Articolo 2 della Legge 25 maggio 1993, n. 160
Articolo 1Articolo 3
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28 maggio 1993
Art. 2. 1. Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , la parola: "marittimi", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "naviganti".
2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , e' sostituita dalla seguente:
" a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante;".
Entrata in vigore il 28 maggio 1993