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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/08/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5246/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. D'ORLANDO CRISTIAN, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv.ti ROSSI GIOSUÈ e Parte_2
MAENZA MASSIMILIANO, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sent. non definitiva n. 965/2022 del 27/10/2022, pubblicata il 07/11/2022);
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 14/05/2006), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 31/08/2011), Per_2
1 minore, e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in TOLMEZZO
(UD) il 16/08/2005 tra , nata a [...] Parte_1
EQUATORIALE) il 05/06/1975, e , nato a Parte_2
TOLMEZZO (UD) il 21/12/1982, alle seguenti condizioni:
1) dispone che l'ex casa coniugale, sita in 33028 Tolmezzo (UD), piazza
Centa n. 8, di proprietà del solo sig. e assegnata alla sig.ra Parte_2 Pt_1
in quanto affidataria in via esclusiva delle figlie in sede di separazione, rimanga assegnata alla stessa.
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata in via esclusiva alla Per_2
sola madre, con collocamento prevalente presso di essa.
3) Stante la mancanza di fatto di un rapporto con la figlia minore , Per_2
come ampiamente già rilevato in sede di separazione e confermato nel ricorso, oltre alla forte riluttanza della stessa a passare del tempo con il sig. prende atto che quest'ultimo ritiene preferibile non Parte_2
predeterminare occasioni di visita, almeno fino a quando non sarà possibile risanare il rapporto. Pertanto, dispone che le parti si accordino di volta in volta per gli eventuali incontri.
4) Dispone che per il mantenimento della figlia minorenne e della Per_2
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente , ex art. Per_1
337-ter c.c., il sig. continui a versare la somma di complessivi Parte_2
2 euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 del mese tramite bonifico, annualmente rivalutata come per legge.
5) Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, da individuare secondo il regolamento dell'Osservatorio degli
Avvocati di famiglia protocollato presso la Segreteria della Presidenza del
Tribunale di Udine. Le spese straordinarie sostenute dalla madre dovranno essere versate dal padre entro trenta giorni dalla richiesta, la quale dovrà essere sempre corredata da idonea documentazione comprovante la spesa e la sua necessità o opportunità.
Inoltre, prende atto che la sig.ra si impegna, ove possibile, ad Pt_1
avvisare preventivamente della necessità di effettuare tali spese, di modo che il sig. possa eventualmente provvedere personalmente e Parte_2
direttamente al pagamento per la quota di propria competenza, senza la necessità di anticipazioni da parte della madre.
6) Dà atto che entrambi i genitori manifestano il proprio consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, e all'inserimento del nominativo della minore, ovvero al rilascio di passaporto per la minore.
7) Dà atto che i genitori rilasciano, inoltre, il proprio consenso alla pubblicazione di foto della figlia minore su Facebook o altri social network, tenendo comunque conto dell'interesse primario della minore alla tutela della privacy.
8) Dà atto che eventuali detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi i genitori in proporzione alla contribuzione di ciascuno alle relative spese. Entrambi concordano, inoltre, che l'assegno unico per le figlie o gli eventuali assegni
3 (accreditati in quanto genitori delle stesse) vengano percepiti integralmente dalla sola sig.ra Pt_1
9) Dà atto che i sig.ri e dichiarano di essere Parte_2 Pt_1
economicamente autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altro.
10) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TOLMEZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 24/07/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5246/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. D'ORLANDO CRISTIAN, Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv.ti ROSSI GIOSUÈ e Parte_2
MAENZA MASSIMILIANO, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di un anno di ininterrotta separazione (sent. non definitiva n. 965/2022 del 27/10/2022, pubblicata il 07/11/2022);
- rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 14/05/2006), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 31/08/2011), Per_2
1 minore, e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in TOLMEZZO
(UD) il 16/08/2005 tra , nata a [...] Parte_1
EQUATORIALE) il 05/06/1975, e , nato a Parte_2
TOLMEZZO (UD) il 21/12/1982, alle seguenti condizioni:
1) dispone che l'ex casa coniugale, sita in 33028 Tolmezzo (UD), piazza
Centa n. 8, di proprietà del solo sig. e assegnata alla sig.ra Parte_2 Pt_1
in quanto affidataria in via esclusiva delle figlie in sede di separazione, rimanga assegnata alla stessa.
2) Dispone che la figlia minore rimanga affidata in via esclusiva alla Per_2
sola madre, con collocamento prevalente presso di essa.
3) Stante la mancanza di fatto di un rapporto con la figlia minore , Per_2
come ampiamente già rilevato in sede di separazione e confermato nel ricorso, oltre alla forte riluttanza della stessa a passare del tempo con il sig. prende atto che quest'ultimo ritiene preferibile non Parte_2
predeterminare occasioni di visita, almeno fino a quando non sarà possibile risanare il rapporto. Pertanto, dispone che le parti si accordino di volta in volta per gli eventuali incontri.
4) Dispone che per il mantenimento della figlia minorenne e della Per_2
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente , ex art. Per_1
337-ter c.c., il sig. continui a versare la somma di complessivi Parte_2
2 euro 300,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 del mese tramite bonifico, annualmente rivalutata come per legge.
5) Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, da individuare secondo il regolamento dell'Osservatorio degli
Avvocati di famiglia protocollato presso la Segreteria della Presidenza del
Tribunale di Udine. Le spese straordinarie sostenute dalla madre dovranno essere versate dal padre entro trenta giorni dalla richiesta, la quale dovrà essere sempre corredata da idonea documentazione comprovante la spesa e la sua necessità o opportunità.
Inoltre, prende atto che la sig.ra si impegna, ove possibile, ad Pt_1
avvisare preventivamente della necessità di effettuare tali spese, di modo che il sig. possa eventualmente provvedere personalmente e Parte_2
direttamente al pagamento per la quota di propria competenza, senza la necessità di anticipazioni da parte della madre.
6) Dà atto che entrambi i genitori manifestano il proprio consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, e all'inserimento del nominativo della minore, ovvero al rilascio di passaporto per la minore.
7) Dà atto che i genitori rilasciano, inoltre, il proprio consenso alla pubblicazione di foto della figlia minore su Facebook o altri social network, tenendo comunque conto dell'interesse primario della minore alla tutela della privacy.
8) Dà atto che eventuali detrazioni fiscali spetteranno ad entrambi i genitori in proporzione alla contribuzione di ciascuno alle relative spese. Entrambi concordano, inoltre, che l'assegno unico per le figlie o gli eventuali assegni
3 (accreditati in quanto genitori delle stesse) vengano percepiti integralmente dalla sola sig.ra Pt_1
9) Dà atto che i sig.ri e dichiarano di essere Parte_2 Pt_1
economicamente autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altro.
10) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TOLMEZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2005.
Udine, li 24/07/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
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