TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1003
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia stato adottato a seguito di avvio del procedimento, riscontrato dal ricorrente con memorie difensive. La Questura non ha rilevato elementi utili ai fini di un provvedimento favorevole. La nota procedimentale non osta alla conclusione di diniego, che risulta adeguatamente motivata.

  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento basato su decreto penale di condanna estinto e controlli con soggetti controindicati

    La mancata riabilitazione, pur in presenza di estinzione del reato, implica un esame approfondito della condotta. La decisione si fonda anche su controlli con soggetti controindicati (pluripregiudicato, persona deferita per ingiuria e minaccia, persona agli arresti domiciliari per stupefacenti), per i quali il ricorrente non fornisce giustificazioni adeguate, non smentendo di fatto le frequentazioni. La giurisprudenza ritiene rilevanti tali frequentazioni per la valutazione di affidabilità.

  • Rigettato
    Provvedimento riproduttivo della comunicazione di avvio del procedimento

    La motivazione del provvedimento è ritenuta adeguata e non censurabile, considerando la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1003
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1003
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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