TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/10/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione II Civile
All'udienza del 30/10/2025, innanzi al giudice, dott.ssa DD ON,
è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 2182/2025 e sono comparsi:
1. l'avv. ECCHER MONICA per e CP_1 CP_2
;
[...]
2. l'avv. TOVAZZI PATRIZIA per
[...]
; Controparte_3
3. è altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ; Persona_1
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e contestano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze e conclusioni ivi rassegnate con il rigetto delle avversarie difese e il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa. Parte opponente richiama in particolare la natura ereditaria e successoria della causa petendi e dunque la tempestività dell'opposizione introdotta con citazione. Parte convenuta eccepisce invece la tardività dell'opposizione e la natura locatizia della causa, soggetta al rito speciale ex art. 447 bis c.p.c.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e su ritira in camera di consiglio.
§§§
Alle ore 16:33 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui dà lettura.
Il Giudice
DD ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
DD ON, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2182/2025 R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Vimercate, via G. Mazzini nn. 68 - 70, presso lo studio dell'avv. Monica Eccher, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce e allegata alla citazione opponenti e
Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in , via
[...] P.IVA_1 CP_3
Carducci n. 32, presso lo studio dell'avv. Patrizia Tovazzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposta
Motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 266/2025 emesso in data 24/01/2025, il
Tribunale di Monza, su ricorso di Controparte_3
ha ingiunto a e il pagamento
[...] CP_1 Controparte_2 della somma di €23.632,75, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Hanno interposto opposizione
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1 All'udienza del 09/10/2025, questo Giudice mutava il rito ex art. 426 c.p.c.; la causa è pervenuta all'odierna udienza ove è stata decisa ex art. 429 c.p.c.
2. Nel merito, l'opposizione è stata tardivamente proposta.
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio è stato, infatti, notificato agli opponenti a mezzo ufficiale giudiziario, nelle forme dell'art. 138 c.p.c., in data
11/02/2025, di talché l'opposizione a decreto ingiuntivo, irritualmente proposta con citazione ed iscritta al ruolo in data 25/03/2025, è intempestiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. un., n. 927 del 13/01/2022).
Nello specifico, in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani (e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c.) proposta con atto di citazione notificato alla controparte anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., potendosi ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti: Cass., sez. un., 13/01/2022, n. 927; Cass. 19/09/2017, n. 21671;
Cass. 29/12/2016, n. 27343; Cass. 02/04/2009, n. 8014). Invero, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni locatizi proposta con citazione, e non secondo il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c., non risulta applicabile il D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, il quale disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio (cfr. Cass.
25/05/2018, n. 13072 e, nello stesso senso, Cass. 25 /09/2019, n. 23909; Cass.
11/06/2019, n. 15722). Pertanto, la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
In conclusione, deve dichiararsi la inammissibilità della proposta opposizione, in quanto tardiva.
3. La questione pregiudiziale di rito è idonea a definire l'intero giudizio ex art. 645 c.p.c., atteso che la richiesta di “dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo agli ingiunti, e non essendo tenuti al pagamento di debiti CP_1 Controparte_2
ereditari, avendo rinunciato alla eredità della madre, IG.ra , non è Controparte_4
autonoma rispetto alla domanda proposta in via monitoria e dunque, atteso il suo fondamento, risulta pregiudicata dalla irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi della relativa fascia di valore, tenuto conto della natura in rito della decisione sull'opposizione, con esclusione dei compensi della fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione, in quanto proposta oltre il termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
266/2025 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna e alla rifusione delle spese di CP_1 Controparte_2
lite in favore dell'opposta Controparte_3
, che liquida in €1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA (se
[...]
dovuti) e spese generali come per legge.
30/10/2025
Il Giudice
DD ON
Sezione II Civile
All'udienza del 30/10/2025, innanzi al giudice, dott.ssa DD ON,
è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 2182/2025 e sono comparsi:
1. l'avv. ECCHER MONICA per e CP_1 CP_2
;
[...]
2. l'avv. TOVAZZI PATRIZIA per
[...]
; Controparte_3
3. è altresì presente ai fini della pratica forense il dott. ; Persona_1
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e contestano tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze e conclusioni ivi rassegnate con il rigetto delle avversarie difese e il favore delle spese del giudizio. Chiedono che la causa sia decisa. Parte opponente richiama in particolare la natura ereditaria e successoria della causa petendi e dunque la tempestività dell'opposizione introdotta con citazione. Parte convenuta eccepisce invece la tardività dell'opposizione e la natura locatizia della causa, soggetta al rito speciale ex art. 447 bis c.p.c.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e su ritira in camera di consiglio.
§§§
Alle ore 16:33 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui dà lettura.
Il Giudice
DD ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
DD ON, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2182/2025 R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Vimercate, via G. Mazzini nn. 68 - 70, presso lo studio dell'avv. Monica Eccher, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce e allegata alla citazione opponenti e
Controparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliata in , via
[...] P.IVA_1 CP_3
Carducci n. 32, presso lo studio dell'avv. Patrizia Tovazzi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposta
Motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 266/2025 emesso in data 24/01/2025, il
Tribunale di Monza, su ricorso di Controparte_3
ha ingiunto a e il pagamento
[...] CP_1 Controparte_2 della somma di €23.632,75, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Hanno interposto opposizione
[...]
, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1 All'udienza del 09/10/2025, questo Giudice mutava il rito ex art. 426 c.p.c.; la causa è pervenuta all'odierna udienza ove è stata decisa ex art. 429 c.p.c.
2. Nel merito, l'opposizione è stata tardivamente proposta.
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio è stato, infatti, notificato agli opponenti a mezzo ufficiale giudiziario, nelle forme dell'art. 138 c.p.c., in data
11/02/2025, di talché l'opposizione a decreto ingiuntivo, irritualmente proposta con citazione ed iscritta al ruolo in data 25/03/2025, è intempestiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. un., n. 927 del 13/01/2022).
Nello specifico, in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani (e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c.) proposta con atto di citazione notificato alla controparte anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., potendosi ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti: Cass., sez. un., 13/01/2022, n. 927; Cass. 19/09/2017, n. 21671;
Cass. 29/12/2016, n. 27343; Cass. 02/04/2009, n. 8014). Invero, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni locatizi proposta con citazione, e non secondo il rito di cui all'art. 447-bis c.p.c., non risulta applicabile il D.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, il quale disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio (cfr. Cass.
25/05/2018, n. 13072 e, nello stesso senso, Cass. 25 /09/2019, n. 23909; Cass.
11/06/2019, n. 15722). Pertanto, la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di e . CP_1 Controparte_2
In conclusione, deve dichiararsi la inammissibilità della proposta opposizione, in quanto tardiva.
3. La questione pregiudiziale di rito è idonea a definire l'intero giudizio ex art. 645 c.p.c., atteso che la richiesta di “dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo agli ingiunti, e non essendo tenuti al pagamento di debiti CP_1 Controparte_2
ereditari, avendo rinunciato alla eredità della madre, IG.ra , non è Controparte_4
autonoma rispetto alla domanda proposta in via monitoria e dunque, atteso il suo fondamento, risulta pregiudicata dalla irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi della relativa fascia di valore, tenuto conto della natura in rito della decisione sull'opposizione, con esclusione dei compensi della fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione, in quanto proposta oltre il termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
266/2025 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna e alla rifusione delle spese di CP_1 Controparte_2
lite in favore dell'opposta Controparte_3
, che liquida in €1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA (se
[...]
dovuti) e spese generali come per legge.
30/10/2025
Il Giudice
DD ON