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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1314/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 378/2020 del 13-24 gennaio 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
, residente a [...] ed elettivamente domi-
[...]
ciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Alessandro Agueci che lo rappre-
senta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...], ivi residente, in via Alfa II CP_1
n. 6, nonché elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Francesca Na-
dia Macchiarella che lo rappresenta e difende per mandato conferito con pro-
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudi-
zio
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei
1 sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domici-
liata in Palermo presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Giordano che la rap-
presenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Rigettare le domande proposte da con l'atto di citazione CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado, statuendo il concorso di colpa del sig.
nella misura del 50% o in quella diversa misura ritenuta di giu- CP_1
stizia;
per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di quanto inde-
bitamente percepito a titolo di risarcimento del danno;
in subordine, gradatamente, anche nella denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza che ha stabilito la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricono- Parte_2
sciuto in favore dell'attore l'ulteriore somma di €5.464,11 a titolo risarcitorio,
rideterminando in difetto il totale dei danni subiti dal sig. per CP_1
danni alla persona ed al mezzo.
Con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio in caso di ac-
coglimento del presente appello, da liquidare in favore dell'Erario per il primo grado, essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e con distrazione dei compensi in favore del difensore per il presente grado di giudizio.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 In caso di rigetto del presente appello, voglia comunque la Corte rifor-
mare la sentenza nella parte in cui ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, disponendone la compensazione per i motivi sopra esposti.
Per CP_1
Preliminarmente dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile l'atto di appello proposto dal sig. , per i motivi sopraindicati. Parte_1
Nel merito dichiarare assolutamente infondato, in fatto e diritto, il pro-
posto appello, pertanto rigettarlo, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza appellata emessa dal Tribunale di Palermo Giudice dr. Romeo e portante il n. 378/2020.
Condannare parte appellante al risarcimento del danno anche in via equitativa ex art. 96 Cpc per lite temeraria in favore del sig. . CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio Iva e Cpa, per il presente giudizio.
Per Controparte_2
Riformare parzialmente per i motivi dedotti dal la sen- Parte_1
tenza portante il n. 378/2020, emessa il 24 gennaio 2020 dal Tribunale, nella persona del Got dr. Davide Romeo, nel giudizio civile iscritto al n. 4935/2016
R.G.
Condannare, conseguentemente, a restituire alla società CP_1
odierna appellante, come sopra rappresentata e difesa, tutte le somme, che ri-
sulteranno accertate indebitamente pagate, come sopra precisate, ivi comprese tutte le spese processuali, oltre agli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria dalla data del ricevuto pagamento al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 4 marzo 2016, espose che CP_1
il 15 marzo 2014 l'autovettura Fiat 600, a bordo della quale si trovava, veniva coinvolta in un incidente stradale causato dalla manovra di una Audi A3 con-
dotta da , che investiva la stessa Fiat intenta a girare a sinistra. Parte_1
Poiché quale impresa designata per la liquidazione dei sini- CP_2
stri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione si-
ciliana, gli aveva riconosciuto un importo – a suo dire – inferiore rispetto al
«maggior danno subito», chiese quindi al Tribunale di Palermo la condanna di al pagamento delle relative somme di danaro. CP_2
1.1. Con la sentenza n. 378/2020 del 13-24 gennaio 2020, il giudice adìto:
- affermò l'esclusiva responsabilità del conducente della Audi A3 nella determinazione dell'incidente;
- quantificò in €46.931,11 il danno complessivamente sofferto dal
[...]
; Pt_3
- condannò e pagare al medesimo Parte_1 CP_2 CP_1
l'importo di €5.464,11, pari alla differenza tra 46.931,11 euro e l'importo di
41.467,00 euro già versato dalla stessa Compagnia.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello . Parte_1
ha dedotto nel senso della fondatezza del primo motivo di appello;
CP_2
dal canto suo, ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità del CP_1
gravame ex art. 342 Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 luglio 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Ciò premesso, va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibi-
lità ex art. 342 Cpc avanzata dall'appellato , giacché l'impugnazione CP_1
contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'interpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl
83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e 27199/2017) tanto il pro-
filo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale
avrebbe dovuto affermare un concorso di colpa nella determinazione del sini-
stro) quanto quello volitivo (ovvero la pronuncia conseguente a quella rideter-
minazione del quantum di responsabilità).
3. Va parimenti escluso che avendo «effettuato volontaria- CP_2
mente, sia il pagamento della somma residua riconosciuta in sentenza al sig.
, sia il pagamento delle spese legali, non riservandosi di proporre gra- CP_1
vame», abbia «dato acquiescenza alla sentenza» qui impugnata (lo sostiene il a pag. 4 della propria comparsa di costituzione). CP_1
Invero, in punto di diritto va evidenziato che, secondo il pacifico inse-
gnamento della Corte Suprema (se ne veda, ex multis, l'ordinanza 34539/2021),
l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 Cpc, consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà
di non impugnare, e la stessa può avvenire sia in forma espressa che tacita: in questo secondo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Di conseguenza, la spontanea esecuzione della sentenza
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 di primo grado non comporta, di per sé (cioè, in mancanza di altri dati), acquie-
scenza a quella pronuncia, trattandosi di comportamento che si può fondare an-
che sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
Ebbene, in difetto di elementi dai quali sia inequivocabilmente possibile desumere la rinuncia di a proporre appello avverso la sentenza im- CP_2
pugnata dal , deve quindi escludersi che al pagamento spontaneamente Pt_1
effettuato dalla stessa Compagnia in favore del possa annettersi il si- CP_1
gnificato di una rinuncia all'impugnazione; il che – come si vedrà alla fine di questa sentenza – avrà refluenza relativamente all'ammissibilità della richiesta di restituzione di parte delle somme di danaro pagate in esecuzione della pro-
nuncia di primo grado.
4. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo si deduce, in buona sostanza, che il Tribunale «si è limitato a recepire in modo acritico le risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dai Vigili Urbani senza effettuare alcun approfondimento», sottolineandosi che il rapporto degli stessi ha valore non di prova, ma di presunzione, «per il sem-
plice fatto che i verbalizzanti intervengono ex post e non hanno assistito al si-
nistro».
Nel dettaglio, l'appellante, dopo aver richiamato il contenuto delle de-
posizioni testimoniali valorizzate dal primo giudice per giungere alla conclu-
sione della sua esclusiva responsabilità, conclude che, «alla luce delle nume-
rose e macroscopiche contraddizioni emerse nelle deposizioni di parte attrice,
non si comprende come il Tribunale abbia potuto non applicare neppure in mi-
sura percentuale un concorso di colpa a carico» dello stesso . CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 Quest'ultimo, dal canto suo, sostiene che le contestazioni relative alla responsabilità del sinistro «sono generiche e puramente labiali, sfornite di ri-
scontro ed in quanto tali di nessun valore».
4.1. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
4.1.1. In punto di diritto va premesso che, secondo l'insegnamento della
Corte Suprema in materia di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, 2° comma, Cc, do-
vendo comunque il giudice accertare in pari tempo se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune pru-
denza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Tanto che neppure un'infrazione anche grave quale l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dan-
noso (Cass. 8386/1987, 1663/1994, 3726/1994, 343/1996, 2979/1998 e
477/2003, 12444/2008, 23431/2014, 7479/2020 e 33483/2024).
4.1.2. Ora, è indiscusso che fu il mezzo condotto dal ad andare Pt_1
addosso a quello su cui si trovava il , e ciò emerge, peraltro, inequivo- CP_1
cabilmente dalle fotografie prodotte da quest'ultimo (da cui risulta che l'auto-
vettura del è incidentata in tutta la parte anteriore) e da quelle contenute Pt_1
nel fascicolo di (nelle quali è unicamente il lato del guidatore della CP_2
CP_ ad avere le lamiere contorte).
Ora, tanto la profondità dell'introflessione dello sportello della 600
quanto i segni di gravissimo danneggiamento (id est, distruzione) della parte
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 anteriore della Audi sono indiscutibili indici della violazione, da parte del Pt_2
, dell'obbligo di prudenza previsto in via generale dal 1° comma dell'art.
[...]
141 Cds (secondo cui il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione).
Inoltre, poiché, come emerge dallo schizzo planimetrico della Polizia
Municipale di Villabate, l'impatto tra i due mezzi avvenne all'altezza dell'in-
crocio con una strada, la via Varese, è quindi evidente che il ebbe a Pt_1
violare anche la disposizione contenuta nel 12° comma dell'art. 148 Cds, ai sensi del quale «è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni».
4.1.3. Se, dunque, non può revocarsi in dubbio che la responsabilità pre-
ponderante del sinistro debba essere attribuita al , ritiene tuttavia questo Pt_1
collegio che al debba contestarsi il fatto di essersi spostato sulla sini- CP_1
stra, in vista della svolta verso via Varese, senza aver prudentemente osservato se da retro provenisse – come in effetti stava sopraggiungendo – un'autovettura.
4.1.4. Per tutto quanto precede, ritiene dunque questa Corte che al Pan-
tano vada ascritto il 90% di responsabilità e al il restante 10%. CP_1
4.2. Prima di passare alla rideterminazione del quantum dovuto al
[...]
, va evidenziato che questo collegio ritiene di non dover esaminare il se- Pt_3
condo motivo di appello, con il quale il si doleva che alla sua
contro
- Pt_1
parte fosse stato riconosciuto sia un aumento del risarcimento, nella misura del
20%, a titolo di personalizzazione del danno biologico, sia l'importo di 2.500
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 euro, ritenuto eccessivo, per il ristoro del danno all'autovettura.
4.2.1. Invero, nelle conclusioni contenute nell'atto di appello, in epi-
grafe integralmente trascritte, si legge che la richiesta di riforma del quantum
risarcitorio domandata nel secondo motivo è stata avanzata «in subordine, gra-
datamente». E poiché questa Corte sta modificando le percentuali di responsa-
bilità dei conducenti, le è dunque precluso l'esame del secondo motivo, in quanto – si ripete – avanzato solo in via subordinata alla «conferma del capo della sentenza che ha stabilito la responsabilità esclusiva» del . Pt_1
4.2.2. È, poi, appena il caso di evidenziare che all'atto di CP_2
costituirsi, si soffermò unicamente sulla questione relativa alla ripartizione di responsabilità dei conducenti («È fondato il primo motivo di appello n. 1 di
»: così nella seconda pagina della comparsa di risposta di que- Parte_1
sto grado), nulla deducendo sulla correttezza dei criteri adottati dal Tribunale
nel determinare l'importo liquidato a titolo di risarcimento (questione sollevata,
in via subordinata, dall'appellante nel secondo motivo); mentre solo in com-
parsa conclusionale ha contestato anche il quantum debeatur (relativamente alla personalizzazione del danno e alla liquidazione del danno materiale).
Di conseguenza, questa seconda censura è inammissibile, essendo noto che le conclusioni delle parti vanno avanzate «nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi» (art. 189 Cpc).
4.3. E dunque, ribadito che il Tribunale quantificò in €46.931,11 l'am-
montare complessivo del danno da risarcire, l'importo de quo va quindi ridotto del 10% (la percentuale di responsabilità ascritta al ), così pervenendosi CP_1
a €42.238,00; va dunque rideterminato in €771,00 (42.238,00 - 41.467,00 l'im-
porto che – come si legge in sentenza – «la società convenuta [aveva] già
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9 versato in sede stragiudiziale» al ) l'ammontare al cui pagamento CP_1 [...]
e sono stati condannati in favore dell'appellato Parte_2 CP_2 [...]
. Pt_3
5. Ci si deve, adesso, soffermare sulla richiesta, avanzata da CP_2
già al momento di costituirsi in questo grado del giudizio, di condanna del
[...]
alla restituzione delle somme che sarebbero risultate indebitamente pa- Pt_3
gate a seguito dell'auspicata modifica dell'impugnata sentenza.
5.1. In ordine a essa, va premesso che il 2° comma dell'art. 336 Cpc
dispone che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata;
al riguardo, la Corte Su-
prema ha ritenuto che la richiesta di restituzione delle somme versate in esecu-
zione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto,
essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'ese-
cuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'im-
pugnazione (Cass. 7144/2021).
Orbene, premesso che la richiesta in esame è ammissibile perché avan-
zata già al momento della costituzione (vertendosi in ipotesi di pagamento ef-
fettuato prima di quella costituzione), ed evidenziato che è lo stesso ad CP_1
affermare che aveva effettuato, in suo favore, «il pagamento della CP_2
somma residua riconosciuta in sentenza», lo stesso appellato va quindi condan-
nato a restituire a [...] la differenza tra quanto riscosso e quanto dovutogli in base a questa pronuncia, oltre interessi legali con decorrenza, ex
art. 1282 Cc, dal giorno del pagamento (Cass. 34011/2021).
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10 6. Quanto, infine, alle spese di questo grado del giudizio, tenuto conto sia della minima riduzione del quantum risarcitorio sia del fatto che, anche dopo la rideterminazione dell'importo dovuto al , questi rimane ugualmente CP_1
creditore delle sue controparti (essendogli stato liquidato, prima dell'inizio della causa, un importo inferiore rispetto a quello stabilito da questa Corte), si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi che ne giustificano l'intera com-
pensazione tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 378/2020 del 13-24 gennaio 2020, così provvede:
1) ridetermina in €771,00 l'importo al cui pagamento Parte_1
e sono stati condannati in favore di;
CP_2 CP_1
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna a restituire a la dif- CP_1 Controparte_2
ferenza tra quanto riscosso e quanto dovutogli in base a questa sentenza, oltre interessi legali a decorrere dal giorno del pagamento;
4) compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudi-
zio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, l'11 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 dicembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1314/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 378/2020 del 13-24 gennaio 2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
, residente a [...] ed elettivamente domi-
[...]
ciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Alessandro Agueci che lo rappre-
senta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...], ivi residente, in via Alfa II CP_1
n. 6, nonché elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Francesca Na-
dia Macchiarella che lo rappresenta e difende per mandato conferito con pro-
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudi-
zio
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei
1 sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domici-
liata in Palermo presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Giordano che la rap-
presenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Rigettare le domande proposte da con l'atto di citazione CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado, statuendo il concorso di colpa del sig.
nella misura del 50% o in quella diversa misura ritenuta di giu- CP_1
stizia;
per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione di quanto inde-
bitamente percepito a titolo di risarcimento del danno;
in subordine, gradatamente, anche nella denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza che ha stabilito la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ricono- Parte_2
sciuto in favore dell'attore l'ulteriore somma di €5.464,11 a titolo risarcitorio,
rideterminando in difetto il totale dei danni subiti dal sig. per CP_1
danni alla persona ed al mezzo.
Con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio in caso di ac-
coglimento del presente appello, da liquidare in favore dell'Erario per il primo grado, essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e con distrazione dei compensi in favore del difensore per il presente grado di giudizio.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 In caso di rigetto del presente appello, voglia comunque la Corte rifor-
mare la sentenza nella parte in cui ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, disponendone la compensazione per i motivi sopra esposti.
Per CP_1
Preliminarmente dichiarare nullo, inammissibile ed improcedibile l'atto di appello proposto dal sig. , per i motivi sopraindicati. Parte_1
Nel merito dichiarare assolutamente infondato, in fatto e diritto, il pro-
posto appello, pertanto rigettarlo, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza appellata emessa dal Tribunale di Palermo Giudice dr. Romeo e portante il n. 378/2020.
Condannare parte appellante al risarcimento del danno anche in via equitativa ex art. 96 Cpc per lite temeraria in favore del sig. . CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio Iva e Cpa, per il presente giudizio.
Per Controparte_2
Riformare parzialmente per i motivi dedotti dal la sen- Parte_1
tenza portante il n. 378/2020, emessa il 24 gennaio 2020 dal Tribunale, nella persona del Got dr. Davide Romeo, nel giudizio civile iscritto al n. 4935/2016
R.G.
Condannare, conseguentemente, a restituire alla società CP_1
odierna appellante, come sopra rappresentata e difesa, tutte le somme, che ri-
sulteranno accertate indebitamente pagate, come sopra precisate, ivi comprese tutte le spese processuali, oltre agli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria dalla data del ricevuto pagamento al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 4 marzo 2016, espose che CP_1
il 15 marzo 2014 l'autovettura Fiat 600, a bordo della quale si trovava, veniva coinvolta in un incidente stradale causato dalla manovra di una Audi A3 con-
dotta da , che investiva la stessa Fiat intenta a girare a sinistra. Parte_1
Poiché quale impresa designata per la liquidazione dei sini- CP_2
stri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione si-
ciliana, gli aveva riconosciuto un importo – a suo dire – inferiore rispetto al
«maggior danno subito», chiese quindi al Tribunale di Palermo la condanna di al pagamento delle relative somme di danaro. CP_2
1.1. Con la sentenza n. 378/2020 del 13-24 gennaio 2020, il giudice adìto:
- affermò l'esclusiva responsabilità del conducente della Audi A3 nella determinazione dell'incidente;
- quantificò in €46.931,11 il danno complessivamente sofferto dal
[...]
; Pt_3
- condannò e pagare al medesimo Parte_1 CP_2 CP_1
l'importo di €5.464,11, pari alla differenza tra 46.931,11 euro e l'importo di
41.467,00 euro già versato dalla stessa Compagnia.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello . Parte_1
ha dedotto nel senso della fondatezza del primo motivo di appello;
CP_2
dal canto suo, ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità del CP_1
gravame ex art. 342 Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 luglio 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Ciò premesso, va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibi-
lità ex art. 342 Cpc avanzata dall'appellato , giacché l'impugnazione CP_1
contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'interpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl
83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e 27199/2017) tanto il pro-
filo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale
avrebbe dovuto affermare un concorso di colpa nella determinazione del sini-
stro) quanto quello volitivo (ovvero la pronuncia conseguente a quella rideter-
minazione del quantum di responsabilità).
3. Va parimenti escluso che avendo «effettuato volontaria- CP_2
mente, sia il pagamento della somma residua riconosciuta in sentenza al sig.
, sia il pagamento delle spese legali, non riservandosi di proporre gra- CP_1
vame», abbia «dato acquiescenza alla sentenza» qui impugnata (lo sostiene il a pag. 4 della propria comparsa di costituzione). CP_1
Invero, in punto di diritto va evidenziato che, secondo il pacifico inse-
gnamento della Corte Suprema (se ne veda, ex multis, l'ordinanza 34539/2021),
l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 Cpc, consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà
di non impugnare, e la stessa può avvenire sia in forma espressa che tacita: in questo secondo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Di conseguenza, la spontanea esecuzione della sentenza
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 di primo grado non comporta, di per sé (cioè, in mancanza di altri dati), acquie-
scenza a quella pronuncia, trattandosi di comportamento che si può fondare an-
che sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.
Ebbene, in difetto di elementi dai quali sia inequivocabilmente possibile desumere la rinuncia di a proporre appello avverso la sentenza im- CP_2
pugnata dal , deve quindi escludersi che al pagamento spontaneamente Pt_1
effettuato dalla stessa Compagnia in favore del possa annettersi il si- CP_1
gnificato di una rinuncia all'impugnazione; il che – come si vedrà alla fine di questa sentenza – avrà refluenza relativamente all'ammissibilità della richiesta di restituzione di parte delle somme di danaro pagate in esecuzione della pro-
nuncia di primo grado.
4. Può, dunque, passarsi all'esame del merito dell'appello, con il cui primo motivo si deduce, in buona sostanza, che il Tribunale «si è limitato a recepire in modo acritico le risultanze del rapporto di incidente stradale redatto dai Vigili Urbani senza effettuare alcun approfondimento», sottolineandosi che il rapporto degli stessi ha valore non di prova, ma di presunzione, «per il sem-
plice fatto che i verbalizzanti intervengono ex post e non hanno assistito al si-
nistro».
Nel dettaglio, l'appellante, dopo aver richiamato il contenuto delle de-
posizioni testimoniali valorizzate dal primo giudice per giungere alla conclu-
sione della sua esclusiva responsabilità, conclude che, «alla luce delle nume-
rose e macroscopiche contraddizioni emerse nelle deposizioni di parte attrice,
non si comprende come il Tribunale abbia potuto non applicare neppure in mi-
sura percentuale un concorso di colpa a carico» dello stesso . CP_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 Quest'ultimo, dal canto suo, sostiene che le contestazioni relative alla responsabilità del sinistro «sono generiche e puramente labiali, sfornite di ri-
scontro ed in quanto tali di nessun valore».
4.1. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
4.1.1. In punto di diritto va premesso che, secondo l'insegnamento della
Corte Suprema in materia di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, 2° comma, Cc, do-
vendo comunque il giudice accertare in pari tempo se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune pru-
denza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Tanto che neppure un'infrazione anche grave quale l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dan-
noso (Cass. 8386/1987, 1663/1994, 3726/1994, 343/1996, 2979/1998 e
477/2003, 12444/2008, 23431/2014, 7479/2020 e 33483/2024).
4.1.2. Ora, è indiscusso che fu il mezzo condotto dal ad andare Pt_1
addosso a quello su cui si trovava il , e ciò emerge, peraltro, inequivo- CP_1
cabilmente dalle fotografie prodotte da quest'ultimo (da cui risulta che l'auto-
vettura del è incidentata in tutta la parte anteriore) e da quelle contenute Pt_1
nel fascicolo di (nelle quali è unicamente il lato del guidatore della CP_2
CP_ ad avere le lamiere contorte).
Ora, tanto la profondità dell'introflessione dello sportello della 600
quanto i segni di gravissimo danneggiamento (id est, distruzione) della parte
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 anteriore della Audi sono indiscutibili indici della violazione, da parte del Pt_2
, dell'obbligo di prudenza previsto in via generale dal 1° comma dell'art.
[...]
141 Cds (secondo cui il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e a ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione).
Inoltre, poiché, come emerge dallo schizzo planimetrico della Polizia
Municipale di Villabate, l'impatto tra i due mezzi avvenne all'altezza dell'in-
crocio con una strada, la via Varese, è quindi evidente che il ebbe a Pt_1
violare anche la disposizione contenuta nel 12° comma dell'art. 148 Cds, ai sensi del quale «è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni».
4.1.3. Se, dunque, non può revocarsi in dubbio che la responsabilità pre-
ponderante del sinistro debba essere attribuita al , ritiene tuttavia questo Pt_1
collegio che al debba contestarsi il fatto di essersi spostato sulla sini- CP_1
stra, in vista della svolta verso via Varese, senza aver prudentemente osservato se da retro provenisse – come in effetti stava sopraggiungendo – un'autovettura.
4.1.4. Per tutto quanto precede, ritiene dunque questa Corte che al Pan-
tano vada ascritto il 90% di responsabilità e al il restante 10%. CP_1
4.2. Prima di passare alla rideterminazione del quantum dovuto al
[...]
, va evidenziato che questo collegio ritiene di non dover esaminare il se- Pt_3
condo motivo di appello, con il quale il si doleva che alla sua
contro
- Pt_1
parte fosse stato riconosciuto sia un aumento del risarcimento, nella misura del
20%, a titolo di personalizzazione del danno biologico, sia l'importo di 2.500
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 euro, ritenuto eccessivo, per il ristoro del danno all'autovettura.
4.2.1. Invero, nelle conclusioni contenute nell'atto di appello, in epi-
grafe integralmente trascritte, si legge che la richiesta di riforma del quantum
risarcitorio domandata nel secondo motivo è stata avanzata «in subordine, gra-
datamente». E poiché questa Corte sta modificando le percentuali di responsa-
bilità dei conducenti, le è dunque precluso l'esame del secondo motivo, in quanto – si ripete – avanzato solo in via subordinata alla «conferma del capo della sentenza che ha stabilito la responsabilità esclusiva» del . Pt_1
4.2.2. È, poi, appena il caso di evidenziare che all'atto di CP_2
costituirsi, si soffermò unicamente sulla questione relativa alla ripartizione di responsabilità dei conducenti («È fondato il primo motivo di appello n. 1 di
»: così nella seconda pagina della comparsa di risposta di que- Parte_1
sto grado), nulla deducendo sulla correttezza dei criteri adottati dal Tribunale
nel determinare l'importo liquidato a titolo di risarcimento (questione sollevata,
in via subordinata, dall'appellante nel secondo motivo); mentre solo in com-
parsa conclusionale ha contestato anche il quantum debeatur (relativamente alla personalizzazione del danno e alla liquidazione del danno materiale).
Di conseguenza, questa seconda censura è inammissibile, essendo noto che le conclusioni delle parti vanno avanzate «nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi» (art. 189 Cpc).
4.3. E dunque, ribadito che il Tribunale quantificò in €46.931,11 l'am-
montare complessivo del danno da risarcire, l'importo de quo va quindi ridotto del 10% (la percentuale di responsabilità ascritta al ), così pervenendosi CP_1
a €42.238,00; va dunque rideterminato in €771,00 (42.238,00 - 41.467,00 l'im-
porto che – come si legge in sentenza – «la società convenuta [aveva] già
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9 versato in sede stragiudiziale» al ) l'ammontare al cui pagamento CP_1 [...]
e sono stati condannati in favore dell'appellato Parte_2 CP_2 [...]
. Pt_3
5. Ci si deve, adesso, soffermare sulla richiesta, avanzata da CP_2
già al momento di costituirsi in questo grado del giudizio, di condanna del
[...]
alla restituzione delle somme che sarebbero risultate indebitamente pa- Pt_3
gate a seguito dell'auspicata modifica dell'impugnata sentenza.
5.1. In ordine a essa, va premesso che il 2° comma dell'art. 336 Cpc
dispone che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata;
al riguardo, la Corte Su-
prema ha ritenuto che la richiesta di restituzione delle somme versate in esecu-
zione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto,
essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'ese-
cuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'im-
pugnazione (Cass. 7144/2021).
Orbene, premesso che la richiesta in esame è ammissibile perché avan-
zata già al momento della costituzione (vertendosi in ipotesi di pagamento ef-
fettuato prima di quella costituzione), ed evidenziato che è lo stesso ad CP_1
affermare che aveva effettuato, in suo favore, «il pagamento della CP_2
somma residua riconosciuta in sentenza», lo stesso appellato va quindi condan-
nato a restituire a [...] la differenza tra quanto riscosso e quanto dovutogli in base a questa pronuncia, oltre interessi legali con decorrenza, ex
art. 1282 Cc, dal giorno del pagamento (Cass. 34011/2021).
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10 6. Quanto, infine, alle spese di questo grado del giudizio, tenuto conto sia della minima riduzione del quantum risarcitorio sia del fatto che, anche dopo la rideterminazione dell'importo dovuto al , questi rimane ugualmente CP_1
creditore delle sue controparti (essendogli stato liquidato, prima dell'inizio della causa, un importo inferiore rispetto a quello stabilito da questa Corte), si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi che ne giustificano l'intera com-
pensazione tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 378/2020 del 13-24 gennaio 2020, così provvede:
1) ridetermina in €771,00 l'importo al cui pagamento Parte_1
e sono stati condannati in favore di;
CP_2 CP_1
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna a restituire a la dif- CP_1 Controparte_2
ferenza tra quanto riscosso e quanto dovutogli in base a questa sentenza, oltre interessi legali a decorrere dal giorno del pagamento;
4) compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudi-
zio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, l'11 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29
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11 dicembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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