Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 321 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata Cava de' Tirreni il 12.07.1960 ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] ); Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] ; Parte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Palladino per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
nato a [...] il [...] ( ; CP_3 C.F._5
rappresentato e difeso da se stesso, in qualità di avvocato, e dall'avv. Marcello
Murolo per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 972/2024, pubblicata il 21/02/2024.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “a) nel merito, accogliere il presente appello, stante
l'erroneità, illegittimità, nullità, contraddittorietà ed arbitrarietà della sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione in appello e,
1
; b) In tutti i casi, condannare l'appellato alla rifusione delle spese e
[...]
compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “rigettare il gravame proposto dai signori , Parte_1 [...]
, e contro la sentenza del CP_1 Controparte_2 Parte_2
Tribunale di Salerno n. 972/2024, confermando integralmente il contenuto di quest'ultima. Vittoria delle spese del grado”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Con decreto n. 381 del 2.9.2013 il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di
Cava de' Tirreni, ingiungeva a , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e nella qualità di eredi del padre , deceduto il Parte_2 Persona_1
13.1.2013, il pagamento della somma di € 400.000,00 oltre interessi al tasso legale e rimborso delle spese processuali, per un debito del de cuius documentato da una promessa di pagamento del 9.8.2012.
Nel giudizio di opposizione veniva dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., (ordinanza del 21.2.2016) e, assunte le testimonianze ammesse, veniva emessa la sentenza in oggetto, la quale accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
nella qualità di eredi di , al pagamento pro quota, in Parte_2 Persona_1
favore di ciascuno nei limiti ed in proporzione dei propri diritti CP_3 ereditari, della complessiva somma di € 400.000,00 oltre interessi al tasso legale e rimborso delle spese processuali.
Il giudice di primo grado esponeva, in motivazione, che i convenuti non hanno provato, né a mezzo dell'istruttoria orale svolta, né per mezzo della documentazione medica prodotta, che il proprio dante causa fosse affetto, al momento della redazione della scrittura privata del 9.8.2012, da uno stato naturale di incapacità di intendere e di volere, causato dalla sussistenza di patologie di tipo carcinoma, per le quali era sottoposto a cura e terapie e che ne avrebbero causato il decesso in data
2 13.1.2013; che, inoltre, non risulta che fosse in qualche maniera Persona_1
impossibilitato a rendere la dichiarazione, spedita via posta al destinatario.
Quanto alla documentazione prodotta, osserva il primo giudice che la certificazione rilasciata in data 27.8.2012 dall'Istituto Polidiagnostico D'Agostino e
Marino di Nocera Inferiore attesta che il paziente ha effettuato Persona_1
quattro sedute di radioterapia dal 10 al 16 agosto 2012, ma non risulta sottoposto ad un regime di ricovero;
che nel periodo di agosto 2012 non vi è certificazione medica comprovante, anche solo a livello indiziario, che il sig. versasse in uno Pt_1
stato, anche solo transeunte, di incapacità di intendere e di volere, risultando un riferimento ad uno “stato di alterazione della coscienza” nel certificato medico dell'INPS datato 1.11.2012, dunque di alcuni mesi posteriore all'epoca di redazione della scrittura privata datata 9.8.2012.
Le testimonianze assunte, secondo il giudice di prime cure, “non hanno dato conferma delle allegazioni delle parti convenute, mentre alcuni dei testi escussi hanno affermato che il sig. non avesse - quantomeno nel periodo di Pt_1
interesse - problemi relativi alle proprie facoltà cognitive (si vedano le deposizioni del dott. già medico di base del sig. , nonché del Testimone_1 Persona_1
sig. le quali escludono la sussistenza di patologie attinenti la sfera Tes_2 dell'intelletto)”.
Prosegue il primo giudice che gli eredi hanno prodotto una missiva Pt_1
datata 14.12.2012 a firma del proprio dante causa ed indirizzata all'avv. CP_3
nella quale il sig. smentiva di avere mai assunto un
[...] Persona_1
impegno, nei confronti del , di pagamento della metà della somma ad esso CP_3
spettante in virtù di statuizione giudiziale;
che tuttavia, la promessa di pagamento e la contemporanea ricognizione di debito sono state effettuate dal con Pt_1
espresso riferimento ad una debitoria accumulata negli anni nei confronti dell'avv.
, mentre il riferimento al giudizio dall'esito positivo viene fatto solo al fine CP_3 di “rassicurare” il destinatario sulla prossima disponibilità delle somme occorrenti per l'estinzione della debitoria;
che appare evidente come non vi sia coincidenza fra quanto scritto ad agosto e quanto invece scritto nel successivo dicembre 2012; che, in ogni caso, l'effetto giuridico della dichiarazione non potrebbe venire meno per virtù di un mero successivo “ripensamento” dell'obbligato, in assenza della prova della nullità o invalidità della medesima, ovvero della prova della inesistenza del fatto costitutivo dell'obbligazione sottostante, o della sua estinzione, elementi tutti non acquisiti al processo;
che, pertanto, la domanda deve essere accolta, con la
3 condanna dei convenuti, ognuno secondo i propri diritti successori, al pagamento della somma di € 400.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
L'appello
, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
propongono appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di impugnazione, censurano l'erronea valutazione della prova documentale di inesistenza del presunto credito oggetto della promessa di pagamento, fornita dalla missiva datata
14.12.2012, a mezzo della quale aveva negato l'assunzione di un Persona_1 qualsivoglia obbligo di pagamento nei confronti dell'avv. . CP_3
Sostengono gli appellanti che il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che, oltre a negare di aver assunto alcun obbligo di pagamento, il de cuius aveva anche diffidato l'avv. ad astenesti dell'intraprendere qualunque ipotetica CP_3
iniziativa e/o azione in suo danno;
che è errato il convincimento che non vi sia coincidenza tra detta scrittura e quella prodotta dall'appellato, la quale invece si desume anche dalla mancata contestazione di parte appellata circa la riferibilità della scrittura del dicembre del 2012 alla precedente presunta promessa di pagamento dell'agosto del medesimo anno;
che, infatti, lo stesso avv. CP_3
riscontrava la predetta missiva di smentita del con successiva lettera del Pt_1
10.1.2013, senza mai negare, né documentalmente, né nel corso dell'istruttoria di primo grado, il fatto che la lettera di del dicembre 2012 si riferisse Persona_1
proprio al presunto impegno precedentemente assunto;
che, inoltre, in memoria di costituzione lo stesso avv. aveva apostrofato la lettera del 14.12.2012 CP_3 quale “lettera di ritrattazione”, senza mai negare né di averla ricevuta né contestare il collegamento tra le due lettere;
che è errato anche l'argomento del primo giudice, secondo cui la scrittura privata del 9.8.2012 faceva riferimento ad “una pluralità di rapporti amicali e professionali”, come dichiarato dal in comparsa, mentre CP_3
lo stresso in sede di sommarie informazioni innanzi alla Guardia di CP_3
Finanza aveva affermato che la volontà espressa dal era quella di Pt_1
riconoscergli una percentuale del cinquanta per cento per l'impegno profuso nella preparazione e nel prosieguo di un giudizio patrocinato in collaborazione con l'avv.
Massimo Angelini.
Il secondo motivo di appello deduce l'errore in cui è incorso il primo giudice per aver riconosciuto la sussistenza del credito, senza che il avesse assolto CP_3
all'onere della prova a suo carico, trattandosi di una promessa di pagamento non
4 titolata e azionata ai danni degli eredi, terzi rispetto alla redazione della missiva.
Secondo gli appellanti, il primo giudice ha invertito l'onere probatorio, ponendolo a loro carico, mentre spetta all'appellato l'onere di fornire la prova delle sue ragioni di credito, superando la contestazione di inesistenza del rapporto sotteso alla promessa di pagamento e la specificazione che i rapporti tra il de cuius e l'avv.
erano circoscritti all'attività professionale prestata. CP_3
Il terzo motivo di impugnazione avversa la valenza probatoria della promessa di pagamento che, non essendo titolata, non può formare prova del credito nei confronti dei terzi, nonché l'affermazione del primo giudice secondo cui l'effetto giuridico della promessa di pagamento non può venir meno per un successivo ripensamento con la dichiarazione del dicembre 2012.
Il quarto motivo di appello deduce l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità della lettera del 9.8.2012 per assenza assoluta di volontà del dichiarante . Persona_1
Assumono gli appellanti che la missiva del 14.12.2012 e la prova testimoniale esperita sulle condizioni psico-fisiche di comprovavano l'assenza Persona_1
di volontà sottesa alla promessa di pagamento con ricognizione di debito;
che i testimoni e non hanno affatto escluso la sussistenza Tes_2 Testimone_1 di patologie attinenti la sfera dell'intelletto del promittente;
che sono state ingiustamente ignorate le deposizioni di (il quale ha dichiarato, tra Tes_3
l'altro, che “mio suocero sin dal 2011 non era più autonomo del tutto e aveva anche problemi neurologici, confondeva i figli fra di loro e piangeva spesso, poiché la situazione era insostenibile nel 2012 lo portammo a Venafro adr confermo che dal
1.08.12, mio suocero era a letto e non riusciva a deambulare se non con un supporto” ….. “Adr confermo che mio suocero, dopo il trasferimento a Venafro, stando in migliori condizioni di salute, il ricordo dell'ultimo incontro con l'avv.
ed essendo molto risentito decise di scrivere in tutta autonomia all'avv. CP_3
, prima di spedire la lettera, mio suocero chiese di fare una copia per CP_3
ciascuno dei figli, la lettera fu spedita da mio cognato a mezzo racc. A/R Pt_2
l'avv. rispose stesso mezzo dicendo che i termini dell'accordo non erano CP_3 quelli”) e di (amica di la quale ha riferito che il CP_4 Controparte_2
padre, spesso la confondeva con la figlia e aveva difficoltà a Persona_1
deambulare); che è stata ignorata anche la dichiarazione resa dall'appellato in sede di interrogatorio formale, ove ha ammesso di essere stato allertato dai figli del
[...]
circa un suo compromesso stato psico fisico. Gli appellanti rinnovano, perciò, Pt_1
5 la richiesta di ammissione della Ctu medica sulla documentazione clinica del defunto al fine di accertare il suo stato di incapacità di intendere e Persona_1
di volere.
Il quinto motivo si duole dell'omesso rilievo d'ufficio della nullità della promessa di pagamento per la violazione della disciplina antiriciclaggio, di cui al
D.L.vo n. 231 del 2007, in ordine alla ricezione della presunta ingente somma di euro 400 mila.
La risposta dell'appellato costituitosi, risponde che gli appellanti non hanno assolto CP_3 all'onere di fornire la prova dello stato di incapacità naturale di al Persona_1
momento della redazione della promessa di pagamento del 9.8.2012; che nelle certificazioni mediche prodotte non è dato rinvenire alcun elemento che testimoni di patologie aventi una influenza diretta sui processi mentali, cognitivi e volitivi, del
(nel settembre 2011 venne diagnosticato un “adenocarcinoma prostatico”); Pt_1
che il 10.8.2012 il si sottopose ad un ciclo di radioterapia, il giorno Pt_1
immediatamente successivo al riconoscimento di debito;
che non è sostenibile che vi sia stato, poi, un “lucido intervallo” il 14 dicembre, data della successiva ritrattazione, un mese prima di morire;
che la prova testimoniale smentisce la tesi degli appellanti e, in particolare, quella del dott. medico curante Testimone_1
di , il quale ha dichiarato di aver sempre trovato il sig. Persona_1 Pt_1
autonomo e presente nonostante la patologia, fino a quando lo ha visitato come medico curante, e dalla visione del fascicolo elettronico ha verificato che le ultime visite mediche sono state espletate il 6 e il 20 agosto 2012; che il teste dott. Tes_2 di Cava de' Tirreni, nipote del ha confermato la circostanza che fino
[...] Pt_1
al luglio del 2012 vedeva regolarmente lo zio e sempre in uno stato di salute accettabile;
che le indagini penali, conclusesi con l'archiviazione del procedimento per circonvenzione di incapace, hanno escluso che nell'agosto del 2012 il rag.
[...]
versasse in uno stato di minorazione psichica;
che le testimonianze di Pt_1 Tes_3
ed (il primo coniuge di una delle appellanti) sono
[...] CP_4
inattendibili, anche perché smentite dalla documentazione medica in atti.
L'appellato contrasta, poi, la tesi della revocabilità della promessa di pagamento, possibile solo prima che il destinatario ne sia venuto a conoscenza, e della ricognizione di debito che, trattandosi di una dichiarazione di scienza contra se, non
è comunque revocabile. Sostiene che la promessa di pagamento comunicata al destinatario e la ricognizione di debito producono i loro effetti obbligatori, senza
6 che il dichiarante possa più incidere sugli stessi;
che, pertanto, non ha alcun effetto la scrittura di ritrattazione del 14.12.2012.
L'appellato, infine, respinge il motivo di appello che, da un lato, intende porre a suo carico l'onere di fornire la prova del rapporto obbligatorio sotteso alla promessa di pagamento e, dall'altro lato, ritiene acquisita la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio.
Osserva che, tanto la ricognizione di debito che la promessa di pagamento comportano il rilievo dall'onere della prova del rapporto (o dei rapporti) sottostante a favore del creditore cui la dichiarazione è stata rilasciata;
che spetta al debitore provare che tale rapporto era inesistente ab origine, nullo ovvero che lo stesso si è estinto per fatti sopravvenuti alla dichiarazione;
che ciò vale anche per gli eredi, i quali non sono “terzi” rispetto alla dichiarazione, ma successori a titolo universale;
che la scrittura contiene una dichiarazione di scienza (“l'importante aiuto economico che mi hai offerto continuamente nei momenti di bisogno”) ed un riconoscimento di debito che vale anche come confessione stragiudiziale
(“riconosco, pertanto, di aver ricevuto da te nell'arco del nostro rapporto di amicizia, ed in particolare fino al 2008, la complessiva somma di attuali 400.000 €
(quattrocentomila euro)”), a cui segue una promessa di pagamento (“mi impegno a restituire ….. la somma sopraindicata di euro 400.000 (quattrocentomila) nel più breve tempo possibile”); che alla ricognizione di debito titolata, in quanto accompagnata dal riferimento ai precedenti aiuti economici ricevuti, segue, dunque, una dichiarazione di volontà, cioè quella di voler pagare il proprio debito non appena avrà ricevuto quanto riconosciutogli in sede giudiziaria a seguito di una vertenza di lavoro, per la quale gli eredi del De UC hanno incassato quasi un milione e mezzo di euro;
che la dichiarazione del 9.8.2012 non offre nemmeno la possibilità della prova contraria ammessa per la ricognizione di debito, in quanto la confessione in essa contenuta può essere impugnata solo per errore di fatto o violenza;
che, pertanto, la prova che avrebbe dovuto essere fornita riguardava l'errore di fatto o la violenza, mentre gli appellanti non hanno fornito neppure la prova della inesistenza del rapporto fondamentale.
L'ultimo motivo di appello (nullità della promessa di pagamento per violazione della legge sull'antiriciclaggio) lascia intendere, secondo l'appellato, che il destinatario della promessa di pagamento è tenuto a fornire la prova di aver dato al nel corso degli anni, danaro in prestito con mezzi tracciabili. Il motivo, Pt_1 ribatte l'appellato, non tiene conto né della natura, risalente a ben prima del 2007
7 (data di entrata in vigore della normativa indicata), dei rapporti amicali tra le parti
(per come accertati sia in sede civile che in sede penale) e delle relative dazioni di danaro, né del fatto che queste non sono certo avvenute in unica soluzione e per l'intero importo, ma si sono protratte per un quarantennio con importi al di sotto della soglia invocata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che entrambe le scritture, sia quella del 9.8.2012 (prodotta da CP_3
ai fini della prova del credito dedotto in giudizio), sia quella del 14.12.2012
[...]
(prodotta dagli odierni appellanti come prova contraria), provengono pacificamente da , che le ha sottoscritte, la loro valenza probatoria nei confronti Persona_1
degli eredi, che forma oggetto dei primi tre motivi di appello, esige anzitutto l'individuazione della natura della prima dichiarazione e del suo inquadramento nell'ambito della promessa di pagamento e/o ricognizione di un debito, di cui all'art. 1988 c.c., e/o della confessione stragiudiziale, di cui agli artt. 2730 e 2735
c.c.
Secondo il giudice di primo grado, la dichiarazione del 9.8.2012 contiene una promessa di pagamento e una ricognizione di debito titolata (riferita “ad una debitoria accumulata negli anni nei confronti dell'avv. ”) e, come tale, CP_3 costituisce prova della sussistenza del credito di € 400 mila di nei Persona_1
confronti di Esclude che la sua efficacia probatoria possa venir CP_3
meno per effetto della seconda dichiarazione del 14.12.2012, sia perché non vi è coincidenza tra le due, sia perché l'effetto giuridico della prima dichiarazione non può venir meno con una controdichiarazione per successivo “ripensamento” dell'obbligato. Per gli appellanti, invece, la seconda dichiarazione fornisce la prova documentale dell'inesistenza del presunto credito (primo motivo), mentre la prima dichiarazione, essendo una promessa di pagamento non titolata, azionata nei confronti degli eredi e revocata dalla successiva, non vale ad invertire l'onere probatorio, restando a carico del presunto creditore l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza del credito (secondo e terzo motivo).
Ritiene la Corte che la qualificazione della prima scrittura data dalla sentenza impugnata, quale promessa di pagamento e ricognizione di debito, sia corretta, con la conseguenza che, diversamente dal secondo e terzo motivo di appello, vale ad invertire l'onere probatorio anche nei confronti degli eredi;
coglie nel segno, invece, il primo motivo di appello, laddove censura l'omessa valutazione della prova
8 dell'inesistenza del credito fornita (anche) con la produzione della seconda dichiarazione.
Per giurisprudenza consolidata, la promessa di pagamento e la ricognizione di un debito, anche quando non è titolata (ossia, quando non contiene il riferimento al titolo dell'obbligazione), non è la fonte dell'obbligazione ma consiste solo in un atto unilaterale che ha la funzione di dispensare “colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo, poiché essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, ma è produttiva solo dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale.
Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perché il rapporto fondamentale deve sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva, è presunta iuris tantum, risolvendosi così la vicenda in un'inversione dell'onere della prova. In altri termini, l'obbligazione del dichiarante nasce dal rapporto sottostante, che si presume, spettando al dichiarante l'onere di dare l'eventuale prova che l'obbligazione non sussiste perché il rapporto sottostante è inesistente, nullo, inefficace, inesigibile o l'obbligazione si è estinta.
La confessione (stragiudiziale) è, invece, una dichiarazione di scienza, con la quale una parte dichiara all'altra parte la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte. Ne consegue che la promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della promessa (Cass., sez. unite, 6.3.2020, n. 6459).
La Suprema Corte ha, però, chiarito che se, in linea di principio, si deve escludere la natura confessoria di una promessa di pagamento anche se titolata, tuttavia è possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale. Non si può escludere che, nell'ambito dello stesso documento, una promessa di pagamento (o una ricognizione di debito) coesista con una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale, e qualora ciò risulti, poiché la confessione ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione
9 promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza
(Cass., ord., 5.10.2017, n. 23246).
Nel caso di specie, la prima dichiarazione del 9.8.2012 contiene il riconoscimento dell'esistenza di un debito (“Riconosco, pertanto, di aver ricevuto da te nell'arco del nostro rapporto di amicizia, ed in particolare fino al 2008, la complessiva somma di attuali 400.000 € (quattrocentomila)”) e la promessa di pagamento del debito (“visto che nell'arco di pochi mesi avrò la liquidità necessaria (in quanto entrerò in possesso di un importante somma di denaro da ricevere per una vertenza di lavoro ormai definitivamente risolta dalla suprema
Corte di cassazione) come ti ho sempre promesso, in rinnovazione dell'impegno preso, io sottoscritto ….. mi impegno a restituire a te …. la CP_3 somma sopraindicata di €uro 400.000,00 (quattrocentomila) nel più breve tempo possibile. Tale impegno riepilogativo annulla e sostituisce ogni altra singola e precedente pattuizione intercorsa fino alla data odierna”). La dichiarazione di aver ricevuto fino al 2008 la complessiva somma di € 400 mila e la promessa di restituirla nel più breve tempo possibile offrono la rappresentazione di un'obbligazione individuabile solo in relazione alla sua causa (mutui), al suo oggetto (l'obbligo di restituire le somme oggetto dei mutui) e alla sua entità (€ 400 mila), senza alcuna indicazione specifica dei suoi fatti costitutivi (le singole dazioni di denaro effettuate nel corso degli anni da a a CP_3 Persona_1
titolo di mutuo).
La mancanza di specificazione dei fatti costitutivi esclude che la ricognizione di debito possa valere anche come confessione stragiudiziale, con la conseguenza che per superare la presunzione di sussistenza dell'obbligazione non occorre fornire la prova che la dichiarazione è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c.), ma è sufficiente dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova (anche per presunzioni), l'inesistenza del debito riconosciuto o l'estinzione della prestazione promessa.
In questi termini, ritiene la Corte che gli odierni appellanti hanno assolto all'onere di fornire la prova dell'inesistenza dell'obbligazione riconosciuta nella scrittura del 9.8.2012 (in fatto, l'inesistenza di dazioni di somme di denaro a titolo di mutuo).
La prova del carattere fittizio della ricognizione di debito si ricava principalmente dalle dichiarazioni rese dallo stesso in data CP_3
12.7.2017 alla polizia giudiziaria (la Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni),
10 delegata dal P.M. nel procedimento penale R.n.r. n. 3176/15/21. L'odierno appellato riferì che aveva avuto un rapporto di amicizia di lunga data con Per_1
e che entrambi lavoravano a Napoli presso l'ufficio liquidazioni della
[...]
compagnia di assicurazioni “Sida”. Riferì, poi, che aveva invitato alcuni amici e colleghi, tra cui , ad intraprendere cause di lavoro nei confronti Persona_1
della compagnia di assicurazioni e si era impegnato verbalmente a farsi carico delle spese legali in caso di esito negativo. Nel corso della sua deposizione, CP_3
esibì la dichiarazione del 9.8.2012, che venne allegata al verbale, e affermò
[...] che “avviata la procedura di richiesta nei confronti della società “Sida” per diritti acquisiti e non riconosciuti, il esprimeva di sua esclusiva volontà e, senza Pt_1
alcuna mia richiesta, a volermi riconoscere una percentuale del cinquanta per cento a fronte del mio impegno profuso nella preparazione e nel prosieguo di tutte le fasi processuali, sempre in collaborazione con l'Avv. Massimo Angelini. In merito all'offerta fatta dal nei miei confronti, lo stesso ha voluto sempre e Pt_1
spontaneamente riportarla nella scrittura privata di suo pugno scritta e già da me allegata al punto due della memoria difensiva”; “Sì, la posso fornire (ndr copia della scrittura) a comprova delle dichiarazioni da me fatte in questa sede (Veggasi all. 1)”. In sostanza, dalle dichiarazioni rese dall'odierno appellato alla polizia giudiziaria si desume che il riferimento, nella dichiarazione di del Persona_1
9.8.2012, ad un debito per la restituzione di somme date in prestito era artefatto e che la vera causale della promessa era data dall'attività di di CP_3
promozione e di interessamento per l'azione giudiziaria intrapresa con successo da nei confronti della Compagnia di assicurazioni Sida. Persona_1
La vera causale della promessa, svelata dallo stesso è CP_3
confermata dalla controdichiarazione del 14.12.2012, con la quale Persona_1 negò di aver assunto un “impegno di pagamento nei tuoi confronti, la riferita cifra pari, addirittura, al 50% di quanto riconosciuto nel giudizio contro la compagnia
SIDA” e di aver “giammai sottoscritto alcun simile documento ovvero alcun impegno di tal genere o in tal senso”; diffidando CP_3
“dall'intraprendere qualunque ipotetica iniziativa e/o azione in mio illecito e indebito danno” e riservandosi ogni iniziativa “presso le competenti sedi sia civili che penali”.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'imprecisione nella seconda dichiarazione riguardo al contenuto del suo “impegno di pagamento”
(riferito al pagamento della metà di quanto avrebbe ricavato dal giudizio contro la
11 compagnia di assicurazioni, anziché alla restituzione di somme mutuate) non significa che la seconda dichiarazione si riferisse ad un'altra promessa di pagamento. Si riferiva, invece, come confortato dalle ammissioni dell'appellato alla polizia giudiziaria, alla vera causale della promessa. Inoltre, il tono e il contenuto della seconda dichiarazione, diametralmente opposta alla prima (nella quale, invece, ringraziava “per tutto quello che hai fatto nella mia vita e CP_3 dell'importante aiuto economico che mi hai offerto continuamente nei momenti di bisogno” e gli prometteva la restituzione delle somme di denaro ricevute in prestito
“nell'arco del nostro rapporto di amicizia”, fino al 2008, per un totale di € 400 mila), conferma l'insussistenza del debito riconosciuto nella prima dichiarazione di quattro mesi prima.
Deve ritenersi, perciò, raggiunta la prova che la dichiarazione del 9.8.2012 contiene la ricognizione di un debito (restituzione di somme mutuate) inesistente.
Dato che la promessa di pagamento non può assurgere di per sé a fonte di un'obbligazione che gli eredi del promittente hanno dimostrato essere priva del titolo dichiarato, risulta fondato il primo motivo di appello, il quale assorbe gli altri e comporta l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda di CP_3
[...]
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 400.000,00). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 321/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da CP_3
12 2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi CP_3
di giudizio in favore di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
che liquida in € 2.408,00 per spese vive (€ 560,00 per il Parte_2 primo grado ed € 1.848,00 per il secondo grado) ed € 19.000,00 per onorari di difesa (€ 10.000,00 per il primo grado ed € 9.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed
Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Giuseppe
Palladino, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 25/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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