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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/07/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 483/2022 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 20 settembre Parte_1 C.F._1
1971, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caglia e Greta Incrocci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via A. Vespucci n. 58, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, via della Parte_2
Vigna n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Pistoia
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pontassieve (FI) in data 31 marzo 2007 con la sig.ra esponendo CP_1 che dall'unione sono nati i figli (il 7 maggio 2008) e (l'8 luglio Per_1 Per_2
2010) e precisando che non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi a far data dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
Pistoia nel giudizio di separazione giudiziale (r.g. n. 3304/2014), definito con sentenza n. 1053/2017.
Quanto alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con le modalità di frequentazione descritte in ricorso e con mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso gli stessi;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed un adeguato regime di frequentazione del padre con i figli.
Quanto alle condizioni economiche, la resistente ha chiesto di determinare nella misura di euro 800 mensili (400 per ciascun figlio) l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con la precisazione che “Per quanto riguarda , disporre che, sino a che il minore non riprenderà le Per_1 frequentazioni con il padre, tale importo mensile sia stabilito nella misura di euro
500,00=/mese“. Ha chiesto altresì di disporre il concorso pa ritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie e di accertare il diritto della resistente a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del giorno 11 luglio
2022, il giudice della fase presidenziale, assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore assegnando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 10, legge 1 dicembre 1970 n. 898.
2 Con memoria integrativa depositata in data 15 dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, in caso di mancato CP_1 accoglimento della domanda di mantenimento diretto dei figli, ha chiesto di
“confermare, limitatamente al periodo in cui i tempi di frequentazione con il figlio
sono ridotti, il contributo di mantenimento pari ad € 300,00 a carico del Per_1 padre così come disposto con l'ordinanza presidenziale del 07.07.2022”; in ulteriore subordine, ha insistito nella richiesta di riduzione del contrib uto al mantenimento posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
Con ordinanza del 26 gennaio 2023, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, è stata disposta C.T.U. psicologica volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti e le condizioni psicologiche dei minori.
La relazione della C.T.U. è stata depositata in data 7 luglio 2023.
Con successiva ordinanza del 22 luglio 2023 , la giudice ha disposto la prosecuzione della presa a carico psicologia del minore da parte dell 'UFSMIA, Persona_3 incaricando il perito nominato di effettuare un'attività di monitoraggio sulla situazione familiare fino al mese di febbraio 2024; inoltre, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha determinato nella misura di euro 400 il contributo paterno al mantenimento dei figli ed ha assegnato alle parti termine fino al 13 settembre 2023 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in relazione alla domanda di emissione di sentenza non definitiva di divorzio, chiesta da parte ricorrente all'udienza del 18 luglio 2023.
Con sentenza non definitiva n. 1092/2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
La relazione di monitoraggio della C.T.U. è stata depositata in data 16 settembre
2024.
In data 19 dicembre 2024 sono stati ascoltati i figli minori delle parti Per_3
e e all'udienza del 21 gennaio 2025 è stata sentita la
[...] Persona_4 terapeuta familiare delle parti, dott.ssa Federica Sforzi.
All'udienza del primo luglio 2025 le parti hanno dato atto della prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso e hanno chiesto un rinvio al fine di precisare conclusioni congiunte;
la giudice ha assegnato loro termine fino al 16 luglio 2025
3 per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti contenenti conclusioni congiunte, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche cui le parti hanno espressamente rinunciato.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“
1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi Per_1 Per_2
i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto su quelle di straordinaria amministrazione;
La residenza prevalente dei minori resta fissata presso la madre Sig.ra CP_1 all'indirizzo di Via di Montalbano n. 280, Pistoia (PT);
[...]
2. Il Sig. i impegna a versare alla Sig.ra a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento dei figli, e , la somma mensile Per_1 Per_2 complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre. L'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Le parti concordano che l'intero importo dell'assegno unico universale venga percepito dalla madre, Sig.ra che ne disporrà nell'interesse dei CP_1 figli, e . Per_1 Per_2
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere necessità reciproca di sostegno economico. Pertanto, nulla hanno da pretendere
l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
5. Nel caso in cui i figli ricominciassero a frequentare il padre, le parti concordano sin d'ora di rideterminare l'importo dell'assegno, da stabilire secondo i tempi e le modalità di frequentazione, tenendo conto della rinnovata presenza paterna, con possibilità di pervenire ad un mantenimento diretto, nel caso in cui i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore si equiparassero. Le parti si impegnano in via preliminare a tentare di individuare una soluzione condivisa e, solo ove ciò non risulti possibile, valuteranno la via contenziosa.
6. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore, secondo quanto stabilito nel protocollo del
Tribunale di Pistoia del 2018, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare;
4
7. La Sig.ra – come sinora fatto, sia personalmente sia favorendo il CP_1 percorso psicologico individuale dei figli, al momento coltivato solo da Per_1
- si impegna a promuovere e favorire ogni forma di riavvicinamento e ripresa del rapporto tra il padre e i figli, e , nel superiore interesse degli Per_1 Per_2 stessi. Per parte sua, il Sig. si impegnerà a mantenere un contatto con i figli, Per_3
a prescindere dalla loro reazione e dal loro atteggiamento, al momento ancora di chiusura.
Le parti riconoscono congiuntamente l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli, e si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza,
a collaborare per il benessere psicologico, educativo e affettivo di e Per_1
. Per_2
I genitori – ciascuno secondo le proprie risorse e possibilità – si impegnano a sollecitare il figlio affinché intraprenda un percorso lavorativo o di Per_1 formazione/scolastico, al fine di favorire la sua progressiva autonomia e responsabilizzazione.
8. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”.
3. Le condizioni pattuite dalle parti sono conformi a legge e idonee a preservare il preminente interesse della prole . Esse sono coerenti con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata e tengono conto delle dichiarazioni rese dai minori alla giudice istruttrice.
Il Collegio può quindi prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
IV. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Anche le spese di CT , già liquidate in corso di causa , devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, trattandosi di attività svolta nell'interesse preminente dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente decidendo, dato atto che con sentenza n.
1092/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31 marzo 2007 in Pontassieve (FI) tra e Parte_1 CP_1
[...]
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti;
5 b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
CT.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 483/2022 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 20 settembre Parte_1 C.F._1
1971, residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caglia e Greta Incrocci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via A. Vespucci n. 58, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, via della Parte_2
Vigna n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Pistoia
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2022, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pontassieve (FI) in data 31 marzo 2007 con la sig.ra esponendo CP_1 che dall'unione sono nati i figli (il 7 maggio 2008) e (l'8 luglio Per_1 Per_2
2010) e precisando che non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi a far data dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
Pistoia nel giudizio di separazione giudiziale (r.g. n. 3304/2014), definito con sentenza n. 1053/2017.
Quanto alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con le modalità di frequentazione descritte in ricorso e con mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso gli stessi;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed un adeguato regime di frequentazione del padre con i figli.
Quanto alle condizioni economiche, la resistente ha chiesto di determinare nella misura di euro 800 mensili (400 per ciascun figlio) l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con la precisazione che “Per quanto riguarda , disporre che, sino a che il minore non riprenderà le Per_1 frequentazioni con il padre, tale importo mensile sia stabilito nella misura di euro
500,00=/mese“. Ha chiesto altresì di disporre il concorso pa ritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie e di accertare il diritto della resistente a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale spettante per i figli.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del giorno 11 luglio
2022, il giudice della fase presidenziale, assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore assegnando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 10, legge 1 dicembre 1970 n. 898.
2 Con memoria integrativa depositata in data 15 dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra e, in caso di mancato CP_1 accoglimento della domanda di mantenimento diretto dei figli, ha chiesto di
“confermare, limitatamente al periodo in cui i tempi di frequentazione con il figlio
sono ridotti, il contributo di mantenimento pari ad € 300,00 a carico del Per_1 padre così come disposto con l'ordinanza presidenziale del 07.07.2022”; in ulteriore subordine, ha insistito nella richiesta di riduzione del contrib uto al mantenimento posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
Con ordinanza del 26 gennaio 2023, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, è stata disposta C.T.U. psicologica volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti e le condizioni psicologiche dei minori.
La relazione della C.T.U. è stata depositata in data 7 luglio 2023.
Con successiva ordinanza del 22 luglio 2023 , la giudice ha disposto la prosecuzione della presa a carico psicologia del minore da parte dell 'UFSMIA, Persona_3 incaricando il perito nominato di effettuare un'attività di monitoraggio sulla situazione familiare fino al mese di febbraio 2024; inoltre, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha determinato nella misura di euro 400 il contributo paterno al mantenimento dei figli ed ha assegnato alle parti termine fino al 13 settembre 2023 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in relazione alla domanda di emissione di sentenza non definitiva di divorzio, chiesta da parte ricorrente all'udienza del 18 luglio 2023.
Con sentenza non definitiva n. 1092/2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
La relazione di monitoraggio della C.T.U. è stata depositata in data 16 settembre
2024.
In data 19 dicembre 2024 sono stati ascoltati i figli minori delle parti Per_3
e e all'udienza del 21 gennaio 2025 è stata sentita la
[...] Persona_4 terapeuta familiare delle parti, dott.ssa Federica Sforzi.
All'udienza del primo luglio 2025 le parti hanno dato atto della prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso e hanno chiesto un rinvio al fine di precisare conclusioni congiunte;
la giudice ha assegnato loro termine fino al 16 luglio 2025
3 per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti contenenti conclusioni congiunte, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini per il deposito di conclusionali e repliche cui le parti hanno espressamente rinunciato.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“
1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente a entrambi Per_1 Per_2
i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto su quelle di straordinaria amministrazione;
La residenza prevalente dei minori resta fissata presso la madre Sig.ra CP_1 all'indirizzo di Via di Montalbano n. 280, Pistoia (PT);
[...]
2. Il Sig. i impegna a versare alla Sig.ra a titolo Parte_1 CP_1 di contributo al mantenimento dei figli, e , la somma mensile Per_1 Per_2 complessiva di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre. L'importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Le parti concordano che l'intero importo dell'assegno unico universale venga percepito dalla madre, Sig.ra che ne disporrà nell'interesse dei CP_1 figli, e . Per_1 Per_2
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere necessità reciproca di sostegno economico. Pertanto, nulla hanno da pretendere
l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile.
5. Nel caso in cui i figli ricominciassero a frequentare il padre, le parti concordano sin d'ora di rideterminare l'importo dell'assegno, da stabilire secondo i tempi e le modalità di frequentazione, tenendo conto della rinnovata presenza paterna, con possibilità di pervenire ad un mantenimento diretto, nel caso in cui i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore si equiparassero. Le parti si impegnano in via preliminare a tentare di individuare una soluzione condivisa e, solo ove ciò non risulti possibile, valuteranno la via contenziosa.
6. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun genitore, secondo quanto stabilito nel protocollo del
Tribunale di Pistoia del 2018, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare;
4
7. La Sig.ra – come sinora fatto, sia personalmente sia favorendo il CP_1 percorso psicologico individuale dei figli, al momento coltivato solo da Per_1
- si impegna a promuovere e favorire ogni forma di riavvicinamento e ripresa del rapporto tra il padre e i figli, e , nel superiore interesse degli Per_1 Per_2 stessi. Per parte sua, il Sig. si impegnerà a mantenere un contatto con i figli, Per_3
a prescindere dalla loro reazione e dal loro atteggiamento, al momento ancora di chiusura.
Le parti riconoscono congiuntamente l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli, e si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza,
a collaborare per il benessere psicologico, educativo e affettivo di e Per_1
. Per_2
I genitori – ciascuno secondo le proprie risorse e possibilità – si impegnano a sollecitare il figlio affinché intraprenda un percorso lavorativo o di Per_1 formazione/scolastico, al fine di favorire la sua progressiva autonomia e responsabilizzazione.
8. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti”.
3. Le condizioni pattuite dalle parti sono conformi a legge e idonee a preservare il preminente interesse della prole . Esse sono coerenti con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata e tengono conto delle dichiarazioni rese dai minori alla giudice istruttrice.
Il Collegio può quindi prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
IV. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Anche le spese di CT , già liquidate in corso di causa , devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, trattandosi di attività svolta nell'interesse preminente dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente decidendo, dato atto che con sentenza n.
1092/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31 marzo 2007 in Pontassieve (FI) tra e Parte_1 CP_1
[...]
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti;
5 b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di
CT.
Così deciso in Pistoia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
6