Articolo 2 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1955
Art. 2.
Nei riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza che potra' competere a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei servizi anteriori alla data predetta si effettua in base ai rispettivi preesistenti ordinamenti delle Casse stesse. La valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle norme contenute nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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