Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ubaldo Giulio Milana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
e/o la declaratoria di nullità:
- del provvedimento cat. -OMISSIS- del 23.10.2023 notificato in data 09.11.2023, con il quale la Questura della Provincia di Catania ha disposto il rigetto del rinnovo della licenza del porto fucile ad uso caccia;
- nonché di tutti gli altri atti del procedimento, presupposti connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa GI SA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2024 e depositato il successivo 25 gennaio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, con cui la Questura della Provincia di Catania ha disposto il rigetto del rinnovo della licenza del porto di fucile ad uso caccia per l’esistenza di un decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. presso il -OMISSIS-, irrevocabile dal -OMISSIS-, per il reato ex art. 624 e 625 c.p. e per la sussistenza di “controlli in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia”.
Ha rappresentato il ricorrente che lo stesso, già titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia a far data dal 1988, nell’anno 2022 presentava istanza per il rinnovo della predetta licenza al Commissariato P.S. di-OMISSIS-. In data 6 marzo 2023 la Questura di Catania gli notificava atto del 27 febbraio 2023, con cui si comunicava l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza intesa a ottenere il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia. Parte ricorrente riscontrava tale atto con memoria del 15 marzo 2023, a cui seguiva il provvedimento impugnato con cui l’istanza di rinnovo veniva rigettava per le ragioni esposte in sede di comunicazione di motivi ostativi.
Avverso l’atto impugnato, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.). Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione: Violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento ed efficacia dell’agere amministrativo. Eccesso di potere. Ingiustizia e contraddittorietà manifesta. Errore sui presupposti di fatto e di diritto.
Sul difetto di istruttoria : nel corso dell’istruttoria l’amministrazione aveva ritenuto non sufficienti gli elementi posti a fondamento del diniego oggetto di impugnativa (nota del 7 aprile 2023), sicché non sarebbe comprensibile la decisione di rigettare la richiesta sulla base delle stesse ragioni ritenute non ostative in sede di istruttoria; peraltro, di tale nota non si farebbe menzione nel provvedimento impugnato.
Sul difetto di motivazione : la motivazione sarebbe incoerente con l’istruttoria svolta e in ogni caso apparente.
II) Sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.). Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: Violazione del principio di buon andamento ed efficacia dell’agere amministrativo. Eccesso di potere. Ingiustizia e contraddittorietà manifesta. Errore sui presupposti di fatto e di diritto
Sul decreto penale di condanna : la condanna riferita al ricorrente (che ha comportato la sola multa di € 16.400, con pena sospesa e senza reclusione) sarebbe estranea alla tipologia di reati in relazione ai quali l’amministrazione è vincolata ex art. 11 c.1. t.u.l.p.s., sicché la Questura avrebbe dovuto provare in concreto la capacità di abuso delle armi del ricorrente mediante un’istruttoria completa, mentre nel caso di specie la valutazione dell’amministrazione si è soffermata sulla sola condanna del ricorrente senza alcuna istruttoria sulla personalità e sulla condotta dello stesso; peraltro, il G.I.P. -OMISSIS- ha dichiarato estinto a ogni effetto penale il reato oggetto del decreto penale di condanna in questione con provvedimento del -OMISSIS-, depositato il -OMISSIS-.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 (TULPS). Violazione dell’art. 97 della Costituzione: Violazione del principio di buon andamento ed efficacia dell’agere amministrativo. Eccesso di potere. Ingiustizia e Contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.
Sugli asseriti rapporti di frequentazione con soggetti controindicati : non sussisterebbero “rapporti di frequentazione” con soggetti controindicati, ma controlli sporadici e dilatati nel tempo (quattro episodi a far data dal 2010); quanto al controllo con soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, si tratterebbe del cognato, all’epoca agli arresti domiciliari, e il controllo sarebbe stato giustificato dalla necessità di portare medicinali alla sorella gravemente malata che nessuno avrebbe potuto portarle; quanto agli altri controlli, essi riguarderebbero soggetti incontrati per ragioni lavorative o in prossimità di un bar.
IV) Eccesso di potere. Violazione degli artt. 3 e 10 bis della Legge n. 241/90. Violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione. Difetto di motivazione. Violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione del diritto di difesa.
Il provvedimento costituirebbe una mera riproduzione della comunicazione di avvio del procedimento e della nota del Commissario di PS richiamata per relationem, rendendo la motivazione carente e inesistente.
Parte deducente ha, quindi, avanzato istanza istruttoria volta ad acquisire tre note endoprocedimentali della Questura favorevoli al rilascio del rinnovo della licenza in questione, essendo stata ostesa – a seguito di richiesta di accesso – solo la prima, ma non anche le altre.
2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Catania per resistere al giudizio. Con successiva memoria, gli stessi hanno spiegato difese a sostegno della legittimità dell’atto impugnato.
3. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato documentazione e memoria conclusiva, in cui, tra l’altro, ha fatto presente che, nelle more, è intervenuta la riabilitazione in suo favore (ordinanza n.-OMISSIS-) ed ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Alla pubblica udienza giorno 11 marzo 2026, dopo la discussione dei difensori presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
5. La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse».
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte Costituzionale ha, inoltre, precisato (cfr. sentenza del 20 marzo 2019, n. 109) che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».
Nello specifico settore delle armi, la valutazione comparativa che compie l’Autorità di pubblica sicurezza si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 11383 del 27 dicembre 2022).
La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della revoca della licenza (o del mancato rinnovo), l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).
6. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche ritiene il Collegio che le valutazioni compiute dalla Questura resistano alle censure sollevate dal ricorrente.
7. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole del fatto che il provvedimento sia stato assunto in carenza di istruttoria - come sarebbe evidenziato dal contrasto emerso tra le note procedimentali al riguardo - e in difetto di motivazione.
7.1. Il motivo è infondato.
Il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito di avvio del procedimento, riscontrato dal ricorrente con memorie difensive nelle quali la Questura non ha rilevato elementi utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole, ritenendo i riscontri del ricorrente non sufficienti per le ragioni - non illogiche - ivi spiegate.
La circostanza che in sede procedimentale ci sia una nota di segno contrario (le asserite altre note vengono genericamente indicate) non osta alla conclusiva determinazione di diniego in questione che risulta adeguatamente motivata.
La nota in questione si pone tra gli atti endoprocedimentali che sono stati valutati dall’Autorità prima di pervenire alla determinazione finale contestata, la quale, nella sua economia complessiva, risulta essere emessa a seguito di completa istruttoria e sorretta da un idoneo percorso motivazionale, per come di seguito specificato.
8. Con ulteriore motivo, parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento basato su un decreto penale di condanna (estinto) per furto (sanzionato solo con pena pecuniaria) in assenza di valutazione sulla personalità e sulla condotta del ricorrente.
9. Il motivo è infondato.
9.1. La circostanza che il reato sia estinto viene adeguatamente riscontrata nel provvedimento con il riferimento al disposto dell’art. 11 TULPS, “ che statuisce che la licenza deve essere negata a chi ha riportato una condanna e non ha ottenuto la riabilitazione. Quest’ultima, mancante nel caso de quo, implica un più approfondito esame della condotta del soggetto ed una favorevole valutazione discrezionale del giudice in merito al percorso rieducativo, assente nella declaratoria di estinzione del reato ”.
È stato, infatti, chiarito che «sebbene entrambi gli istituti [riabilitazione ed estinzione del reato] assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, gli stessi non possono però ritenersi sovrapponibili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell'effettiva rieducazione del reo, poiché l'estinzione ex articolo 445 cod. proc. pen. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo» (Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3067; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 23 aprile 2025, n. 730).
9.2. Peraltro, la decisione contestata, oltre che sulla detta condanna per furto aggravato, si fonda su controlli con soggetti controindicati; specificamente, il deducente risulta controllato: a) in data 9.10.2019 in -OMISSIS- in ore serali “in compagnia di un pluripregiudicato ritenuto appartenente ad associazione di tipo mafiosa e figlio di quest’ultimo”; b) in data 12.12.2018 in -OMISSIS- in ore diurne a bordo di autovettura in compagnia di persona deferita per ingiuria e minaccia; c) in data 20.03.2014 in-OMISSIS- in ore pomeridiane a bordo di autovettura con la stessa persona del controllo che precede; d) in data 29.09.2010 in -OMISSIS- ore diurne presso l’abitazione di persona all’epoca sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.
9.2.1. Orbene, se parte ricorrente fornisce spiegazioni in relazione al controllo con soggetto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti - essendo tale soggetto il marito della sorella gravemente malata presso la cui abitazione egli si sarebbe dovuto recare per portare i medicinali che nessun’altro, in quel momento, le avrebbe potuto portare -, di contro non giustifica adeguatamente gli ulteriori controlli che, in tesi di parte ricorrente, sarebbero casuali o dovuti a ragioni di lavoro e che non sono affatto risalenti nel tempo (2018/2019); ne consegue che la complessiva valutazione dell’Autorità che ha ritenuto le suddette argomentazioni difensive non suscettibili di favorevole considerazione non è censurabile.
Il ricorrente, peraltro, non ha smentito, in punto di fatto, le frequentazioni con soggetti controindicati (tra cui un pluripregiudicato ritenuto appartenente ad associazione di tipo mafiosa e un soggetto deferito, tra l’altro, per minaccia), con riferimento alle quali, si ripete, non ha fornito adeguate giustificazioni.
Sul punto, ha chiarito la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato cfr. n. 4242 del 2016 e n. 4420 del 2022; T.A.R. Catania, sez. I. 4223 del 2024 e 2861 del 2024; id. sez. IV, 2553 del 2023) “ che la frequentazione di persone "gravate da procedimenti penali e di polizia", così come può rilevare - in presenza dei relativi presupposti - in sede di emanazione di informative antimafia, ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, pur quando si tratti di una licenza di porto di fucile per uso caccia; in effetti, gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni, da parte del titolare della licenza, possano dare luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa .”.
9.3. Alla luce di quanto fin qui esposto, nel caso di specie, non sussiste il lamentato vizio di difetto di motivazione, né è censurabile l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto che “ l’assenza di una pronuncia di riabilitazione, alla luce del disposto dell’art. 11 TULPS, secondo il giudizio di affidabilità che è demandato dalla legge all’Autorità di P.S. in relazione alle preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, inducono fondatamente a far ritenere che l’intestatario della licenza non dia garanzia di non abusare del titolo di polizia e comunque non abbia i requisiti previsti dalla legge per poter essere titolare di licenze di polizia in materia di armi ”.
10. Infine, la circostanza che sia intervenuta in corso di causa la riabilitazione non preclude la presente decisione, né conduce a diversa determinazione, poiché la legittimità del provvedimento in esame va vagliata alla luce della situazione in fatto e in diritto esistente al momento della sua emanazione, ferma restando la possibilità per il ricorrente di sottoporre alla valutazione delle autorità amministrative competenti una nuova istanza alla luce dei fatti sopravvenuti.
11. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
12. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente decisione.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RI SA, Presidente
GI SA SI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SA SI | IO RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.