Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 11 marzo 2024
Ordinanza collegiale 26 novembre 2024
Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/04/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03523/2025REG.PROV.COLL.
N. 08240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8240 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sportello Unico per l'Immigrazione c/o Prefettura Utg di Roma, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04866/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la Cons. Stefania Santoleri; l'Avvocato Eloy Puga Villarino ha depositato di note di passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, la ricorrente ha impugnato il decreto dello S.U.I. di Roma -OMISSIS-, notificato il giorno successivo, con il quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 presentata in suo favore; con tale atto è stata proposta anche l’istanza cautelare.
1.1 - Con ordinanza n. 2319/2022 il TAR ha accolto tale istanza disponendo il riesame in considerazione della mancata adozione del preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/90.
1.2 - In data 6 giugno 2022 l’Amministrazione ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato che “solo in seguito all’ulteriore approfondimento istruttorio avviato da questo Sportello Unico è stato possibile verificare il possesso di tutti i requisiti di legge ai fini della conclusione dell’istanza”; con tale memoria è stata quindi chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
1.3 - Il TAR, preso atto di quanto affermato dall’Amministrazione, ha quindi dichiarato improcedibile l’istanza cautelare per intervenuta cessazione della materia del contendere.
2. - L’Amministrazione, però, non ha mai concluso il procedimento; il difensore della ricorrente ha provveduto a presentare istanza di accesso e a diffidare lo S.U.I. a concluderlo essendo trascorso un anno e mezzo dalla data in cui aveva chiesto, in giudizio, la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
3. - Con sentenza n. 4866/2024, emessa ex art. 71 bis c.p.a., il TAR ha così deciso: “Ritenuto, pertanto, che deve essere accolto il ricorso e che, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo dello Sportello Unico dell’Immigrazione di pronunciarsi, positivamente o negativamente, in ordine alla richiesta presentata dal ricorrente, assegnando, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza”.
Il TAR ha poi ritenuto di dover soprassedere sulla designazione del Commissario ad acta, ritenendo di dover attendere lo spirare del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere su tale nomina.
4. – Tale decisione è stata appellata dalla ricorrente rappresentando, innanzitutto, che con il ricorso di primo grado era stato impugnato il provvedimento di diniego di una istanza di emersione e che quindi, la pronuncia su una inesistente domanda di accertamento sull’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, comportava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. con conseguente mancato esame da parte del TAR delle ragioni del ricorrente.
Nell’appello la parte ha poi censurato la decisione del TAR di non aver provveduto alla immediata nomina del Commissario ad acta procrastinando tale decisione; infine ha censurato anche la statuizione relativa alla compensazione delle spese del giudizio.
L’appello è stato corredato dall’istanza cautelare.
4.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto del 6 novembre 2024.
4.2 - Con ordinanza collegiale n. 9471/24, assunta nella camera di consiglio fissata per la pronuncia sull’istanza cautelare, questa Sezione ha chiesto all’Amministrazione di depositare una relazione di chiarimenti sui fatti di causa.
4.3 - Con memoria depositata il 3 febbraio 2025 l’Amministrazione ha ricostruito tutta la vicenda; ha rappresentato di aver convocato le parti per il 16 gennaio 2024; vista la loro assenza alla convocazione, le ha riconvocate per il giorno 16 luglio 2024; non essendosi presentate anche in questa data, ha inviato il preavviso di rigetto e, non essendo pervenuto alcun documento dalle parti interessate, ha provveduto all’archiviazione dell’istanza come previsto dall’art. 103, comma 15, del d.l. n. 34/2020.
4.4 - Alla luce dell’ordinanza di questa Sezione n. 9471/24 l’Amministrazione ha provveduto a riconvocare le parti per il giorno 14 gennaio 2025; non essendosi presentate, le ha riconvocate per il giorno 7 febbraio 2025.
4.5 - Con memoria di replica del 13 febbraio 2025, l’appellante ha precisato di aver diffidato lo S.U.I. affermando quanto già comunicato con le osservazioni del 23 gennaio 2025, nelle quali aveva chiarito che il datore di lavoro era deceduto e che, quindi, non era possibile formalizzare il contratto di soggiorno; per tale ragione l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare alla cittadina straniera il nulla osta per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’appellante ha quindi evidenziato che lo S.U.I., senza menzionare le osservazioni inviate in data 6 febbraio 2025, ha adottato il provvedimento comunicato il giorno 11 febbraio 2025 (depositato in giudizio) con il quale ha disposto l’archiviazione dell’istanza per mancata comparizione dell’istante con la seguente motivazione: “VISTO il contenuto della richiesta della lavoratrice, questo ufficio in data 24.01.2025 ha invitato nuovamente le parti per il 07.02.2025, con nota prot. n. -OMISSIS- notificato domicilio speciale dichiarato in domanda ex art. 47 c.c. generalizzate in premessa, precisando che il nulla osta alla richiesta del permesso di soggiorno, anche per attesa occupazione, può essere rilasciato solo previa identificazione della lavoratrice e visione dei documenti originali depositati presso le altre Amministrazioni dello Stato”.
Nel suddetto decreto l’Amministrazione ha poi aggiunto che: “questo Sportello Unico non può concludere positivamente l’istanza se la lavoratrice non si presenta allo Sportello Unico per il rilascio del nulla-osta alla richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione previa identificazione del soggetto allo Sportello e che la parte nel corso del procedimento pur avendo avuto ben 4 convocazioni (16.01.2024, 16.07.2024, 24.01.2025, 07.02.2025) non si è mai presentata presso lo scrivente ufficio”.
4.6 - Tanto premesso, lo S.U.I. con tale provvedimento ha decretato, ai sensi dell’art. 103, comma 15, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 l’archiviazione della domanda di emersione di cui trattasi.
5. - All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Con ordinanza n. 2220/25, adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la Sezione ha rilevato che, “per effetto di tale atto sopravvenuto, potrebbe essere venuto meno l’interesse all’appello (e alla decisione del ricorso di primo grado), in quanto l’atto impugnato dinanzi al TAR è stato superato dal successivo provvedimento del giorno 11 febbraio 2025 prot. -OMISSIS-, con la conseguenza che l’interesse della parte ricorrente si sarebbe ormai concentrato su tale nuovo provvedimento”.
La Sezione ha assegnato alle parti 10 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione; ha quindi rinviato la causa all’udienza pubblica del 3 aprile 2025.
7. – Con memoria depositata nei termini assegnati l’appellante ha ribadito quanto già evidenziato in merito della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dello S.U.I.; ha precisato di aver impugnato dinanzi al TAR il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in favore della sig.ra -OMISSIS-.
Ha rappresentato le ragioni addotte a sostegno di tale impugnativa, insistendo per le conclusioni formulate in appello.
8. - All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
9. – L’appello è improcedibile.
10. - Come anticipato con la memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a., l’intervenuta rideterminazione da parte dello S.U.I. in merito all’istanza di emersione mediante l’adozione del provvedimento di archiviazione, fa venir meno l’interesse all’appello e al ricorso di primo grado, in quanto l’interesse della ricorrente si è ormai spostato sull’annullamento dell’atto sopravvenuto di archiviazione.
Tale atto è stato impugnato dinanzi al TAR con ricorso R.G. n. 3922/25, depositato in giudizio; attualmente il giudizio è pendente.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
11. - Le spese possono compensarsi in considerazione della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO