Ordinanza collegiale 14 dicembre 2021
Sentenza 4 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 3 marzo 2025
Parere definitivo 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01790/2025REG.PROV.COLL.
N. 01383/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2023, proposto dalla società Autostrade Centro Padane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione e Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna n. 50;
contro
MM LD, US LD, OM LD, MA US LD e TA LD, non costituiti in giudizio;
Società di Progetto Autovia Padana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Anas s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 656 del 2022, resa tra le parti, nella parte in cui ha condannato Autostrade Centro Padane s.p.a. al pagamento delle somme dovute per l'occupazione senza titolo dei terreni già di proprietà di MM LD, US LD, OM LD, MA US LD e TA LD.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società di Progetto Autovia Padana s.p.a., del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori LD erano comproprietari di alcuni terreni nel comune di Ghedi, sottoposti a procedura espropriativa per la realizzazione del raccordo autostradale dell'A21 "Ospitaletto-Poncarale-Montichiari". I lavori sono stati eseguiti dalla società Autostrade Centro Padane s.p.a. (in breve, ACP s.p.a.), quale concessionaria di Anas s.p.a. per la costruzione e la gestione dell'autostrada A21. Poiché in relazione ai predetti terreni non sono mai stati emessi decreti di esproprio, gli appellanti hanno adito il T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, per chiedere la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di Anas s.p.a. e di ACP s.p.a. al risarcimento dei danni da perdita della proprietà e del godimento dei fondi, oppure, in subordine, la condanna delle amministrazioni suddette alla restituzione dei beni o all'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis d.p.r. 327/2001, oltre al risarcimento del danno da perdita del godimento dei fondi.
2. Il T.A.R. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'attuale concessionaria dell'autostrada, Autovia Padana s.p.a. (AP s.p.a.), e, con sentenza n. 656 del 4 luglio 2022, ha condannato quest'ultima, quale autorità occupante i terreni al momento della decisione giurisdizionale, a determinarsi per l'acquisizione ex art. 42- bis d.p.r. 327/2001 dei fondi o per la loro restituzione ai proprietari, previa rimessione in pristino. Il T.A.R. ha, invece, condannato ACP s.p.a. al risarcimento del danno da perdita del godimento dei terreni, ritenendola l'unica responsabile dell'occupazione illegittima, in quanto incaricata della procedura espropriativa ed esecutrice dei lavori. Per assicurare l'ottemperanza alla sentenza, il T.A.R. ha « fissato ad Autovia Padana il termine ragionevole di 90 giorni dal deposito della […] sentenza per comunicare ai ricorrenti la scelta tra acquisizione e restituzione dei terreni, e per quantificarne nella prima ipotesi il valore venale [dei beni]. La medesima comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti di ACP, per far decorrere un analogo termine di 90 giorni, entro il quale dovrà essere effettuato il versamento della somma forfettaria dovuta per l'occupazione senza titolo. Il valore venale definito da Autovia Padana ai fini dell'acquisizione sarà vincolante anche per ACP ».
3. Con ricorso ritualmente notificato il 3 febbraio 2023 e depositato il 15 febbraio 2023, ACP s.p.a. ha appellato la sentenza, limitatamente alla parte in cui si è vista condannare al pagamento delle somme per l'occupazione sine titulo dei terreni, articolando i seguenti motivi di diritto.
I) « Error sul fatto – Error in iudicando – Violazione degli artt. 6, co. 8, 22-bis e 42-bis DPR 327/2001 e 2043 cod. civ. – Error in procedendo per difetto di motivazione, contraddittorietà, carenza d'istruttoria e illogicità », poiché:
- il diritto al ristoro pecuniario per l'illegittima occupazione dei fondi sorgerebbe solo dopo che l'autorità competente (nel caso di specie, AP s.p.a.) si sia determinata per la loro restituzione o acquisizione sanante, sicché il T.A.R. non avrebbe potuto pronunciarsi, ex ante , sulla relativa domanda di condanna al pagamento;
- in ogni caso, il debito graverebbe esclusivamente su AP s.p.a., quale autorità chiamata a compiere la scelta tra acquisizione e restituzione dei fondi.
II) « Ulteriori Error sul fatto ed Error in iudicando – Violazione degli artt. 6, co. 8, 22-bis e 42-bis DPR 327/2001 e 2043 cod. civ. – Ulteriore Error in procedendo per difetto di motivazione, contraddittorietà, carenza d'istruttoria e illogicità », poiché, pur nella vigenza della concessione, ACP s.p.a. avrebbe agito quale mandataria di Anas s.p.a. o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, perciò solo a questi enti farebbe capo la responsabilità per l'occupazione dei terreni.
4. Hanno resistito all'appello il Ministero intimato, Anas s.p.a. e AP s.p.a., chiedendo il rigetto del gravame, mentre i signori LD non si sono costituiti in giudizio.
5. In vista della discussione della causa, AP s.p.a. ha dato atto e documentato di aver emesso, il 7 marzo 2023, il provvedimento di acquisizione sanante dei terreni per cui è causa, contenente anche la quantificazione delle somme per il ristoro del danno da occupazione senza titolo, delle quali essa stessa ha provveduto al versamento per conto di ACP s.p.a., in base a precedenti accordi tra le autorità. AP s.p.a. ha, inoltre, dato conto che i signori LD si sono opposti alla stima dell'indennità di acquisizione sanante (anche per la parte relativa al ristoro da mancato godimento dei terreni), promuovendo, in data 4 maggio 2023, ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Brescia (iscritto al R.G. n. 427/2023).
6. Con la memoria depositata in vista dell'udienza di merito, ACP s.p.a. ha dedotto che l'emanazione dell'atto di acquisizione sanante non abbia fatto venir meno il proprio interesse alla definizione della lite, poiché detto atto, per un verso, sarebbe meramente esecutivo della sentenza di primo grado e, per altro verso, consoliderebbe il diritto al risarcimento del danno, permanendo quindi la necessità di individuare l'autorità debitrice, anche in vista del contenzioso civile instaurato dagli appellati sulla quantificazione del ristoro.
7. La causa è, infine, passata in decisione all'udienza pubblica del 30 gennaio 2025.
8. L'appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.
9. Come già esposto, con provvedimento del 4 maggio 2023, AP s.p.a. ha disposto l'acquisizione sanante della proprietà dei terreni occupati e, nel medesimo atto, ha quantificato le somme dovute ai precedenti proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale discendente dall'acquisizione, nonché per il danno da mancato godimento dei beni per il periodo di occupazione abusiva degli stessi. AP s.p.a. ha, inoltre, provveduto al versamento delle somme ( rectius , al loro deposito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, giacché i signori LD non hanno accettato la quantificazione): per il ristoro del danno da mancato godimento dei terreni, il versamento è stato effettuato per conto di ACP s.p.a., condannata in primo grado al relativo risarcimento.
10. La sopravvenienza è idonea a far venir meno l'interesse alla decisione del presente giudizio d'appello. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo della Sezione, infatti, qualora nel corso del giudizio intentato per ottenere la restituzione di un bene illegittimamente occupato e il risarcimento del danno conseguente all'occupazione abusiva, sopravvenga il provvedimento di acquisizione sanante, la relativa domanda va dichiarata improcedibile, giacché tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, si canalizzano nell'eventuale contenzioso avente ad oggetto il provvedimento acquisitivo (Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3148; Id., 20 luglio 2023, n. 7133; Id., 24 luglio 2023, n. 7209).
11. Nel caso di specie, la sopravvenienza incide, però, unicamente sulle sorti dell'appello e non anche sul ricorso di primo grado, non ricorrendo, perciò, i presupposti per una riforma in rito della sentenza.
Infatti, per un verso, il presente appello verte unicamente sul capo della sentenza che condanna ACP s.p.a. – in luogo di altre amministrazioni – al risarcimento del danno da occupazione illegittima, sicché permane l'interesse delle ulteriori parti ad avvalersi dei restanti effetti della sentenza, relativi alla sorte dei terreni occupati.
Per altro verso, il versamento ( rectius , il deposito) delle somme dovute per l'illegittima occupazione dei terreni da parte di AP s.p.a., in luogo di ACP s.p.a., fa venir meno l'interesse di quest'ultima a vedere riformata la sentenza che l'aveva condannata al risarcimento, poiché, una volta che l'obbligazione è stata adempiuta da un soggetto diverso, non vi è alcuna utilità per ACP s.p.a. a veder modificata l'indicazione del legittimato passivo al pagamento. Ancora, essendo ormai estinto il debito risarcitorio che ha formato oggetto del giudizio, il relativo profilo di contenzioso è esaurito, potendo, al più, insorgere delle obbligazioni restitutorie tra le varie amministrazioni, obbligazioni che, però, discendono da rapporti estranei a quello definito con l'impugnata sentenza.
12. Non è convincente la tesi dell'appellante in ordine alla permanenza di un interesse ad accertare a chi faccia capo la responsabilità da illegittima occupazione in vista del contenzioso, pendente dinanzi alla Corte d'appello di Brescia, sulla quantificazione dell'importo dovuto.
Infatti, la Cassazione ha chiarito che nel giudizio indennitario dinanzi alla Corte d'appello – giudizio che comprende anche la determinazione delle somme dovute per il periodo di occupazione abusiva, in quanto reputate dalla Cassazione parte dell'unico credito indennitario discendente dal provvedimento ex art. 42- bis d.p.r. 327/2001 (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 25 luglio 2016, n. 15283; Id., 20 luglio 2021, n. 20691) – è legittimato passivo « necessariamente ed esclusivamente l'ente che ha adottato il provvedimento di acquisizione che contiene la determinazione delle diverse voci indennitarie », mentre « non potrebbero essere chiamati a rispondere delle conseguenze dell'attività illecita, che ha dato causa all'occupazione senza titolo, il concessionario o altri soggetti che quell'attività illecita abbiano condiviso con l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di acquisizione di cui all'art. 42 bis, diversamente da quanto accade nei giudizi ordinari di tipo risarcitorio, nei quali può essere convenuto in giudizio chiunque abbia concorso nell'illecito » (Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2021, n. 20691).
Ne consegue che il contenzioso dinanzi alla Corte d'appello di Brescia vede come legittimata passiva esclusivamente AP s.p.a., che sarà anche l'unica a rispondere nei riguardi dei precedenti proprietari laddove, in accoglimento del loro ricorso, la Corte d'appello dovesse incrementare l'ammontare del ristoro dovuto.
L'indagine del ruolo di ACP s.p.a. nella commissione dell'illecito rileverebbe solo nei rapporti con AP s.p.a., al fine di un eventuale recupero di quanto da quest'ultima pagato ai signori LD, ma – come già esposto – esso costituisce un rapporto giuridico estraneo a quello per cui è causa.
13. L'esistenza di orientamenti non consolidati circa la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto domande risarcitorie occasionate da espropriazioni sine titulo promosse da concessionari autostradali giustifica la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO