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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12018 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 41190/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. HERNANDEZ FEDERICO) Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo accertarsi il diritto al riconoscimento del profilo professionale di “ addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, con riconoscimento del diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio per i lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, anche dal punto di vista retributivo, a decorrere dal 14.11.203; per l'effetto, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate rispetto al V livello del CCNL Commercio per i lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, percepite dal 23.11.2023. Il tutto con vittoria di spese e di onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di lavorare alle dipendenze della convenuta, società in house del Ministero della Cultura (MiC), che svolge attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e, fra l'altro, fornisce al Ministero, all'interno di siti archeologici e culturali, i servizi di accoglienza, assistenza, vendita di biglietti, di materiale vario (cataloghi, gadget, ecc.), manutenzione, ecc. per mezzo dei propri dipendenti;
di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2006 (a seguito di conversione dell'iniziale rapporto a tempo determinato), con inquadramento nel V livello del CCNL Commercio per lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, profilo professionale di “Addetto Sorveglianza e accoglienza” (formalmente riconosciuto dal 2010); di aver diritto al superiore inquadramento nel IV livello, e al superiore profilo professionale di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, atteso che, con accordo sindacale del 24.1.2022, le parti sociali avevano stabilito che ai lavoratori con profilo professionale di
“Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, in possesso di certificazione attestante il possesso della conoscenza al livello B2 della lingua inglese rilasciata da ente certificatore riconosciuto dal nei 5 anni precedenti alla data di presentazione, venisse riconosciuto il profilo CP_2 pro ale di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza” e conferito il relativo superiore livello retributivo (IV); di aver, pertanto, inviato alla la documentazione prevista dal CP_1 predetto accordo sindacale, ai fini del riconoscimento del superiore livello e della superiore qualifica, in data 14.11.2023, senza tuttavia ottenere il dovuto riconoscimento. Rappresentava, di aver svolto nel tempo, presso le varie sedi a cui era stata assegnata, mansioni di accoglienza, assistenza, sorveglianza, oltre alla vendita di prodotti quali cataloghi, gadget, ecc., occupandosi anche di ricevere i pagamenti e di gestire la cassa (dall'agosto 2008 al gennaio 2010), nonché di addetta alla biblioteca e all'archivio, dall'agosto 2020. Rivendicava il superiore livello e profilo professionale, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 dell'accordo sindacale predetto. Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda, in quanto generica e non precisamente determinata nel quantum debeatur e nell'indicazione puntuale dei parametri utilizzabili, essendosi limitata la ricorrente limitata ad una generica indicazione del CCNL applicabile e delle mansioni asseritamente svolte senza circostanziarle, e senza alcuna indicazione specifica dell'orario osservato né dell'arco temporale di riferimento. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con concessione alle parti di termine per il deposito di note scritte. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e come tale non merita di essere accolta. Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del ricorso, pur se espressamente e analiticamente sollevata da parte della convenuta nella memoria difensiva, dal momento che la parte ricorrente ha esposto, nell'atto introduttivo, le circostanze di fatto relative al rapporto di lavoro per cui è causa;
e, tale enunciazione ha consentito lo svolgimento di una difesa adeguata da parte della convenuta, già ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio. Semmai, le doglianze formalizzate dalla convenuta circa la genericità della deduzione dei fatti e articolazione delle prove, in quanto strettamente correlata al principio di cui all'articolo 2697 CC, non potranno che essere valutate ai fini dell'adempimento dell'onere della prova, e pertanto, ricadere nell'ambito dell'analisi del merito della controversia. Ebbene, nel merito la domanda non è fondata.
pagina 2 di 5 La documentazione versata in atti da entrambe le parti, difatti, non consente di condividere la lettura offerta dalla parte ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva. L'accordo sindacale di secondo livello del 24.1.2022 (cfr. doc. depositato in atti da entrambe le parti), secondo la ricorrente, formalizzerebbe la volontà delle parti sociali di attribuire il profilo professionale di addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza e il relativo superiore IV livello retributivo, a tutti i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza che, avendone fatto domanda, siano in possesso della conoscenza al livello B2 della lingua inglese rilasciata da ente certificatore riconosciuto dal nei cinque anni precedenti alla data di presentazione. CP_2
o la parte ricorrente, conseguentemente, il possesso congiunto del livello V e del profilo professionale sopra indicato, in uno con la certificazione della conoscenza della lingua inglese (nei termini e nel livello indicato), costituirebbero i presupposti necessari e sufficienti per ottenere il riconoscimento del diritto al livello e profilo superiore. In realtà, si ritiene che una piana lettura della clausola contrattuale di cui al predetto accordo, non consenta di giungere alle invocate conclusioni, dovendo invece ricondursi il possesso delle predette condizioni al presupposto fattuale, indispensabile per consentire la partecipazione alle procedure selettive interne, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità già in organico. Tali conclusioni appaiono ragionevolmente più aderenti alla volontà delle parti, come espressa nell'accordo, all'esito di una lettura sistematica dei distinti capoversi di cui alla clausola contrattuale formalizzata nel paragrafo 6 del citato accordo. In tal senso, depone innanzitutto, la rubrica della clausola che, essendo intitolata “selezioni interne”, anticipa la volontà delle parti sociali di specificare nel successivo testo le modalità, condizioni e presupposti per selezionare il personale già in organico alla azienda, al fine di consentire una crescita professionale a coloro che siano in possesso dei requisiti individuati. L'impegno aziendale in tale senso, evidentemente sollecitato dalle Organizzazioni Sindacali, si formalizza nel secondo capoverso, nel quale si legge che “l'azienda si impegna, compatibilmente con le esigenze operative legate all'avvio di nuovi progetti su tutto il territorio nazionale e con la gestione delle procedure rivolte all'esterno, ad avviare procedure di selezione interna per la copertura di posizioni vacanti, rispetto ai profili per i quali è ipotizzabile riuscire ad individuare candidature interne, al fine di valorizzare le risorse e le competenze già presenti in organico”. In tale contesto, e nell'ambito di tale intento condiviso, la clausola precisa ulteriormente che
“in tal senso le parti concordano di istituire una commissione paritetica nazionale sulla questione per approfondire ed eventualmente definire condizioni e modalità per le selezioni interne e mobilità orizzontale”. Nonché, in chiusura, e in linea con l'intento condiviso di procedere ad una valutazione comparativa fra candidati che abbiano partecipato alla selezione interna indetta per coprire i superiori profili individuati, “L'azienda si impegna inoltre a pubblicare, nella sezione del sito relativa agli esiti delle selezioni, l'esito delle selezioni interne effettuate, indicando così come avviene per le selezioni rivolte all'esterno, per motivi di riservatezza, i codici fiscali dei soli canditati risultati vincitori delle selezioni”. Ebbene, evidentemente, in siffatto contesto, e al fine di consentire la partecipazione alle selezioni interne, del personale già in forza all'azienda, per il passaggio al livello superiore per cui è causa, il capoverso citato dalla ricorrente individua specificamente la necessità, pagina 3 di 5 ulteriore, della conoscenza della lingua inglese, debitamente certificata\verificata in azienda, in termini di requisito necessario (ma non da solo sufficiente) per il riconoscimento del livello superiore al personale già inquadrato nel profilo di addetto alla sorveglianza ed accoglienza, verosimilmente per assicurare la destinazione di personale qualificato alle mansioni di assistenza e contatto con un'utenza internazionale (“In ogni caso, l'azienda si impegna a verificare, tramite personale qualificato, il possesso della conoscenza al livello B2 della lingua inglese (livello di conoscenza richiesto dai propri avvisi di selezione) al personale che ne faccia richiesta, ovvero di consentire la presentazione di certificazione attestante il possesso della conoscenza B2 della lingua inglese rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal nei 5 anni precedenti alla data di presentazione, al CP_2 fine del riconoscimento da parte del personale c lo professionale di “Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, del profilo di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza” e quindi dell'ottenimento del relativo superiore livello retributivo”),. In tal senso, depone la collocazione sistematica e testuale del predetto capoverso fra quelli già riportati espressamente nelle argomentazioni che precedono, evidenziando appunto per lo specifico passaggio dal profilo professionale di “Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, del profilo di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, l'imprescindibile possesso del livello B2 di conoscenza della lingua inglese;
tuttavia, nulla consente di ritenere che in tal caso la sola conoscenza linguistica nel livello richiesto, sia da sola sufficiente a consentire il passaggio a chi già si trovi nel livello V, dovendo invece questo essere valutato dall'azienda nell'ambito selettivo di compatibilità con le esigenze aziendali di fabbisogno concreto di unità da inquadrare nel livello e profilo superiore, nonché di copertura economica dei costi conseguenti. E, nel contesto in questione, ferme le argomentazioni appena esposte, in tal senso deve intendersi sia la locuzione letterale scelta dalle parti sociali, in apertura del capoverso, cui si legge “In ogni caso”, vale a dire: comunque, e non in alternativa a quanto complessivamente già contenuto nella clausola concordata;
sia, nel medesimo senso, la locuzione usata per il passaggio di livello e profilo per cui è causa, dove si legge che “al fine del riconoscimento da parte del personale con profilo professionale di “Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, del profilo di
“Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, lasciandosi intendere che la richiesta degli specifici requisiti linguistici indicati, si debba comunque collocare nell'ambito di una più articolata procedura selettiva di comparazione dei candidati appartenenti al personale in organico, le cui condizioni e modalità sono richiamate nei precedenti capoversi della clausola. Le argomentazioni che precedono, quindi, non consentono l'accoglimento della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore considerazione sulle specifiche questioni prospettate dalle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato come da dispositivo. La novità della materia e la complessità della lettura della clausola contrattuale presupposto della materia del contendere, rendono equa la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025
Il giudice Antonianna Colli
pagina 5 di 5
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C.
nella causa n. 41190/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. HERNANDEZ FEDERICO) Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo accertarsi il diritto al riconoscimento del profilo professionale di “ addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, con riconoscimento del diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio per i lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, anche dal punto di vista retributivo, a decorrere dal 14.11.203; per l'effetto, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate rispetto al V livello del CCNL Commercio per i lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, percepite dal 23.11.2023. Il tutto con vittoria di spese e di onorari. Deduceva, a sostegno della domanda, di lavorare alle dipendenze della convenuta, società in house del Ministero della Cultura (MiC), che svolge attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e, fra l'altro, fornisce al Ministero, all'interno di siti archeologici e culturali, i servizi di accoglienza, assistenza, vendita di biglietti, di materiale vario (cataloghi, gadget, ecc.), manutenzione, ecc. per mezzo dei propri dipendenti;
di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2006 (a seguito di conversione dell'iniziale rapporto a tempo determinato), con inquadramento nel V livello del CCNL Commercio per lavoratori del terziario, distribuzione e servizi, profilo professionale di “Addetto Sorveglianza e accoglienza” (formalmente riconosciuto dal 2010); di aver diritto al superiore inquadramento nel IV livello, e al superiore profilo professionale di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, atteso che, con accordo sindacale del 24.1.2022, le parti sociali avevano stabilito che ai lavoratori con profilo professionale di
“Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, in possesso di certificazione attestante il possesso della conoscenza al livello B2 della lingua inglese rilasciata da ente certificatore riconosciuto dal nei 5 anni precedenti alla data di presentazione, venisse riconosciuto il profilo CP_2 pro ale di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza” e conferito il relativo superiore livello retributivo (IV); di aver, pertanto, inviato alla la documentazione prevista dal CP_1 predetto accordo sindacale, ai fini del riconoscimento del superiore livello e della superiore qualifica, in data 14.11.2023, senza tuttavia ottenere il dovuto riconoscimento. Rappresentava, di aver svolto nel tempo, presso le varie sedi a cui era stata assegnata, mansioni di accoglienza, assistenza, sorveglianza, oltre alla vendita di prodotti quali cataloghi, gadget, ecc., occupandosi anche di ricevere i pagamenti e di gestire la cassa (dall'agosto 2008 al gennaio 2010), nonché di addetta alla biblioteca e all'archivio, dall'agosto 2020. Rivendicava il superiore livello e profilo professionale, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 dell'accordo sindacale predetto. Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando integralmente l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda, in quanto generica e non precisamente determinata nel quantum debeatur e nell'indicazione puntuale dei parametri utilizzabili, essendosi limitata la ricorrente limitata ad una generica indicazione del CCNL applicabile e delle mansioni asseritamente svolte senza circostanziarle, e senza alcuna indicazione specifica dell'orario osservato né dell'arco temporale di riferimento. La causa veniva istruita documentalmente e, quindi, rinviata per la discussione con concessione alle parti di termine per il deposito di note scritte. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e come tale non merita di essere accolta. Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del ricorso, pur se espressamente e analiticamente sollevata da parte della convenuta nella memoria difensiva, dal momento che la parte ricorrente ha esposto, nell'atto introduttivo, le circostanze di fatto relative al rapporto di lavoro per cui è causa;
e, tale enunciazione ha consentito lo svolgimento di una difesa adeguata da parte della convenuta, già ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio. Semmai, le doglianze formalizzate dalla convenuta circa la genericità della deduzione dei fatti e articolazione delle prove, in quanto strettamente correlata al principio di cui all'articolo 2697 CC, non potranno che essere valutate ai fini dell'adempimento dell'onere della prova, e pertanto, ricadere nell'ambito dell'analisi del merito della controversia. Ebbene, nel merito la domanda non è fondata.
pagina 2 di 5 La documentazione versata in atti da entrambe le parti, difatti, non consente di condividere la lettura offerta dalla parte ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva. L'accordo sindacale di secondo livello del 24.1.2022 (cfr. doc. depositato in atti da entrambe le parti), secondo la ricorrente, formalizzerebbe la volontà delle parti sociali di attribuire il profilo professionale di addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza e il relativo superiore IV livello retributivo, a tutti i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza che, avendone fatto domanda, siano in possesso della conoscenza al livello B2 della lingua inglese rilasciata da ente certificatore riconosciuto dal nei cinque anni precedenti alla data di presentazione. CP_2
o la parte ricorrente, conseguentemente, il possesso congiunto del livello V e del profilo professionale sopra indicato, in uno con la certificazione della conoscenza della lingua inglese (nei termini e nel livello indicato), costituirebbero i presupposti necessari e sufficienti per ottenere il riconoscimento del diritto al livello e profilo superiore. In realtà, si ritiene che una piana lettura della clausola contrattuale di cui al predetto accordo, non consenta di giungere alle invocate conclusioni, dovendo invece ricondursi il possesso delle predette condizioni al presupposto fattuale, indispensabile per consentire la partecipazione alle procedure selettive interne, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità già in organico. Tali conclusioni appaiono ragionevolmente più aderenti alla volontà delle parti, come espressa nell'accordo, all'esito di una lettura sistematica dei distinti capoversi di cui alla clausola contrattuale formalizzata nel paragrafo 6 del citato accordo. In tal senso, depone innanzitutto, la rubrica della clausola che, essendo intitolata “selezioni interne”, anticipa la volontà delle parti sociali di specificare nel successivo testo le modalità, condizioni e presupposti per selezionare il personale già in organico alla azienda, al fine di consentire una crescita professionale a coloro che siano in possesso dei requisiti individuati. L'impegno aziendale in tale senso, evidentemente sollecitato dalle Organizzazioni Sindacali, si formalizza nel secondo capoverso, nel quale si legge che “l'azienda si impegna, compatibilmente con le esigenze operative legate all'avvio di nuovi progetti su tutto il territorio nazionale e con la gestione delle procedure rivolte all'esterno, ad avviare procedure di selezione interna per la copertura di posizioni vacanti, rispetto ai profili per i quali è ipotizzabile riuscire ad individuare candidature interne, al fine di valorizzare le risorse e le competenze già presenti in organico”. In tale contesto, e nell'ambito di tale intento condiviso, la clausola precisa ulteriormente che
“in tal senso le parti concordano di istituire una commissione paritetica nazionale sulla questione per approfondire ed eventualmente definire condizioni e modalità per le selezioni interne e mobilità orizzontale”. Nonché, in chiusura, e in linea con l'intento condiviso di procedere ad una valutazione comparativa fra candidati che abbiano partecipato alla selezione interna indetta per coprire i superiori profili individuati, “L'azienda si impegna inoltre a pubblicare, nella sezione del sito relativa agli esiti delle selezioni, l'esito delle selezioni interne effettuate, indicando così come avviene per le selezioni rivolte all'esterno, per motivi di riservatezza, i codici fiscali dei soli canditati risultati vincitori delle selezioni”. Ebbene, evidentemente, in siffatto contesto, e al fine di consentire la partecipazione alle selezioni interne, del personale già in forza all'azienda, per il passaggio al livello superiore per cui è causa, il capoverso citato dalla ricorrente individua specificamente la necessità, pagina 3 di 5 ulteriore, della conoscenza della lingua inglese, debitamente certificata\verificata in azienda, in termini di requisito necessario (ma non da solo sufficiente) per il riconoscimento del livello superiore al personale già inquadrato nel profilo di addetto alla sorveglianza ed accoglienza, verosimilmente per assicurare la destinazione di personale qualificato alle mansioni di assistenza e contatto con un'utenza internazionale (“In ogni caso, l'azienda si impegna a verificare, tramite personale qualificato, il possesso della conoscenza al livello B2 della lingua inglese (livello di conoscenza richiesto dai propri avvisi di selezione) al personale che ne faccia richiesta, ovvero di consentire la presentazione di certificazione attestante il possesso della conoscenza B2 della lingua inglese rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal nei 5 anni precedenti alla data di presentazione, al CP_2 fine del riconoscimento da parte del personale c lo professionale di “Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, del profilo di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza” e quindi dell'ottenimento del relativo superiore livello retributivo”),. In tal senso, depone la collocazione sistematica e testuale del predetto capoverso fra quelli già riportati espressamente nelle argomentazioni che precedono, evidenziando appunto per lo specifico passaggio dal profilo professionale di “Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, del profilo di “Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, l'imprescindibile possesso del livello B2 di conoscenza della lingua inglese;
tuttavia, nulla consente di ritenere che in tal caso la sola conoscenza linguistica nel livello richiesto, sia da sola sufficiente a consentire il passaggio a chi già si trovi nel livello V, dovendo invece questo essere valutato dall'azienda nell'ambito selettivo di compatibilità con le esigenze aziendali di fabbisogno concreto di unità da inquadrare nel livello e profilo superiore, nonché di copertura economica dei costi conseguenti. E, nel contesto in questione, ferme le argomentazioni appena esposte, in tal senso deve intendersi sia la locuzione letterale scelta dalle parti sociali, in apertura del capoverso, cui si legge “In ogni caso”, vale a dire: comunque, e non in alternativa a quanto complessivamente già contenuto nella clausola concordata;
sia, nel medesimo senso, la locuzione usata per il passaggio di livello e profilo per cui è causa, dove si legge che “al fine del riconoscimento da parte del personale con profilo professionale di “Addetto alla sorveglianza ed all'accoglienza”, del profilo di
“Addetto assistenza al pubblico e alla vigilanza”, lasciandosi intendere che la richiesta degli specifici requisiti linguistici indicati, si debba comunque collocare nell'ambito di una più articolata procedura selettiva di comparazione dei candidati appartenenti al personale in organico, le cui condizioni e modalità sono richiamate nei precedenti capoversi della clausola. Le argomentazioni che precedono, quindi, non consentono l'accoglimento della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore considerazione sulle specifiche questioni prospettate dalle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato come da dispositivo. La novità della materia e la complessità della lettura della clausola contrattuale presupposto della materia del contendere, rendono equa la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025
Il giudice Antonianna Colli
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