Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 1256/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1256 R.G. e promosso con ricorso depositato in data 4.10.2022 da
(C.F. ), nata il [...] ad [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Gianluca Motta ed elettivamente domiciliata a Tagliacozzo, Via Roma n. 30, presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Andrea Lucci ed elettivamente domiciliato in Sulmona, Via Pola nr. 52/A presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da conclusioni riportate nel verbale di udienza del 28.1.2025):
I difensori rappresentano come le parti abbiano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, esaurendo tutte le questioni e, precisamente:
- si richiamano tutte le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale ad eccezione delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre. In particolare saranno concordati di settimana in settimana compatibilmente con i turni di lavoro del resistente, i giorni in cui quest'ultimo potrà tenere con sé la minore e comunque per due volte a settimana con un pernotto (preleverà la minore all'uscita di scuola e la ricondurrà a scuola il giorno seguente) e due fine settimana al mese (dal venerdì pomeriggio alle 15:00 sino al lunedì mattina, allorquando la condurrà a
(almeno due settimane consecutive) e durante le festività natalizie (comunque garantendo la vigilia o il giorno di Natale), Pasquali e di fine ed inizio anno;
- il mantenimento per la minore verrà versato dal resistente alla ricorrente entro il 20 di ogni mese;
- nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra coniugi in quanto autonomi economicamente;
- compensazione integrale delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.10.2022, , deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 il 2.10.2014 e che dall'unione è nata la figlia in data 14.2.2015, ha chiesto Controparte_1 Per_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso di lei ed assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché porsi, a carico del un assegno di mantenimento per la figlia e per lei, stante il proprio stato di disoccupazione. CP_1
Si è costituito in giudizio il resistente insistendo per l'addebito della separazione alla ricorrente e per l'affidamento condiviso paritario della minore da entrambi i genitori, disponendo il mantenimento della figlia da parte di ciascun genitore durante i tempi di rispettiva permanenza.
All'esito dell'udienza di comparizione del 25.1.2023, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno reiterato le rispettive istanze ed il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato, i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
Affida la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori collocandola in via prevalente presso la madre;
Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Regola il diritto di visita del padre secondo le condizioni di cui in parte motiva;
Pone a carico del resistente assegno di mantenimento in favore della figlia della coppia dell'importo complessivo di euro 300,00 mensili, rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre rimborso delle spese straordinarie in misura del
50%.”
Nelle more del giudizio le parti, personalmente presenti, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse riportandosi a quanto statuito dalla predetta ordinanza presidenziale del 01.3.2023 precisando, quanto al diritto di visita paterno, che “saranno concordati di settimana in settimana compatibilmente con i turni di lavoro del resistente, i giorni in cui quest'ultimo potrà tenere con sé la minore e comunque per due volte a settimana con un pernotto (preleverà la minore all'uscita di scuola e la ricondurrà a scuola il giorno seguente) e due fine settimana al mese (dal venerdì pomeriggio alle 15:00 sino al lunedì mattina, allorquando la condurrà a scuola). Analogamente saranno concordati i periodi con cui questi potrà tenere con sé la figlia nel periodo estivo (almeno due settimane consecutive) e durante le festività natalizie (comunque garantendo la vigilia o il giorno di Natale), Pasquali e di fine ed inizio anno” e, quanto al contributo di mantenimento, hanno precisato che “il mantenimento per la minore verrà versato dal resistente alla ricorrente entro il 20 di ogni mese”
e che “nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra coniugi in quanto autonomi economicamente”.
Il giudice delegato ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione del collegio al quale si è riservato di riferire senza concedere alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia da parte delle stesse.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma
1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della prole, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni statuite nell'ordinanza del 1.3.2023 come modificate e precisate con il verbale di udienza del 28.1.2025, sopra riportate, che si omologano;
- ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 37, parte I, anno 2014;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso il giorno 11.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Dott. Leopoldo SCIARRILLO