TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 745/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 745/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità , etc”, Controparte_1
PROMOSSA DA
(C.F. nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(EE) e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv.
US AN (C.F.: ) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_2
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA RUPERTO
(C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._3 Per_1 in FIUMICINO rep. N. 37875 del 22/03/2024
[...]
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 4/2/2025, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “condannare l' alla costituzione CP_1 Controparte_2 in favore della ricorrente della rendita di cui all'art. 1 l.222/84 a far tempo dalla data della domanda amministrativa di rinnovo del 21.09.2022, così come riconosciuto in sede di ATP, e conseguentemente condannare l' in persona del l.r.p.t , al pagamento in favore della CP_1 ricorrente sig.ra , delle rate arretrate di assegno ordinario di Parte_1 invalidità ex. art. 1 l.222/84, maturati in relazione al periodo OTTOBRE 2022 – FEBBRAIO
2025, oltre rate maturande, interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori di legge.
Con vittoria di spese ed onorari refusi, da distrarsi in favore dell'avv. US AN che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/10/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di:
“-pronunciare la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo venuta meno la ragione del contenzioso e si confida nella compensazione integrale, o almeno parziale, delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 9/12/2025 e all'esito di tale ultima udienza – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che promuoveva procedimento di Parte_1
ATPO a cui veniva assegnato il n. 1319/2023 RG, all'esito del quale veniva emesso il decreto di omologa del 27/8/2024 con il quale venivano riconosciuti i requisiti sanitari relativi
2 all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21/9/2022 (v. doc. 2 allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 6/9/2024 (v. doc. 3 allegato al ricorso) e in data 19/9/2024 CP_1 veniva inviata all' la modulistica per consentire il pagamento della prestazione (v. doc. CP_1
3 allegato al ricorso).
5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in corso di causa in data 31/7/2025 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di CP_1 costituzione) e il relativo pagamento interveniva ad agosto 2025. L precisava che la CP_1 liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva con ritardo perché la ricorrente era titolare anche dell'indennità NASPI incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità per cui a marzo 2025 la ricorrente ha dovuto esercitare l'opzione tra le due prestazioni, con conseguente decurtazione dell'indennità NASPI percepita da marzo a luglio 2025.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, pur se la liquidazione della prestazione e degli arretrati è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso del 10/2/2025, si osserva che l'indennità
NASPI - incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 – la ricorrente ha iniziato a percepirla a marzo 2025, e quindi successivamente alla notifica dell'odierno ricorso e dunque quando l' era già in ritardo nel pagamento, ciò posto CP_2 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
3 DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 745/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: pensione- assegno di invalidità , etc”, Controparte_1
PROMOSSA DA
(C.F. nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(EE) e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv.
US AN (C.F.: ) giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 Controparte_2
00144 Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA RUPERTO
(C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._3 Per_1 in FIUMICINO rep. N. 37875 del 22/03/2024
[...]
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 4/2/2025, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “condannare l' alla costituzione CP_1 Controparte_2 in favore della ricorrente della rendita di cui all'art. 1 l.222/84 a far tempo dalla data della domanda amministrativa di rinnovo del 21.09.2022, così come riconosciuto in sede di ATP, e conseguentemente condannare l' in persona del l.r.p.t , al pagamento in favore della CP_1 ricorrente sig.ra , delle rate arretrate di assegno ordinario di Parte_1 invalidità ex. art. 1 l.222/84, maturati in relazione al periodo OTTOBRE 2022 – FEBBRAIO
2025, oltre rate maturande, interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori di legge.
Con vittoria di spese ed onorari refusi, da distrarsi in favore dell'avv. US AN che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 19/10/2025 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di:
“-pronunciare la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, essendo venuta meno la ragione del contenzioso e si confida nella compensazione integrale, o almeno parziale, delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 9/12/2025 e all'esito di tale ultima udienza – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che promuoveva procedimento di Parte_1
ATPO a cui veniva assegnato il n. 1319/2023 RG, all'esito del quale veniva emesso il decreto di omologa del 27/8/2024 con il quale venivano riconosciuti i requisiti sanitari relativi
2 all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21/9/2022 (v. doc. 2 allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 6/9/2024 (v. doc. 3 allegato al ricorso) e in data 19/9/2024 CP_1 veniva inviata all' la modulistica per consentire il pagamento della prestazione (v. doc. CP_1
3 allegato al ricorso).
5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in corso di causa in data 31/7/2025 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di CP_1 costituzione) e il relativo pagamento interveniva ad agosto 2025. L precisava che la CP_1 liquidazione della prestazione e degli arretrati interveniva con ritardo perché la ricorrente era titolare anche dell'indennità NASPI incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità per cui a marzo 2025 la ricorrente ha dovuto esercitare l'opzione tra le due prestazioni, con conseguente decurtazione dell'indennità NASPI percepita da marzo a luglio 2025.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. In ordine alle spese di lite, pur se la liquidazione della prestazione e degli arretrati è intervenuta successivamente alla notifica del ricorso del 10/2/2025, si osserva che l'indennità
NASPI - incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L 222/1984 – la ricorrente ha iniziato a percepirla a marzo 2025, e quindi successivamente alla notifica dell'odierno ricorso e dunque quando l' era già in ritardo nel pagamento, ciò posto CP_2 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
3 DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4