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1 agosto 1974
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6 aprile 1987
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6 marzo 1992
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Art. 31. Definizione
Il trasporto di cose in conto proprio e' il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
((a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;))
b) il trasporto non costituisca attivita' economicamente prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria nel quadro dell'attivita' principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specifichera' le condizioni che debbono ricorrere affinche' il trasporto sia da considerare attivita' complementare o accessoria dell'attivita' principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Il trasporto di cose in conto proprio e' il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
((a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;))
b) il trasporto non costituisca attivita' economicamente prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria nel quadro dell'attivita' principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specifichera' le condizioni che debbono ricorrere affinche' il trasporto sia da considerare attivita' complementare o accessoria dell'attivita' principale;
c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/02/2016 n. 4 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indiretteAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 23 febbraio 2016 · 1.2691755
Sono state segnalate a questa Direzione centrale talune problematiche sorte nella pratica gestione della misura di cui in oggetto concernenti la riconoscibilit\à del credito d\'imposta sul gasolio con riguardo alle varie forme ammesse di titolarit\à giuridica dell\'autoveicolo utilizzato. Allo scopo di dare certezza agli esercenti attivit\à di trasporto sulla spettanza o meno del beneficio di che trattasi, si forniscono di seguito i criteri direttivi in ordine alla trattazione delle fattispecie emerse anche alla luce delle posizioni recentemente sostenute dall\'Avvocatura Generale dello Stato e dell\'orientamento giurisprudenziale formatosi in proposito. I. Esercenti trasporto merci Il …
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Giurisprudenza • 45
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2024, n. 32457Provvedimento: […] omessa applicazione dell'art. 31 della medesima legge e del relativo art. 6 del regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 783/1977, omessa applicazione dell'art. 39 sempre della legge 298/1974 e del relativo art. 10, comma 3 del regolamento di attuazione, omessa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. 13 aprile 1979: nel caso di specie ricorrono tutte e tre le condizioni richieste dall'art. 31 della legge 298/1974, in quanto il trasporto è stato effettuato con mezzo di proprietà, il trasporto non è attività prevalente della ricorrente, le merci trasportate appartengono alla stessa proprietaria del mezzo che effettua il trasporto;Leggi di più...
- art. 46 legge 298/1974·
- art. 31 legge 298/1974·
- contributo unificato·
- documento accompagnatorio·
- fermo amministrativo·
- sanzione pecuniaria·
- trasporto in conto proprio·
- trasporto abusivo·
- licenza di trasporto merci