CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2705/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
MORGIGNI AL, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18263/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240106297604000 Società_1 SEPARATA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: l'annullamento totale dell'atto o, in subordine, annullamento parziale dell'atto con riduzione delle sanzioni al 10 per cento.
Resistente: confermare l'atto così come rideterminato con compensazione di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento specificata in epigrafe. impugnando il merito della pretesa.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso proposto deve ritenersi infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono in modo puntuale.
2) L'odierno ricorrente, Signor Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, recante un importo complessivo pari ad euro 19.018,23, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi della normativa vigente sul Modello UNICO/2021, relativo all'anno d'imposta 2020.
La pretesa tributaria traeva origine dall'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera, indicata con codice tributo 1242, emersa all'esito delle verifiche automatiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria.
3) Il ricorrente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020, indicava nel quadro RM del modello UNICO un imponibile estero pari ad euro 51.895,00, imputandolo integralmente a sé medesimo.
Tale indicazione risultava, tuttavia, erronea, in quanto il suddetto reddito avrebbe dovuto essere suddiviso pro quota nella misura del 50% con la moglie Nominativo_1 Nominativo_1, cointestataria del conto corrente estero da cui i redditi medesimi traevano origine.
4) Al fine di emendare l'errore dichiarativo commesso, i coniugi provvedevano a presentare una dichiarazione integrativa in data 12/04/2023, con la quale veniva corretta l'indicazione del quadro RM. In particolare, la
Signora Nominativo_1 Nominativo_1, destinataria di autonoma comunicazione di irregolarità per il medesimo reddito, otteneva, all'esito della procedura di reclamo, lo sgravio parziale delle imposte accertate, in coerenza con la corretta imputazione del reddito.
5) Successivamente, l'Ufficio comunicava di aver proceduto alla rideterminazione delle somme dovute a seguito della liquidazione effettuata ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54 del DPR n. 633/72, tenendo conto delle risultanze della dichiarazione integrativa. In conseguenza di ciò, in data 14/01/2026, veniva emesso un provvedimento di sgravio parziale della cartella impugnata (prot. 2025S656483), con riduzione dell'originaria pretesa impositiva.
6) In sede di istruttoria, pertanto, è stato oggetto di variazione il quadro RM della dichiarazione originariamente presentata, relativo ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, sulla base dei dati correttamente indicati nella dichiarazione integrativa del 12/04/2023, la quale ha consentito di riallineare la posizione fiscale del contribuente alla reale situazione reddituale.
7) La variazione dell'ammontare del reddito indicato nel quadro RM, rettificato da euro 51.895,00 ad euro
25.947,00, ha comportato la determinazione di un'imposta a debito dovuta pari ad euro 6.747,00, oltre alle sanzioni e agli interessi conseguentemente maturati secondo le disposizioni di legge applicabili.
8) Ne consegue che la pretesa tributaria residua, così come rideterminata dall'Ufficio all'esito del parziale sgravio, risulta legittima, correttamente motivata e conforme al dato normativo, non emergendo profili di illegittimità tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.
9) In considerazione dell'avvenuta rettificazione del tributo in sede di istruttoria, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all'evoluzione della vicenda amministrativa e al parziale adeguamento della pretesa originaria.
P.Q.M.
rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
spese copmpensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
MORGIGNI AL, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18263/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240106297604000 Società_1 SEPARATA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: l'annullamento totale dell'atto o, in subordine, annullamento parziale dell'atto con riduzione delle sanzioni al 10 per cento.
Resistente: confermare l'atto così come rideterminato con compensazione di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento specificata in epigrafe. impugnando il merito della pretesa.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso proposto deve ritenersi infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono in modo puntuale.
2) L'odierno ricorrente, Signor Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, recante un importo complessivo pari ad euro 19.018,23, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi della normativa vigente sul Modello UNICO/2021, relativo all'anno d'imposta 2020.
La pretesa tributaria traeva origine dall'omesso versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera, indicata con codice tributo 1242, emersa all'esito delle verifiche automatiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria.
3) Il ricorrente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020, indicava nel quadro RM del modello UNICO un imponibile estero pari ad euro 51.895,00, imputandolo integralmente a sé medesimo.
Tale indicazione risultava, tuttavia, erronea, in quanto il suddetto reddito avrebbe dovuto essere suddiviso pro quota nella misura del 50% con la moglie Nominativo_1 Nominativo_1, cointestataria del conto corrente estero da cui i redditi medesimi traevano origine.
4) Al fine di emendare l'errore dichiarativo commesso, i coniugi provvedevano a presentare una dichiarazione integrativa in data 12/04/2023, con la quale veniva corretta l'indicazione del quadro RM. In particolare, la
Signora Nominativo_1 Nominativo_1, destinataria di autonoma comunicazione di irregolarità per il medesimo reddito, otteneva, all'esito della procedura di reclamo, lo sgravio parziale delle imposte accertate, in coerenza con la corretta imputazione del reddito.
5) Successivamente, l'Ufficio comunicava di aver proceduto alla rideterminazione delle somme dovute a seguito della liquidazione effettuata ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54 del DPR n. 633/72, tenendo conto delle risultanze della dichiarazione integrativa. In conseguenza di ciò, in data 14/01/2026, veniva emesso un provvedimento di sgravio parziale della cartella impugnata (prot. 2025S656483), con riduzione dell'originaria pretesa impositiva.
6) In sede di istruttoria, pertanto, è stato oggetto di variazione il quadro RM della dichiarazione originariamente presentata, relativo ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, sulla base dei dati correttamente indicati nella dichiarazione integrativa del 12/04/2023, la quale ha consentito di riallineare la posizione fiscale del contribuente alla reale situazione reddituale.
7) La variazione dell'ammontare del reddito indicato nel quadro RM, rettificato da euro 51.895,00 ad euro
25.947,00, ha comportato la determinazione di un'imposta a debito dovuta pari ad euro 6.747,00, oltre alle sanzioni e agli interessi conseguentemente maturati secondo le disposizioni di legge applicabili.
8) Ne consegue che la pretesa tributaria residua, così come rideterminata dall'Ufficio all'esito del parziale sgravio, risulta legittima, correttamente motivata e conforme al dato normativo, non emergendo profili di illegittimità tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.
9) In considerazione dell'avvenuta rettificazione del tributo in sede di istruttoria, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all'evoluzione della vicenda amministrativa e al parziale adeguamento della pretesa originaria.
P.Q.M.
rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
spese copmpensate.