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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/06/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 20.02.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1901/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Vitagliano, dall'Avv. Angela Barretta e dall'Avv. Anna Barretta, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in atti, dall'Avv. Leandro Pannuti, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.03.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di: - aver lavorato alle dipendenze della esercente l'attività di Controparte_1 commercio al dettaglio di oggettistica per la casa, dal 29.11.2016 al 08.06.2017, data in cui il rapporto cessava a seguito delle dimissioni rassegnate poiché non percepiva la giusta retribuzione- di aver prestato la propria attività lavorativa presso l'unità locale della convenuta sita in Marcianise presso il centro commerciale “La Reggia” , e di aver svolto mansioni di commesso addetto alla vendita e addetto alla cassa, inquadrabili al IV livello del CCNL Terziario, in luogo del riconosciuto VI livello del medesimo CCNL;
- in particolare, di essersi occupato di accogliere ed assistere la clientela nelle operazioni di scelta della merce, di aver provveduto all'allestimento del negozio, posizionando e rimpiazzando la merce sugli scaffali e nelle vetrine, di essersi occupato della prezzatura e confezionamento della merce, oltre che delle operazioni di cassa, incassando il prezzo delle vendite in contanti o tramite carte di pagamento;
- di aver lavorato sei giorni alla settimana, con riposo infrasettimanale a rotazione, per 6 ore giornaliere, e 36 settimanali, rese in turni dalle ore 10.00 alle ore 16.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 21.00, malgrado fosse inquadrato con contratto part-time per sole 24 ore settimanali;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione, le somme indicate nei corrispondenti prospetti paga e riportati nei conteggi allegati;
- di non aver percepito alcunchè a titolo di maggiorazione per il lavoro domenicale prestato;
- di aver percepito a titolo di 13ma mensilità, per l'anno 2016, la somma di euro 68,77; - di non aver percepito la 13ma e la 14ma mensilità per l'anno 2018; - di aver fruito di ferie nella misura indicata nelle buste paga, e di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva dei permessi e delle ex festività; - di aver percepito, a titolo di acconto sul TFR la somma di euro 331,45, e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la , in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_1 sentirla condannare – previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 9.543,78 per le causali in premessa, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare la nullità e/o inammissibilità del ricorso, per carenza dei requisiti richiesti dall'art.414 cpc. Nel merito rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, rappresentando che il rapporto di lavoro subordinato de quo era intercorso in ossequio a quanto indicato nel contratto individuale di lavoro sottoscritto, sia in riferimento alle mansioni svolte – riconducibili al livello di inquadramento riconosciuto – sia in riferimento all'orario di lavoro osservato dal lavoratore, pari a 24 ore settimanali, per 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato,
2 evidenziando, altresì, che al lavoratore era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro concordato. Rilevava, inoltre, l'infondatezza della domanda relativa all'indennità di mancato preavviso, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro era intervenuta a seguito delle dimissioni rese volontariamente dal ricorrente con comunicazione con cui lo stesso chiedeva di essere esonerato dal periodo di preavviso. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda. Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio, con l'escussione di tre testi, la causa veniva, dunque, rinviata per discussione con termine per note conclusionali. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025, i difensori delle parti hanno depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum. Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003). Volgendo al merito della fattispecie, ai fini della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che è documentata (oltre che ammessa dalla stessa parte resistente) l'intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti
3 per il periodo dal 29.11.2016 al 08.06.2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale , per 24 ore settimanali, ed inquadramento nel livello 6° CCNL Terziario (cfr. contratto di assunzione, buste paga). Parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati, l'effettuazione di un orario di lavoro maggiore di quello formalizzato, dunque il pagamento di somme non proporzionate rispetto alla quantità di lavoro prestato, oltre che non proporzionate alla qualità del lavoro prestato, in ragione dello svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello riconosciuto dalla resistente, ed ancora, il mancato pagamento della indennità sostitutiva delle ex festività e dei permessi non goduti, nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mancato pagamento del TFR nella dovuta misura, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Orbene, in ordine alla qualifica superiore rivendicata dal lavoratore, giova ricordare che al fine di verificare la fondatezza di tale domanda occorre che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. Nr. 20272/2010). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni della qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro. Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta, nonché l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicata in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli inquadramenti. Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria
4 di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione deve aver comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n. 11125/2001). Ciò posto, l'istante è stato inquadrato nel 6° livello retributivo del CCNL Commercio e chiede, invece, di accertare che le mansioni da lui in concreto svolte rientrano nel superiore 4° livello. A fondamento della domanda ha dedotto di avere svolto mansioni di addetto alla vendita e addetto alla cassa ed, in particolare, di avere accolto ed assistito la clientela nella scelta della merce, di avere provveduto all'allestimento degli scaffali e delle vetrine, alla prezzatura ed al confezionamento della merce, al compimento delle operazioni di cassa incassando il prezzo delle vendite. Parte resistente ha contestato che il ricorrente svolgesse tali mansioni di addetto alle vendite ed alla cassa, affermando che egli veniva assunto come aiutante commesso, che si limitava a mostrare ai clienti i prodotti in vendita, senza occuparsi né delle operazioni di cassa, né dell'allestimento del negozio. Ebbene, sulla scorta del CCNL Commercio, la cui applicazione al rapporto inter partes risulta per tabulas (v. contratto di assunzione), il 6° livello professionale comprende: “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, mentre il 4° livello comprende: ““i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: ..”.
“[…] 7. alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita CP_2 nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci. […] (v.si estratto CCNL in atti, prod. ricorrente). Ebbene, si osserva che il tratto distintivo tra le due declaratorie professionali, per quanto in questa sede interessa, è da rinvenire nella circostanza che i dipendenti inquadrati nel livello 4°, svolgono funzioni e compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, mentre quelli inquadrati nel 6° livello svolgono mansioni di semplici operazioni materiali.
5 Tali essendo le caratteristiche del livello di inquadramento preteso, ai fini della decisione è necessario valutare le risultanze dell'attività istruttoria e, in particolare, gli esiti della prova testimoniale, non risultando sufficiente, a parere del Tribunale, il solo dato formale emergente dalle buste paga e dal contratto- in cui si indica la mansione di “addetto alle vendite”-, ma dovendosi vagliare lo svolgimento delle mansioni in concreto. Il teste di parte ricorrente, sig. , escusso all'udienza del 24.03.2022, Testimone_1 dichiaratosi ex dipendente della convenuta, afferma: “eravamo colleghi di lavoro, abbiamo lavorato insieme fino a circa 4 o 5 anni fa, ma non ricordo con precisione le date. Lavoravamo in un negozio presso il centro commerciale “La Reggia”, si chiamava “Sherwood”. Sia io che il ricorrente eravamo addetti alle vendite, preciso che si vendevano articoli da regalo, cristallerie e porcellane. Oltre a noi c'erano altre 4 o 5 persone addette alle vendite, ci alternavamo su due turni in giornata. Il ricorrente lavorava anche lui su turni, talora di mattina, talora di pomeriggio. I turni erano 10-16, con un'ora di pausa pranzo, e poi dalle 16.00 alle 22.00. Preciso, se ben ricordo, che nel periodo invernale il turno terminava alle 21.00, ricordo l'orario di chiusura del centro commerciale. Io e il ricorrente osservavamo lo stesso turno circa un paio di volte a settimana. Tendenzialmente in ogni turno c'erano 2 persone addette alle vendite, ma di sabato e di domenica e nelle festività eravamo in 3. Noi addetti alle vendite ci occupavamo anche della cassa, quindi dei pagamenti. Preciso che ogni turno veniva individuato, tra gli addetti alle vendite, un responsabile di cassa. L'individuazione era fatta dal responsabile, sig. Persona_1
Lavoravamo dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo variabile. Il ricorrente, così come me, si occupava di sistemare la merce e di servire i clienti e poi del pagamento, ma non sempre. Preciso che quando ero io di turno con il ricorrente ero quasi sempre io il responsabile alla cassa, poiché avevo maggiore anzianità. Ho iniziato a lavorare per la resistente nel 1989 e sono stato licenziato circa 4-5 o 6 anni fa, non ricordo con precisione. Ho lavorato con il ricorrente per alcuni mesi, ma meno di un anno. Non ricordo se quando il mio rapporto è cessato il ricorrente lavorava ancora. Preciso che, verso la fine del rapporto di lavoro io fui spostato presso un altro punto vendita sito al centro commerciale di Melito e non ho più visto il ricorrente. Non ricordo precisamente il periodo temporale in cui io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme presso il negozio Sherwood, nel senso che non so collocarlo con precisione. Non è mai capitato che, quando eravamo io e il ricorrente lavoravamo in turno insieme, fosse lui ad occuparsi della cassa, nel senso che non era mai lui il responsabile di cassa. È tuttavia capitato, qualche volta, che, con il mio consenso, procedesse lui a ricevere il pagamento”. Ebbene, in primo luogo, appare evidente che l'assoluta genericità in merito alla collocazione temporale delle circostanze riferite dal teste rende impossibile la valorizzazione delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni rese dallo stesso. Ed invero il teste non ha saputo collocare temporalmente il periodo in cui ha lavorato insieme al ricorrente, né, soprattutto, la effettiva durata di tale periodo
6 (riferisce genericamente di“alcuni mesi”). Nemmeno ricorda se il ricorrente lavorasse ancora quando egli ha smesso di lavorare Inoltre la deposizione testimoniale appare anche intrinsecamente contraddittoria, laddove il teste dapprima dichiara che anche il ricorrente si occupava delle operazioni di cassa, per poi affermare, nel prosieguo delle escussione, che tutte le volte in cui ha lavorato nello stesso turno con il ricorrente, era lui stesso ad essere il responsabile della cassa e non il ricorrente. Da quanto evidenziato discende l'impossibilità di valorizzare le suddette dichiarazioni testimoniali ai fini della presente decisione, poiché non attendibili. Il teste , indicato da entrambe le parti, escusso all'udienza del Testimone_2
23.06.2022, dichiaratosi ex dipendente della convenuta dal 1994/1995 al 2017, afferma: “sono stato licenziato se non erro averso la fine del 2017, non so essere più preciso<….>Conosco il ricorrente poiché siamo stati colleghi di lavoro sebbene per un breve periodo, preciso che si è trattato di circa un annetto, anche meno, nel periodo antecedente alla cessazione del mio rapporto di lavoro. Lavoravamo entrambi presso il negozio denominato
“Sherwood” che si trova presso il centro commerciale “La Reggia”, io svolgevo mansioni di addetto alle vendite, anche il ricorrente svolgeva queste mansioni. Preciso che per il primo periodo di lavoro il ricorrente si limitava a svolgere mansioni di aiuto alle vendite poiché doveva imparare il mestiere. Sia io che il ricorrente svolgevamo esclusivamente le mansioni di addetto alle vendite, senza occuparci della cassa. Alla cassa c'era la sig.ra , responsabile del punto Controparte_3 vendita e anche il sig. Preciso inoltre che c'era anche il sig. Parte_2 Controparte_4 che si occupava sia della cassa che delle vendite. Lavoravamo su turni giornalieri, ciascuno di quattro ore. Il negozio apriva alle 10.00 e chiudeva alle ore 21.00 o 22.00, a seconda del periodo estivo o invernale. Preciso che non ricordo se i turni fossero 3 o 4, ma probabilmente erano 3. È capitato che io svolgessi lo stesso turno del ricorrente, tanto accadeva circa 2 o 3 volte a settimana. In ciascun turno c'erano due addetti alle vendite ed un responsabile di cassa. Preciso che il ruolo di responsabile di cassa era rivestito o dalla sig.ra o dal sig. o dal sig. CP_3 Parte_2
. Il ricorrente, così come me, si occupava della assistenza al cliente nella scelta Controparte_4 del prodotto, non si è mai occupato dei pagamenti. Il negozio era aperto dal lunedì alla domenica, io lavoravo 6 giorni su 7 e il mio giorno di riposo coincideva con la domenica. Non so quale fosse il giorno di riposo del ricorrente. Le volte in cui ho osservato il turno di lavoro insieme al ricorrente, una volta terminato il turno, andavo via. Non so cosa facesse dopo il ricorrente. Se ben ricordo nel periodo invernale la chiusura del locale era fissata alle ore 21.00 mentre d'estate alle ore 22.00. All'occorrenza, ossia se c'erano più clienti in negozio, sia la sig.ra che il sig. Controparte_3 si occupavano anche delle vendite oltre che della cassa. Il periodo iniziale durante il Parte_2 quale il ricorrente ha svolto mansioni di “aiuto alle vendite” è durato circa un mesetto. Non so chi lavorasse la domenica in negozio. So che di domenica la sig.ra si recava in Parte_3 negozio per la disposizione delle vetrine e l'esposizione della merce.”
7 Il teste di parte resistente sig. , escusso all'udienza del 16.12.2021, Parte_2 dichiaratosi figlio di uno dei soci della convenuta nonché dipendente della stessa dalla seconda metà dell'anno 2015 al settembre 2018, afferma: “conosco il ricorrente perché lui lavorava presso il negozio della società che si trova al centro commerciale “La Reggia” a Marcianise. Il negozio si chiama “Sherwood of England”. I primi due anni di lavoro ero spesso presente in negozio, preciso che io avevo la qualifica di responsabile vendite. Lavoravo osservando orario di lavoro variabile, articolato su turni, 10-14, 14-18 oppure 17-21. Il ricorrente lavorava in negozio, si occupava di mostrare la merce ai clienti e, se un cliente decideva di acquistare, lui lo portava alla cassa, ma non si occupava del pagamento. Preciso che in negozio si vendeva oggettistica per la casa, ossia piccoli elementi di arredo. Oltre al ricorrente, nel negozio lavoravano e Quest'ultima, se non erro, era la responsabile del Testimone_2 Controparte_3 negozio, oltre a me. Il se non erro, era assistente alle vendite, come il ricorrente. Il Tes_2 negozio era aperto dal lunedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 21, nei mesi invernali, e dalle 10 alle 22 nei mesi estivi. Non ricordo quali fossero i giorni di lavoro del ricorrente, ma osservava i turni che prima ho descritto. Preciso che si osservava un unico turno nella giornata, di massimo quattro ore. Alla cassa c'ero io oppure la oppure, di solito, il sabato o la domenica CP_3
c'era mio padre, o l'amministratore dell'azienda, all'epoca dei Persona_1 Controparte_4 fatti. Il sabato e la domenica il ricorrente non lavorava. Voglio precisare che nel negozio lavorava come assistente alle vendite anche tale;
voglio altresì precisare che nel fine settimana, Persona_2 ossia di sabato e di domenica, il ruolo di assistente alle vendite veniva svolto dai responsabili alle vendite, poiché nessuno degli assistenti alle vendite lavorava nel fine settimana. Normalmente in negozio erano presenti, contestualmente due persone, ossia un assistente alle vendite ed un responsabile ed i turni osservati erano quelli che ho descritto. Poteva capitare che il responsabile osservasse due turni in un giorno. Nel fine settimana erano presenti in negozio sempre due persone e, segnatamente, il responsabile alle vendite che si occupava, però, dell'assistenza ai clienti e poi un dirigente dell'azienda che si occupava della cassa.” Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e , può ritenersi che le Tes_2 Pt_2 mansioni svolte dal ricorrente non richiedano specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite( come invece richieste dal IV livello del CCNL). Ed invero il teste della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in Tes_2 ragione della posizione di terzietà rispetto alle parti al momento della testimonianza, nonché della chiarezza e linearità del narrato, fondato sulla diretta percezione dei fatti-, ha in sostanza affermato che il ricorrente si occupava della assistenza al cliente nella scelta del prodotto, senza occuparsi della cassa. Il teste , la cui testimonianza appare invero generica, avendo egli affermato di Pt_2 avere lavorato per la resistente dalla metà dell'anno 2015 al settembre 2018 recandosi “spesso”, nei primi due anni, presso il negozio in cui lavorava il ricorrente, senza alcuna ulteriore precisazione temporale sulla frequenza, ha comunque
8 sostanzialmente confermato quanto riferito dal teste , affermando che “Il Tes_2 ricorrente lavorava in negozio, si occupava di mostrare la merce ai clienti e, se un cliente decideva di acquistare, lui lo portava alla cassa, ma non si occupava del pagamento”. . Ebbene i suddetti testi (evidenziato che l'utilizzo del termine di “addetto alle vendite” risulta essere una mera qualificazione-valutazione del dichiarante) riferiscono sostanzialmente che il ricorrente si limitava a mostrare la merce ai clienti, ma che non si occupava della vendita in senso stretto (ad es. operazioni di cassa, di confezionamento etc). Inoltre nessuno dei due testi ha riferito che il ricorrente si occupasse dell'allestimento e del posizionamento della merce sugli scaffali e nelle vetrine, né del rimpiazzo della stessa, né della prezzatura e del confezionamento. Dunque, alla luce delle suvviste risultanze della prova testimoniale, deve ritenersi che le attività svolte dal ricorrente si concretizzavano in mere attività materiali che si estrinsecano nello svolgimento di semplici operazioni, ossia prendere merci e mostrale ai clienti, per le quali sono sufficienti elementari capacità pratiche, operazioni insomma che non richiedono particolari conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, dunque non ricadenti nel IV livello. Va infatti rilevato che l'appartenenza al 4° livello retributivo è di pertinenza, tra gli altri, dei lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, ed in ordine a tali conoscenze e capacità, espressamente previste per il quarto livello dal CCNL citato, il ricorrente non ha svolto allegazioni, né offerto prove. In definitiva le mansioni svolte dal ricorrente, per come emerse dalla prova testimoniale, e consistenti nella sola attività di mostrare la merce ai clienti, non paiono di per sé sole sufficienti alla attribuzione del profilo di commesso addetto alla vendita al pubblico di cui al IV livello del CCNL, in mancanza di prova dello svolgimento, da parte del ricorrente delle. operazioni di cassa, del confezionamento e dell'allestimento, del posizionamento della merce sugli scaffali e nelle vetrine, o del rimpiazzo della stessa, o della prezzatura. Di contro le stesse paiono piuttosto riconducibili a quelle del “dimostratore”, ovvero dell'addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali, che il CCNL prevede comunque come di 6° livello.(cfr. CCNL in atti) In ogni caso, e conclusivamente, va ulteriormente ribadito che non è emerso dall'istruttoria né che il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel livello preteso, né tantomeno, se anche le avesse realmente svolte, che lo abbia fatto con continuità e prevalenza, avendo il teste dichiarato di avere condiviso il Tes_2 turno di lavoro con il ricorrente duo o tre volte a settimana, ed avendo il teste genericamente dichiarato di essere spesso presente in negozio, senza alcuna Tes_3 altra specificazione temporale.
9 Ne discende, pertanto, che la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento non può trovare accoglimento. Quanto alle ulteriori reclamate differenze retributive, e limitando l'indagine al livello di inquadramento già riconosciuto, si osserva quanto segue. Quanto alle somme richieste per il lavoro supplementare asseritamente prestato(36 ore in luogo di 24 pattuite), a fronte della specifica contestazione della resistente, il ricorrente –non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la convenuta oltre l'orario di lavoro formalizzato, atteso che l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso, non ha trovato conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, già innanzi riportate, e ciò in considerazione della circostanza che l' osservazione diretta dell'attività del ricorrente da parte dei testi escussi è stata limitata unicamente ad un paio di occasioni settimanali di condivisione del turno, con conseguente impossibilità di una ricostruzione completa della effettiva articolazione e consistenza oraria della prestazione lavorativa dell'istante. Com'è noto la prova in ordine al lavoro straordinario e supplementare deve essere rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389). Ne discende che, indimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore di quello pattuito e risultante dalle buste paga, la domanda volta al pagamento delle differenze retributive fondate sul maggiore orario di lavoro è infondata e va rigettata. Parimenti non può trovare accoglimento il capo di domanda relativo alla maggiorazione per il lavoro domenicale asseritamente prestato, attesa la estrema genericità delle allegazioni contenute in ricorso, posto che non si comprende quante volte il ricorrente abbia lavorato di domenica e per quante ore. Parte ricorrente deduce poi in ricorso di aver goduto di ferie nella misura riportata dai prospetti paga, di non aver fruito di permessi ed ex festività e, tuttavia, di non aver percepito alcunchè a titolo di indennità sostitutiva. Si osserva in proposito che con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e per festività lavorate, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'avvenuta prestazione di lavoro nei giorni ad esse destinati ("Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”; per tutte, Cass.
10 Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi. Nel caso di specie l'istante ha del tutto genericamente allegato il mancato godimento dei permessi e delle festività, senza alcuna puntale deduzione dei giorni, quantomeno dal punto di vista numerico, ad essi destinati, in cui avrebbe, di contro, prestato attività lavorativa .Di conseguenza, il ricorso , stante la carenza di allegazione evidenziata, deve essere rigettato anche in relazione a tale domanda. Ed ancora, non può trovare accoglimento la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, attesa la eccessiva genericità del ricorso nella allegazione dei relativi fatti costitutivi - deducendosi unicamente che il ricorrente si dimetteva
“per giusta causa costituita dal mancato riconoscimento del livello e dell'orario di lavoro”-, ed in mancanza di qualsivoglia domanda di accertamento della idoneità della condotta della datrice di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni. In punto di diritto va, infatti, seppur brevemente, premesso che sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso, esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso. Nel caso di specie, poi, la deduzione di parte ricorrente in merito alla natura delle rassegnate dimissioni è, altresì, sconfessata dalla lettera di dimissioni volontarie, versata in atti dalla parte resistente (cfr. prod. resistente),ed in relazione alla quale nulla ha rilevato parte ricorrente, con la quale lo stesso lavoratore chiede di essere esonerato dall'obbligo di preavviso. Con riferimento alle mensilità aggiuntive ed al TFR, si osserva che (pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro, svoltosi secondo le emergenze documentali) avendo parte ricorrente allegato l'inadempimento della controparte - deducendo di non avere percepito nulla per la 13ma e 14ma per l'anno 2017 e di avere percepito a titolo di tfr solo un acconto di euro 331,45- incombeva allora sulla convenuta l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto, in virtù dei principi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali. Orbene, parte datoriale ha dedotto di aver corrisposto tutto quanto spettante in favore del ricorrente per tali titoli, come da prospetti paga che versava in atti, ed è noto che L'onere della prova dell'avvenuto pagamento incombe dunque sul datore di lavoro laddove le buste paga non sono adeguatamente quietanzate.
11 Nel caso de quo, quanto al TFR, -premesso che relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente (essendo evidentemente effettuati sulla base di un diverso livello di inquadramento e su un maggiore orario, che per tutto quanto sopra esposto, non sono provati), ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alla busta paga versata in atti dalla parte resistente- posto che dalla busta paga, regolarmente sottoscritta per quietanza, risulta che l'importo dovuto a titolo di TFR è di euro 331,45. (v. busta paga del mese di luglio 2017 , prod.resistente), nulla altro spetta al ricorrente a tale titolo. Ed ancora, la suddetta busta paga relativa alla corresponsione dei ratei di fine rapporto, riporta, oltre al TFR, anche la 13ma mensilità( per euro 481,42) ed il
“residuo 14ma mensilità (per euro 68,47)e risulta, come detto, debitamente quietanzata dal ricorrente, con la conseguenza che nulla spetta al ricorrente per tali titoli. Di contro, il prospetto paga relativo alla 14ma mensilità per l'anno 2017, non risulta essere sottoscritto per quietanza.Per i principi suesposti, non essendo la predetta busta paga correlata da idonea quietanza di pagamento, l'onere della prova del pagamento di quanto nella stessa riportato incombe sul datore di lavoro.
In assenza di ulteriore documentazione probante il pagamento, si deve concludere per l'accoglimento della domanda relativa alla 14ma mensilità maturata per gli anni 2016-2017.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi elaborati dal ricorrente, essendo effettuati sulla base di un diverso livello di inquadramento e su un maggiore orario non spettanti, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alla busta paga versata in atti dalla parte resistente.
Orbene, quanto alla 14ma mensilità maturata per gli anni 2016-2017, dalla busta paga del mese di luglio 2017, emerge che la somma lorda spettante al ricorrente a tale titolo ammonta ad euro 481,42.
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti del resistente per il periodo di lavoro decorrente dal 29.11.2016 al 08.06.2017 della somma di € 481,42 a titolo di 14ma mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
Ne discende che la resistente va condannata al pagamento dell'importo di euro 481,42 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
12 La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale ed assai limitato accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente CP_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
481,42 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2. compensa le spese di lite. Si comunichi Nola, 28.06.2025 Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 20.02.2025, visti gli atti, lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1901/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Vitagliano, dall'Avv. Angela Barretta e dall'Avv. Anna Barretta, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in atti, dall'Avv. Leandro Pannuti, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.03.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di: - aver lavorato alle dipendenze della esercente l'attività di Controparte_1 commercio al dettaglio di oggettistica per la casa, dal 29.11.2016 al 08.06.2017, data in cui il rapporto cessava a seguito delle dimissioni rassegnate poiché non percepiva la giusta retribuzione- di aver prestato la propria attività lavorativa presso l'unità locale della convenuta sita in Marcianise presso il centro commerciale “La Reggia” , e di aver svolto mansioni di commesso addetto alla vendita e addetto alla cassa, inquadrabili al IV livello del CCNL Terziario, in luogo del riconosciuto VI livello del medesimo CCNL;
- in particolare, di essersi occupato di accogliere ed assistere la clientela nelle operazioni di scelta della merce, di aver provveduto all'allestimento del negozio, posizionando e rimpiazzando la merce sugli scaffali e nelle vetrine, di essersi occupato della prezzatura e confezionamento della merce, oltre che delle operazioni di cassa, incassando il prezzo delle vendite in contanti o tramite carte di pagamento;
- di aver lavorato sei giorni alla settimana, con riposo infrasettimanale a rotazione, per 6 ore giornaliere, e 36 settimanali, rese in turni dalle ore 10.00 alle ore 16.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 21.00, malgrado fosse inquadrato con contratto part-time per sole 24 ore settimanali;
- di aver percepito, a titolo di retribuzione, le somme indicate nei corrispondenti prospetti paga e riportati nei conteggi allegati;
- di non aver percepito alcunchè a titolo di maggiorazione per il lavoro domenicale prestato;
- di aver percepito a titolo di 13ma mensilità, per l'anno 2016, la somma di euro 68,77; - di non aver percepito la 13ma e la 14ma mensilità per l'anno 2018; - di aver fruito di ferie nella misura indicata nelle buste paga, e di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva dei permessi e delle ex festività; - di aver percepito, a titolo di acconto sul TFR la somma di euro 331,45, e di non aver percepito l'indennità sostitutiva del preavviso. Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la , in persona del legale rapp.te p.t., per Controparte_1 sentirla condannare – previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto - al pagamento dell'importo di euro 9.543,78 per le causali in premessa, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare la nullità e/o inammissibilità del ricorso, per carenza dei requisiti richiesti dall'art.414 cpc. Nel merito rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, rappresentando che il rapporto di lavoro subordinato de quo era intercorso in ossequio a quanto indicato nel contratto individuale di lavoro sottoscritto, sia in riferimento alle mansioni svolte – riconducibili al livello di inquadramento riconosciuto – sia in riferimento all'orario di lavoro osservato dal lavoratore, pari a 24 ore settimanali, per 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato,
2 evidenziando, altresì, che al lavoratore era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro concordato. Rilevava, inoltre, l'infondatezza della domanda relativa all'indennità di mancato preavviso, atteso che la cessazione del rapporto di lavoro era intervenuta a seguito delle dimissioni rese volontariamente dal ricorrente con comunicazione con cui lo stesso chiedeva di essere esonerato dal periodo di preavviso. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda. Ammesse le parti alla prova testimoniale ed assunto il mezzo istruttorio, con l'escussione di tre testi, la causa veniva, dunque, rinviata per discussione con termine per note conclusionali. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.02.2025, i difensori delle parti hanno depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum. Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003). Volgendo al merito della fattispecie, ai fini della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che è documentata (oltre che ammessa dalla stessa parte resistente) l'intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti
3 per il periodo dal 29.11.2016 al 08.06.2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale , per 24 ore settimanali, ed inquadramento nel livello 6° CCNL Terziario (cfr. contratto di assunzione, buste paga). Parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati, l'effettuazione di un orario di lavoro maggiore di quello formalizzato, dunque il pagamento di somme non proporzionate rispetto alla quantità di lavoro prestato, oltre che non proporzionate alla qualità del lavoro prestato, in ragione dello svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello riconosciuto dalla resistente, ed ancora, il mancato pagamento della indennità sostitutiva delle ex festività e dei permessi non goduti, nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mancato pagamento del TFR nella dovuta misura, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Orbene, in ordine alla qualifica superiore rivendicata dal lavoratore, giova ricordare che al fine di verificare la fondatezza di tale domanda occorre che il giudice compia il seguente percorso logico-giuridico: - accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal ricorrente;
- individuazione delle qualifiche e gradi previsti nei CCNL;
- raffronto tra i tratti distintivi tra la qualifica/grado attribuita dal datore e quella vantata in giudizio, comparata con le risultanze probatorie raggiunte con riguardo alle mansioni effettivamente svolte (cfr. in tal senso anche Cass. Sez. Lav. Nr. 20272/2010). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda. In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni della qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro. Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta, nonché l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicata in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli inquadramenti. Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale. Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria
4 di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione deve aver comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n. 11125/2001). Ciò posto, l'istante è stato inquadrato nel 6° livello retributivo del CCNL Commercio e chiede, invece, di accertare che le mansioni da lui in concreto svolte rientrano nel superiore 4° livello. A fondamento della domanda ha dedotto di avere svolto mansioni di addetto alla vendita e addetto alla cassa ed, in particolare, di avere accolto ed assistito la clientela nella scelta della merce, di avere provveduto all'allestimento degli scaffali e delle vetrine, alla prezzatura ed al confezionamento della merce, al compimento delle operazioni di cassa incassando il prezzo delle vendite. Parte resistente ha contestato che il ricorrente svolgesse tali mansioni di addetto alle vendite ed alla cassa, affermando che egli veniva assunto come aiutante commesso, che si limitava a mostrare ai clienti i prodotti in vendita, senza occuparsi né delle operazioni di cassa, né dell'allestimento del negozio. Ebbene, sulla scorta del CCNL Commercio, la cui applicazione al rapporto inter partes risulta per tabulas (v. contratto di assunzione), il 6° livello professionale comprende: “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, mentre il 4° livello comprende: ““i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: ..”.
“[…] 7. alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita CP_2 nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci. […] (v.si estratto CCNL in atti, prod. ricorrente). Ebbene, si osserva che il tratto distintivo tra le due declaratorie professionali, per quanto in questa sede interessa, è da rinvenire nella circostanza che i dipendenti inquadrati nel livello 4°, svolgono funzioni e compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, mentre quelli inquadrati nel 6° livello svolgono mansioni di semplici operazioni materiali.
5 Tali essendo le caratteristiche del livello di inquadramento preteso, ai fini della decisione è necessario valutare le risultanze dell'attività istruttoria e, in particolare, gli esiti della prova testimoniale, non risultando sufficiente, a parere del Tribunale, il solo dato formale emergente dalle buste paga e dal contratto- in cui si indica la mansione di “addetto alle vendite”-, ma dovendosi vagliare lo svolgimento delle mansioni in concreto. Il teste di parte ricorrente, sig. , escusso all'udienza del 24.03.2022, Testimone_1 dichiaratosi ex dipendente della convenuta, afferma: “eravamo colleghi di lavoro, abbiamo lavorato insieme fino a circa 4 o 5 anni fa, ma non ricordo con precisione le date. Lavoravamo in un negozio presso il centro commerciale “La Reggia”, si chiamava “Sherwood”. Sia io che il ricorrente eravamo addetti alle vendite, preciso che si vendevano articoli da regalo, cristallerie e porcellane. Oltre a noi c'erano altre 4 o 5 persone addette alle vendite, ci alternavamo su due turni in giornata. Il ricorrente lavorava anche lui su turni, talora di mattina, talora di pomeriggio. I turni erano 10-16, con un'ora di pausa pranzo, e poi dalle 16.00 alle 22.00. Preciso, se ben ricordo, che nel periodo invernale il turno terminava alle 21.00, ricordo l'orario di chiusura del centro commerciale. Io e il ricorrente osservavamo lo stesso turno circa un paio di volte a settimana. Tendenzialmente in ogni turno c'erano 2 persone addette alle vendite, ma di sabato e di domenica e nelle festività eravamo in 3. Noi addetti alle vendite ci occupavamo anche della cassa, quindi dei pagamenti. Preciso che ogni turno veniva individuato, tra gli addetti alle vendite, un responsabile di cassa. L'individuazione era fatta dal responsabile, sig. Persona_1
Lavoravamo dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo variabile. Il ricorrente, così come me, si occupava di sistemare la merce e di servire i clienti e poi del pagamento, ma non sempre. Preciso che quando ero io di turno con il ricorrente ero quasi sempre io il responsabile alla cassa, poiché avevo maggiore anzianità. Ho iniziato a lavorare per la resistente nel 1989 e sono stato licenziato circa 4-5 o 6 anni fa, non ricordo con precisione. Ho lavorato con il ricorrente per alcuni mesi, ma meno di un anno. Non ricordo se quando il mio rapporto è cessato il ricorrente lavorava ancora. Preciso che, verso la fine del rapporto di lavoro io fui spostato presso un altro punto vendita sito al centro commerciale di Melito e non ho più visto il ricorrente. Non ricordo precisamente il periodo temporale in cui io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme presso il negozio Sherwood, nel senso che non so collocarlo con precisione. Non è mai capitato che, quando eravamo io e il ricorrente lavoravamo in turno insieme, fosse lui ad occuparsi della cassa, nel senso che non era mai lui il responsabile di cassa. È tuttavia capitato, qualche volta, che, con il mio consenso, procedesse lui a ricevere il pagamento”. Ebbene, in primo luogo, appare evidente che l'assoluta genericità in merito alla collocazione temporale delle circostanze riferite dal teste rende impossibile la valorizzazione delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni rese dallo stesso. Ed invero il teste non ha saputo collocare temporalmente il periodo in cui ha lavorato insieme al ricorrente, né, soprattutto, la effettiva durata di tale periodo
6 (riferisce genericamente di“alcuni mesi”). Nemmeno ricorda se il ricorrente lavorasse ancora quando egli ha smesso di lavorare Inoltre la deposizione testimoniale appare anche intrinsecamente contraddittoria, laddove il teste dapprima dichiara che anche il ricorrente si occupava delle operazioni di cassa, per poi affermare, nel prosieguo delle escussione, che tutte le volte in cui ha lavorato nello stesso turno con il ricorrente, era lui stesso ad essere il responsabile della cassa e non il ricorrente. Da quanto evidenziato discende l'impossibilità di valorizzare le suddette dichiarazioni testimoniali ai fini della presente decisione, poiché non attendibili. Il teste , indicato da entrambe le parti, escusso all'udienza del Testimone_2
23.06.2022, dichiaratosi ex dipendente della convenuta dal 1994/1995 al 2017, afferma: “sono stato licenziato se non erro averso la fine del 2017, non so essere più preciso<….>Conosco il ricorrente poiché siamo stati colleghi di lavoro sebbene per un breve periodo, preciso che si è trattato di circa un annetto, anche meno, nel periodo antecedente alla cessazione del mio rapporto di lavoro. Lavoravamo entrambi presso il negozio denominato
“Sherwood” che si trova presso il centro commerciale “La Reggia”, io svolgevo mansioni di addetto alle vendite, anche il ricorrente svolgeva queste mansioni. Preciso che per il primo periodo di lavoro il ricorrente si limitava a svolgere mansioni di aiuto alle vendite poiché doveva imparare il mestiere. Sia io che il ricorrente svolgevamo esclusivamente le mansioni di addetto alle vendite, senza occuparci della cassa. Alla cassa c'era la sig.ra , responsabile del punto Controparte_3 vendita e anche il sig. Preciso inoltre che c'era anche il sig. Parte_2 Controparte_4 che si occupava sia della cassa che delle vendite. Lavoravamo su turni giornalieri, ciascuno di quattro ore. Il negozio apriva alle 10.00 e chiudeva alle ore 21.00 o 22.00, a seconda del periodo estivo o invernale. Preciso che non ricordo se i turni fossero 3 o 4, ma probabilmente erano 3. È capitato che io svolgessi lo stesso turno del ricorrente, tanto accadeva circa 2 o 3 volte a settimana. In ciascun turno c'erano due addetti alle vendite ed un responsabile di cassa. Preciso che il ruolo di responsabile di cassa era rivestito o dalla sig.ra o dal sig. o dal sig. CP_3 Parte_2
. Il ricorrente, così come me, si occupava della assistenza al cliente nella scelta Controparte_4 del prodotto, non si è mai occupato dei pagamenti. Il negozio era aperto dal lunedì alla domenica, io lavoravo 6 giorni su 7 e il mio giorno di riposo coincideva con la domenica. Non so quale fosse il giorno di riposo del ricorrente. Le volte in cui ho osservato il turno di lavoro insieme al ricorrente, una volta terminato il turno, andavo via. Non so cosa facesse dopo il ricorrente. Se ben ricordo nel periodo invernale la chiusura del locale era fissata alle ore 21.00 mentre d'estate alle ore 22.00. All'occorrenza, ossia se c'erano più clienti in negozio, sia la sig.ra che il sig. Controparte_3 si occupavano anche delle vendite oltre che della cassa. Il periodo iniziale durante il Parte_2 quale il ricorrente ha svolto mansioni di “aiuto alle vendite” è durato circa un mesetto. Non so chi lavorasse la domenica in negozio. So che di domenica la sig.ra si recava in Parte_3 negozio per la disposizione delle vetrine e l'esposizione della merce.”
7 Il teste di parte resistente sig. , escusso all'udienza del 16.12.2021, Parte_2 dichiaratosi figlio di uno dei soci della convenuta nonché dipendente della stessa dalla seconda metà dell'anno 2015 al settembre 2018, afferma: “conosco il ricorrente perché lui lavorava presso il negozio della società che si trova al centro commerciale “La Reggia” a Marcianise. Il negozio si chiama “Sherwood of England”. I primi due anni di lavoro ero spesso presente in negozio, preciso che io avevo la qualifica di responsabile vendite. Lavoravo osservando orario di lavoro variabile, articolato su turni, 10-14, 14-18 oppure 17-21. Il ricorrente lavorava in negozio, si occupava di mostrare la merce ai clienti e, se un cliente decideva di acquistare, lui lo portava alla cassa, ma non si occupava del pagamento. Preciso che in negozio si vendeva oggettistica per la casa, ossia piccoli elementi di arredo. Oltre al ricorrente, nel negozio lavoravano e Quest'ultima, se non erro, era la responsabile del Testimone_2 Controparte_3 negozio, oltre a me. Il se non erro, era assistente alle vendite, come il ricorrente. Il Tes_2 negozio era aperto dal lunedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 21, nei mesi invernali, e dalle 10 alle 22 nei mesi estivi. Non ricordo quali fossero i giorni di lavoro del ricorrente, ma osservava i turni che prima ho descritto. Preciso che si osservava un unico turno nella giornata, di massimo quattro ore. Alla cassa c'ero io oppure la oppure, di solito, il sabato o la domenica CP_3
c'era mio padre, o l'amministratore dell'azienda, all'epoca dei Persona_1 Controparte_4 fatti. Il sabato e la domenica il ricorrente non lavorava. Voglio precisare che nel negozio lavorava come assistente alle vendite anche tale;
voglio altresì precisare che nel fine settimana, Persona_2 ossia di sabato e di domenica, il ruolo di assistente alle vendite veniva svolto dai responsabili alle vendite, poiché nessuno degli assistenti alle vendite lavorava nel fine settimana. Normalmente in negozio erano presenti, contestualmente due persone, ossia un assistente alle vendite ed un responsabile ed i turni osservati erano quelli che ho descritto. Poteva capitare che il responsabile osservasse due turni in un giorno. Nel fine settimana erano presenti in negozio sempre due persone e, segnatamente, il responsabile alle vendite che si occupava, però, dell'assistenza ai clienti e poi un dirigente dell'azienda che si occupava della cassa.” Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi e , può ritenersi che le Tes_2 Pt_2 mansioni svolte dal ricorrente non richiedano specifiche competenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite( come invece richieste dal IV livello del CCNL). Ed invero il teste della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in Tes_2 ragione della posizione di terzietà rispetto alle parti al momento della testimonianza, nonché della chiarezza e linearità del narrato, fondato sulla diretta percezione dei fatti-, ha in sostanza affermato che il ricorrente si occupava della assistenza al cliente nella scelta del prodotto, senza occuparsi della cassa. Il teste , la cui testimonianza appare invero generica, avendo egli affermato di Pt_2 avere lavorato per la resistente dalla metà dell'anno 2015 al settembre 2018 recandosi “spesso”, nei primi due anni, presso il negozio in cui lavorava il ricorrente, senza alcuna ulteriore precisazione temporale sulla frequenza, ha comunque
8 sostanzialmente confermato quanto riferito dal teste , affermando che “Il Tes_2 ricorrente lavorava in negozio, si occupava di mostrare la merce ai clienti e, se un cliente decideva di acquistare, lui lo portava alla cassa, ma non si occupava del pagamento”. . Ebbene i suddetti testi (evidenziato che l'utilizzo del termine di “addetto alle vendite” risulta essere una mera qualificazione-valutazione del dichiarante) riferiscono sostanzialmente che il ricorrente si limitava a mostrare la merce ai clienti, ma che non si occupava della vendita in senso stretto (ad es. operazioni di cassa, di confezionamento etc). Inoltre nessuno dei due testi ha riferito che il ricorrente si occupasse dell'allestimento e del posizionamento della merce sugli scaffali e nelle vetrine, né del rimpiazzo della stessa, né della prezzatura e del confezionamento. Dunque, alla luce delle suvviste risultanze della prova testimoniale, deve ritenersi che le attività svolte dal ricorrente si concretizzavano in mere attività materiali che si estrinsecano nello svolgimento di semplici operazioni, ossia prendere merci e mostrale ai clienti, per le quali sono sufficienti elementari capacità pratiche, operazioni insomma che non richiedono particolari conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, dunque non ricadenti nel IV livello. Va infatti rilevato che l'appartenenza al 4° livello retributivo è di pertinenza, tra gli altri, dei lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, ed in ordine a tali conoscenze e capacità, espressamente previste per il quarto livello dal CCNL citato, il ricorrente non ha svolto allegazioni, né offerto prove. In definitiva le mansioni svolte dal ricorrente, per come emerse dalla prova testimoniale, e consistenti nella sola attività di mostrare la merce ai clienti, non paiono di per sé sole sufficienti alla attribuzione del profilo di commesso addetto alla vendita al pubblico di cui al IV livello del CCNL, in mancanza di prova dello svolgimento, da parte del ricorrente delle. operazioni di cassa, del confezionamento e dell'allestimento, del posizionamento della merce sugli scaffali e nelle vetrine, o del rimpiazzo della stessa, o della prezzatura. Di contro le stesse paiono piuttosto riconducibili a quelle del “dimostratore”, ovvero dell'addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali, che il CCNL prevede comunque come di 6° livello.(cfr. CCNL in atti) In ogni caso, e conclusivamente, va ulteriormente ribadito che non è emerso dall'istruttoria né che il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel livello preteso, né tantomeno, se anche le avesse realmente svolte, che lo abbia fatto con continuità e prevalenza, avendo il teste dichiarato di avere condiviso il Tes_2 turno di lavoro con il ricorrente duo o tre volte a settimana, ed avendo il teste genericamente dichiarato di essere spesso presente in negozio, senza alcuna Tes_3 altra specificazione temporale.
9 Ne discende, pertanto, che la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento non può trovare accoglimento. Quanto alle ulteriori reclamate differenze retributive, e limitando l'indagine al livello di inquadramento già riconosciuto, si osserva quanto segue. Quanto alle somme richieste per il lavoro supplementare asseritamente prestato(36 ore in luogo di 24 pattuite), a fronte della specifica contestazione della resistente, il ricorrente –non ha fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la convenuta oltre l'orario di lavoro formalizzato, atteso che l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso, non ha trovato conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, già innanzi riportate, e ciò in considerazione della circostanza che l' osservazione diretta dell'attività del ricorrente da parte dei testi escussi è stata limitata unicamente ad un paio di occasioni settimanali di condivisione del turno, con conseguente impossibilità di una ricostruzione completa della effettiva articolazione e consistenza oraria della prestazione lavorativa dell'istante. Com'è noto la prova in ordine al lavoro straordinario e supplementare deve essere rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389). Ne discende che, indimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore di quello pattuito e risultante dalle buste paga, la domanda volta al pagamento delle differenze retributive fondate sul maggiore orario di lavoro è infondata e va rigettata. Parimenti non può trovare accoglimento il capo di domanda relativo alla maggiorazione per il lavoro domenicale asseritamente prestato, attesa la estrema genericità delle allegazioni contenute in ricorso, posto che non si comprende quante volte il ricorrente abbia lavorato di domenica e per quante ore. Parte ricorrente deduce poi in ricorso di aver goduto di ferie nella misura riportata dai prospetti paga, di non aver fruito di permessi ed ex festività e, tuttavia, di non aver percepito alcunchè a titolo di indennità sostitutiva. Si osserva in proposito che con riguardo alla domanda di pagamento di somme a titolo di mancata fruizione di riposi e per festività lavorate, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'avvenuta prestazione di lavoro nei giorni ad esse destinati ("Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”; per tutte, Cass.
10 Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009); principi del tutto analoghi sono, poi, affermati in ordine alla richiesta di pagamento di somme a titolo di permessi non goduti, mancati riposi e lavoro prestato nei giorni festivi. Nel caso di specie l'istante ha del tutto genericamente allegato il mancato godimento dei permessi e delle festività, senza alcuna puntale deduzione dei giorni, quantomeno dal punto di vista numerico, ad essi destinati, in cui avrebbe, di contro, prestato attività lavorativa .Di conseguenza, il ricorso , stante la carenza di allegazione evidenziata, deve essere rigettato anche in relazione a tale domanda. Ed ancora, non può trovare accoglimento la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, attesa la eccessiva genericità del ricorso nella allegazione dei relativi fatti costitutivi - deducendosi unicamente che il ricorrente si dimetteva
“per giusta causa costituita dal mancato riconoscimento del livello e dell'orario di lavoro”-, ed in mancanza di qualsivoglia domanda di accertamento della idoneità della condotta della datrice di lavoro a costituire giusta causa delle dimissioni. In punto di diritto va, infatti, seppur brevemente, premesso che sensi dell'art. 2119 c.c, il lavoratore ha diritto di recedere, immediatamente dal rapporto di lavoro senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere (tra le altre: Cass n. 12768 del 1997 e n. 5146/98), fermo restando che, invece, in assenza di una giusta causa di recesso, esercitato senza preavviso, egli sia tenuto a corrispondere al datore l'indennità di mancato preavviso. Nel caso di specie, poi, la deduzione di parte ricorrente in merito alla natura delle rassegnate dimissioni è, altresì, sconfessata dalla lettera di dimissioni volontarie, versata in atti dalla parte resistente (cfr. prod. resistente),ed in relazione alla quale nulla ha rilevato parte ricorrente, con la quale lo stesso lavoratore chiede di essere esonerato dall'obbligo di preavviso. Con riferimento alle mensilità aggiuntive ed al TFR, si osserva che (pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro, svoltosi secondo le emergenze documentali) avendo parte ricorrente allegato l'inadempimento della controparte - deducendo di non avere percepito nulla per la 13ma e 14ma per l'anno 2017 e di avere percepito a titolo di tfr solo un acconto di euro 331,45- incombeva allora sulla convenuta l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto, in virtù dei principi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali. Orbene, parte datoriale ha dedotto di aver corrisposto tutto quanto spettante in favore del ricorrente per tali titoli, come da prospetti paga che versava in atti, ed è noto che L'onere della prova dell'avvenuto pagamento incombe dunque sul datore di lavoro laddove le buste paga non sono adeguatamente quietanzate.
11 Nel caso de quo, quanto al TFR, -premesso che relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente (essendo evidentemente effettuati sulla base di un diverso livello di inquadramento e su un maggiore orario, che per tutto quanto sopra esposto, non sono provati), ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alla busta paga versata in atti dalla parte resistente- posto che dalla busta paga, regolarmente sottoscritta per quietanza, risulta che l'importo dovuto a titolo di TFR è di euro 331,45. (v. busta paga del mese di luglio 2017 , prod.resistente), nulla altro spetta al ricorrente a tale titolo. Ed ancora, la suddetta busta paga relativa alla corresponsione dei ratei di fine rapporto, riporta, oltre al TFR, anche la 13ma mensilità( per euro 481,42) ed il
“residuo 14ma mensilità (per euro 68,47)e risulta, come detto, debitamente quietanzata dal ricorrente, con la conseguenza che nulla spetta al ricorrente per tali titoli. Di contro, il prospetto paga relativo alla 14ma mensilità per l'anno 2017, non risulta essere sottoscritto per quietanza.Per i principi suesposti, non essendo la predetta busta paga correlata da idonea quietanza di pagamento, l'onere della prova del pagamento di quanto nella stessa riportato incombe sul datore di lavoro.
In assenza di ulteriore documentazione probante il pagamento, si deve concludere per l'accoglimento della domanda relativa alla 14ma mensilità maturata per gli anni 2016-2017.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi elaborati dal ricorrente, essendo effettuati sulla base di un diverso livello di inquadramento e su un maggiore orario non spettanti, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alla busta paga versata in atti dalla parte resistente.
Orbene, quanto alla 14ma mensilità maturata per gli anni 2016-2017, dalla busta paga del mese di luglio 2017, emerge che la somma lorda spettante al ricorrente a tale titolo ammonta ad euro 481,42.
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti del resistente per il periodo di lavoro decorrente dal 29.11.2016 al 08.06.2017 della somma di € 481,42 a titolo di 14ma mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
Ne discende che la resistente va condannata al pagamento dell'importo di euro 481,42 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
12 La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale ed assai limitato accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente CP_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
481,42 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
2. compensa le spese di lite. Si comunichi Nola, 28.06.2025 Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
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