TRIB
Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/12/2024, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente –
Dott.ssa Ilaria Pepe - Giudice relatore –
Dott. Paolo Lepidi - Giudice -
nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 746/2023, introdotto congiuntamente con ricorso ex artt. 473 bis nn. 49 e 51 da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Aldo C.F._2
Grilli (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo in Avezzano, alla C.F._3
via N. Di Lorenzo n.12
- ricorrenti -
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso congiunto e cumulativo ex artt. 473 bis nn. 49 e 51 c.p.c. depositato in data
22.6.2023 e hanno chiesto di omologare con sentenza la Parte_1 Parte_2
separazione personale alle condizioni indicate in ricorso e, decorsi i termini di legge, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio con rito civile contratto in Tagliacozzo il
15.6.2019 (annotato nei Registri dello Stato Civile di tale comune al n. 3, parte I, anno 2019), alle condizioni di cui al ricorso congiunto e premettendo altresì che dall'unione non sono nati figli.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto ritualmente comunicato al Pubblico
Ministero (udienza in relazione a cui le parti si erano avvalse della facoltà di sostituzione con il deposito di note scritte), il Tribunale con sentenza n. 105 dell'8.4.2024 ha dichiarato la separazione personale ed ha omologato le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto.
Con ordinanza in pari data la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la comparizione delle parti in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza fissata le parti, presenti personalmente, si sono riportate al ricorso chiedendone congiuntamente l'accoglimento, dichiarando che la separazione si è protratta ininterrottamente e che non sussistono le condizioni per un'eventuale riconciliazione.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, sia ammissibile il ricorso proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr., Cass., sent. n. 28727/23).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, atteso che: i) la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con la suindicata sentenza, di cui consta il passaggio in giudicato;
ii) la separazione si è pacificamente protratta da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza di comparizione nell'ambito del procedimento di separazione consensuale;
iii) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione ed al fatto che le parti, comparse in udienza, hanno confermato di riportarsi a quanto chiesto nell'originario ricorso.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Tagliacozzo il
15.6.2019 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 3, parte I, anno 2019.
Con il ricorso congiunto, oltre a richiedersi la pronunzia di scioglimento, sono indicate compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, condizioni confermative di quanto già stabilito in sede di omologa della separazione ed in relazione a cui il Pubblico Ministero aveva già espresso il proprio parere (oltre ad aver apposto il proprio visto in relazione alla sopra indicata sentenza non definitiva).
In particolare l'accordo tra le parti è stato raggiunto sulle condizioni che vengono di seguito riportate:
1. l'abitazione coniugale, sita in Tagliacozzo SS Palentina, Villa S. Sebastiano n.79, già di esclusiva proprietà di quale suo bene personale già prima del Parte_2 matrimonio, rimane nella sua piena disponibilità giuridica e materiale, rinunciando a qualsivoglia pretesa sul suddetto immobile;
Parte_1
2. i ricorrenti coniugi, avendo una propria indipendenza economica ed in mancanza di figli nati dal loro matrimonio, rinunciano reciprocamente agli alimenti, avendo altresì regolato ogni pregresso rapporto economico-patrimoniale, a tal fine rinunciando al deposito di qualsivoglia documentazione di natura fiscale, bancaria ed immobiliare, attestante la loro posizione reddituale e patrimoniale;
3. integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Si ritiene che le suesposte condizioni, in quanto non contrarie a norme inderogabili, possano essere recepite e che possa dunque prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Infine alcun provvedimento deve essere adottato in punto di regolamentazione delle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta, in relazione a cui, in ogni caso, le parti avevano concordato per la compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 746/2023, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a [...] il Parte_1
17.2.1969) e (nata a [...] l'[...]), matrimonio contratto con rito Parte_2
civile in Tagliacozzo il 15.6.2019, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 3 parte I, anno 2019, alle condizioni esposte in parte motiva che si intendono qui integralmente richiamate;
- NULLA sulle spese;
- MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tagliacozzo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in data 11.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente –
Dott.ssa Ilaria Pepe - Giudice relatore –
Dott. Paolo Lepidi - Giudice -
nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 746/2023, introdotto congiuntamente con ricorso ex artt. 473 bis nn. 49 e 51 da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Aldo C.F._2
Grilli (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo in Avezzano, alla C.F._3
via N. Di Lorenzo n.12
- ricorrenti -
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso congiunto e cumulativo ex artt. 473 bis nn. 49 e 51 c.p.c. depositato in data
22.6.2023 e hanno chiesto di omologare con sentenza la Parte_1 Parte_2
separazione personale alle condizioni indicate in ricorso e, decorsi i termini di legge, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio con rito civile contratto in Tagliacozzo il
15.6.2019 (annotato nei Registri dello Stato Civile di tale comune al n. 3, parte I, anno 2019), alle condizioni di cui al ricorso congiunto e premettendo altresì che dall'unione non sono nati figli.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto ritualmente comunicato al Pubblico
Ministero (udienza in relazione a cui le parti si erano avvalse della facoltà di sostituzione con il deposito di note scritte), il Tribunale con sentenza n. 105 dell'8.4.2024 ha dichiarato la separazione personale ed ha omologato le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto.
Con ordinanza in pari data la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la comparizione delle parti in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza fissata le parti, presenti personalmente, si sono riportate al ricorso chiedendone congiuntamente l'accoglimento, dichiarando che la separazione si è protratta ininterrottamente e che non sussistono le condizioni per un'eventuale riconciliazione.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, sia ammissibile il ricorso proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr., Cass., sent. n. 28727/23).
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, atteso che: i) la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con la suindicata sentenza, di cui consta il passaggio in giudicato;
ii) la separazione si è pacificamente protratta da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza di comparizione nell'ambito del procedimento di separazione consensuale;
iii) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione ed al fatto che le parti, comparse in udienza, hanno confermato di riportarsi a quanto chiesto nell'originario ricorso.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Tagliacozzo il
15.6.2019 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 3, parte I, anno 2019.
Con il ricorso congiunto, oltre a richiedersi la pronunzia di scioglimento, sono indicate compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, condizioni confermative di quanto già stabilito in sede di omologa della separazione ed in relazione a cui il Pubblico Ministero aveva già espresso il proprio parere (oltre ad aver apposto il proprio visto in relazione alla sopra indicata sentenza non definitiva).
In particolare l'accordo tra le parti è stato raggiunto sulle condizioni che vengono di seguito riportate:
1. l'abitazione coniugale, sita in Tagliacozzo SS Palentina, Villa S. Sebastiano n.79, già di esclusiva proprietà di quale suo bene personale già prima del Parte_2 matrimonio, rimane nella sua piena disponibilità giuridica e materiale, rinunciando a qualsivoglia pretesa sul suddetto immobile;
Parte_1
2. i ricorrenti coniugi, avendo una propria indipendenza economica ed in mancanza di figli nati dal loro matrimonio, rinunciano reciprocamente agli alimenti, avendo altresì regolato ogni pregresso rapporto economico-patrimoniale, a tal fine rinunciando al deposito di qualsivoglia documentazione di natura fiscale, bancaria ed immobiliare, attestante la loro posizione reddituale e patrimoniale;
3. integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Si ritiene che le suesposte condizioni, in quanto non contrarie a norme inderogabili, possano essere recepite e che possa dunque prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Infine alcun provvedimento deve essere adottato in punto di regolamentazione delle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta, in relazione a cui, in ogni caso, le parti avevano concordato per la compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 746/2023, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a [...] il Parte_1
17.2.1969) e (nata a [...] l'[...]), matrimonio contratto con rito Parte_2
civile in Tagliacozzo il 15.6.2019, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 3 parte I, anno 2019, alle condizioni esposte in parte motiva che si intendono qui integralmente richiamate;
- NULLA sulle spese;
- MANDA la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tagliacozzo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in data 11.12.2024
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo