Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2025, proposto da
AB ES, AN NZ, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’ottemperanza
- della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro, n. 50 del 27.02.2018, resa nel procedimento in materia di lavoro RG n. 91/2015;
- del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila, Sez. Lavoro, n. 172 del 21.03.2019, resa nel procedimento in materia di lavoro RG n. 164/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SS DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
AB ES, odierna ricorrente, sul presupposto di essere stata insegnante di scuola statale secondaria di I° grado e di avere, all’inizio dell’anno scolastico 2013/14, ricevuto notizia dall’Amministrazione datrice di lavoro che sarebbe stata collocata in pensione d’ufficio a partire dal 1° settembre 2014 in ragione del compimento dell’età di 65 anni nell’a.s. 2013/2014, ha adito il Tribunale di Avezzano al fine di proporre intervento adesivo indipendente ex art. 150 c.p.c. nel procedimento in cui la ricorrente principale era SS IA IN.
All’esito di tale giudizio, il Tribunale di Avezzano ha emesso la sentenza n. 50/2018, di cui in epigrafe, pubblicata in data 27 febbraio 2018, con cui ha dichiarato l’illegittimità del collocamento in pensione della ricorrente AB ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno in favore dell’odierna ricorrente nella misura di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza di ciascuna mensilità fino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.165,00, da distrarsi in favore dell’avvocato NZ AN, odierno ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Avverso la sopra menzionata sentenza proponeva appello il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la causa di appello veniva definita con sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019 del 21 marzo 2019, di cui in epigrafe, con cui veniva riformata la sentenza del Tribunale di Avezzano nella sola parte relativa alla quantificazione del risarcimento del danno a favore di AB ES, stabilito in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, e veniva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in € 7.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.
La sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019 passava in giudicato per mancato appello, come da certificazione agli atti.
L’avvocato antistatario NZ AN notificava le due sentenze (di I° e di II° grado) con formule esecutive nell’interesse della interveniente AB ES e nell’interesse proprio in qualità di legale antistatario secondo le seguenti modalità: ricevuta pec del 28.02.2018 di consegna all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 50/2018; ricevuta pec del 28.09.2019 di consegna all’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Aquila della sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019; ricevuta pec di consegna del 06.06.2019 e del 28.09.2019 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila della sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019; ricevuta pec di consegna del 28.09.2019 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila e all’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Aquila della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 172/2019.
Le sopra menzionate sentenze non venivano eseguite da parte dell’Amministrazione.
Secondo quanto affermato da parte ricorrente, in data 19 luglio 2021 veniva infine corrisposta alla ricorrente AB ES la somma a titolo di risarcimento del danno di € 18.941,63 (di cui 18.171,34 per la sorte capitale e 770,29 per interessi), ottenuta dall’assunzione a base del calcolo del risarcimento dell’ultimo stipendio netto e non già, come invece ritenuto corretto da parte ricorrente, dello stipendio al lordo della retribuzione onnicomprensiva.
All’avvocato antistatario AN NZ, viceversa, non era corrisposto quanto spettante a titolo di spese legali quantificate in giudizio né per la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 50/2018 né per quella della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019.
Preso atto, dunque, del non corretto adempimento dell’Amministrazione alla sentenza di appello per la ricorrente AB (per avvenuto pagamento della somma di n. 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto al netto e non al lordo) e dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alle sopra menzionate sentenze di primo e secondo grado per quanto attiene al pagamento delle spese di lite a favore del difensore antistatario, la professoressa AB ES e l’avvocato AN NZ hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, notificato il 6 agosto 2025 e depositato in data 7 agosto 2025, con cui hanno chiesto l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale Civile di Avezzano n. 50/2018 e della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019; inoltre, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte del Ministero intimato, con previsione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a. e con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio, in data 11 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con memoria di stile.
All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dopo discussione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio è parzialmente fondato e va accolto nei sensi e nei limiti in appresso indicati.
2. - Con riferimento alla domanda di ottemperanza della ricorrente AB, il Collegio rileva che la stessa è fondata e va accolta.
Nello specifico, risulta acclarato, in quanto non contestato dall’Amministrazione resistente, che alla ricorrente AB, in esecuzione della sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019, sono state pagate le 12 mensilità della retribuzione globale di fatto al netto e non al lordo dell’importo.
Parte ricorrente censura tale comportamento, affermando che “ L’erronea computazione del risarcimento al netto dell’IRPEF invece del lordo, è dovuta al fatto che, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), ed abbia la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, la somma spettante non deve essere tassata. Il risarcimento del danno, disposto dal Giudice di prime cure…costituisce invero la forma più tipica di risarcimento, che si manifesta con una somma di denaro che il soggetto procurante il danno deve riconoscere a chi è stato danneggiato. La somma, in questo caso, rappresenta il valore dell’oggetto o della situazione danneggiata e, pertanto, il risarcimento del danno non svolge una funzione integrativo-correttiva, limitata, id est, a far conseguire al lavoratore tutto quello che non riesce a conseguire a seguito delle restituzioni; quanto piuttosto una funzione compensativa delle perdite che si producono nella sua sfera patrimoniale (e non) a seguito della risoluzione. ”.
La sopra riportata censura è fondata.
La sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019 espressamente afferma che “ Nella fattispecie, la pensione percepita da AB ES non è geneticamente correlata al medesimo fatto giuridico posta a base dell’obbligazione risarcitoria, atteso che, mentre la prima trova la sua ragion d’essere nella sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge, l’obbligazione risarcitoria rinviene il suo fatto genetico nella violazione del principio di non discriminazione che l’applicazione della normativa sopra descritta ha prodotto in danno della lavoratrice. In altri termini, la AB, che ha ormai superato l’età ordinamentale (e quindi non può più essere reintegrata in servizio), ha ormai subìto irreversibilmente le conseguenze pregiudizievoli dell’illegittimo pensionamento d’ufficio e della violazione del principio di parità di trattamento perpetrata in suo danno, con conseguenze dannose che, a parere del Collegio, non possono dirsi limitate alla mera perdita del trattamento retributivo che avrebbe altrimenti percepito se fosse rimasta in servizio, ma che si estendono alla anticipata perdita della propria identità sociale (strettamente connessa anche alla sua posizione lavorativa), che è costituzionalmente garantita (art.4 Cost.) e non può ritenersi suscettibile di compensazione. ”.
Da quanto sopra riportato risulta chiaro che il giudice ordinario non si è limitato a disporre il risarcimento delle conseguenze dannose concernenti la mera perdita del trattamento retributivo che sarebbe spettato alla ricorrente AB in quanto lavoratrice se fosse rimasta in servizio ma ha, al contrario, esplicitato in modo chiaro e inequivocabile che alla stessa andava risarcita la perdita collegata alla “ identità sociale (strettamente connessa anche alla sua posizione lavorativa), che è costituzionalmente garantita (art. 4 Cost.) e non può ritenersi suscettibile di compensazione ”.
Acclarato ciò, ne deriva che la somma relativa al predetto risarcimento disposto a favore della ricorrente AB, quantificata in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, andava liquidata al lordo e non al netto in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi della mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa ” (Cass. civ., sentenza n. 12789/2003).
Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che la domanda della ricorrente AB è fondata e va accolta ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019 nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, effettuando i pagamenti delle somme dovute a titolo di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto al lordo dell’IRPEF.
3. - Con riferimento alla domanda di ottemperanza dell’avvocato AN, il Collegio osserva che la stessa è parzialmente fondata e va accolta unicamente per quanto attiene alla richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva, in punto di fatto, che non risultano pagate allo stesso le spese dei due giudizi svolti presso il Tribunale di Avezzano e la Corte D’Appello di L’Aquila conclusisi, rispettivamente, con la sentenza n. 52/2018 e la sentenza n. 172/2019, come da dichiarazione contenuta in ricorso e non contestata da parte resistente.
Stabilito ciò, il Collegio osserva che, con riferimento alla sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019, risulta acclarato che la stessa è stata notificata da parte ricorrente all’Amministrazione nella sua sede reale in data 28 settembre 2019 e che è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm. (secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione - debitrice di somme di denaro - non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo).
La perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni, è illegittima, ed il ricorso, pertanto, deve essere accolto, poichè, per costante giurisprudenza da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, il giudizio di ottemperanza del giudicato, di cui agli artt. 112 e segg. del D.Lgs. n. 104/2010, è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia laddove siano state liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano state liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.
Per quanto sopra detto, ne deriva che la domanda di esecuzione della sentenza n. 172/2019 della Corte D’Appello di L’Aquila da parte del ricorrente AN è fondata e va accolta, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione a tale sentenza nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, liquidando al ricorrente AN le spese di tale giudizio.
Con riferimento, invece, alla richiesta di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 50/2018 sempre per la sola parte relativa alle spese, spese destinate all’avvocato AN in quanto antistatario, il Collegio osserva che parte ricorrente non ha dato prova dell’avvenuta notifica della sentenza n. 50/2018 presso la sede reale dell’Amministrazione, atteso che la notifica della predetta sentenza depositata agli atti è quella effettuata unicamente nei confronti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila e non anche dell’Amministrazione nella sua sede reale.
Tale circostanza, peraltro affermata da parte ricorrente anche nel ricorso, comporta che, con riferimento alla sentenza n. 50/2018, non risulta rispettato da parte ricorrente il presupposto processuale dell’avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669 sopra ricordato, termine che non ha iniziato a decorrere in quanto, come detto sopra, risulta acclarato dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente che la stessa non ha proceduto alla notifica della sentenza n. 50/2018 all’Amministrazione presso la sua sede reale, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione da parte della stessa.
Ne deriva, dunque, che la domanda di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 50/2018 non può essere accolta per mancanza del presupposto processuale.
4. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto relativamente alla domanda della ricorrente AB mentre risulta essere solo parzialmente fondato rispetto alla domanda del ricorrente AN nei termini sopra illustrati, ossia solo limitatamente alla sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila n. 172/2019, e dunque il ricorso, entro tali limiti, è fondato e va accolto ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, nei termini sopra indicati.
5. - Inoltre, per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della “ Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura dei ricorrenti dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
6. - Infine, per quanto concerne la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene che la natura del credito nonché la fissazione di un ragionevole termine per il suo adempimento escludono che possa maturare, in via prognostica, un significativo ritardo imputabile all’Amministrazione debitrice e, di conseguenza, che la penalità di mora possa spiegare l’auspicato effetto deterrente; il Collegio, dunque, non ravvisa la meritevolezza dell’invocata misura coercitiva indiretta, la quale risulterebbe manifestamente iniqua, siccome sproporzionata rispetto allo scopo da perseguire.
7. - Le spese del giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), accoglie il ricorso per l’ottemperanza nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 172/2019 della Corte D’Appello di L’Aquila nei confronti della ricorrente AB entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza, nei termini indicati in parte motiva;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 172/2019 della Corte D’Appello di L’Aquila nei confronti del ricorrente AN entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza, nei termini indicati in parte motiva;
- respinge la domanda di ottemperanza del ricorrente AN relativa alla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 50/2018;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della “ Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- respinge la domanda di condanna formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
SS DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS DI | MA RO |
IL SEGRETARIO