Art. 2. 1. Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , la parola: "marittimi", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "naviganti".
2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , e' sostituita dalla seguente:
" a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante;".
2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , e' sostituita dalla seguente:
" a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante;".