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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2143/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott.Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2143/2020
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO
DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 , nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 16.02.2020, - premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con ad Acireale il 29.07.1987 e che dalla unione Controparte_1
matrimoniale sono nati i tre figli , il 2.02.1987, il 17.03.1992, e , il Per_1 Per_2 Per_3
10.03.1999 – ha esposto che in data 4/11/2015 è intervenuto decreto di omologazione n. 1212/2015
della separazione personale tra i coniugi, con previsione a proprio carico di un assegno mensile di mantenimento in favore della figli di euro 250,00 mensili, da aggiornarsi secondo gli indici Per_3
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie e, in ragione del decorso del tempo richiesto dalla legge,
ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con alcuna previsione di mantenimento per la moglie e per la figlia maggiorenne , in quanto entrambe svolgono Per_3
attività lavorativa come badante.
Nonostante la ritualità della notifica ha omesso di costituirsi. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 17 febbraio 2021 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione in quanto la convenuta non è comparsa.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione con termini per scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di divorzio.
2 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che nonostante sia Controparte_1
stata regolarmente citata ha omesso di costituirsi.
Deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 1218/2015 del 4
novembre 2015 pronunciato dal Tribunale di Catania nel procedimento recante R.G. n.
10566/2014.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto ai rapporti economici tra le parti, si osserva che in mancanza di altre domande alcunché
deve disporsi in favore della convenuta a titolo di assegno divorzile e della figlia maggiorenne
, a titolo di mantenimento, in quanto sul punto deve spiegarsi apposita domanda, allegando e Per_3
dando prova dei relativi presupposti.
Tenuto conto della mancata costituzione della convenuta, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2143/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
3 DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 29/07/1987 , trascritto nei registri del Comune di Acireale al n. Controparte_1
300, parte II, serie A, anno 1987;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Venera Condorelli Giudice
dott.Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2143/2020
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO
DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 , nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 16.02.2020, - premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con ad Acireale il 29.07.1987 e che dalla unione Controparte_1
matrimoniale sono nati i tre figli , il 2.02.1987, il 17.03.1992, e , il Per_1 Per_2 Per_3
10.03.1999 – ha esposto che in data 4/11/2015 è intervenuto decreto di omologazione n. 1212/2015
della separazione personale tra i coniugi, con previsione a proprio carico di un assegno mensile di mantenimento in favore della figli di euro 250,00 mensili, da aggiornarsi secondo gli indici Per_3
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie e, in ragione del decorso del tempo richiesto dalla legge,
ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con alcuna previsione di mantenimento per la moglie e per la figlia maggiorenne , in quanto entrambe svolgono Per_3
attività lavorativa come badante.
Nonostante la ritualità della notifica ha omesso di costituirsi. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 17 febbraio 2021 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione in quanto la convenuta non è comparsa.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione con termini per scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di divorzio.
2 Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che nonostante sia Controparte_1
stata regolarmente citata ha omesso di costituirsi.
Deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970,
n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 1218/2015 del 4
novembre 2015 pronunciato dal Tribunale di Catania nel procedimento recante R.G. n.
10566/2014.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto ai rapporti economici tra le parti, si osserva che in mancanza di altre domande alcunché
deve disporsi in favore della convenuta a titolo di assegno divorzile e della figlia maggiorenne
, a titolo di mantenimento, in quanto sul punto deve spiegarsi apposita domanda, allegando e Per_3
dando prova dei relativi presupposti.
Tenuto conto della mancata costituzione della convenuta, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2143/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
3 DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 29/07/1987 , trascritto nei registri del Comune di Acireale al n. Controparte_1
300, parte II, serie A, anno 1987;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
4