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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/07/2024, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. GI Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 930/2023 tra le parti:
RICORRENTE
DARIO cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. GABBIANI MASSIMILIANO, cf , avv. C.F._2
FRANCESCO BARONCELLI, cf C.F._3
- domicilio: presso i difensori
CONVENUTO cf CP_1 C.F._4
- difesa: avv. BESSI STEFANO, cf C.F._5
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pag. 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- ai sensi dell'art.3 n.2) lett.b), l.898/1970 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 24/07/2010 e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Prato (PO), Atto n. 116 p. 2 s._A. anno 2010, contratto in Prato tra il Sig. e la sig.ra Controparte_2 CP_1
- modificare i provvedimenti assunti in sede di separazione relativamente alla casa coniugale ed alla collocazione della figlia minore GI per tutte le motivazioni spiegate nel ricorso introduttivo e nel corpo del presente atto, disponendo l'affidamento “condiviso perfetto” della figlia tra entrambi i genitori, stabilendo una alternanza settimanale e fatto Persona_1 comunque salvo il desiderio o la necessità di GI di vedere l'altro genitore in qualsiasi momento, con tutte le conseguenze di legge anche in punto di contribuzione al mantenimento, in questa ipotesi da stabilirsi come mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, senza contribuzione nei confronti dell'altro;
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di lite, determinati ai sensi del
D.M.55/14, oltre accessori.”
Per parte convenuta: “
affinché il Tribunale di Prato, respinta ogni diversa istanza ed eccezione avversaria, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, alle condizioni sotto specificate:
1) Affidamento condiviso della figlia GI, con collocamento prevalente e residenza con la madre presso l'abitazione già familiare posta in Prato, Via di Vergaio n. 25.
2) Frequentazione del padre con la figlia secondo le modalità che seguono.
a) a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - nei giorni di non frequentazione dalle ore 15,00) fino alle 21,30 della domenica sera;
nel fine settimana di spettanza della madre, il lunedì dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - nei giorni di non frequentazione dalle ore 15,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00) ed il giovedì dall'ora di uscita dalla scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - e nei giorni dinon frequentazione dalle ore 15,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00); nel fine settimana di sua spettanza, il lunedì dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, allorché
l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - e
pag. 2 nei giorni di non frequentazione dalle ore 15,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00).
b) per le seguenti festività, alternando anni dispari e anni pari fra i genitori: Festività Natalizie, distinguendo il periodo dalle ore 10,00 del 23 alle ore 10,00 del 31 dicembre e il periodo dalle ore
10,00 del 31 dicembre alle ore 10,00 del 7 gennaio, da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore alternandosi di anno in anno;
Festività Pasquali, per il periodo di vacanza da scuola, circa 5 giorni, alternandosi di anno in anno i genitori;
i giorni del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno,
Compleanno di GI, 1° Novembre, 8 Dicembre, seguendo il ritmo attualmente derivante dal vigore dei provvedimenti di separazione, secondo lo schema che segue: negli anni dispari (2023, e di seguito, 2025 …) con la madre, 31 dicembre / 7 gennaio, 25/4, 2/6,
1/11, 23 dicembre / 31 dicembre;
con il padre, (5 gg. circa), 1/5, compleanno, Controparte_3
8/12; negli anni pari (2024, e di seguito, 2026 …) con il padre: 31 dicembre / 7 gennaio, 25/4, 2/6,
1/11, 23 dicembre / 31 dicembre;
con la madre, (5 gg. circa), 1/5, compleanno, Controparte_3
8/12;
c) durante le vacanze estive, per due settimane consecutive alternando di anno in anno, dalle ore
10,00 del 1° agosto alle ore 10,00 del 16 agosto con un genitore, e dalle ore 10,00 del 16 agosto alle ore 10,00 del 31 agosto con l'altro genitore: negli anni dispari (2023, e di seguito, 2025 …)
GI trascorrerà la prima quindicina con la madre e la seconda con il padre;
negli anni pari
(2024, e via di seguito, 2026 …), viceversa trascorrerà la prima quindicina con il padre e la seconda con la madre, con ciò dando seguito al ritmo attualmente derivante dal vigore dei provvedimenti di separazione.
(SECONDO LO SCHEMA PER FESTIVITA' E VACANZE ESTIVE CONSIDERATO
DALLE PARTI DI SEGUITO RIPRODOTTO)
pag. 3 3) Assegnazione a dell'uso della casa familiare posta in Prato, Via di Vergaio n. 25 CP_1 con tutte le pertinenze, in quanto convivente con la figlia minore che ivi conserverà la propria residenza.
4) Contribuzione di al mantenimento ordinario della figlia mediante versamento Controparte_2 entro i primi dieci giorni di ogni mese a di una somma non inferiore ad euro 465,00 CP_1
(quattrocentosessantacinque/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT con riferimento all'indice pubblicato sulla G.U. del mese di marzo di ciascun anno. Egli sopporterà inoltre in ragione della metà le spese mediche, scolastiche e straordinarie secondo quanto stabilito nel protocollo di famiglia in vigore nel Tribunale di Prato al quale fare riferimento.
Con vittoria di spese e applicazione dell'art. 473 bis n. 18 c.p.c.. “
IN VIA ISTRUTTORIA
Insiste nelle richieste formulate in comparsa di costituzione e risposta: ordine di esibizione al ricorrente ex art. 210 c.p.c. dell'estratto/i conto bancario e dossier finanziari riconducibili al ricorrente, della documentazione delle proprie proprietà mobiliari e immobiliari, delle eventuali partecipazioni societarie e del contratto di appalto di servizi del 6/12/2022 sottoscritto con Ala
Carburanti S.r.l.; la verifica che segue attualmente e prosegua in futuro un Controparte_2 percorso psicoterapeutico, con eventuale continuazione della cura farmacologica a giudizio del medico specialista..”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 17.5.2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Controparte_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con rito concordatario, con in Prato, in data 24.7.2010, poi trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune, specificamente nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, atto n. 116.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nata la figlia
GI in data 18.10.2011, ancora minorenne;
(2) che l'intestato Tribunale, con sentenza n. 238/2018 pubblicata in data 4.4.2018, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi;
(3) che, la Corte d'Appello di Firenze, adita dalla ha respinto CP_1 integralmente le richieste avanzate dalla stessa in sede di impugnazione, confermando quanto statuito dal tribunale di primo grado;
(4) che dal momento della separazione i coniugi non si sono più riconciliati;
(5) che appare necessario, anche per assecondare la volontà della minore, disporre il collocamento paritario della bambina, tenuto conto,
pag. 4 altresì, che la madre si è resa responsabile di comportamenti non del tutto congrui avendo mancato il pagamento della retta della mensa scolastica, nonostante il ricorrente corrisponda mensilmente in modo regolare l'assegno di mantenimento, non riuscendo, inoltre, ad organizzare le finanze ordinarie e straordinarie della minore;
(6) che il collocamento paritario è possibile anche sotto il profilo organizzativo perché il medesimo ha cambiato lavoro proprio per potersi dedicare maggiormente alla figlia, pur sacrificando il proprio reddito, attualmente inferiore rispetto a quello percepito durante la separazione.
Pertanto, ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse la cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio contratto con chiedendo, quali CP_1 provvedimenti accessori: a) di disporre l'affidamento condiviso perfetto della minore ad alternanza settimanale, salvo il desiderio o necessità di GI di vedere l'altro genitore in qualsiasi momento;
b) in subordine, qualora venga mantenuta la collocazione prevalente della minore presso la madre, stabilire una rideterminazione dell'assegno di mantenimento in euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la quale, aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con il ricorrente, ha tuttavia contestato la ricostruzione dei fatti ex adverso resa e le domande avanzate da controparte.
Nello specifico la convenuta, a sostegno delle proprie eccezioni, ha dedotto: (1) che, a causa del comportamento irascibile di controparte, ha cercato sempre di mantenere un equilibrio routinario prestando accondiscendenza alle imposizioni del medesimo;
(2) che tali tratti caratteriali sono stati evidenziati anche dal ctu nel giudizio di separazione nonché nella perizia psichiatrica resa in sede penale, nella quale il perito nominato ha evidenziato che lo “presenta tratti personologici di impulsività e disforia, con un CP_2 atteggiamento di fondo di malumore, di rancore di collera con tendenza all'acting out, alle soluzioni rapide, improvvise, imprevedibili e talora non commisurate agli stimoli”; (3) che la gestione della minore è svolta totalmente dalla madre, la quale si occupa delle necessità mediche/sanitarie, ludico/formative e scolastiche;
(4) che l'affidamento condiviso perfetto come richiesto da controparte non appare preferibile nell'interesse della figlia;
(5) che comunque, l'attività lavorativa svolta da controparte consiste sempre nel gestire un distributore di benzina e ciò richiede la necessità della sua presenza in loco;
(6) che, sotto il profilo economico, la stessa ha un contratto part-time, come operaia presso un'impresa tessile dal quale ritrae un reddito netto mensile di pag. 5 euro 830,00, non ha altre fonti di reddito, né investimenti, è comproprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, convive stabilmente con il proprio compagno, è proprietaria di due autovetture, di cui una destinata ad essere rottamata
(immatricolata nel 2006) e l'altra acquistata usata al costo di euro 2.500,00 con denari del padre;
ha un debito con rata mensile di euro 235,40; l'assegno unico ammonta ad euro 221,60 e per il periodo aprile 2023/marzo 2024 verrà corrisposto interamente dallo in quanto l'anno precedente lo ha percepito per intero la resistente. CP_2
Quali domande accessorie, la convenuta ha chiesto che venisse confermato l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, il diritto di visita da parte del padre secondo lo schema di cui alla memoria di costituzione;
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e la determinazione, a carico del ricorrente ed in favore della convenuta, di un assegno mensile di € 465,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie.
Con ordinanza del 21.8.2023, il giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473.bis.22 c.p.c. confermando sostanzialmente le condizioni di separazione e disponendo, in via istruttoria, l'audizione della minore.
La causa, istruita mediante documenti, è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 15.5.2024, reso a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe.
Pronuncia di divorzio – Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati nella procedura di separazione, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, tenuto conto anche del comportamento dei medesimi nel presente giudizio.
Affidamento, collocamento, diritto di visita – Sul punto il Tribunale ritiene di dover confermare le modalità di affidamento e collocamento della minore. Non si ritiene idoneo a tutelare il superiore interesse della minore accogliere la richiesta di parte pag. 6 ricorrente circa il collocamento paritario della figlia. Se è pur vero che la minore, in sede di audizione, ha riferito che dal punto di vista logistico ed organizzativo, passare da casa della madre a casa del padre è impegnativo, alla prospettazione di trascorrere una settimana dal padre e una dalla madre, GI ha evidenziato positività sotto il profilo organizzativo ma non sotto il profilo emotivo e affettivo, riferendo chiaramente di voler comunque vedere l'altro genitore nella settimana in cui starebbe interamente con uno di essi. Si osserva, inoltre, che tale modalità di frequentazione e collocamento non appare idonea a garantire una serenità alla minore, alla luce dei differenti impegni lavorativi dei genitori e delle attività scolastiche ed extrascolastiche che la minore svolge (se è pur vero che nel corso del giudizio la minore ha interrotto varie attività che stava svolgendo, sta crescendo e le esigenze di frequentazioni sociali, ludiche e ricreative certamente aumenteranno). Si evidenzia, altresì, che la minore stessa ha dichiarato che il padre, quando è impegnato nel lavoro, porta GI con sé al distributore tenendola nel c.d. gabbiotto lì presente, lasciando alla stessa la possibilità di utilizzare il suo computer. Ebbene, tale modalità di frequentazione non appare adeguata per una minore di quasi 13 anni, affacciata all'adolescenza e con, certamente,
i propri impegni. Tale modus operandi non può essere la normalità, né può ritenersi che tutte le volte in cui la minore sta dal padre debba essere affidata alle cure della nonna paterna (cfr. sul punto, Ordinanza 7.12.2023 Tribunale di Velletri: “in tema di divorzio, la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all'esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare confacente all'interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio.”).
In definitiva, la frequentazione paritaria nel caso in esame non appare la soluzione che più si confà all'interesse superiore di GI, per le già dedotte motivazioni.
In relazione al diritto di visita, questo Tribunale ritiene che vi siano spazi per ampliarlo rispetto al momento della separazione, alla luce dell'età della minore e delle richieste delle parti.
Il padre, pertanto, potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvi diversi e migliori accordi con la madre, come segue: dal venerdì dopo la scuola (in periodo non scolastico, dalle
18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00) fino alle 21,30 della domenica sera;
nel fine settimana di spettanza della madre, il pag. 7 lunedì dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00) ed il giovedì dall'ora di uscita dalla scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - e nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00); nel fine settimana di sua spettanza, il lunedì dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - e nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00).
b) per le seguenti festività, alternando anni dispari e anni pari fra i genitori: Festività
Natalizie, distinguendo il periodo dalle ore 10,00 del 23 alle ore 10,00 del 31 dicembre e il periodo dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 10,00 del 7 gennaio, da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore alternandosi di anno in anno;
Festività Pasquali, per il periodo di vacanza da scuola, circa 5 giorni, alternandosi di anno in anno i genitori;
i giorni del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Compleanno di GI, 1° Novembre, 8
Dicembre, seguendo il ritmo attualmente derivante dal vigore dei provvedimenti di separazione, secondo lo schema che segue: negli anni dispari (2023, e di seguito, 2025
…) con la madre, 31 dicembre / 7 gennaio, 25/4, 2/6, 1/11, 23 dicembre / 31 dicembre;
con il padre, (5 gg. circa), 1/5, compleanno, 8/12; Controparte_3 negli anni pari (2024, e di seguito, 2026 …) con il padre: 31 dicembre / 7 gennaio, 25/4,
2/6, 1/11, 23 dicembre / 31 dicembre;
con la madre, (5 gg. circa), Controparte_3
1/5, compleanno, 8/12;
c) durante le vacanze estive, per due settimane consecutive alternando di anno in anno, dalle ore 10,00 del 1° agosto alle ore 10,00 del 16 agosto con un genitore, e dalle ore
10,00 del 16 agosto alle ore 10,00 del 31 agosto con l'altro genitore: negli anni dispari
(2023, e di seguito, 2025 …) GI trascorrerà la prima quindicina con la madre e la seconda con il padre;
negli anni pari (2024, e via di seguito, 2026 …), viceversa trascorrerà la prima quindicina con il padre e la seconda con la madre, con ciò dando seguito al ritmo attualmente derivante dal vigore dei provvedimenti di separazione.
Assegnazione casa coniugale – Alla luce del collocamento prevalente del minore presso la madre l'abitazione coniugale, sita in Prato via di Vergaio n. 25, dovrà essere assegnata alla sig.ra CP_1
pag. 8 Mantenimento del minore – Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Ebbene, nel caso in esame il Tribunale ritiene di dover confermare il quantum del contributo al mantenimento della minore fissato in sede di separazione, previa rivalutazione ISTAT, per un importo pari ad euro 465,00 osservando quanto segue: il ricorrente, il quale non ha prodotto integralmente la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 473bis.12 c.p.c., non dando prova dell'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al momento della separazione, come era suo specifico onere, ha dichiarato di vivere in un immobile di sua proprietà, non gravato da mutui, di percepire uno stipendio di euro 1.600/1.700,00 mensili, di essere proprietario di una autovettura e di uno scooter e di avere un debito con la propria madre per il quale versa la somma di euro 730,00 mensili (circostanza questa non documentata). Al contrario, la resistente ha allegato di vivere con il proprio compagno nella casa familiare di proprietà sua e di parte ricorrente, di percepire uno stipendio di euro
850,00 mensili, di essere proprietaria di due autovetture e di avere un debito con rata mensile di euro 235,00 che si estinguerà a settembre 2024.
Alla luce di tale quadro documentale e tenuto conto dell'età della minore, in fase adolescenziale, si ritiene congruo determinare tale importo.
Spese di lite – Le spese di lite dovranno essere poste a carico di parte ricorrente in applicazione del principio della soccombenza. Le stesse saranno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (D.M.
147/22), tenuto conto del valore della causa e dell'attività concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori minimi). Le spese tecniche dovranno essere poste a carico di parte ricorrente in applicazione del principio di causalità.
P.Q.M.
pag. 9 Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con rito concordatario, da e a Prato, in data 24.7.2010, Controparte_2 CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, Atto n. 116;
- affida la figlia minore GI in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, salvi diversi e migliori accordi con la madre, come segue: dal venerdì dopo la scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00) fino alle 21,30 della domenica sera;
nel fine settimana di spettanza della madre, il lunedì dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00) ed il giovedì dall'ora di uscita dalla scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle
18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - e nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le
9,00); nel fine settimana di sua spettanza, il lunedì dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente, allorché l'accompagnerà a scuola (in periodo non scolastico, dalle 18,30 di fine dell'orario dell'oratorio - e nei giorni di non frequentazione dalle ore 10,00 - e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna l'indomani entro le 9,00).
b) per le seguenti festività, alternando anni dispari e anni pari fra i genitori:
Festività Natalizie, distinguendo il periodo dalle ore 10,00 del 23 alle ore 10,00 del 31 dicembre e il periodo dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 10,00 del 7 gennaio, da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore alternandosi di anno in anno;
Festività Pasquali, per il periodo di vacanza da scuola, circa 5 giorni, alternandosi di anno in anno i genitori;
i giorni del 25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno, Compleanno di GI, 1° Novembre, 8 Dicembre, seguendo il ritmo attualmente derivante dal vigore dei provvedimenti di separazione, secondo lo schema che segue: negli anni dispari (2023, e di seguito, 2025 …) con la madre,
pag. 10 31 dicembre / 7 gennaio, 25/4, 2/6, 1/11, 23 dicembre / 31 dicembre;
con il padre, (5 gg. circa), 1/5, compleanno, 8/12; Controparte_3 negli anni pari (2024, e di seguito, 2026 …) con il padre: 31 dicembre / 7 gennaio, 25/4, 2/6, 1/11, 23 dicembre / 31 dicembre;
con la madre, CP_3
(5 gg. circa), 1/5, compleanno, 8/12;
[...]
c) durante le vacanze estive, per due settimane consecutive alternando di anno in anno, dalle ore 10,00 del 1° agosto alle ore 10,00 del 16 agosto con un genitore, e dalle ore 10,00 del 16 agosto alle ore 10,00 del 31 agosto con l'altro genitore: negli anni dispari (2023, e di seguito, 2025 …) GI trascorrerà la prima quindicina con la madre e la seconda con il padre;
negli anni pari (2024, e via di seguito, 2026 …), viceversa trascorrerà la prima quindicina con il padre e la seconda con la madre;
- assegna la casa familiare, sita in Prato, via del Vergaio 25, alla madre;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, versando alla madre la somma di euro 465,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come articolate dal protocollo del Consiglio nazionale forense da intendersi qui integralmente richiamato;
- pone a carico di parte ricorrente le spese del giudizio sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di parte ricorrente le spese tecniche come liquidate in corso di causa;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 26.6.2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
pag. 11