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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1135/2018 r.g. e vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. , Parte_3 C.F._3
c.f. ), Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7
(c.f. ), Parte_8 C.F._8
(c.f. , Parte_9 C.F._9
(c.f. ), Parte_10 C.F._10
tutti elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio dell'avv. Antonio Sindona che li rappresenta e difende con l'avv. Filippo Rotella per procura in atti, ricorrenti
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv. Rosa Pino che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: tempo di recupero utilizzo videoterminale – risarcimento del danno. FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 febbraio 2018 gli istanti adivano questo giudice del lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze di e di prestare servizio presso l'impianto Controparte_1 di Messina dal 1 gennaio 2008, con livello professionale Q, profilo di professional e posizione retributiva 2 del c.c.n.l. settore ferroviario, deducevano di rendere la propria attività lavorativa per 8 ore consecutive al giorno esclusivamente mediante l'uso di un videoterminale, senza possibilità di allontanarsi dalla postazione per fruire della pausa legalmente e contrattualmente riconosciuta di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa, attesa la pericolosità della circolazione dei treni passeggeri nelle diverse tratte ferroviarie controllate e la mancata previsione da parte della società di una loro sostituzione da parte di altri lavoratori. Precisavano, dunque, di aver in tal modo continuato ad espletare attività lavorativa durante il tempo destinato alla pausa retribuita per un totale di 45 minuti al giorno, da considerarsi in aggiunta a quella contrattualmente dovuta di 8 ore al giorno, con conseguente diritto alla maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario o, comunque, ad un'indennità sostitutiva della pausa stante il suo mancato godimento;
lamentavano, inoltre, di aver così subito un danno non patrimoniale da stress lavorativo o usura psicofisica, stante la violazione da parte della datrice di lavoro degli artt. 174
e 175 d.lgs. n. 81/2008 e, in generale, dell'art. 2087 c.c. Chiedevano, dunque, la condanna della società alla concessione della pausa retribuita, nonché al pagamento dell'indennità per il lavoro straordinario svolto dal 1 gennaio 2008 e fino alla decisione, nei limiti della prescrizione quinquennale, ovvero, in subordine, all'indennità sostitutiva della pausa per il medesimo periodo, da liquidarsi nella somma di 16.555,55 euro, oltre accessori, in favore di ognuno, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
chiedevano, inoltre, la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni patiti, nei limiti della prescrizione decennale e, per l'effetto, al pagamento in favore di ciascuno della somma di 265.696,40 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella resistenza della convenuta, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del
23 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre precisare che, avuto riguardo al periodo in contestazione (dal 1 gennaio 2008 alla data attuale) la normativa applicabile è data, per il segmento temporale dal 1 gennaio al 15 maggio 2008, dall'art. 54 d.lgs. n. 626/1994 e, per il periodo successivo, dall'art. 175 d.lgs. n.
81/2008.
2 Con la prima il legislatore, in attuazione delle direttive europee 89/391/CEE,
89/654/CEE,89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,
2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha previsto il diritto del lavoratore all'interruzione dell'attività mediante pausa o cambiamento della stessa, laddove la medesima attività venga svolta per almeno quattro ore consecutive;
ha previsto, inoltre, che in assenza di disposizioni contrattuali, anche aziendali, disciplinanti le modalità di tali interruzioni, “il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale”.
La norma è stata abrogata dal menzionato d.lgs. n. 81/2008, il cui art. 175 dispone ora che
“Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale”.
A tali fini si intendono per “videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato”, per “posto di lavoro:
l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo- macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante” e per “lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175”.
Ciò posto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la normativa contrattuale di settore ratione temporis applicabile (c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, del 20 luglio
2012 e del 16 dicembre 2016) nulla dispone in relazione alle modalità di fruizione di tale pausa, limitandosi a precisare, in via generale, che ove il periodo di lavoro giornaliero superi le sei ore continuative, dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti.
Ne consegue che è alla normativa sopra esaminata e ai relativi principi giurisprudenziali che occorre fare riferimento.
3 Dall'istruttoria compiuta non sono, però, emersi elementi chiari, precisi e concordanti a sostegno del diritto degli istanti alla reclamata pausa.
E' anzitutto pacifico che nel periodo considerato i ricorrenti, videoterminalisti, inquadrati nel livello professionale Q, Quadri, hanno svolto attività di: - gestore di esercizio, con mansioni relative alla gestione dei turni del personale di condotta ( , e;
- Pt_1 Pt_4 Pt_10 Per_1 gestore di esercizio, con mansioni relative alla gestione dei turni del personale di bordo (
[...]
e ); - gestore mezzi, con mansioni relative alla gestione dell'attività di Pt_3 Pt_8 Per_2 manutenzione dei veicoli ( e ). Pt_2 Pt_6 Pt_7
Nel dettaglio, dall'esame delle istruzioni operative in atti risulta che i gestori di esercizio addetti al controllo dei turni del personale di condotta (PdC) e di bordo (PdB) operano essenzialmente tramite sistemi informatici, intervenendo in tutte le situazioni contingenti –
“Assenze improvvise, Ritardi, Interruzioni della circolazione, Perturbazioni di esercizio,
Scioperi, etc” – al fine di garantire i perfetti cambi tra il personale nel rispetto della marcia del treno e avvisare il personale dei servizi da svolgere e di ogni altra variazione ai servizi già comandanti. I gestori mezzi/materiale rotabile registrano, invece, le attività di manutenzione da effettuare sui veicoli di e attivano le segnalazioni in caso di guasti rilevati in servizio, CP_1 provvedendo alla sostituzione dei mezzi e all'invio del carro soccorso in caso di necessità.
Dei testimoni escussi su intimazione dei ricorrenti, , ex dipendente di Testimone_1
sino al 2017, ha riferito che l'attività veniva svolta sempre mediante utilizzo di CP_1 monitor, ove “erano indicati i turni del personale e tutta l'anagrafe del personale”; che non era prevista alcuna pausa, non avendo i ricorrenti la possibilità di abbandonare la postazione di lavoro, stante la necessità di attivarsi immediatamente in caso di anomalie;
che tutte le variazioni venivano effettuate sempre tramite supporti informatici, essendo prevista la stampa del cartaceo solo a fine turno. Simili dichiarazioni sono state rese da , loro collega fino al Testimone_2 maggio 2020, il quale ha precisato che gli istanti “Potevano alzarsi per i loro bisogni fisiologici;
non potevano allontanarsi per più tempo, senza sostituzione;
erano obbligati a stare nella loro postazione” e che “bisognava stare attenti alle presenze del personale di macchina;
tutte le varie incombenze erano collegate al sistema video ed erano tutte concatenate”.
Entrambi hanno, tuttavia, confermato che parte dell'attività lavorativa consisteva, altresì, nel ricevere le telefonate dai colleghi per la comunicazione di eventuali assenze/cambi turno e nel contattare telefonicamente il personale interessato al turno o alla sostituzione, tanto tramite le due linee fisse delle Ferrovie (interna ed esterna) quanto per mezzo dei cellulari di servizio con auricolare (così ), nonché nel chiamare i taxi nei vari depositi per il personale di Tes_2
4 Siracusa, Catania e Palermo per recuperare il personale e, in caso di emergenze, mandarli in tutta la Sicilia.
Trattasi, cioè, di attività che, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, comportano un'effettiva interruzione dell'utilizzo del videoterminale, rendendo di fatto non continuativa la loro adibizione a quest'ultimo.
Si precisa, infatti, che lo scopo della normativa invocata dagli istanti non è quello di garantire loro un periodo di riposo dall'attività lavorativa in generale, quanto piuttosto quello di costituire un intervallo tra due momenti di esecuzione della prestazione al videoterminale, con conseguente attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo: ciò si ricava tanto dall'art. 53 del d.lgs. n. 626/1994 (“
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti
l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni”), quanto dall'attuale formulazione del menzionato art. 175 d.lgs. n. 81/20018, nella parte in cui stabilisce che il lavoratore ha diritto all'interruzione dell'attività o mediante pausa ovvero tramite l'assegnazione allo svolgimento di attività diversa.
Sul punto è ormai largamente condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento del diritto dei videoterminalisti alla pausa di cui all'art. 54
d.lgs. n. 626/1994 (del quale il nuovo art. 175 condivide la ratio) è necessario che la loro adibizione al videoterminale sia continuativa e non già meramente prevalente (v. così Cass. n.
2679/2015 la quale ha chiarito che l'accertato “svolgimento, seppur in misura minore, dell'attività amministrativa nella stessa giornata comportava un cambiamento di attività, idoneo ad integrare la prevista interruzione (…) non essendo del resto rilevante (né in discussione) il carattere prevalente, nella giornata, dell'adibizione al videoterminale” e che “la circostanza che l'attività amministrativa fosse “funzionalmente connessa all'uso dei videoterminali” non era tale da contrastare la discontinuità dell'uso dei videoterminali”).
Simili principi sono stati espressi anche dalla successiva giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale L'Aquila n. 346/2018) la quale ha chiarito che “La funzione per la quale è previsto un diritto alla pausa va individuata nell'esigenza di consentire il recupero delle energie, in particolare di costituire un intervallo tra due momenti di esecuzione della prestazione al videoterminale. Ne consegue che, se l'intento è quello di permettere al lavoratore di usufruire di un congruo periodo di riposo dal videoterminale, la pausa non necessariamente deve effettuarsi durante l'attività lavorativa. In latri temini ciò che va garantito è che il lavoratore ogni 120 minuti sospenda l'attività lavorativa al videoterminale per 15 minuti, nel senso che è praticabile
5 qualsiasi interruzione che permette al lavoratore di astenersi dall'uso del videoterminale per il tempo previsto”.
I ricorrenti non hanno poi allegato e provato né la sussistenza dell'eccepita disposizione di servizio che avrebbe impedito loro di allontanarsi dalla postazione di lavoro in caso di assenza di anomalie, né ancora di aver ricevuto, nel corso di oltre un decennio di attività, richiami o altro tipo di provvedimenti disciplinari per l'eventuale allontanamento (ai quali solo il teste Tes_2 ha fatto un personale riferimento).
Del resto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso Testimone_3 la Direzione Regionale Sicilia di , ha riferito che “avendo effettuato i sopralluoghi CP_1 insieme al medico il personale veniva sentito anche riguardo alle criticità della propria attività lavorativa e in relazione alle attività dei ricorrenti non è mai emersa tale criticità riguardo le mancate interruzioni dopo 120 minuti continui di attività dinanzi al pc”; ex dirigente Tes_4 di , Responsabile Produzione Sicilia nel periodo 2008-2010 e 2013-2019 presso la sede CP_1 di Palermo, ha poi precisato che le postazioni erano “duplicate nello steso turno, proprio per garantire il servizio;
l' unica postazione non duplicata è quella del turno notturno (…), ma non essendoci treni per alcune ore, dalle 23,30 circa sino alle 3,30 circa del mattino non è previsto
l' obbligo di permanenza a visionare il monitor;
i ricorrenti intervengono nella gestione dei turni, equipaggi e/o materiale in presenza di anormalità; la circolazione è seguita da altra Cont società, da , sicché anche la circostanza dell'asserita mancata previsione da parte di di personale in sostituzione in caso di loro temporaneo allontanamento dalla postazione CP_1
è rimasta priva di riscontro probatorio, essendovi sempre due unità per turno.
In definitiva, la domanda va integralmente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3.- La novità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate giustificano, tuttavia,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Messina, 24.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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