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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
IN ER, EL
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 177/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9070300054-2021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9070300389-2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.A. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine n. TI9070300054/2021, per l'anno d'imposta 2016, e n. TI9070300389/2022, per l'anno d'imposta 2017, notificati in data 16 marzo 2022. L'Ufficio rilevava in detti atti che la società aveva omesso di effettuare le ritenute a titolo di acconto su compensi corrisposti a soggetti residenti, erogati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e accertava maggiori ritenute per € 8.699,00, per l'anno 2016, e per € 1.696,00 per l'anno 2017, oltre sanzione ed interessi. Per l'anno 2016 le ritenute non versate nella misura del 20 per cento erano determinate sulla somma di euro 43.494,91, e per il 2017, sempre nella misura del 20 per cento, sulla somma di euro 8.477,56, somme erogate alla sig.ra Nominativo_1, a titolo di compensi per prestazioni di collaborazione come da contratto di consulenza commerciale sottoscritto dalla contribuente con la collaboratrice, soggetto percettore persona fisica residente nello Stato, per l'attività svolta nel corso degli anni 2016 e 2017.
Con sentenza n. 71/2023 pubblicata il 26/04/2023, la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 accoglieva il ricorso della contribuente annullando la ripresa a tassazione, con la seguente motivazione:
"5) La Corte osserva che va esaminato il secondo motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n.
9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014). 6) Ciò premesso, il motivo è fondato. Dall'avviso di accertamento e dalla documentazione in atti emerge che: a) il certificato rilasciato dall'autorità fiscale austriaca evidenzia che la signora Nominativo_1 era nel 2016 residente in [...], in forza della normativa interna civile e tributaria austriaca ed i redditi percepiti erano stati assoggettati alla tassazione in Austria, perché in tale Stato la stessa aveva dichiarato di avere stabilito il centro dei propri interessi vitali, come risulta dalla dichiarazione dei redditi in Austria per il 2016. In Italia la signora non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi per i compensi percepiti dalla società italiana e non risulta che l'Ufficio abbia contestato la mancata dichiarazione dei redditi in Italia.
b) L'art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede “nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”;, di conseguenza la Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra la Repubblica italiana e quella austriac prevale sul T.U.II.RR. L'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione contiene una regola volta a dirimere i casi di doppia residenza delle persone fisiche;
in base a tale articolo la residenza fiscale della Nominativo_1 è in Austria e non in Italia, perché in tale Stato ha la residenza permanente e il centro dei propri interessi vitali, come documentata dall'autorità fiscale austriaca. Nel caso in esame non trova pertanto applicazione l'art. 2 del T.U.II.RR, ma l'art. 4 della Convenzione per stabilire la residenza fiscale della ricorrente, che dunque è in Austria. c) Il reddito, a cui si applica l'IRPEF, per i “non residenti” è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato e, per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, si considerano “prodotti nel territorio dello Stato” solamente quelli che derivano da attività svolte in Italia. a) La prova che il reddito della consulente sia stato prodotto in Italia deve essere fornita dall'Agenzia delle
Entrate che nell'avviso di accertamento, a fronte della dichiarazione della consulente che l'attività si era svolta in Austria, paese in cui sono state versate le relative imposte, si è limitata a sostenere: ”Appurata l'inerenza dei costi in esame, documentati da copiosa corrispondenza intercorsa tra la società, la consulente ed i clienti austriaci con i quali la stessa si interfacciava ai fini del buon esito delle trattative commerciali, i verbalizzanti con Pvg n. 5 del 12 settembre, considerata la nazionalità straniera della consulente, come contrattualmente identificata, e la non facile analisi del luogo in cui esercita la propria attività, nella considerazione che i rapporti vengono instaurati esclusivamente a mezzo posta elettronica
..” senza fornire alcuna prova. L'art.14 della Convenzione italoaustriaca prevede che: “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione …..sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.”. Non è stata fornita alcuna prova che la signora Nominativo_1 abbia stabilito “una base fissa per l'esercizio delle sue attività” in Italia. Di conseguenza, non sono soggetti ad IRPEF i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti a fronte di attività svolta al di fuori dell'Italia. b) Il lavoratore autonomo non residente e che non svolge attività in Italia non ha alcun rapporto tributario con lo Stato del committente;
quindi non è obbligato alla compilazione del quadro D e la società non è tenuta ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che esclude la ritenuta per i contribuenti non residenti."
Appella l'ufficio per i seguenti motivi:
"La Corte di Giustizia Tributaria di Udine travisando il dettato normativo previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 917/86 ed seguendo le eccezioni di parte sollevate in sede di gravame, in merito ai criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia, basandosi sulla visione del certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale austriaca con riferimento all'anno 2016, sulla dichiarazione dei redditi presentata in Austria e sul fatto che la signora Nominativo_1 non avesse presentato alcuna dichiarazione dei redditi in Italia per i compensi percepiti dalla Resistente_1 S.p.A., ha illegittimamente ritenuto applicabile alla fattispecie in argomento l'art. 4 della Convenzione per stabilire la residenza fiscale della ricorrente in Austria, con il conseguente venir meno dell'obbligo di effettuazione delle ritenute a titolo d'imposta in capo alla società erogante. Invero, l'attuale controversia non verte sul mancato rispetto degli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte della signora Nominativo_1 (oggetto di separata e distinta contestazione), bensì sulla mancata esibizione, da parte della società ricorrente, della modulistica espressamente prevista dal provvedimento 10 luglio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'esonero dall'imposta italiana in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello D per altri redditi/provvigioni). Documentazione che la società avrebbe dovuto pretendere dal percettore di redditi in Italia al fine di poter giustificare l'esonero dall'applicazione delle ritenute sui compensi ero-gati e spettanti alla sig.ra Nominativo_1, cittadina identificata in Italia (fonte Comune – popolamento INA) con il cognome di nascita Nominativo_1, come confer-mato dal rilascio della carta d'identità del Comune di Cividale del Friuli in data 19/10/2018, ivi residente in [...], presso l'abitazione ricevuta in successione dal marito Nominativo_2 - deceduto in data 06/01/2008 - con richiesta di agevolazioni prima casa e diritto di abitazione, beneficiaria di pensione di reversibilità in Italia. A differenza, quindi, di quanto affermato dai Giudici di prime cure, nel caso in esame, gli unici criteri utilizzabili per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono quelli dettati dall'art. 2 del D.P.R. n. 917/86, il quale espressamente statuisceche: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. E su questo punto, completamente disatteso nella sentenza oggetto di attuale gravame, le evidenze fattuali già proposte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine circa il fatto che le interrogazioni del sistema dell'Anagrafe Tributaria avessero fornito chiare evidenze relative residenza italiana del soggetto percettore non sono state valorizzate. Ulteriore conferma dell'erronea lettura fornita dai Giudici, si rinviene dall'esame delle dichiarazioni di residenza fiscale in Austria rilasciate all'Amministrazione fiscale austriaca e fornite dalla sig.ra Nominativo_1 a Controparte, dalle quali si evinceche, per i redditi percepiti dalla Resistente_1 SpA, la stessa avrebbe avuto diritto a far valere le detrazioni di imposta versata in Italia, quale paese in cui la stessa contribuente dichiara di avere una residenza permanente. Non condivisibile, quindi, è anche il passaggio della sentenza in cui si censura l'applicazione della Convenzione italoaustriaca non avendo fornito l'Ufficio alcuna prova che la sig.ra Nominativo_1
avesse stabilito una base fissa per l'esercizio delle sue attività in Italia. Invero, l'Ufficio aveva fornito circostanziata ed accurata documentazione a supporto della contestazione mossa nei confronti della società che, a fronte della mancata produ-zione del documento volto ad ottenere l'esonero dall'applicazione delle previste ritenute d'acconto nei periodi d'imposta di corresponsione dei compensi, non aveva provveduto ad operare le prescritte ritenute di imposta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 sui redditi delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, non avendo fornito la prescritta documentazione utilizzabile ai fini dell'esonero dell'obbligo normativo. Si palesa, in tal modo, l'errore commesso dalla Corte circa l'inversione dell'onere della prova che la stessa pone a carico dell'Agenzia delle Entrate;
di contro, si sottolinea come l'Ufficio abbia tenuto un comportamento legittimo anche durante le operazioni di verifica effettuate presso la sede del contribuente, richiedendo l'esibizione della certificazione che il percettore di redditi avrebbe dovuto esibire al committente al fine di esonerarlo dall'ob-bligo di applicazione delle ritenute sui compensi erogati, in un'ottica di compliance nel rapporto fisco-contribuente che risulta assente nella lettura della fattispecie fornita dal Collegio udinese.
Da ultimo, quindi, il richiamo fatto dalla Corte all'art. 14 della Convenzione italoaustriaca che prevede che
“I redditi che un residente in uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione…..sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività”, sul quale la stessa basa l'accoglimento del ricorso di Controparte, si appalesa, invero, totalmente favorevole al comportamento tenuto dall'Ufficio in sede di contestazione della mancata applicazione delle ritenute fiscali dovute dalla società ricorrente sui redditi spettanti ed erogati alla sig.ra Nominativo_1, cittadina residente in Italia presso l'abitazione di proprietà sita in Comune di Cividale del Friuli, Indirizzo_1. Tutto ciò considerato, si deve concludere che la società Resistente_1 S.p.A. ha illegittimamente omesso di operare e versare le prescritte ritenuti fiscali a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n.
600/73: a differenza di quanto affermato nella sentenza oggi appellata, infatti, non è possibile qualificare il soggetto percettore come non residente alle luce delle evidenze documentali prodotte dall'Ufficio a dimostrazione e supporto dell'effettiva residenza in Italia della sig.ra Nominativo_1. Nel contesto che oggi ci occupa andrà, quindi, integralmente riformata l'impugnata sentenza, siccome discendente da una non condivisibile disamina dei fatti di causa e da un'errata applicazione della normativa di interesse.". Si costituisce l'Ufficio appellato contro deducendo e riproponendo l'eccezione preliminare sollevata in primo grado e non esaminata in quanto ritenuta assorbita per l'accoglimento nel merito dei ricorsi introduttivi. Secondo l'appellata la motivazione degli avvisi di accertamento è contraddittoria e fondata su inconciliabili presupposti: la ritenuta residenza italiana della consulente della società per ritenere applicabile l'art. 25 c. 1 del DPR 600/1973 in ordine all'obbligo per l'erogante compensi di lavoro autonomo al residente nello Stato, di effettuare la ritenuta del 20% a titolo di acconto;
l'aver ritenuto il compenso erogato alla collaboratrice come corrisposto a "non residente" richiedendo alla contribuente di esibire l'apposito modello D regolarmente compilato e attestante l'erogazione di compensi a soggetti non residenti che svolgano la propria attività in Italia. Il presupposto dell'imposizione è che la collaboratrice Nominativo_1 negli anni accertati fosse, contemporaneamente, persona fisica residente e non residente in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e va respinto.
Va preliminarmente chiarito che incombe all'Ufficio, quale preteso creditore e, quindi, quale attore sostanziale in giudizio, l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto fondanti la pretesa creditoria ed il rapporto tributario oggetto di contestazione.
La Corte ritiene correttamente motivata e fondata la decisione di primo grado in relazione ai fatti risultanti accertati e provati in giudizio, e sulla scorta della corretta applicazione delle norme applicabili al fatto in concreto accertato.
Nella ricostruzione fattuale della fattispecie, emerge che la collaboratrice della società appellata, la signora Nominativo_1, svolgesse attività di intermediazione commerciale;
è in atti il contratto denominato "Contratto di consulenza" di data 20 dicembre 2007, (il cui contenuto e la rispondenza tra l'attività svolta dalla collaboratrice e quella contrattualmente prevista non sono oggetto di contestazione), con il quale la collaboratrice si impegnava a svolgere attività di supporto relazionale intrattenendo e promuovendo in via esclusiva con clienti esteri le relazioni con la società proponente e di eseguire le traduzioni al fine di portare a conclusione le offerte predisposte dall'ufficio tecnico commerciale della
Resistente_1 SPA. L'incarico era, nella sostanza e nella forma, quello di "promuovere in via esclusiva le lavorazioni e i manufatti prodotti dalla Resistente_1 spa presso i clienti austriaci e tedeschi già acquisiti al portafoglio dell'azienda e quelli che verranno segnalati dall'azienda stessa".
La società afferma che tali attività necessariamente dovevano essere svolte, e sono state in concreto svolte, presso i clienti e nello Stato di residenza e domicilio fiscale della collaboratrice, l'Austria.
L'allegazione è rilevante al fine di determinare il regime fiscale applicabile in una situazione di fatto in cui la collaboratrice risultava avere residenza (anche) in Austria.
L'Ufficio non ha provato da un lato, che l'attività della collaboratrice fosse svolta in Italia, e, d'altro lato, che la contribuente fosse residente in Italia e non invece in Austria e non solo in Italia.
L'art. 2 del Testo Unico delle Imposte Dirette ai fini della individuazione dei soggetti residenti nello Stato assogettati a imposizione fiscale, stabilisce che
" 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Nella fattispecie che ci occupa, risulta che la collaboratrice della società avesse effettivamente del 2016 residenza in Austria, come risulta dal certificato di residenza/attestato rilasciato dall'autorità austriaca in relazione alla convenzione per evitare le doppie imposizioni, convenzione sottoscritta dall'Austria e dall'Italia, documento prodotto in atti dalla società contribuente.
Lo stesso Ufficio nell'avviso di accertamento per l'anno 2016 afferma che da tale documento si evince i redditi percepiti dalla signora Nominativo_1 dall'impresa Resistente_1 "secondo le convenzioni per evitare la doppia imposizione, risulterebbero tassabili in Austria quale paese di residenza in cui la parte dichiara di avere il centro dei propri interessi (Par. I, punto h), e per gli stessi ha diritto a far valere le detrazioni d'imposta versate in Italia, quale paese in cui lo stesso contribuente dichiara di avere una residenza permanente al Par. I, punto g) del modello. Dato confermato e certificato dalla stessa amministrazione finanziaria austriaca" (cfr. avviso d'accertamento anno 2016).
L'appellante Ufficio rileva come la signora Nominativo_1 risultava avere anche residenza in Italia "come confermato dal rilascio della carta d'identità del Comune di Cividale del Friuli in data 19.10.2018, ivi residente in [...], presso l'abitazione ricevuta in siìuccessione dal marito Nominativo_2 - deceduto in data 06.01.2008 - con richiesta di agevolazione prima casa e diritto di abitazione, beneficiaria di pensione di reversibilità in Italia" (cfr. pag. 5 atto d'appello).
L'Ufficio appellante fa discendere dall'esistenza del domicilio fiscale in Italia, la assunzione della "titolarità di contribuente residente" e la assoggettabilità ad imposizione fiscale nello Stao (ex art. 2 TUIR), e l'assoggettabilità dei redditi percepiti a ritenuta d'acconto.
L'Ufficio non considera di alcun rilievo nè l'esistenza del domicilio fiscale in Austria, e la disponibilità di abitazione in Austria, come attestato dalla stessa autorità austriaca, nè il fatto che lo stesso contratto di consulenza sottoscritto tra le parti indica la collaboratrice come residente a "Indirizzo_2, codice fiscale Austria 61-1157751", e che la residenza austriaca è oltretutto coerente con il fatto che la collaboratrice fosse cittadina austriaca e madrelingua e l'attività di consulenza dovesse essere svolta con riferimento a clienti residenti ed operanti in Austria e Germania.
Il collegio evidenzia che "In materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dall'art. 1 d.lg. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento." (Cassazione civile sez. trib., 18/07/2024, n.19843).
Nel caso che ci occupa non emergono elementi di prova, neppure presuntiva, (prova della quale è onerato l'Ufficio quale creditore e attore sostanziale), che l'attività produttiva del reddito per la collaboratrice fosse in concreto svolta nello Stato, ed un tanto trova espressa conferma dalla motivazione degli avvisi impugnati che nella dichiarata difficoltà di accertare il luogo di esercizio dell'attività, fondano l'imposizione sulla circostanza che la società non abbia presentato il modello D compilato dal percettore del reddito da presentare alla società da parte del percettore del reddito prima del pagamento dei compensi, ai fini dell'esonero dall'imposta italiana in forza delle convenzioni con le doppie imposizioni.
In tale contesto, in cui la collaboratrice della società ha residenza e domicilio fiscale in Italia ed in Austria, abitazione in entrambe gli Stati e, in mancanza di diverse risultanze in merito, soggiorna abitualmente in entrambe gli Stati e risulta avere relazioni personali ed interessi in entrambe gli Stati, deve farsi applicazione del disposto dell'art. 4 comma 2 lett. c della convenzione del 18.10.1984 n. 762 tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca, che prevale sulle norme interne, in forza della quale la percettrice dei redditi deve essere considerata residente nello Stato contraente del quale ha la nazionalità, e, quindi, nel caso che ci occupa, con residenza in Austria.
Pertanto la percipiente i redditi dalla contribuente società è soggetto da considerare residente in [...]ed i redditi ritratti dall'esercizio della attività indipendente svolta sono imponibili nello Stato di di residenza
"a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa" (art. 14 convenzione del 18.10.1984 n. 762 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca).
Nel caso che ci occupa non risulta provato dall'Ufficio, anzi, emorgono elementi di prova presuntiva contraria, come già sopra evidenziato, che la percipiente i redditi avesse base fissa in Italia per lo svolgimento dell'attività di consulenza contrattualmente prevista e dallo svolgimento della quale sono derivati i corrispettivi reddituali percepiti. Pertanto difettano nel caso che occupa i presupposti di fatto e di diritto per ritenere imponibile nello Stato i redditi percepiti dalla signora Nominativo_1 redditi erogati dalla società contribuente che, pertanto, non era tenuta a sottoporre i redditi stessi a ritenuta d'acconto.
Un elemento di valutazione, anche se presuntiva e non sorretta dall'efficacia del giudicato, è costituito dalla sentenza n. 67/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, che si è pronunciata in ordine alla legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio nei confronti della signora Nominativo_1 quale contribuente percipiente redditi in Italia costituiti dai medesimi compensi erogati dalla società Resistente_1 S.p.A., ritenendo, per ragioni analoghe a quelle di cui alla presente decisione, la inapplicabilità dell'art. 2 del TUIR , ma dell'art. 4 della citata convenzione contro le doppie imposizioni e la non imponibilità nello Stato dei redditi percepiti dalla collaboratrice della società appellata nel presente giudizio.
Va confermata la sentenza appellata e respinto l'appello dell'Ufficio.
La particolarità e complessità del caso concreto e la valutazione anche presuntiva sottostante all'accertamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia, conferma la sentenza di primo grado rigettando l'appello dell' Ufficio. Spese di lite del grado compensate.
Così deciso in Trieste, li 09 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il presidente Manila Salvà
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
IN ER, EL
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 177/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi, 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9070300054-2021 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9070300389-2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.p.A. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine n. TI9070300054/2021, per l'anno d'imposta 2016, e n. TI9070300389/2022, per l'anno d'imposta 2017, notificati in data 16 marzo 2022. L'Ufficio rilevava in detti atti che la società aveva omesso di effettuare le ritenute a titolo di acconto su compensi corrisposti a soggetti residenti, erogati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e accertava maggiori ritenute per € 8.699,00, per l'anno 2016, e per € 1.696,00 per l'anno 2017, oltre sanzione ed interessi. Per l'anno 2016 le ritenute non versate nella misura del 20 per cento erano determinate sulla somma di euro 43.494,91, e per il 2017, sempre nella misura del 20 per cento, sulla somma di euro 8.477,56, somme erogate alla sig.ra Nominativo_1, a titolo di compensi per prestazioni di collaborazione come da contratto di consulenza commerciale sottoscritto dalla contribuente con la collaboratrice, soggetto percettore persona fisica residente nello Stato, per l'attività svolta nel corso degli anni 2016 e 2017.
Con sentenza n. 71/2023 pubblicata il 26/04/2023, la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 accoglieva il ricorso della contribuente annullando la ripresa a tassazione, con la seguente motivazione:
"5) La Corte osserva che va esaminato il secondo motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n.
9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014). 6) Ciò premesso, il motivo è fondato. Dall'avviso di accertamento e dalla documentazione in atti emerge che: a) il certificato rilasciato dall'autorità fiscale austriaca evidenzia che la signora Nominativo_1 era nel 2016 residente in [...], in forza della normativa interna civile e tributaria austriaca ed i redditi percepiti erano stati assoggettati alla tassazione in Austria, perché in tale Stato la stessa aveva dichiarato di avere stabilito il centro dei propri interessi vitali, come risulta dalla dichiarazione dei redditi in Austria per il 2016. In Italia la signora non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi per i compensi percepiti dalla società italiana e non risulta che l'Ufficio abbia contestato la mancata dichiarazione dei redditi in Italia.
b) L'art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede “nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”;, di conseguenza la Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra la Repubblica italiana e quella austriac prevale sul T.U.II.RR. L'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione contiene una regola volta a dirimere i casi di doppia residenza delle persone fisiche;
in base a tale articolo la residenza fiscale della Nominativo_1 è in Austria e non in Italia, perché in tale Stato ha la residenza permanente e il centro dei propri interessi vitali, come documentata dall'autorità fiscale austriaca. Nel caso in esame non trova pertanto applicazione l'art. 2 del T.U.II.RR, ma l'art. 4 della Convenzione per stabilire la residenza fiscale della ricorrente, che dunque è in Austria. c) Il reddito, a cui si applica l'IRPEF, per i “non residenti” è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato e, per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, si considerano “prodotti nel territorio dello Stato” solamente quelli che derivano da attività svolte in Italia. a) La prova che il reddito della consulente sia stato prodotto in Italia deve essere fornita dall'Agenzia delle
Entrate che nell'avviso di accertamento, a fronte della dichiarazione della consulente che l'attività si era svolta in Austria, paese in cui sono state versate le relative imposte, si è limitata a sostenere: ”Appurata l'inerenza dei costi in esame, documentati da copiosa corrispondenza intercorsa tra la società, la consulente ed i clienti austriaci con i quali la stessa si interfacciava ai fini del buon esito delle trattative commerciali, i verbalizzanti con Pvg n. 5 del 12 settembre, considerata la nazionalità straniera della consulente, come contrattualmente identificata, e la non facile analisi del luogo in cui esercita la propria attività, nella considerazione che i rapporti vengono instaurati esclusivamente a mezzo posta elettronica
..” senza fornire alcuna prova. L'art.14 della Convenzione italoaustriaca prevede che: “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione …..sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.”. Non è stata fornita alcuna prova che la signora Nominativo_1 abbia stabilito “una base fissa per l'esercizio delle sue attività” in Italia. Di conseguenza, non sono soggetti ad IRPEF i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti a fronte di attività svolta al di fuori dell'Italia. b) Il lavoratore autonomo non residente e che non svolge attività in Italia non ha alcun rapporto tributario con lo Stato del committente;
quindi non è obbligato alla compilazione del quadro D e la società non è tenuta ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che esclude la ritenuta per i contribuenti non residenti."
Appella l'ufficio per i seguenti motivi:
"La Corte di Giustizia Tributaria di Udine travisando il dettato normativo previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 917/86 ed seguendo le eccezioni di parte sollevate in sede di gravame, in merito ai criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia, basandosi sulla visione del certificato di residenza rilasciato dall'autorità fiscale austriaca con riferimento all'anno 2016, sulla dichiarazione dei redditi presentata in Austria e sul fatto che la signora Nominativo_1 non avesse presentato alcuna dichiarazione dei redditi in Italia per i compensi percepiti dalla Resistente_1 S.p.A., ha illegittimamente ritenuto applicabile alla fattispecie in argomento l'art. 4 della Convenzione per stabilire la residenza fiscale della ricorrente in Austria, con il conseguente venir meno dell'obbligo di effettuazione delle ritenute a titolo d'imposta in capo alla società erogante. Invero, l'attuale controversia non verte sul mancato rispetto degli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte della signora Nominativo_1 (oggetto di separata e distinta contestazione), bensì sulla mancata esibizione, da parte della società ricorrente, della modulistica espressamente prevista dal provvedimento 10 luglio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'esonero dall'imposta italiana in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello D per altri redditi/provvigioni). Documentazione che la società avrebbe dovuto pretendere dal percettore di redditi in Italia al fine di poter giustificare l'esonero dall'applicazione delle ritenute sui compensi ero-gati e spettanti alla sig.ra Nominativo_1, cittadina identificata in Italia (fonte Comune – popolamento INA) con il cognome di nascita Nominativo_1, come confer-mato dal rilascio della carta d'identità del Comune di Cividale del Friuli in data 19/10/2018, ivi residente in [...], presso l'abitazione ricevuta in successione dal marito Nominativo_2 - deceduto in data 06/01/2008 - con richiesta di agevolazioni prima casa e diritto di abitazione, beneficiaria di pensione di reversibilità in Italia. A differenza, quindi, di quanto affermato dai Giudici di prime cure, nel caso in esame, gli unici criteri utilizzabili per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono quelli dettati dall'art. 2 del D.P.R. n. 917/86, il quale espressamente statuisceche: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. E su questo punto, completamente disatteso nella sentenza oggetto di attuale gravame, le evidenze fattuali già proposte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine circa il fatto che le interrogazioni del sistema dell'Anagrafe Tributaria avessero fornito chiare evidenze relative residenza italiana del soggetto percettore non sono state valorizzate. Ulteriore conferma dell'erronea lettura fornita dai Giudici, si rinviene dall'esame delle dichiarazioni di residenza fiscale in Austria rilasciate all'Amministrazione fiscale austriaca e fornite dalla sig.ra Nominativo_1 a Controparte, dalle quali si evinceche, per i redditi percepiti dalla Resistente_1 SpA, la stessa avrebbe avuto diritto a far valere le detrazioni di imposta versata in Italia, quale paese in cui la stessa contribuente dichiara di avere una residenza permanente. Non condivisibile, quindi, è anche il passaggio della sentenza in cui si censura l'applicazione della Convenzione italoaustriaca non avendo fornito l'Ufficio alcuna prova che la sig.ra Nominativo_1
avesse stabilito una base fissa per l'esercizio delle sue attività in Italia. Invero, l'Ufficio aveva fornito circostanziata ed accurata documentazione a supporto della contestazione mossa nei confronti della società che, a fronte della mancata produ-zione del documento volto ad ottenere l'esonero dall'applicazione delle previste ritenute d'acconto nei periodi d'imposta di corresponsione dei compensi, non aveva provveduto ad operare le prescritte ritenute di imposta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 sui redditi delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, non avendo fornito la prescritta documentazione utilizzabile ai fini dell'esonero dell'obbligo normativo. Si palesa, in tal modo, l'errore commesso dalla Corte circa l'inversione dell'onere della prova che la stessa pone a carico dell'Agenzia delle Entrate;
di contro, si sottolinea come l'Ufficio abbia tenuto un comportamento legittimo anche durante le operazioni di verifica effettuate presso la sede del contribuente, richiedendo l'esibizione della certificazione che il percettore di redditi avrebbe dovuto esibire al committente al fine di esonerarlo dall'ob-bligo di applicazione delle ritenute sui compensi erogati, in un'ottica di compliance nel rapporto fisco-contribuente che risulta assente nella lettura della fattispecie fornita dal Collegio udinese.
Da ultimo, quindi, il richiamo fatto dalla Corte all'art. 14 della Convenzione italoaustriaca che prevede che
“I redditi che un residente in uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione…..sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività”, sul quale la stessa basa l'accoglimento del ricorso di Controparte, si appalesa, invero, totalmente favorevole al comportamento tenuto dall'Ufficio in sede di contestazione della mancata applicazione delle ritenute fiscali dovute dalla società ricorrente sui redditi spettanti ed erogati alla sig.ra Nominativo_1, cittadina residente in Italia presso l'abitazione di proprietà sita in Comune di Cividale del Friuli, Indirizzo_1. Tutto ciò considerato, si deve concludere che la società Resistente_1 S.p.A. ha illegittimamente omesso di operare e versare le prescritte ritenuti fiscali a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. n.
600/73: a differenza di quanto affermato nella sentenza oggi appellata, infatti, non è possibile qualificare il soggetto percettore come non residente alle luce delle evidenze documentali prodotte dall'Ufficio a dimostrazione e supporto dell'effettiva residenza in Italia della sig.ra Nominativo_1. Nel contesto che oggi ci occupa andrà, quindi, integralmente riformata l'impugnata sentenza, siccome discendente da una non condivisibile disamina dei fatti di causa e da un'errata applicazione della normativa di interesse.". Si costituisce l'Ufficio appellato contro deducendo e riproponendo l'eccezione preliminare sollevata in primo grado e non esaminata in quanto ritenuta assorbita per l'accoglimento nel merito dei ricorsi introduttivi. Secondo l'appellata la motivazione degli avvisi di accertamento è contraddittoria e fondata su inconciliabili presupposti: la ritenuta residenza italiana della consulente della società per ritenere applicabile l'art. 25 c. 1 del DPR 600/1973 in ordine all'obbligo per l'erogante compensi di lavoro autonomo al residente nello Stato, di effettuare la ritenuta del 20% a titolo di acconto;
l'aver ritenuto il compenso erogato alla collaboratrice come corrisposto a "non residente" richiedendo alla contribuente di esibire l'apposito modello D regolarmente compilato e attestante l'erogazione di compensi a soggetti non residenti che svolgano la propria attività in Italia. Il presupposto dell'imposizione è che la collaboratrice Nominativo_1 negli anni accertati fosse, contemporaneamente, persona fisica residente e non residente in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e va respinto.
Va preliminarmente chiarito che incombe all'Ufficio, quale preteso creditore e, quindi, quale attore sostanziale in giudizio, l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto fondanti la pretesa creditoria ed il rapporto tributario oggetto di contestazione.
La Corte ritiene correttamente motivata e fondata la decisione di primo grado in relazione ai fatti risultanti accertati e provati in giudizio, e sulla scorta della corretta applicazione delle norme applicabili al fatto in concreto accertato.
Nella ricostruzione fattuale della fattispecie, emerge che la collaboratrice della società appellata, la signora Nominativo_1, svolgesse attività di intermediazione commerciale;
è in atti il contratto denominato "Contratto di consulenza" di data 20 dicembre 2007, (il cui contenuto e la rispondenza tra l'attività svolta dalla collaboratrice e quella contrattualmente prevista non sono oggetto di contestazione), con il quale la collaboratrice si impegnava a svolgere attività di supporto relazionale intrattenendo e promuovendo in via esclusiva con clienti esteri le relazioni con la società proponente e di eseguire le traduzioni al fine di portare a conclusione le offerte predisposte dall'ufficio tecnico commerciale della
Resistente_1 SPA. L'incarico era, nella sostanza e nella forma, quello di "promuovere in via esclusiva le lavorazioni e i manufatti prodotti dalla Resistente_1 spa presso i clienti austriaci e tedeschi già acquisiti al portafoglio dell'azienda e quelli che verranno segnalati dall'azienda stessa".
La società afferma che tali attività necessariamente dovevano essere svolte, e sono state in concreto svolte, presso i clienti e nello Stato di residenza e domicilio fiscale della collaboratrice, l'Austria.
L'allegazione è rilevante al fine di determinare il regime fiscale applicabile in una situazione di fatto in cui la collaboratrice risultava avere residenza (anche) in Austria.
L'Ufficio non ha provato da un lato, che l'attività della collaboratrice fosse svolta in Italia, e, d'altro lato, che la contribuente fosse residente in Italia e non invece in Austria e non solo in Italia.
L'art. 2 del Testo Unico delle Imposte Dirette ai fini della individuazione dei soggetti residenti nello Stato assogettati a imposizione fiscale, stabilisce che
" 1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile".
Nella fattispecie che ci occupa, risulta che la collaboratrice della società avesse effettivamente del 2016 residenza in Austria, come risulta dal certificato di residenza/attestato rilasciato dall'autorità austriaca in relazione alla convenzione per evitare le doppie imposizioni, convenzione sottoscritta dall'Austria e dall'Italia, documento prodotto in atti dalla società contribuente.
Lo stesso Ufficio nell'avviso di accertamento per l'anno 2016 afferma che da tale documento si evince i redditi percepiti dalla signora Nominativo_1 dall'impresa Resistente_1 "secondo le convenzioni per evitare la doppia imposizione, risulterebbero tassabili in Austria quale paese di residenza in cui la parte dichiara di avere il centro dei propri interessi (Par. I, punto h), e per gli stessi ha diritto a far valere le detrazioni d'imposta versate in Italia, quale paese in cui lo stesso contribuente dichiara di avere una residenza permanente al Par. I, punto g) del modello. Dato confermato e certificato dalla stessa amministrazione finanziaria austriaca" (cfr. avviso d'accertamento anno 2016).
L'appellante Ufficio rileva come la signora Nominativo_1 risultava avere anche residenza in Italia "come confermato dal rilascio della carta d'identità del Comune di Cividale del Friuli in data 19.10.2018, ivi residente in [...], presso l'abitazione ricevuta in siìuccessione dal marito Nominativo_2 - deceduto in data 06.01.2008 - con richiesta di agevolazione prima casa e diritto di abitazione, beneficiaria di pensione di reversibilità in Italia" (cfr. pag. 5 atto d'appello).
L'Ufficio appellante fa discendere dall'esistenza del domicilio fiscale in Italia, la assunzione della "titolarità di contribuente residente" e la assoggettabilità ad imposizione fiscale nello Stao (ex art. 2 TUIR), e l'assoggettabilità dei redditi percepiti a ritenuta d'acconto.
L'Ufficio non considera di alcun rilievo nè l'esistenza del domicilio fiscale in Austria, e la disponibilità di abitazione in Austria, come attestato dalla stessa autorità austriaca, nè il fatto che lo stesso contratto di consulenza sottoscritto tra le parti indica la collaboratrice come residente a "Indirizzo_2, codice fiscale Austria 61-1157751", e che la residenza austriaca è oltretutto coerente con il fatto che la collaboratrice fosse cittadina austriaca e madrelingua e l'attività di consulenza dovesse essere svolta con riferimento a clienti residenti ed operanti in Austria e Germania.
Il collegio evidenzia che "In materia di soggetti passivi dell'imposta, ai fini dell'accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell'1 gennaio 2024, il domicilio - del quale l'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dall'art. 1 d.lg. n. 209 del 2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile - coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento." (Cassazione civile sez. trib., 18/07/2024, n.19843).
Nel caso che ci occupa non emergono elementi di prova, neppure presuntiva, (prova della quale è onerato l'Ufficio quale creditore e attore sostanziale), che l'attività produttiva del reddito per la collaboratrice fosse in concreto svolta nello Stato, ed un tanto trova espressa conferma dalla motivazione degli avvisi impugnati che nella dichiarata difficoltà di accertare il luogo di esercizio dell'attività, fondano l'imposizione sulla circostanza che la società non abbia presentato il modello D compilato dal percettore del reddito da presentare alla società da parte del percettore del reddito prima del pagamento dei compensi, ai fini dell'esonero dall'imposta italiana in forza delle convenzioni con le doppie imposizioni.
In tale contesto, in cui la collaboratrice della società ha residenza e domicilio fiscale in Italia ed in Austria, abitazione in entrambe gli Stati e, in mancanza di diverse risultanze in merito, soggiorna abitualmente in entrambe gli Stati e risulta avere relazioni personali ed interessi in entrambe gli Stati, deve farsi applicazione del disposto dell'art. 4 comma 2 lett. c della convenzione del 18.10.1984 n. 762 tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca, che prevale sulle norme interne, in forza della quale la percettrice dei redditi deve essere considerata residente nello Stato contraente del quale ha la nazionalità, e, quindi, nel caso che ci occupa, con residenza in Austria.
Pertanto la percipiente i redditi dalla contribuente società è soggetto da considerare residente in [...]ed i redditi ritratti dall'esercizio della attività indipendente svolta sono imponibili nello Stato di di residenza
"a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa" (art. 14 convenzione del 18.10.1984 n. 762 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca).
Nel caso che ci occupa non risulta provato dall'Ufficio, anzi, emorgono elementi di prova presuntiva contraria, come già sopra evidenziato, che la percipiente i redditi avesse base fissa in Italia per lo svolgimento dell'attività di consulenza contrattualmente prevista e dallo svolgimento della quale sono derivati i corrispettivi reddituali percepiti. Pertanto difettano nel caso che occupa i presupposti di fatto e di diritto per ritenere imponibile nello Stato i redditi percepiti dalla signora Nominativo_1 redditi erogati dalla società contribuente che, pertanto, non era tenuta a sottoporre i redditi stessi a ritenuta d'acconto.
Un elemento di valutazione, anche se presuntiva e non sorretta dall'efficacia del giudicato, è costituito dalla sentenza n. 67/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, che si è pronunciata in ordine alla legittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio nei confronti della signora Nominativo_1 quale contribuente percipiente redditi in Italia costituiti dai medesimi compensi erogati dalla società Resistente_1 S.p.A., ritenendo, per ragioni analoghe a quelle di cui alla presente decisione, la inapplicabilità dell'art. 2 del TUIR , ma dell'art. 4 della citata convenzione contro le doppie imposizioni e la non imponibilità nello Stato dei redditi percepiti dalla collaboratrice della società appellata nel presente giudizio.
Va confermata la sentenza appellata e respinto l'appello dell'Ufficio.
La particolarità e complessità del caso concreto e la valutazione anche presuntiva sottostante all'accertamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria del Friuli Venezia Giulia, conferma la sentenza di primo grado rigettando l'appello dell' Ufficio. Spese di lite del grado compensate.
Così deciso in Trieste, li 09 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il presidente Manila Salvà