Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/02/2026, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11256 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, EL HE, rappresentati e difesi dall'avvocato Lidia Puliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Ad Accra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia di Accra, prot. n. 20250002357, e notificato al ricorrente in data 18/07/2025, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Ad Accra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia di Accra, prot. n. 20250002357;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che il ricorso, in esito alla fase cautelare, è stato infine nuovamente chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuto in decisione;
d) che in esito al riesame disposto in sede cautelare l’Amministrazione ha rilasciato il visto;
e) che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere;
f) che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il MAECI al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di giudizio nella misura complessiva pari a €. 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e importo del contirbuto unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.