Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 215/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2023 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Benanti del C.F._2 foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. e P.Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del Responsabile della , rappresentata e Parte_3 difesa dagli Avv.ti Giovanni Campidoglio ed Andrea Conso del foro di Milano, dall'Avv. Claudio Failoni del foro di Trento
- appellato - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Roberto Bertuol del foro di Trento
- appellato -
Oggetto: contratti ed obbligazioni varie (contratti atipici)
In punto: riforma della sentenza 387/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“in riforma della sentenza n. 387/2023 pronunciata dal Tribunale Civile di
Trento in data 05.05.2023 2019, pubblicata il 08.05.2023, mai notificata, nella causa civile di I grado iscritta al n. 3996/2018 R.G.: nel merito:
1. Accertarsi l'ammontare degli ulteriori danni subiti dai signori Parte_1
e nella misura di € 149.367,00 (data dalla
[...] Parte_2 differenza fra il saldo reale e quello invece comunicato dal o in CP_2 quella diversa, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o determinata secondo giustizia.
2. Condannare, per l'effetto, i convenuti, in via tra loro solidale, al pagamento della somma determinata al punto che precede oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo ed oltre ancora al maggior danno ex art. 1224 c.c. conseguente alla indisponibilità delle somme di pertinenza.
3. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre a rimborso spese generali 15%, aliquota C.N.P.A. ed I.V.A.” per l'Appellato Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
- confermare integralmente la Sentenza per tutte le deduzioni svolte nell'interesse di Controparte_1
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande formulate dai coniugi in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e, comunque, per le ragioni esposte dalla CP_3 nella comparsa di costituzione. in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dei coniugi ridurre la condanna di alla minor somma Parte_1 CP_1 possibile in ragione di quanto dedotto dalla scrivente difesa;
- nell'ulteriore denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande dei coniugi accertare la esclusiva responsabilità del sig. Parte_1
e condannare lo stesso, in via di regresso e/o rivalsa, a versare CP_2 3
direttamente agli appellanti quanto dovesse essere riconosciuto dalla Corte
Ecc.ma ai medesimi coniugi ovvero a rifondere alla gli Parte_1 CP_3 importi che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere direttamente ai citati coniugi;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”. per l'Appellato : Controparte_2
“NEL MERITO
- rigettare le domande di parte appallante, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 387/2023, pubblicata in data
05/05/2023 Tribunale di Trento;
IN OGNI CASO:
- condannare controparte alla rifusione integrale delle spese processuali relative al presente giudizio, compensi di avvocato, oltre accessori come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2018 Parte_1
e adivano il Tribunale di Trento ed esponevano di
[...] Parte_2 essere stati titolari fino al maggio 2013 di un rapporto bancario con in relazione al quale , iscritto all'Albo Controparte_1 Controparte_2 dei Promotori finanziari, svolgeva dal 1984 per loro conto l'attività di investimento.
Lamentavano che quest'ultimo, cui era stata consegnata nel corso del tempo a mezzo di assegni e contanti una somma superiore ad Euro
300.000,00, aveva male operato, appropriandosi di parte degli investimenti, utilizzando i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza senza autorizzazione, contraffacendo le loro firme, disponendo bonifici in favore di un soggetto sconosciuto, provvedendo a investimenti e disinvestimenti senza autorizzazione per maturare i compensi provvigionali, non informando gli attori delle varie operazioni, e contraffacendo i rendiconti bancari per occultare le perdite subite e le distrazioni di denaro in proprio favore.
Ritenendo quindi la responsabilità del – poi radiato dall'Albo - e CP_2 quella solidale di ai sensi dell'art. 31 D.Lg. 58/1998, li evocavano in CP_4 4
giudizio, chiedendo di essere risarciti di tutti i danni sofferti a seguito delle operazioni non autorizzate, sia sotto il profilo delle perdite economiche che delle spese corrisposte;
e questo in misura quantomeno pari alla differenza fra il saldo attivo che il aveva comunicato agli attori in data 15 CP_2 aprile 2013 (Euro 285.412,00) e il minor importo invece presente, comunicato da in data 6 settembre 2013 (Euro 136.045,00), CP_4 differenza pari ad Euro 149.367,00.
si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto, e sottolineando il fatto che la condotta del quand'anche CP_2 fosse stata posta in essere senza il previo assenso degli attori, aveva in ogni caso determinato un saldo attivo e non una perdita nella posizione finanziaria degli stessi, con conseguente assenza di danno. Chiedeva comunque, per il caso di condanna, che fosse accertata l'esclusiva responsabilità del e che lo stesso fosse condannato a versare il CP_2 dovuto direttamente agli attori, o a rifondere ad essa convenuta gli importi che dovesse essere tenuta a corrispondere a parte attrice.
si costituiva, osservando che gli investimenti avevano Controparte_2 determinato un guadagno, sicchè non esisteva alcun danno. La lamentata discrasia fra i riepiloghi di portafoglio da lui comunicati e i rendiconti di trovava giustificazione nell'essere stato incaricato sin dagli anni '90 CP_4 del rendiconto anche di altri dati patrimoniali degli attori, di cui era stato messo a conoscenza. In particolare, gli era stato affidato il compito di ottenere periodicamente il saldo di un conto estero, aperto nel Principato di
Monaco, ove era depositata una somma di circa Euro 150.000,00, e di esporne la consistenza nella rendicontazione periodica degli investimenti, senza naturalmente darvi un'evidenza espressa.
Il Giudice nominava un C.T.U. al fine verificare la genuinità delle sottoscrizioni disconosciute, e, assunta la prova testimoniale ammessa, nominava altro C.T.U. al fine di accertare e quantificare l'entità delle somme di denaro investite dagli attori per il tramite del raffrontando la CP_2 differenza tra quello che sarebbe stato l'andamento dell'investimento e l'andamento in concreto verificatosi nel periodo controverso. 5
2. - Con sentenza pubblicata in data 5 maggio 2023 il Tribunale accoglieva parzialmente domanda, e condannava al pagamento della somma di CP_4
Euro 5.072,91 in favore degli attori, condannando altresì il a CP_2 rivalere di quanto costretta a pagare in conseguenza della pronuncia. CP_4
Rilevava che il C.T.U. aveva confermato la falsità di numerose sottoscrizioni apparentemente apposte dal e dalla su Parte_1 Pt_2 operazioni relative a vari investimenti;
e, escluso un concorso di colpa dei danneggiati, riteneva la responsabilità di ai sensi dell'art. 31, comma CP_4
3 T.U.F., per il quale il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Osservava, con riguardo al quantum risarcibile, che, secondo il C.T.U. contabile, la gestione del portafoglio aveva determinato un risultato complessivo positivo per Euro 2.153,17, e che solo l'operazione di investimento avvenuta in data 17 luglio 2013 aveva generato un risultato negativo. Determinava quindi il danno in relazione alla somma algebrica fra i due fattori, oltre alle commissioni di sottoscrizione, e quindi in Euro
5.072,91.
Non riteneva invece raggiunta la prova che fossero state affidate al somme ulteriori rispetto a quelle risultanti documentalmente, CP_2 originando la provvista del conto dal trasferimento di strumenti finanziari già depositati presso altro istituto e da un unico versamento di Euro 94.000,00.
Escludeva di poter dare credito sul punto alla prova testimoniale, e questo non solo per essere i due testi figli degli attori, ma anche perché Per_1
aveva riferito di circostanze apprese de relato, e
[...] Persona_2 aveva fatto riferimento alla dazione di una somma di Euro 300.000,00 per contanti o assegni, di cui non si aveva però riscontro probatorio.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propongono appello e . Parte_1 Parte_2
Con l'unico motivo gli appellanti contestano la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto non sia stata fornita la prova della consegna di somme ulteriori 6
rispetto a quelle risultanti in via documentale e costituite dal versamento di
Euro 94.000,00, avvenuto in data 11 luglio 2005.
Il Tribunale avrebbe operato un'errata lettura della testimonianza di
, che ha risposto non de relato ma per conoscenza Persona_1 diretta sul cap. 5, riguardante l'ammontare delle somme consegnate negli anni al e sul cap. 20, riguardante la consegna di un estratto conto CP_2 nel 2012/2013 che indicava un saldo di Euro 290.000,00 circa.
Anche ha confermato che la somma investita a partire Persona_2 dal 1980 ammontava a circa 300.000,00 Euro, e che spesso era presente quando i genitori consegnavano assegni e denaro.
Il Tribunale avrebbe poi trascurato di considerare il riepilogo di portafoglio datato 12 aprile 2010, con un saldo attivo di Euro 294.060,00, e il rendiconto finanziario del 15 aprile 2013, con un saldo attivo di circa Euro
285.000,00, la cui consegna è stata confermata da;
Persona_1 documenti che riscontrano le dichiarazioni testimoniali sopra dette.
Entrambi i documenti sono stati falsificati dal che voleva con CP_2 questo far credere agli appellanti che la somma di cui risultavano intestatari corrispondeva a quella che essi confidavano essere stata investita in forza di quanto consegnatogli nel corso degli anni, al netto degli investimenti e dei prelievi. La delibera CONSOB di radiazione del riportava le sue CP_2 ammissioni circa la consegna ai clienti di “documenti non ufficiali e non veritieri al fine di occultare la reale consistenza del portafoglio”.
Osservano gli appellanti che, se si considera che la disponibilità reale era di poco superiore ad Euro 136.000,00, la somma occultata dall'infedele promotore finanziario nel periodo 2010-2013 non può essere inferiore ad
Euro 149.000,00.
Insistono quindi perché la sentenza venga riformata, e e il CP_4 CP_2 vengano condannati, in via solidale, al pagamento della somma di cui sopra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Osserva questa Corte, in via preliminare, che sulla scorta di un'errata lettura degli atti di causa il Tribunale ha ritenuto che il si sia CP_2 costituito in giudizio perché chiamato in causa da , e ha infine CP_4 7
pronunciato condanna nei confronti della sola , condannando il CP_4
a rivalere di quanto costretta a pagare in conseguenza della CP_2 CP_4 sentenza.
In realtà, gli attori hanno evocato in giudizio sia che il CP_4 CP_2 chiedendo la condanna di entrambi in via solidale ex art. 31, comma 3
T.U.F.; tanto che con provvedimento del 6 marzo 2019 il Giudice (altra persona fisica) aveva dato atto che la domanda proposta da nei CP_4 confronti del già costituito, non costituiva una chiamata in causa CP_2 tale da giustificare lo spostamento della prima udienza, ma semplice domanda riconvenzionale “impropria” (o “trasversale”).
Deve ritenersi che gli appellanti, insistendo per la condanna di e del CP_4 in via solidale ex art. 31, abbiano in modo inequivoco, seppur per CP_2 implicito, censurato anche questa parte della sentenza impugnata. Si ricorda che il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione.
5. – Nel merito, va fatto richiamo al consolidato principio di diritto per il quale, ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 31, comma 3 per i danni arrecati dal promotore, grava comunque sul cliente l'onere di provare l'effettiva consegna al promotore del denaro per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 32514 del 2018).
La stessa giurisprudenza precisa che l'onere probatorio della parte si atteggia diversamente, nella prospettiva della responsabilità del promotore o di quella dell'intermediario.
Nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 21737 del 27 ottobre 2016 e Cass. civ., sez. III, n. 13212 del 27 giugno 2016). E' necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti 8
dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro al promotore finanziario (Cass. civ., sez. III, n. 1741 del 25 gennaio 2011).
5.1 - Quanto alla posizione del promotore , è pacifico (si Controparte_2 veda pag. 7 e 37 della comparsa) che egli consegnò ai clienti i riepiloghi del portafoglio di data 12 aprile 2010, con un saldo attivo di Euro 294.060,00, e di data 15 aprile 2013, con un saldo attivo di Euro 285.412,00 (doc. 2). La disponibilità effettiva al 15 aprile 2013 era invece pari ad Euro 161.472,00
(doc. 22 appellanti), con una differenza di Euro 123.940,00.
I rendiconti consegnati sono quindi sicuramente stati falsificati dal e la sola ragione per cui il possa essersi indotto a CP_2 CP_2 confezionare un rendiconto bancario con un saldo attivo ben maggiore dal reale, è che lo stesso voleva far credere agli attori che quanto ricevuto nel corso degli anni era stato effettivamente investito e che di esso potevano disporre, quando invece era stato loro sottratto perché da lui trattenuto.
Com'è noto, la confessione può risultare anche da un comportamento o desumersi da fatti concludenti (Sez. 2, Sentenza n. 6301 del 26/05/1992 -
Rv. 477391 - 01); e la consegna del rendiconto finanziario del 15 aprile 2013 da parte del ha chiaro contenuto confessorio con riguardo alla CP_2 ricezione di una corrispondente somma.
Come detto, il ha eccepito che i due documenti comprendevano CP_2 anche il rendiconto di altra gestione depositata in un conto estero, pari a circa Euro 150.000,00, che era stato incaricato di rappresentare in forma non immediatamente evidente. I rendiconti sarebbero quindi rispondenti al vero.
L'allegazione, di per sé scarsamente plausibile, risulta categoricamente smentita dal verbale dell'incontro avvenuto presso in data 19 CP_4 settembre 2013 (doc. 21 appellanti), sottoscritto dallo stesso in cui CP_2 egli ammette “di avere consegnato documenti non ufficiali e non veritieri da lui predisposti al fine di occultare la reale consistenza del portafoglio”.
Inoltre, nessun elemento documentale relativo al preteso conto monegasco, che sarebbe stato monitorato, nella tesi del addirittura dall'inizio CP_2 degli anni '90, è stato prodotto a supporto di tale allegazione, né è stata precisata quale delle voci rappresentate nei rendiconti mascheri il saldo del 9
conto estero;
e la prova testimoniale articolata sul punto, comunque di inammissibile genericità, non è stata riproposta in questa sede.
Per quanto riguarda la posizione del quindi, la sentenza CP_2 impugnata deve essere riformata, ed il condannato al pagamento, CP_2 in favore degli appellanti, dell'ulteriore somma di Euro 118.877,00. Essa è data dalla differenza fra il saldo comunicato dal al 15 aprile 2013 CP_2
(doc. 2: Euro 285.412,00) e quello invece effettivo a quella data (doc. 22:
Euro 161.472,00), detratta la somma di Euro 5.072,00 già riconosciuta a titolo risarcitorio nella sentenza impugnata.
Ad essa vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda, non essendosi potuto accertare le date dei singoli pagamenti, fino al saldo effettivo.
5.2 – Il comportamento confessorio del non può però valere nei CP_2 confronti di . CP_4
La Cassazione ha più volte argomentato dall'art. 2733 c.c. e dall'insieme delle norme dettate in tema di solidarietà, che “nelle obbligazioni solidali passive la confessione resa da uno dei condebitori (nel caso in esame il conducente responsabile) integra prova piena a carico del confitente, ma non pure a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice” (Sez. 3, Sentenza
n. 9548 del 01/07/2002 - Rv. 555486 - 01); questo, in coerenza con i principi posti in materia di obbligazioni solidali dagli artt. 1305 e 1309 c.c., per i quali il giuramento e il riconoscimento del debito fatti da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, principi che valgono anche a proposito della confessione. Di conseguenza, non basta a fondare la condanna anche nei confronti dell'intermediario una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore, che, al pari di una quietanza, ha valenza meramente indiziaria;
e occorre la prova della effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32514 del 2018).
Quanto sopra detto con riguardo alla valenza confessoria dei rendiconti di data 12 aprile 2010 e 15 aprile 2013 nei confronti del non è quindi CP_2 sufficiente a fondare la responsabilità di . CP_4 10
Gli appellanti ritengono che il Tribunale avrebbe erroneamente svalutato la prova testimoniale, che andrebbe letta in uno con i falsi rendiconti, provando la consegna delle somme rappresentate da questi ultimi.
Va innanzitutto dato atto dell'evidente genericità del cap. 5 della memoria istruttoria degli appellanti. In esso si deduce che a partire dal 1980 e – si presume – fino 2013 sarebbe stata consegnata al “la somma di CP_2
Euro 300.000,00 a mezzo assegni e denaro contante”, ma si omette di specificare quale somma sia stata consegnata a mezzo assegni e quale per contante, e in quali occasioni quale parte di questa somma sarebbe stata consegnata. Tale genericità appare incompatibile con la normale diligenza che si richiede nella ricostruzione di un fatto di rilevanza economica così significativa.
In ogni caso, il giudizio operato dal Tribunale in merito alle testimonianze di e deve essere confermato. Persona_1 Persona_2
Il primo teste ha confermato che “più o meno” la somma investita negli anni dai genitori fosse di circa Euro 300.000,00; e questa è cosa ben diversa dall'affermare l'esistenza di una consegna diretta al di una simile CP_2 somma per assegni e contanti;
ciò comunque non tiene conto dei vari prelievi operati nel corso del tempo (Euro 32.500,00 solo nel periodo 2010-2013 considerato dal C.T.U.).
Il secondo teste, confermando nei termini di cui sopra l'ammontare della somma investita dal 1980, ha precisato di essere stato spesso presente quando i genitori consegnavano gli assegni e il denaro per l'investimento; ma tale testimonianza non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, dato che non precisa in quali occasioni egli sia stato presente
(evidentemente non tutte), né che somma, per contanti o assegni, sia stata in dette occasioni consegnata. Si tratta di una narrazione generica e priva di dettagli circostanziati circa elementi essenziali del fatto, quali il luogo preciso in cui sarebbe avvenuta la consegna del denaro, le eventuali persone presenti, nonché l'origine della somma stessa.
Neppure vi sono elementi documentali che confermino l'effettivo passaggio di denaro, dato che non solo non è stata prodotta alcuna quietanza, ma non risultano movimentazioni bancarie che possano indirettamente avvalorare la 11
tesi del pagamento in contanti. In un contesto in cui la normativa vigente incentiva la tracciabilità dei pagamenti per importi rilevanti, la mancata produzione di qualsivoglia riscontro oggettivo induce a ritenere il racconto non sufficientemente convincente.
Risulta poi del tutto singolare che della consegna di denaro a mezzo di assegni bancari non sia rimasta alcuna traccia documentale, quali matrici o estratti dei conti dai quali sarebbero stati tratti.
Per quanto attiene alla domanda proposta nei confronti di , CP_4 condebitore solidale ex art. 31, comma 3 T.U.F., la sentenza merita quindi conferma.
6. – Venendo infine al regolamento delle spese di lite, il dovrà CP_2 rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
gli appellanti dovranno invece rimborsare a le spese del grado. CP_4
Alla liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione da Euro 52.000,00 ad Euro
260.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 387/2023 del Tribunale di Trento, Parte_2 lo accoglie in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_2 dell'ulteriore somma di Euro 118.877,00, oltre agli interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
condanna a rifondere agli appellanti le spese di Controparte_2 entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro 14.103,00 per onorari ed Euro 545,00 per esborsi;
per il presente grado di appello in Euro
7.160,00 per onorari ed Euro 1.165,50 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 le spese del grado, che si liquidano in Euro 7.160,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge. 12
Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico degli appellati, in solido tra loro.
Trento, 4 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo