del DDT relativo alla fattura n. 16211.
Peraltro l'opposta ha evidenziato come il materiale descritto nelle fatture sia complessivamente conforme al Modulo –Scheda Lavoro Opere ripassato tra le parti e affermando come, nel verbale intervenuto tra committente e appaltatore ( fosse descritto il medesimo materiale Parte_1 oggetto di fornitura.
Ha, quindi, concluso in conformità.
1. Va evidenziato, anzitutto, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia fase di un unitario processo avente ad oggetto l'accertamento del credito fatto valere con la domanda monitoria, all'esito dell'instaurazione di una fase contraddistinta dal contraddittorio eventuale e differito. Ne consegue, perciò, come la cognizione del giudice non sia incentrata sulla legittima emanazione del decreto ingiuntivo (Cass.
Sez. 1, 17.6.1999, n. 5984; Cass. Sez. 6 - 1, 21.7.2017, Ord. 18125).
2 Non si tratta, in sostanza, di una "actio nullitatis" o di un'azione di impugnazione nei confronti dell'emessa ingiunzione (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927) né di un autonomo giudizio, ma solamente di un fase ulteriore ed eventuale (Cass. SS.UU. 7.7.1993, n. 7448).
La predetta ricostruzione del giudizio di opposizione conduce, poi, a ritenere che i documenti prodotti nella fase monitoria siano, per effetto della mera costituzione dell'opposto, automaticamente acquisiti al processo non essendo ravvisabile alcun onere, processualmente sanzionato, in caso di mancata immediata allegazione, con la costituzione di parte opposta, del fascicolo del monitorio, né appare sussistere, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente ovvero alcuna tardiva produzione, dal momento che gli stessi documenti ivi allegati appartengono già al processo per principio di acquisizione e non dispersione della prova (Cass. SS.UU. 10.7.2015, n. 14475) ed essendo gli stessi pienamente conoscibili dalle parti (Cass. Sez. 6-1, 31.7.2019, Ord. 20584).
2. Deve essere premesso come le somme contestate dall'opponente siano esclusivamente quelle indicate nella fattura n. 16211 del 30.9.2018 per € 6.338,07 avendo la eccepito la mancata Parte_1 esecuzione di tale prestazione.
Risulta acquisito agli atti il Modulo –Scheda Lavoro Opere (v. doc. 1 parte opponente) dal quale si desume la circostanza, peraltro pacifica, che tra le parti vi fossero rapporti contrattuali per fornitura di materiale in favore della quale appaltatrice di lavori edili commissionati dal condominio Parte_1
“Lotto 41” con cantiere in Avezzano, Via Saragat n. 4.
3. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Va osservato come, nei rapporti tra imprenditori, il giudice può trarre dalle risultanze dei libri e delle scritture contabili, in quanto regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio (Cass. Sez. 3, 6.10.2023, Ord. 28127) fermo restando il principio di inscindibilità.
Le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dall'art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non rientrano, però, nella disciplina dettata dagli artt.
2709 e 2710 c.c. (Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32925) potendo solo valutarsi l'annotazione della fattura contro colui che l'abbia ricevuta quale atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico a sé sfavorevole.
4. La qualificazione giuridica dell'operazione complessiva tra le parti, per quanto necessaria, depone nel senso che si sia trattata di una pluralità vendita di cose mobili generiche o al più di unica vendita con consegne ripartite piuttosto che di somministrazione. Come noto si ha propriamente contratto di durata
3 se la prestazione si individua in funzione del tempo mentre si ha contratto ad esecuzione prolungata se
è il tempo ad essere determinato in funzione delle prestazione. Nel caso di specie, l'esame del Modulo
–Scheda Lavoro Opere depone nel senso che non si tratti di contratto di durata posto che appare la necessità unitaria della di approvvigionarsi del materiale da posare presso il cantiere, Parte_1 già ex ante determinato o comunque determinabile, ed essendo le consegne ripartite destinate a conformarsi all'andamento dei lavori ed alla disponibilità finanziaria. In sostanza il contratto in questione replica la struttura del contratto di appalto, che ordinariamente è contratto ad esecuzione prolungata mentre nelle sole ipotesi sia prevista l'esecuzione periodica o continuativa di servizi si applicano anche le norme sulla somministrazione (art. 1677 c.c.).
5. Il testimone agente di zona della ha dichiarato di aver provveduto alla Testimone_1 Controparte_1 raccolta dei due ordini da parte della opponente, provvedendo ad inviarli alla sede centrale della società.
La testimone legale rappresentante del vettore ha confermato Testimone_2 Controparte_2
– facendo specifico riferimento al DDT – l'avvenuta consegna dello stesso presso il cantiere in cui operava la utista, . Controparte_3 Testimone_3
Come noto, i testimoni "de relato" depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez. 1,
15.1.2015, n. 569).
Dal verbale redatto in data 31.7.2019 e nel contraddittorio tra la committenza (condominio), la direzione lavori e l'odierna opponente, risulta anzitutto come il contratto di appalto fosse – in sostanza
– risolto tra le parti a seguito di interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore il 7.12.2018, dunque poco dopo l'emissione della fattura e del DDT ma non certo in data anteriore.
Con tale verbale le parti provvedevano a redigere l'inventario dei materiali presenti in cantiere. Tale inventario contiene la descrizione dei beni indicati nella fattura contestata e nel DDT e vi è allegata riproduzione fotografica – la cui conformità a quanto rappresentato non risulta contestata (art. 2712 c.c.)
- della confezione esterna del materiale descritto “PREMITER TOP BG dim. 1000x500x80”, dunque corrispondente, con lotto di produzione (datato 5.9.2018) perfettamente compatibile con la data, di poco successiva, del DDT. direttore dei lavori del contratto di appalto predetto, inteso quale testimone, Testimone_4 ha confermato la fornitura di materiale da costruzione da parte della timando in circa Controparte_1
2.000 mq. la superficie dei pannelli forniti.
Il completo, complessivo ed unitario apprezzamento degli elementi di prova ricavabili dalle fonti vale a fondare il convincimento circa la fondatezza della domanda dell'attore in senso sostanziale. Come
4 si vede, infatti, pure le fonti di presunzioni valgono a recuperare quel minor peso probatorio che in tesi dovrebbe attribuirsi al testimone indiretto, in base alla presunta perdita della capacità Testimone_2 rappresentativa per essere, in sostanza, fonte prova di secondo grado sul tema oggetto di testimonianza.
Invero, in assenza di limitazioni alla forma della prova, le fonti di presunzioni sopra descritte sarebbero già state, di per sé considerate, già bastevoli a far ritenere accertato il credito.
6. L'opposizione deve essere, dunque, rigettata e ai sensi dell'art. 654 c.p.c. deve essere dichiarato esecutivo il decreto opposto.
7. Le spese di lite sono regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza e i compensi, liquidati in dispositivo, sono determinati secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai parametri medi per tutte le fasi.
8. Alla luce di quanto emerso, posto che l'accoglimento della domanda è fondata su fatti giuridici nella piena sfera di conoscenza dell'opponente, sussiste quantomeno colpa grave nell'aver resistito.
Deve essere pronunciata, quindi, condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. a carico dell'opponente.
Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n.
27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, la va condannata al Parte_1 pagamento, in favore di ciascuna controparte di una somma stabilita nella frazione (Cass.
Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902) del quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori), misura ritenuta congrua pure in considerazione del protrarsi del giudizio e del mancato adempimento pure della minor somma non contestata, cui è stata limitata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 270/2019 del 10.5.2019;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA
(22%);
- CONDANNA la al pagamento della somma di € 1.269,25 in favore della Parte_1 CP_1 ex art. 96, co. 3 c.p.c.
[...]
Avezzano, 25 novembre 2024.
ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, introdotta da:
P. VA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo IACOMINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano, alla Via Giuseppe Garibaldi n. 159
ATTORE – OPPONENTE
CONTRO
P. VA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italo TARQUINI e Attilio BIANCIFIORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Avezzano, alla Via Amendola n. 24
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26-6-2024 e, segnatamente:
- l'opponente ha così concluso “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, in accoglimento della proposta opposizione, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo n.270/2019 Tribunale di Avezzano, perché relativo a credito parzialmente inesistente e/o non dovuto. Con vittoria di spese ed onorario di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”;
- l'opposto ha così concluso “Preliminarmente, dare atto della sopravvenuta sentenza n. 184/24
Corte di Appello di L'Aquila di revoca della apertura di Liquidazione giudiziale nei confronti di
P.I. ) con sede in CU SI (AQ) – Via delle Vigne 3 Parte_1 P.IVA_1
1 dichiarata dal Tribunale di Avezzano con sentenza n. 8/2023; nel merito, voglia lo LL.mo
Tribunale , ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, accertare in € 15.267,01 il credito d nei confronti dell per la fornitura di materiale in suo favore CP_1 Parte_1 eseguita e, in tal guisa, confermare il DI n. 270/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano il
10/05/2019 per la corrispondente somma, maggiorata di interessi moratori ex L. 231/2002”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso per ingiunzione di pagamento, la allegava di aver provveduto ad una Controparte_1 fornitura di materiale in favore della come da fatture nn. 11012 del 30.6.2018 per € Parte_1
8.878,94 e 16211 del 30.9.2018 per € 6.338,07 domandando, quindi, pronunciarsi ingiunzione nei confronti della società debitrice per la somma di € 15.267,01 oltre interessi e spese legali.
Il ricorso monitorio veniva accolto con il decreto n. 270/2019 del 10.5.2019 (proc. n. 722/2019).
B. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, la ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione con citazione notificata il 19.6.2019 ed iscritta a ruolo il 29.9.2019.
L'opponente ha, in sostanza, dedotto come la fattura n. 16211 sia stata emessa per una insistente fornitura evidenziando pure come il DDT relativo non si stato sottoscritto da parte dell'addetto della società o da parte di altra persona collegata e difettando pure la sottoscrizione del vettore nonché rimarcando come la fattura non costituisca idonea prova del credito.
C. Si è costituita in giudizio l'opposta deducendo, in sostanza, come sia provata la consegna alla controparte del materiale fornito e descritto in entrambe le fatture sottolineando come l'avversa contestazione non fosse mai stata operata stragiudizialmente, nonostante il ricevimento di una intimazione di pagamento datata 6.12.2018 e, altresì, evidenziando la genericità della disconoscimento del DDT relativo alla fattura n. 16211.
Peraltro l'opposta ha evidenziato come il materiale descritto nelle fatture sia complessivamente conforme al Modulo –Scheda Lavoro Opere ripassato tra le parti e affermando come, nel verbale intervenuto tra committente e appaltatore ( fosse descritto il medesimo materiale Parte_1 oggetto di fornitura.
Ha, quindi, concluso in conformità.
1. Va evidenziato, anzitutto, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia fase di un unitario processo avente ad oggetto l'accertamento del credito fatto valere con la domanda monitoria, all'esito dell'instaurazione di una fase contraddistinta dal contraddittorio eventuale e differito. Ne consegue, perciò, come la cognizione del giudice non sia incentrata sulla legittima emanazione del decreto ingiuntivo (Cass.
Sez. 1, 17.6.1999, n. 5984; Cass. Sez. 6 - 1, 21.7.2017, Ord. 18125).
2 Non si tratta, in sostanza, di una "actio nullitatis" o di un'azione di impugnazione nei confronti dell'emessa ingiunzione (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927) né di un autonomo giudizio, ma solamente di un fase ulteriore ed eventuale (Cass. SS.UU. 7.7.1993, n. 7448).
La predetta ricostruzione del giudizio di opposizione conduce, poi, a ritenere che i documenti prodotti nella fase monitoria siano, per effetto della mera costituzione dell'opposto, automaticamente acquisiti al processo non essendo ravvisabile alcun onere, processualmente sanzionato, in caso di mancata immediata allegazione, con la costituzione di parte opposta, del fascicolo del monitorio, né appare sussistere, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa dell'opponente ovvero alcuna tardiva produzione, dal momento che gli stessi documenti ivi allegati appartengono già al processo per principio di acquisizione e non dispersione della prova (Cass. SS.UU. 10.7.2015, n. 14475) ed essendo gli stessi pienamente conoscibili dalle parti (Cass. Sez. 6-1, 31.7.2019, Ord. 20584).
2. Deve essere premesso come le somme contestate dall'opponente siano esclusivamente quelle indicate nella fattura n. 16211 del 30.9.2018 per € 6.338,07 avendo la eccepito la mancata Parte_1 esecuzione di tale prestazione.
Risulta acquisito agli atti il Modulo –Scheda Lavoro Opere (v. doc. 1 parte opponente) dal quale si desume la circostanza, peraltro pacifica, che tra le parti vi fossero rapporti contrattuali per fornitura di materiale in favore della quale appaltatrice di lavori edili commissionati dal condominio Parte_1
“Lotto 41” con cantiere in Avezzano, Via Saragat n. 4.
3. La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Va osservato come, nei rapporti tra imprenditori, il giudice può trarre dalle risultanze dei libri e delle scritture contabili, in quanto regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio (Cass. Sez. 3, 6.10.2023, Ord. 28127) fermo restando il principio di inscindibilità.
Le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dall'art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non rientrano, però, nella disciplina dettata dagli artt.
2709 e 2710 c.c. (Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32925) potendo solo valutarsi l'annotazione della fattura contro colui che l'abbia ricevuta quale atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico a sé sfavorevole.
4. La qualificazione giuridica dell'operazione complessiva tra le parti, per quanto necessaria, depone nel senso che si sia trattata di una pluralità vendita di cose mobili generiche o al più di unica vendita con consegne ripartite piuttosto che di somministrazione. Come noto si ha propriamente contratto di durata
3 se la prestazione si individua in funzione del tempo mentre si ha contratto ad esecuzione prolungata se
è il tempo ad essere determinato in funzione delle prestazione. Nel caso di specie, l'esame del Modulo
–Scheda Lavoro Opere depone nel senso che non si tratti di contratto di durata posto che appare la necessità unitaria della di approvvigionarsi del materiale da posare presso il cantiere, Parte_1 già ex ante determinato o comunque determinabile, ed essendo le consegne ripartite destinate a conformarsi all'andamento dei lavori ed alla disponibilità finanziaria. In sostanza il contratto in questione replica la struttura del contratto di appalto, che ordinariamente è contratto ad esecuzione prolungata mentre nelle sole ipotesi sia prevista l'esecuzione periodica o continuativa di servizi si applicano anche le norme sulla somministrazione (art. 1677 c.c.).
5. Il testimone agente di zona della ha dichiarato di aver provveduto alla Testimone_1 Controparte_1 raccolta dei due ordini da parte della opponente, provvedendo ad inviarli alla sede centrale della società.
La testimone legale rappresentante del vettore ha confermato Testimone_2 Controparte_2
– facendo specifico riferimento al DDT – l'avvenuta consegna dello stesso presso il cantiere in cui operava la utista, . Controparte_3 Testimone_3
Come noto, i testimoni "de relato" depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. Sez. 1,
15.1.2015, n. 569).
Dal verbale redatto in data 31.7.2019 e nel contraddittorio tra la committenza (condominio), la direzione lavori e l'odierna opponente, risulta anzitutto come il contratto di appalto fosse – in sostanza
– risolto tra le parti a seguito di interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore il 7.12.2018, dunque poco dopo l'emissione della fattura e del DDT ma non certo in data anteriore.
Con tale verbale le parti provvedevano a redigere l'inventario dei materiali presenti in cantiere. Tale inventario contiene la descrizione dei beni indicati nella fattura contestata e nel DDT e vi è allegata riproduzione fotografica – la cui conformità a quanto rappresentato non risulta contestata (art. 2712 c.c.)
- della confezione esterna del materiale descritto “PREMITER TOP BG dim. 1000x500x80”, dunque corrispondente, con lotto di produzione (datato 5.9.2018) perfettamente compatibile con la data, di poco successiva, del DDT. direttore dei lavori del contratto di appalto predetto, inteso quale testimone, Testimone_4 ha confermato la fornitura di materiale da costruzione da parte della timando in circa Controparte_1
2.000 mq. la superficie dei pannelli forniti.
Il completo, complessivo ed unitario apprezzamento degli elementi di prova ricavabili dalle fonti vale a fondare il convincimento circa la fondatezza della domanda dell'attore in senso sostanziale. Come
4 si vede, infatti, pure le fonti di presunzioni valgono a recuperare quel minor peso probatorio che in tesi dovrebbe attribuirsi al testimone indiretto, in base alla presunta perdita della capacità Testimone_2 rappresentativa per essere, in sostanza, fonte prova di secondo grado sul tema oggetto di testimonianza.
Invero, in assenza di limitazioni alla forma della prova, le fonti di presunzioni sopra descritte sarebbero già state, di per sé considerate, già bastevoli a far ritenere accertato il credito.
6. L'opposizione deve essere, dunque, rigettata e ai sensi dell'art. 654 c.p.c. deve essere dichiarato esecutivo il decreto opposto.
7. Le spese di lite sono regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza e i compensi, liquidati in dispositivo, sono determinati secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai parametri medi per tutte le fasi.
8. Alla luce di quanto emerso, posto che l'accoglimento della domanda è fondata su fatti giuridici nella piena sfera di conoscenza dell'opponente, sussiste quantomeno colpa grave nell'aver resistito.
Deve essere pronunciata, quindi, condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. a carico dell'opponente.
Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n.
27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, la va condannata al Parte_1 pagamento, in favore di ciascuna controparte di una somma stabilita nella frazione (Cass.
Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902) del quarto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori), misura ritenuta congrua pure in considerazione del protrarsi del giudizio e del mancato adempimento pure della minor somma non contestata, cui è stata limitata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
- DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 270/2019 del 10.5.2019;
- CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali (15%), rivalsa CPA (4%) ed IVA
(22%);
- CONDANNA la al pagamento della somma di € 1.269,25 in favore della Parte_1 CP_1 ex art. 96, co. 3 c.p.c.
[...]
Avezzano, 25 novembre 2024.
ll Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
5