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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6565 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4407 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 07/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Carola Meloni (C.F. , Claudio Iacobelli (C.F. C.F._1
) e FR GA (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliata nello studio della prima, C.F._3 in Anagni (FR) Via A. Colantoni 2;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ). quali ex soci della estinta
[...] C.F._5
con l'Avv. Maria Vecchio (C.F. Controparte_3
, nel cui studio i Roma, Via Ettore Ximenes sono C.F._6 elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 17 E
(C.F.), sottoposta a misura ex DLGS Controparte_4 150/2011;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2200 del 2022 del 10/02/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.09.2013, la ha convenuto in giudizio la e Controparte_3 Controparte_4 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1 l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che la risulta Controparte_4 proprietaria dell'autovettura BMW 520D tg. EF192AY, ma che la medesima non ha mai corrisposto il prezzo della vendita all' per Controparte_3 l'effetto dichiarare la nullità per i motivi esposti in narrativa e/o la risoluzione per inadempimento della vendita dell'autovettura de qua e condannare l' e/o la alla restituzione della Parte_1 CP_4 autovettura BMW 520D tg. EF192AY alla società attrice nonché al risarcimento dei danni dalla medesima subiti anche a seguito del mancato utilizzo dell'autovettura (lucro cessante) e della svalutazione commerciale della stessa, che si quantificano in € 30.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre interessi compensativi e/o corrispettivi e/o moratori ovvero, oltre danno da ritardo e, cioè, lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'istante che, quale abituale risparmiatore reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero. Con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre che della fase stragiudiziale, anche) del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare le parti convenute, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”.
pag. 2 di 17 Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, per i motivi esposti in premessa, sub. 1) e 2), dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del comma 4 dell'art. 164 c.p.c.; 2) in via pregiudiziale, dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della 3) nel Controparte_4 merito,accertare e dichiarare che la medesima ha legittimamente acquistato dalla società l'autovettura BMW 520D tg. EF192AY e Parte_1 per l'effetto rigettare la domanda attrice proposta nei suoi confronti;
4) nel merito, in via subordinata, la società chiede, in caso di Controparte_4 emissione di sentenza di condanna come richiesta dalla Controparte_3 di essere garantita e manlevata dalla società da Parte_1 qualsiasi responsabilità derivante e connessa dal rapporto di compravendita della menzionata autovettura BMW tg. EF192AY; 5) con vittoria di spese ed onorari della presente controversia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Pa Si costituiva altresì contestando integralmente Parte_1 le domande attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis: - in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva de con riferimento a tutte le domande avanzate da parte Parte_1 attrice;
- in ogni caso rigettare le domande tutte proposte ex adverso poiché inammissibili, inaccoglibili, infondate in fatto e diritto e non provate per le ragioni tutte di cui al presente atto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di , dipendente della convenuta Parte_2
avanzata all'udienza di prima comparizione da Parte_1 [...]
CP_3 La sentenza così proseguiva poi nella ricostruzione della vicenda:
“all'udienza del 16 giugno 2017 il processo in esame subiva una lungo arresto a seguito dell'interruzione del procedimento che veniva disposta a seguito di istanza della nella persona di Controparte_4 Parte_3
che nel corso del giudizio veniva sottoposto a misura di
[...] prevenzione con sequestro delle aziende e interessenze societarie cui lo stesso risultava coinvolto direttamente. A seguito della predetta interruzione del giudizio, la CP_3 ha proposto domanda di accertamento e ammissione del credito
[...] dinanzi al Giudice delegato delle misure di prevenzione, ma tale domanda veniva rigettata con provvedimento del 24 settembre 2018 del giudice delegato del Tribunale di Roma- sezione terza Penale (Misure di Prevenzione) nr. 108/2015, nel quale testualmente si legge che “(…) essendo di tutta evidenza che le pretese creditorie devono essere fatte valere verso l' società cui la vettura è stata consegnata in conto Parte_1 vendita”.
pag. 3 di 17 Il giudizio in esame, dunque, veniva riassunto da Controparte_3 ex art. 302 c.p.c., solo nei confronti della con richiesta di Parte_1 accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che la ha affidato per la vendita alla Controparte_3
nelle circostanze e modalità descritte nell'atto di citazione Parte_1 e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la propria autovettura BMW tg. EF192AY; che risulta essere divenuta proprietaria nel Controparte_4 maggio 2013 dell'autovettura BMW tg. EF192AY, ma che la medesima non ha mai corrisposto il prezzo di vendita all' né l' Controparte_3 [...] ha mai venduto detta autovettura, non avendo eseguito nessuno CP_3 degli adempimenti previsti dalla legge, come esposto nella narrativa dell'atto di citazione e della memoria prima ex art. 183 c.p.c. in atti;
per l'effetto, in via principale: dichiarare la nullità del contratto di vendita e condannare, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e della memoria istruttoria la parte convenuta, alla restituzione Parte_1 dell'autovettura per cui è causa, ove possibile, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice anche a seguito del mancato utilizzo dell'autovettura e della svalutazione commerciale del veicolo, danni che si quantificano in €. 30.000,00, pari al valore commerciale del veicolo all'epoca dei fatti per cui è causa, tenuto conto che nelle more l'autovettura è stata alienata ad un terzo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse valido il contratto di vendita, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto, stante il mancato pagamento del prezzo, e per l'effetto condannare le parti convenute entrambe, e o tra loro chi Parte_1 Controparte_4 di ragione, alla restituzione dell'autovettura per cui è causa, ove possibile, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice anche a seguito del mancato utilizzo dell'autovettura e della svalutazione commerciale del veicolo, danni che si quantificano in €. 30.000,00,pari al valore commerciale del veicolo all'epoca dei fatti per cui è causa, tenuto conto che nelle more l'autovettura è stata alienata ad un terzo. Il tutto in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi compensativi e/o corrispettivi e/o moratori ovvero, oltre danno da ritardo, e cioè, lucro cessante da liquidarsi sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'istante che, abituale risparmiatore ed imprenditore reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese forfettarie, IVA e cap stante la resistenza in giudizio con dolo e colpa grave della parte convenuta, condannarsi la stessa al risarcimento in favore dell'istante dei danni puntivi pag. 4 di 17 da responsabilità aggravata ex art, 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà ritenuta di giustizia”. Con provvedimento del 06/11/2017 questo Tribunale fissava l'udienza del 30 marzo 2018 per il proseguo della causa. Si costituiva in riassunzione la quale nel Parte_1 confermare le conclusioni rassegnate in sede di prima costituzione, in via preliminare e in rito eccepiva: a) la irritualità e inammissibilità della riassunzione solo nei confronti de b) domanda di Parte_1 revoca dell'ordinanza di interruzione del giudizio in assenza dei presupposti di legge, c) la irritualità e inammissibilità delle domande proposte dalla ricorrente in riassunzione. All'udienza del 04 ottobre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Sennonché con ordinanza del 11/11/2020 questo giudicante disponeva la revoca dell'ordinanza di interruzione del giudizio dal medesimo emessa in data 23 giugno 2017 con tutte le conseguenze da essa derivate, non ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 159/2011 e fissava per il proseguo del giudizio, nel rispetto del contraddittorio di tutte le parti originariamente costituite nel processo, l'udienza del 05 marzo 2021. Il contraddittorio veniva regolarmente integrato nei confronti della convenuta sottoposta a misura patrimoniale ex d. lgs. Controparte_4
150/2001, in persona dell'Amministratore Giudiziario,
[...]
dalla società Controparte_5 Controparte_6 attrice con pec del 15/06/2021 che tuttavia non ha inteso costituirsi. Integrato dunque il contraddittorio con tutte le parti originariamente costituite e risultando sufficientemente istruita la causa con produzione documentale e con prove orali (interrogatorio dei rispettivi legali rappresentanti delle società costituite in giudizio e prova testimoniale), all'udienza cartolare del 30 luglio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., dei quali tuttavia le parti non si sono avvalse non avendo depositato comparse conclusionali e/o repliche. ”
§ 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale ha disposto: “Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 62685/2013 R.G., così provvede:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto de quo, per i motivi indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento per equivalente in favore della
[...] Controparte_3
, della somma di € 30.000,00 pari al valore commerciale del
[...] veicolo all'epoca dei fatti per cui è causa, oltre interessi legale dal 20/04/2013 al soddisfo e rivalutazione monetaria.
pag. 5 di 17 - Condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento in Parte_1 favore della , della somma di € 2.500,00; Controparte_3
- Rigetta la richiesta avanzata dalla società attrice di risarcimento del danno;
- Compensa le spese di giudizio tra e Controparte_3 CP_4 in persona dell'Amministratore Giudiziario,
[...] Controparte_5
[...]
- Condanna la società a rifondere le spese Parte_1 processuali alla società attrice, che liquida in complessivi €. 7.704,00 di cui
€ 450,00 per spese, e € 7.254,00 per compensi , oltre a iva e c.p.c., come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Passando ora all'esame delle prime due eccezioni sollevate dalla convenuta nella comparsa di riassunzione, le stesse devono ritenersi superate avendo questo giudice revocato l'ordinanza che disponeva l'interruzione del giudizio e ordinato l'integrazione del contraddittorio di tutte le parti originariamente costituite. Quanto invece alla terza eccezione d'inammissibilità delle domande proposte dalla
[...]
, tale eccezione, peraltro già formulata dalla società Controparte_3 nella seconda memoria istruttoria, deve ritenersi infondata Parte_1 non avendo la società attrice introdotto nel giudizio domande e/o conclusioni nuove che non fossero già state svolte nell'atto introduttivo del giudizio. Al riguardo si ritiene opportuno osservare che le SS.UU con sentenza nr. 12310/2015 hanno enunciato il principio ( ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza nr. 9668/2021 ), secondo il quale la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa patendi ), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., non dovendosi affatto ritenere, come erroneamente sostenuto da alcun Parte_1 ampliamento del thema decidendum. Venendo dunque al merito del giudizio in esame, emerge con tutta evidenzia che trattasi del classico caso di responsabilità oggettiva della società venditrice per fatto illecito del dipendente. La società attrice sostiene di aver consegnato in data 20 aprile 2013 alla convenuta la propria autovettura aziendale modello Parte_1 BMW tg. EF192SY in conto vendita per il prezzo di € 30.000,00 ricevendo dalla stessa una dichiarazione di scarico di responsabilità e che su richiesta pag. 6 di 17 di un dipendente de ( tale ), di aver consegnato Parte_1 Parte_2 in data 23/05/2013 al sig. ( incaricato de , Testimone_1 Parte_1 il certificato di proprietà munita di debita sottoscrizione, al fine di predisporre i documenti per il passaggio di proprietà, avendo ricevuto da una mail con la quale le veniva comunicato il nominativo Parte_1 dell'acquirente della vettura (la “Sparkasse Fudda”). Deduce altresì che in data 03 luglio 2013 da una visura al P.R.A. apprendeva che la suddetta autovettura risultava, invece, venduta in data 27 maggio 2013 alla
[...] per il prezzo di € 26.000,00 somma che l'attrice sostiene di non CP_4 aver mai ricevuto pur avendo perso il possesso dell'autovettura BMW in questione. Ebbene, va subito evidenziato che benché le suindicate circostanze risultino provate documentalmente, venivano anche confermate con l'escussione dei testimoni. Nell'istruttoria, difatti, è stato provato che la società CP_3 consegnava alla l'autovettura BMW tg. EF192AY di sua Parte_1 proprietà, munita di doppie chiavi e certificato di proprietà, al solo scopo di metterla in conto vendita e che a seguito della consegna le veniva rilasciata da una dichiarazione di scarico responsabilità ( v. doc.nr.1 Parte_1 fascicolo cartaceo parte attrice). E' altresì emerso come tale autovettura, all'insaputa della legittima proprietaria, sia stata successivamente venduta da alla senza che la società convenuta Parte_1 CP_4 CP_4
corrispondesse alla società attrice il prezzo ricavato dalla Parte_1 predetta vendita che ammontava a € 26.000,00; su tale arbitraria vendita che veniva perpetrata a danno dell'attrice, non risulta che la Parte_1
abbia dato alcuna spiegazione all'attrice quando quest'ultima
[...] apprendeva della vendita della sua automobile da una visura eseguita presso il PRA (ved.. doc.n.6 del 03/07/2013 fascicolo attoreo). Che dunque risulta accertato che la società in data Controparte_4 27/05/2013 ha acquistato dalla l'autovettura in questione, Parte_1 corrispondendo alla stessa la somma di € 25.980,00 e che tale pagamento veniva corrisposto tramite assegni bancari consegnati nelle mani del responsabile incaricato della vendita e dipendente della sig. Parte_1
. Parte_2 Anche tali circostanze dunque oltre ad essere state riconosciute dalla nei propri scritti difensivi, sono state anche Controparte_7 pienamente confermate in istruttoria sia in sede di interpello dal lrpt della che dai testimoni escussi nel corso delle udienze del Controparte_4 29/10/2014, 13/02/2015, 14/09/2015, 08/02/2016 e 27/06/2016. Il legale rappresentante della infatti, all'udienza del CP_4 29/10/2014 testualmente dichiarava : “ di avere effettivamente acquistato l'autovettura BMW tg. EF192AY che è stata venduta dalla società in favore della società in data 17/05/2013. Infatti Parte_1 CP_4 come risulta dalla fattura n. 30000304 del 17/05/2013, l'autovettura BMW
pag. 7 di 17 tg. EF192AY è stata venduta dalla società in favore della Parte_1 per il prezzo concordato e pagato pari a d €. 25.980,00. Controparte_4 L'autovettura in questione è stata visionata e ritirata nei locali della nella sede di Via Vado La Lena dall'incaricato della Parte_1 società Luxury, sig. , al quale in occasione della vendita Parte_3 vennero pure consegnate le doppie chiavi dell'auto (quella principale e quella di riserva). A maggior chiarimento della vicenda possiamo evidenziare, inoltre, che la trattativa relativa alla vendita, con il conseguente adempimento di tutte le formalità, vennero compiute dal responsabile incaricato della vendita e dipendente della L'Automobile sig. al quale vennero consegnati tutti gli assegni costituenti il Parte_2 corrispettivo del prezzo concordato tra le parti”. La circostanza che il dipendente della sig. Parte_1 Pt_2
, avesse ricevuto l'autovettura all'interno dell'autosalone e
[...] successivamente provveduto alla vendita della stessa nei locali della Par L'automobile è stata pienamente confermata dalla deposizione resa dal teste il quale all'udienza del 14/9/2015 ha dichiarato Testimone_1 testualmente: “ero presente alla trattativa di questa autovettura nei locali della in particolare eravamo nell'ufficio del Sig. Parte_1 Pt_2
Oltre a me era presente il sig. e ovviamente
[...] Parte_3
(…) La vettura in questione ci veniva consegnata Parte_2 personalmente dal Sig. ciò avveniva nel parcheggio di Parte_2
L'Automobile. Preciso che per parcheggio intendo il piazzale della dove erano presenti parecchie altre auto nuove e usate.” Parte_1 Riguardo a tali affermazioni, la società convenuta Parte_1 nelle proprie difese ha implicitamente riconosciuto le proprie responsabilità dal momento che non ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro con il dipendente Difatti lo stesso legale rappresentante della Parte_2
in sede di interrogatorio formale, all'udienza del Parte_1 13/2/2015, ha confermato che “il sig. non lavora più per Parte_2 L' dal mese di Giugno 2013, avendo il medesimo dato le Parte_1 dimissioni anche a seguito del venir meno del rapporto di fiducia” . Anche la teste indotta dalla stessa convenuta all'udienza del 14 settembre 2015 a riferito che “il sig. gestiva la vendita di Parte_2 autovetture nuove BMW da prima del 2008”. Alla luce delle su estese testimonianze, risulta incontrovertibilmente che l'autovettura in questione veniva affidata dall'attrice all'incaricato per i veicoli usati della a nulla rilevando al riguardo il Parte_1 disconoscimento operato dalla convenuta delle firme apposte sullo scarico di responsabilità ( che asserisce non sono riferibili alla società convenuta e/o a suoi rappresentanti), in quanto l'eccezione oltre ad essere contraddittoria, perché da una parte eccepisce il predetto disconoscimento e dall'altra, invece, incolpa il proprio incaricato alla vendite, risulta contrastante con le testimonianze assunte, e non potendosi comunque pag. 8 di 17 escludere che a firmare tale documento in sua rappresentanza sia stato proprio l' infedele dipendente. Tale estremo tentativo della convenuta di sottrarsi alle proprie responsabilità facendole ricadere sul proprio dipendente, non coglie assolutamente nel segno. Al riguardo va opportunamente osservato che detta forma di responsabilità oggettiva del datore di lavoro sussiste persino laddove il dipendente, nell'esercizio delle proprie mansioni, abbia ecceduto i limiti delle stesse, ovvero, abbia trasgredito gli ordini ricevuti dal proprio datore di lavoro ( Cass.Civ.nr.22343/06; Cass.Civ.n.6341/98; Cass. Civ.n.7331/97). Sotto il profilo penale va osservato che la produzione della documentazione relativa al processo penale pendente davanti al Tribunale di Frosinone per truffa nei confronti di per varie fattispecie Parte_4 tra cui anche quella per cui è causa, nulla rileva ai fini del presente giudizio civile dal momento che sulla responsabilità per il fatto illecito commesso dal dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c. persino l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla. Va altresì rilevato che riguardo la vicenda oggetto di causa, non può ravvisarsi alcuna condotta colpevole in capo alla avendo la Controparte_3 stessa fatto ragionevole affidamento sulla società che in Parte_1 quella occasione era di fatto rappresentata ( nei propri locali aziendali ) dal suo dipendente . Parte_2 In tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Insomma, al riguardo va opportunamente richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte che con la sentenza nr. 4099/20, afferma che il datore, in quanto oggettivamente responsabile deve risarcire il danno provocato dall'illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro. In sostanza, non solo circostanze concrete indussero la società attrice a confidare sull'operato del dipendente della società convenuta - sempre regolarmente al suo posto nell'autosalone - ma anche il contegno della , che non ha posto in essere accorgimenti adeguati per Parte_1 prevenire comportamenti contrastanti con gli indirizzi aziendali. Va ricordato anche che, in presenza dei predetti presupposti, il principio di apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, opera anche indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante (Cassazione civile pag. 9 di 17 sez. II, 13/8/04, n. 15743; I, 29 aprile 1999, n. 4299; I,29/4/99, n. 4299; III, 18 febbraio 1998, n. 1720); specie quando l'apparenza sia fondata su elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo e incolpevole convincimento in chi l'invoca (Cassazione civile sez. III, 22 aprile 1999, n. 3988; III, n. 1720/98, cit.; III, 6 novembre 1998, n. 11186). Dovendosi dunque ritenere accertato il grave inadempimento della nei confronti della società va dichiarata la Parte_1 CP_3 risoluzione del contratto di conto vendita posto in essere tra le parti per la vendita del veicolo BMW tg EF 192IY e, per l'effetto, la convenuta va condannata per equivalente al pagamento in favore Parte_1 della società attrice della somma di € 30.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di consegna dell'autovettura 20 aprile 2013, non potendosi applicare il rimedio restitutorio stante il lungo tempo trascorso nel corso del quale l'autovettura in questione veniva ceduta a terzi in buona fede. Parimenti va accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto la condotta processuale della convenuta merita di essere opportunamente sanzionata. Infatti la convenuta stante l'evidenza della propria responsabilità oggettiva, ha Parte_1 resistito nel giudizio con colpa grave formulando contestazioni generiche ed eccezioni destituite di fondamento. Ed infatti tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e temerarie, è un comportamento abusivo come quello in esame merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento protrattosi ben otto anni, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo giudice. Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della società opposta la somma di € 2.500,00. Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni formulata dell'attrice, trattandosi di inadempimento incolpevole della società convenuta Parte_1
Peraltro va rilevato che la società attrice non ha dimostrato l'esistenza di elementi specifici e concreti sui quali fondare la valutazione delle conseguenze provocate dal detto inadempimento. Pa Alla soccombenza consegue la condanna della società Parte_1
alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in
[...]
pag. 10 di 17 dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2014 d.m. Giustizia 10/03/2014 n. 55 rispondenti al compenso tabellare medio con scaglione di riferimento da 26.001 a 50.000,00 ( ex art. 4 comma 5 )”.
§ 3. – Ha proposto appello L rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e domande respinta, per le motivazioni tutte di cui al presente atto e in accoglimento dell'appello, in riforma integrale della sentenza n. 2200/2022 del Tribunale di Roma e in accoglimento delle conclusioni proposte nel giudizio di primo grado da
-in via preliminare concedere la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza n.2200/2022 del Tribunale di Roma oggetto di impugnativa, ai sensi degli artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c.; nel merito:“contrariis reiectis: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva Pa de con riferimento a tutte le domande avanzate da parte Parte_1 attrice;
- in ogni caso rigettare le domande tutte proposte ex adverso poiché inammissibili, inaccoglibili, infondate in fatto e diritto e non provate per le ragioni tutte di cui al presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Hanno resistito e Controparte_2 CP_1 costituitisi nel presente grado, quali ex soci della Controparte_3
, cancellata il 23/11/2020 dal registro delle imprese,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa:
-in via preliminare: rigettare la richiesta di inibitoria perché infondata in fatto ed in diritto;
nel merito: rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, confermando quanto statuito dal Giudice di Primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.”
All'udienza del 7/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, in quanto, a mente dell'art. 342 c.p.c., i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono pag. 11 di 17 sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – Dalla lettura dell'atto di appello, con il quale viene chiesta l'integrale riforma della sentenza impugnata, possono ricavarsi cinque motivi di impugnazione.
§ 5.1 – Con il primo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui cita l'ordinanza del 24/09/2018, del giudice delegato del Tribunale di Roma, Sez. 3^ penale - Misure di prevenzione, numero 108/2015, con il quale era stata rigettata un'istanza di ammissione del credito risultando “di tutta evidenza che le pretese Controparte_3 creditorie devono essere fatte valere verso l'automobile SRL società cui la vettura è stata consegnata in conto vendita“. L'appellante contesta l'utilizzabilità in giudizio di tale provvedimento, formato sulle sole prospettazioni dell' ed al quale non può attribuirsi nessun valore, CP_3
“come sembrerebbe lasciar invece intendere il giudice a quo”.
Il motivo è infondato, perché il provvedimento viene richiamato dal Giudice di primo grado esclusivamente nella ricostruzione della vicenda pag. 12 di 17 processuale, senza mai essere considerato tra gli elementi posti a fondamento della decisione.
§ 5.2 – Con il secondo motivo, viene censurata l'intera parte motiva della sentenza impugnata, in quanto il convincimento del Giudice che aveva ricevuto in conto vendita dalla Parte_1 Controparte_8 il veicolo BMW tg. EF192AY, e che l'avesse poi venduto alla CP_4
senza mai consegnare alla proprietaria il prezzo di €25.980,00,
[...] fatturato dallo stesso autosalone ed incassato con assegni ricevuti da un proprio dipendente, si fonderebbe su prove documentali e testimonianze che la stessa appellante definisce false. Da tale erroneo accertamento sarebbe quindi derivata l'ingiusta affermazione dell'inadempimento grave dell'appellante al contratto di conto vendita e la conseguente sua condanna al risarcimento del danno, determinato in € 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 20/04/2013, data del presunto affidamento in conto vendita della vettura.
Il motivo è infondato.
L'appellante rivendica la sua totale estraneità alla vendita dell'autovettura ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che il veicolo venne sì ceduto alla dal proprio CP_4 dipendente come risulta dall'atto di vendita da questi Parte_2 sottoscritto il 17/05/2013, ma che costui agì in completa autonomia, fuori dell'orario di lavoro e dei locali dell'azienda e, comunque, non in esecuzione delle mansioni lavorative o delle direttive dell'imprenditore. Assume inoltre l'appellante, che la dichiarazione di scarico di responsabilità che costituirebbe la fonte del rapporto contestato, non sarebbe ad essa riconducibile, in quanto presenta una firma illeggibile, non riferibile al legale rappresentante della Società appellante e, infine, redatta su un modulo non in uso alla concessionaria, all'epoca dei fatti di causa. Il primo Giudice avrebbe dovuto perciò valorizzare il disconoscimento del documento dichiarato dall'appellante e non ritenerlo superato dalle testimonianze di e -che avevano confermato la vendita Tes_1 Pt_3 del veicolo da parte della società né ritenerlo irrilevante in Parte_1 base alla considerazione che la dichiarazione potesse provenire da un addetto alle vendite, che non fosse necessariamente il legale rappresentante della Società. Sarebbe perciò ingiusta la decisione del Tribunale, in quanto fondata sulla veridicità di tale documento, sulle dichiarazioni dei già menzionati testimoni e sui documenti prodotti dalla società acquirente, comprovanti il pagamento del prezzo di vendita mediante assegni intestati alla Società e la fatturazione da parte di questa delle somme portate dagli Parte_1 assegni.
pag. 13 di 17 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice non risulta confutata dal contenuto dei documenti allegati in primo grado dall'appellante alla propria memoria ex art. 183 co.6, n.3 cpc. Da tali documenti, secondo l'appellante, emergerebbe la prova che i tre assegni prodotti dalla di € Controparte_4 8.660,00 ciascuno, allegati alla memoria ex art. 183, co.6, n.2 cpc della società acquirente e confermati in sede di testimonianza da ex Tes_1 collaboratore di questa, erano stati pagati in acconto di una fattura, la n.80000208 del 30/04/2013, emessa dalla società appellante in relazione alla vendita di tutt'altro autoveicolo. La pretesa della di aver Controparte_4 invece saldato con detti assegni la fattura n.30000304 del 17/05/2013, riferibile alla compravendita per cui è causa, risulterebbe smentita dalle annotazioni del registro fatture 2013 della Società L'Automobile, da cui si evince la falsità del documento: alcuna fattura recante il numero 30000304, sarebbe stata infatti mai emessa dall'appellante. Tale evidenza renderebbe quindi menzognere le dichiarazioni dei testi e che in Pt_3 Tes_1 udienza avevano confermato la consegna degli assegni in pagamento della citata fattura. L'inattendibilità dei testi non mancherebbe inoltre di riverberarsi sulle dichiarazioni con cui gli stessi testimoni avevano riferito che la compravendita e le operazioni di consegna della vettura de qua erano avvenute presso la sede de Parte_1 I documenti indicati dall'appellante a dimostrazione della propria estraneità alla vendita de qua,, non sono tuttavia presenti nel fascicolo dell'appello e non possono essere pertanto oggetto di disamina da parte della Corte, al fine di vagliare la meritevolezza della censura. Invero nell'elenco degli allegati, riportato in calce all'atto di appello, si dichiara il deposito, sub n.2 di “Documenti inseriti nel fascicolo di parte cartaceo e telematico contenuto nel fascicolo d'ufficio come da indice analitico“. Tuttavia, nel fascicolo telematico, risultano depositati tutti i documenti enumerati in calce alla citazione in appello ad eccezione del predetto allegato n.
2. Né il fascicolo di parte di primo grado è stato prodotto nell'originario formato cartaceo. La decisione impugnata va quindi confermata. Correttamente il Tribunale ha ritenuto provato, attraverso la dichiarazione di esonero di responsabilità, che l'autovettura di cui trattasi venne ritirata in conto vendita dalla concessionaria L'incasso degli assegni da Parte_1 parte dell'appellante e la fatturazione del prezzo dimostrano altresì che il contratto di affidamento della vettura in conto vendita venne successivamente eseguito dalla concessionaria, mediante la vendita del veicolo alla al prezzo di € 25.980,00. La sottoscrizione Parte_5 dell'atto di vendita da parte del Sig. avvenne quindi per conto Parte_2 e nell'interesse della società da cui dipendeva quale addetto Parte_1 alle vendite.
pag. 14 di 17 Irrilevanti risultano invece le dichiarazioni dei testi indicati dalla concessionaria, dipendenti dell'appellante. La circostanza riferita da costoro di non aver riscontrato la presenza del veicolo tra quelli in vendita, non esclude che invece vi si trovasse e semplicemente non sia stata notata, in considerazione dell'elevato numero di vetture in vendita, circa 800, presenti sul piazzale della concessionaria (il numero delle autovetture presenti è stato confermato anche dal legale rappresentante della società in Parte_1 sede di interrogatorio formale). Le dichiarazioni dei testimoni indicati dall'appellante, non risultano dunque contrastare utilmente le affermazioni dei testi e riguardo al fatto che le trattative per la vendita Pt_3 Tes_1 e la consegna del veicolo avvennero presso la sede della società
Parte_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo, l'appellante contesta la quantificazione dei danni in misura di € 30.000,00, operata dal Tribunale sulla scorta di una valutazione soggettiva e sfornita di alcun criterio logico e riscontro probatorio.
Il motivo è fondato.
Non vi è evidenza infatti che il valore del veicolo superasse l'importo di € 25.980,00, realizzato con la vendita alla Controparte_4 Ribadita dunque la risoluzione del contratto in conto vendita, dichiarata dal Tribunale, e l'affermazione dello stesso Giudice della grave responsabilità dell'appellante, in relazione all'indebito trattenimento del prezzo di vendita, va confermata la condanna della Parte_6
[...
al risarcimento del danno in favore degli appellati. A tal fine, risulta impossibile la restituzione del veicolo, quale conseguenza della risoluzione del contratto, in quanto si dava atto già nella sentenza di primo grado che l'autovettura era stata da tempo ceduta a terzi dalla Va CP_4 dunque confermato il risarcimento del danno per equivalente, che si ritiene equo quantificare nell'importo di € 25.980,00, corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto della vettura dalla Al predetto Controparte_4 importo vanno poi sommate, come già disposto dal Tribunale, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con decorrenza dal 20/04/2013, data di consegna del veicolo alla società Parte_6
§ 5.4 – Con il quarto motivo l'appellante contesta la propria condanna al pagamento di un ulteriore importo ex art. 96 cpc.
Il motivo è infondato.
Alla luce delle risultanze probatorie acquisite in primo grado, il Tribunale ha riconosciuto che, nonostante l'evidenza della propria responsabilità per l'operato del dipendente , l'autosalone abbia CP_9
pag. 15 di 17 resistito in giudizio con colpa grave, formulando eccezioni generiche e prive di ogni fondamento. Il Tribunale ha dunque motivato la condanna dell'odierno appellante al pagamento di un'ulteriore somma di € 2.500,00 in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, risultato aggravato dalla condotta processuale della società Parte_1 Anche alla luce dell'omessa produzione del fascicolo di primo grado, non è dato rilevare elementi contrari alle argomentazioni fornite dal Tribunale, che, allo stato, appaiono corrette. Diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, le difese svolte dinanzi il primo Giudice dalla Società L'Automobile risultano infatti prive di fondamento;
nel contempo non risulta evidente la condotta processuale improntata a buona fede, dedotta dall'appellante a supporto del motivo con cui censura la propria condanna ex art. 96 c.p.c.
Pa
§ 5.5 – Con il quinto motivo di appello, Parte_1 definisce illogica ed immotivata la sentenza impugnata, per avere omesso ogni valutazione riguardo alla posizione dell'altra convenuta CP_4
nei cui confronti la Società aveva formulato le medesime
[...] CP_3 domande rivolte all'appellante in via alternativa.
Anche tale motivo si appalesa infondato.
In base agli elementi probatori richiamati nella motivazione della sentenza ed al contenuto dei verbali di causa, alla non è in Controparte_4 alcun modo imputabile il danno lamentato dalla proprietaria dell'autovettura in questione. La risulta infatti aver pagato il prezzo di Controparte_4 acquisto del veicolo con assegni consegnati al dipendente dell'autosalone,
, e fatturati da Risulta altresì dimostrata, CP_9 Parte_1 attraverso le dichiarazioni testimoniali dell'ex dipendente che il Tes_1 veicolo venne visionato e ritirato presso la sede della società appellante. Legittimamente, dunque, il compratore ha proceduto all'acquisto del veicolo, ritenendo la Società L'Automobile legittimata alla vendita e confidando nel fatto che il Sig. , che in altre occasioni aveva CP_9 curato la vendita di veicoli alla stessa società, operava come dipendente dell'autosalone, in qualità di addetto alle vendite di autovetture BMW.
§ 6. – Le spese del grado, considerato il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per un quarto, ponendo gli ulteriori tre quarti a carico dell'appellante, e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che pag. 16 di 17 sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e nei Parte_1 Controparte_4 confronti di e , quali ex soci CP_1 Controparte_2 della estinta , contro la Controparte_3 sentenza n.2200 del 2020, del 10/01/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. –accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n.2200 del 2020, pubblicata il 10/02/2022 dal Tribunale di Roma, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di e CP_1 CP_2
, quali ex soci della estinta
[...] Controparte_3
, della somma di € 25.980,00, a titolo di
[...] risarcimento del danno per la perdita del veicolo per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 20/04/2013 al soddisfo;
2. – conferma per il resto la sentenza n.2200 del 2020, pubblicata il 10/02/2022 dal Tribunale di Roma;
3. – compensa per un quarto le spese di lite tra Parte_1
e e , pro
[...] CP_1 Controparte_2 quota quali ex soci della estinta Controparte_3
, che liquida per l'intero in complessivi €
[...] 8.469,00, di cui € 2.054,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, ponendo i residui tre quarti a carico de
Parte_1 4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 07/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC IO UI IL ON ZZ
pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa ON ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO UI IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4407 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 07/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Carola Meloni (C.F. , Claudio Iacobelli (C.F. C.F._1
) e FR GA (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliata nello studio della prima, C.F._3 in Anagni (FR) Via A. Colantoni 2;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ). quali ex soci della estinta
[...] C.F._5
con l'Avv. Maria Vecchio (C.F. Controparte_3
, nel cui studio i Roma, Via Ettore Ximenes sono C.F._6 elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 17 E
(C.F.), sottoposta a misura ex DLGS Controparte_4 150/2011;
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.2200 del 2022 del 10/02/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.09.2013, la ha convenuto in giudizio la e Controparte_3 Controparte_4 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1 l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che la risulta Controparte_4 proprietaria dell'autovettura BMW 520D tg. EF192AY, ma che la medesima non ha mai corrisposto il prezzo della vendita all' per Controparte_3 l'effetto dichiarare la nullità per i motivi esposti in narrativa e/o la risoluzione per inadempimento della vendita dell'autovettura de qua e condannare l' e/o la alla restituzione della Parte_1 CP_4 autovettura BMW 520D tg. EF192AY alla società attrice nonché al risarcimento dei danni dalla medesima subiti anche a seguito del mancato utilizzo dell'autovettura (lucro cessante) e della svalutazione commerciale della stessa, che si quantificano in € 30.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre interessi compensativi e/o corrispettivi e/o moratori ovvero, oltre danno da ritardo e, cioè, lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'istante che, quale abituale risparmiatore reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero. Con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre che della fase stragiudiziale, anche) del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. In caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare le parti convenute, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia”.
pag. 2 di 17 Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_4 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, per i motivi esposti in premessa, sub. 1) e 2), dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del comma 4 dell'art. 164 c.p.c.; 2) in via pregiudiziale, dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva della 3) nel Controparte_4 merito,accertare e dichiarare che la medesima ha legittimamente acquistato dalla società l'autovettura BMW 520D tg. EF192AY e Parte_1 per l'effetto rigettare la domanda attrice proposta nei suoi confronti;
4) nel merito, in via subordinata, la società chiede, in caso di Controparte_4 emissione di sentenza di condanna come richiesta dalla Controparte_3 di essere garantita e manlevata dalla società da Parte_1 qualsiasi responsabilità derivante e connessa dal rapporto di compravendita della menzionata autovettura BMW tg. EF192AY; 5) con vittoria di spese ed onorari della presente controversia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Pa Si costituiva altresì contestando integralmente Parte_1 le domande attoree e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, contrariis reiectis: - in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva de con riferimento a tutte le domande avanzate da parte Parte_1 attrice;
- in ogni caso rigettare le domande tutte proposte ex adverso poiché inammissibili, inaccoglibili, infondate in fatto e diritto e non provate per le ragioni tutte di cui al presente atto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di , dipendente della convenuta Parte_2
avanzata all'udienza di prima comparizione da Parte_1 [...]
CP_3 La sentenza così proseguiva poi nella ricostruzione della vicenda:
“all'udienza del 16 giugno 2017 il processo in esame subiva una lungo arresto a seguito dell'interruzione del procedimento che veniva disposta a seguito di istanza della nella persona di Controparte_4 Parte_3
che nel corso del giudizio veniva sottoposto a misura di
[...] prevenzione con sequestro delle aziende e interessenze societarie cui lo stesso risultava coinvolto direttamente. A seguito della predetta interruzione del giudizio, la CP_3 ha proposto domanda di accertamento e ammissione del credito
[...] dinanzi al Giudice delegato delle misure di prevenzione, ma tale domanda veniva rigettata con provvedimento del 24 settembre 2018 del giudice delegato del Tribunale di Roma- sezione terza Penale (Misure di Prevenzione) nr. 108/2015, nel quale testualmente si legge che “(…) essendo di tutta evidenza che le pretese creditorie devono essere fatte valere verso l' società cui la vettura è stata consegnata in conto Parte_1 vendita”.
pag. 3 di 17 Il giudizio in esame, dunque, veniva riassunto da Controparte_3 ex art. 302 c.p.c., solo nei confronti della con richiesta di Parte_1 accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare che la ha affidato per la vendita alla Controparte_3
nelle circostanze e modalità descritte nell'atto di citazione Parte_1 e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la propria autovettura BMW tg. EF192AY; che risulta essere divenuta proprietaria nel Controparte_4 maggio 2013 dell'autovettura BMW tg. EF192AY, ma che la medesima non ha mai corrisposto il prezzo di vendita all' né l' Controparte_3 [...] ha mai venduto detta autovettura, non avendo eseguito nessuno CP_3 degli adempimenti previsti dalla legge, come esposto nella narrativa dell'atto di citazione e della memoria prima ex art. 183 c.p.c. in atti;
per l'effetto, in via principale: dichiarare la nullità del contratto di vendita e condannare, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione e della memoria istruttoria la parte convenuta, alla restituzione Parte_1 dell'autovettura per cui è causa, ove possibile, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice anche a seguito del mancato utilizzo dell'autovettura e della svalutazione commerciale del veicolo, danni che si quantificano in €. 30.000,00, pari al valore commerciale del veicolo all'epoca dei fatti per cui è causa, tenuto conto che nelle more l'autovettura è stata alienata ad un terzo;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse valido il contratto di vendita, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto, stante il mancato pagamento del prezzo, e per l'effetto condannare le parti convenute entrambe, e o tra loro chi Parte_1 Controparte_4 di ragione, alla restituzione dell'autovettura per cui è causa, ove possibile, nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attrice anche a seguito del mancato utilizzo dell'autovettura e della svalutazione commerciale del veicolo, danni che si quantificano in €. 30.000,00,pari al valore commerciale del veicolo all'epoca dei fatti per cui è causa, tenuto conto che nelle more l'autovettura è stata alienata ad un terzo. Il tutto in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi compensativi e/o corrispettivi e/o moratori ovvero, oltre danno da ritardo, e cioè, lucro cessante da liquidarsi sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive dell'istante che, abituale risparmiatore ed imprenditore reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese forfettarie, IVA e cap stante la resistenza in giudizio con dolo e colpa grave della parte convenuta, condannarsi la stessa al risarcimento in favore dell'istante dei danni puntivi pag. 4 di 17 da responsabilità aggravata ex art, 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà ritenuta di giustizia”. Con provvedimento del 06/11/2017 questo Tribunale fissava l'udienza del 30 marzo 2018 per il proseguo della causa. Si costituiva in riassunzione la quale nel Parte_1 confermare le conclusioni rassegnate in sede di prima costituzione, in via preliminare e in rito eccepiva: a) la irritualità e inammissibilità della riassunzione solo nei confronti de b) domanda di Parte_1 revoca dell'ordinanza di interruzione del giudizio in assenza dei presupposti di legge, c) la irritualità e inammissibilità delle domande proposte dalla ricorrente in riassunzione. All'udienza del 04 ottobre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Sennonché con ordinanza del 11/11/2020 questo giudicante disponeva la revoca dell'ordinanza di interruzione del giudizio dal medesimo emessa in data 23 giugno 2017 con tutte le conseguenze da essa derivate, non ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 159/2011 e fissava per il proseguo del giudizio, nel rispetto del contraddittorio di tutte le parti originariamente costituite nel processo, l'udienza del 05 marzo 2021. Il contraddittorio veniva regolarmente integrato nei confronti della convenuta sottoposta a misura patrimoniale ex d. lgs. Controparte_4
150/2001, in persona dell'Amministratore Giudiziario,
[...]
dalla società Controparte_5 Controparte_6 attrice con pec del 15/06/2021 che tuttavia non ha inteso costituirsi. Integrato dunque il contraddittorio con tutte le parti originariamente costituite e risultando sufficientemente istruita la causa con produzione documentale e con prove orali (interrogatorio dei rispettivi legali rappresentanti delle società costituite in giudizio e prova testimoniale), all'udienza cartolare del 30 luglio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., dei quali tuttavia le parti non si sono avvalse non avendo depositato comparse conclusionali e/o repliche. ”
§ 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale ha disposto: “Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 62685/2013 R.G., così provvede:
- Dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto de quo, per i motivi indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna Parte_1 al pagamento per equivalente in favore della
[...] Controparte_3
, della somma di € 30.000,00 pari al valore commerciale del
[...] veicolo all'epoca dei fatti per cui è causa, oltre interessi legale dal 20/04/2013 al soddisfo e rivalutazione monetaria.
pag. 5 di 17 - Condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento in Parte_1 favore della , della somma di € 2.500,00; Controparte_3
- Rigetta la richiesta avanzata dalla società attrice di risarcimento del danno;
- Compensa le spese di giudizio tra e Controparte_3 CP_4 in persona dell'Amministratore Giudiziario,
[...] Controparte_5
[...]
- Condanna la società a rifondere le spese Parte_1 processuali alla società attrice, che liquida in complessivi €. 7.704,00 di cui
€ 450,00 per spese, e € 7.254,00 per compensi , oltre a iva e c.p.c., come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Passando ora all'esame delle prime due eccezioni sollevate dalla convenuta nella comparsa di riassunzione, le stesse devono ritenersi superate avendo questo giudice revocato l'ordinanza che disponeva l'interruzione del giudizio e ordinato l'integrazione del contraddittorio di tutte le parti originariamente costituite. Quanto invece alla terza eccezione d'inammissibilità delle domande proposte dalla
[...]
, tale eccezione, peraltro già formulata dalla società Controparte_3 nella seconda memoria istruttoria, deve ritenersi infondata Parte_1 non avendo la società attrice introdotto nel giudizio domande e/o conclusioni nuove che non fossero già state svolte nell'atto introduttivo del giudizio. Al riguardo si ritiene opportuno osservare che le SS.UU con sentenza nr. 12310/2015 hanno enunciato il principio ( ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza nr. 9668/2021 ), secondo il quale la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa patendi ), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., non dovendosi affatto ritenere, come erroneamente sostenuto da alcun Parte_1 ampliamento del thema decidendum. Venendo dunque al merito del giudizio in esame, emerge con tutta evidenzia che trattasi del classico caso di responsabilità oggettiva della società venditrice per fatto illecito del dipendente. La società attrice sostiene di aver consegnato in data 20 aprile 2013 alla convenuta la propria autovettura aziendale modello Parte_1 BMW tg. EF192SY in conto vendita per il prezzo di € 30.000,00 ricevendo dalla stessa una dichiarazione di scarico di responsabilità e che su richiesta pag. 6 di 17 di un dipendente de ( tale ), di aver consegnato Parte_1 Parte_2 in data 23/05/2013 al sig. ( incaricato de , Testimone_1 Parte_1 il certificato di proprietà munita di debita sottoscrizione, al fine di predisporre i documenti per il passaggio di proprietà, avendo ricevuto da una mail con la quale le veniva comunicato il nominativo Parte_1 dell'acquirente della vettura (la “Sparkasse Fudda”). Deduce altresì che in data 03 luglio 2013 da una visura al P.R.A. apprendeva che la suddetta autovettura risultava, invece, venduta in data 27 maggio 2013 alla
[...] per il prezzo di € 26.000,00 somma che l'attrice sostiene di non CP_4 aver mai ricevuto pur avendo perso il possesso dell'autovettura BMW in questione. Ebbene, va subito evidenziato che benché le suindicate circostanze risultino provate documentalmente, venivano anche confermate con l'escussione dei testimoni. Nell'istruttoria, difatti, è stato provato che la società CP_3 consegnava alla l'autovettura BMW tg. EF192AY di sua Parte_1 proprietà, munita di doppie chiavi e certificato di proprietà, al solo scopo di metterla in conto vendita e che a seguito della consegna le veniva rilasciata da una dichiarazione di scarico responsabilità ( v. doc.nr.1 Parte_1 fascicolo cartaceo parte attrice). E' altresì emerso come tale autovettura, all'insaputa della legittima proprietaria, sia stata successivamente venduta da alla senza che la società convenuta Parte_1 CP_4 CP_4
corrispondesse alla società attrice il prezzo ricavato dalla Parte_1 predetta vendita che ammontava a € 26.000,00; su tale arbitraria vendita che veniva perpetrata a danno dell'attrice, non risulta che la Parte_1
abbia dato alcuna spiegazione all'attrice quando quest'ultima
[...] apprendeva della vendita della sua automobile da una visura eseguita presso il PRA (ved.. doc.n.6 del 03/07/2013 fascicolo attoreo). Che dunque risulta accertato che la società in data Controparte_4 27/05/2013 ha acquistato dalla l'autovettura in questione, Parte_1 corrispondendo alla stessa la somma di € 25.980,00 e che tale pagamento veniva corrisposto tramite assegni bancari consegnati nelle mani del responsabile incaricato della vendita e dipendente della sig. Parte_1
. Parte_2 Anche tali circostanze dunque oltre ad essere state riconosciute dalla nei propri scritti difensivi, sono state anche Controparte_7 pienamente confermate in istruttoria sia in sede di interpello dal lrpt della che dai testimoni escussi nel corso delle udienze del Controparte_4 29/10/2014, 13/02/2015, 14/09/2015, 08/02/2016 e 27/06/2016. Il legale rappresentante della infatti, all'udienza del CP_4 29/10/2014 testualmente dichiarava : “ di avere effettivamente acquistato l'autovettura BMW tg. EF192AY che è stata venduta dalla società in favore della società in data 17/05/2013. Infatti Parte_1 CP_4 come risulta dalla fattura n. 30000304 del 17/05/2013, l'autovettura BMW
pag. 7 di 17 tg. EF192AY è stata venduta dalla società in favore della Parte_1 per il prezzo concordato e pagato pari a d €. 25.980,00. Controparte_4 L'autovettura in questione è stata visionata e ritirata nei locali della nella sede di Via Vado La Lena dall'incaricato della Parte_1 società Luxury, sig. , al quale in occasione della vendita Parte_3 vennero pure consegnate le doppie chiavi dell'auto (quella principale e quella di riserva). A maggior chiarimento della vicenda possiamo evidenziare, inoltre, che la trattativa relativa alla vendita, con il conseguente adempimento di tutte le formalità, vennero compiute dal responsabile incaricato della vendita e dipendente della L'Automobile sig. al quale vennero consegnati tutti gli assegni costituenti il Parte_2 corrispettivo del prezzo concordato tra le parti”. La circostanza che il dipendente della sig. Parte_1 Pt_2
, avesse ricevuto l'autovettura all'interno dell'autosalone e
[...] successivamente provveduto alla vendita della stessa nei locali della Par L'automobile è stata pienamente confermata dalla deposizione resa dal teste il quale all'udienza del 14/9/2015 ha dichiarato Testimone_1 testualmente: “ero presente alla trattativa di questa autovettura nei locali della in particolare eravamo nell'ufficio del Sig. Parte_1 Pt_2
Oltre a me era presente il sig. e ovviamente
[...] Parte_3
(…) La vettura in questione ci veniva consegnata Parte_2 personalmente dal Sig. ciò avveniva nel parcheggio di Parte_2
L'Automobile. Preciso che per parcheggio intendo il piazzale della dove erano presenti parecchie altre auto nuove e usate.” Parte_1 Riguardo a tali affermazioni, la società convenuta Parte_1 nelle proprie difese ha implicitamente riconosciuto le proprie responsabilità dal momento che non ha negato la sussistenza del rapporto di lavoro con il dipendente Difatti lo stesso legale rappresentante della Parte_2
in sede di interrogatorio formale, all'udienza del Parte_1 13/2/2015, ha confermato che “il sig. non lavora più per Parte_2 L' dal mese di Giugno 2013, avendo il medesimo dato le Parte_1 dimissioni anche a seguito del venir meno del rapporto di fiducia” . Anche la teste indotta dalla stessa convenuta all'udienza del 14 settembre 2015 a riferito che “il sig. gestiva la vendita di Parte_2 autovetture nuove BMW da prima del 2008”. Alla luce delle su estese testimonianze, risulta incontrovertibilmente che l'autovettura in questione veniva affidata dall'attrice all'incaricato per i veicoli usati della a nulla rilevando al riguardo il Parte_1 disconoscimento operato dalla convenuta delle firme apposte sullo scarico di responsabilità ( che asserisce non sono riferibili alla società convenuta e/o a suoi rappresentanti), in quanto l'eccezione oltre ad essere contraddittoria, perché da una parte eccepisce il predetto disconoscimento e dall'altra, invece, incolpa il proprio incaricato alla vendite, risulta contrastante con le testimonianze assunte, e non potendosi comunque pag. 8 di 17 escludere che a firmare tale documento in sua rappresentanza sia stato proprio l' infedele dipendente. Tale estremo tentativo della convenuta di sottrarsi alle proprie responsabilità facendole ricadere sul proprio dipendente, non coglie assolutamente nel segno. Al riguardo va opportunamente osservato che detta forma di responsabilità oggettiva del datore di lavoro sussiste persino laddove il dipendente, nell'esercizio delle proprie mansioni, abbia ecceduto i limiti delle stesse, ovvero, abbia trasgredito gli ordini ricevuti dal proprio datore di lavoro ( Cass.Civ.nr.22343/06; Cass.Civ.n.6341/98; Cass. Civ.n.7331/97). Sotto il profilo penale va osservato che la produzione della documentazione relativa al processo penale pendente davanti al Tribunale di Frosinone per truffa nei confronti di per varie fattispecie Parte_4 tra cui anche quella per cui è causa, nulla rileva ai fini del presente giudizio civile dal momento che sulla responsabilità per il fatto illecito commesso dal dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c. persino l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla. Va altresì rilevato che riguardo la vicenda oggetto di causa, non può ravvisarsi alcuna condotta colpevole in capo alla avendo la Controparte_3 stessa fatto ragionevole affidamento sulla società che in Parte_1 quella occasione era di fatto rappresentata ( nei propri locali aziendali ) dal suo dipendente . Parte_2 In tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Insomma, al riguardo va opportunamente richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte che con la sentenza nr. 4099/20, afferma che il datore, in quanto oggettivamente responsabile deve risarcire il danno provocato dall'illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro. In sostanza, non solo circostanze concrete indussero la società attrice a confidare sull'operato del dipendente della società convenuta - sempre regolarmente al suo posto nell'autosalone - ma anche il contegno della , che non ha posto in essere accorgimenti adeguati per Parte_1 prevenire comportamenti contrastanti con gli indirizzi aziendali. Va ricordato anche che, in presenza dei predetti presupposti, il principio di apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, opera anche indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante (Cassazione civile pag. 9 di 17 sez. II, 13/8/04, n. 15743; I, 29 aprile 1999, n. 4299; I,29/4/99, n. 4299; III, 18 febbraio 1998, n. 1720); specie quando l'apparenza sia fondata su elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo e incolpevole convincimento in chi l'invoca (Cassazione civile sez. III, 22 aprile 1999, n. 3988; III, n. 1720/98, cit.; III, 6 novembre 1998, n. 11186). Dovendosi dunque ritenere accertato il grave inadempimento della nei confronti della società va dichiarata la Parte_1 CP_3 risoluzione del contratto di conto vendita posto in essere tra le parti per la vendita del veicolo BMW tg EF 192IY e, per l'effetto, la convenuta va condannata per equivalente al pagamento in favore Parte_1 della società attrice della somma di € 30.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di consegna dell'autovettura 20 aprile 2013, non potendosi applicare il rimedio restitutorio stante il lungo tempo trascorso nel corso del quale l'autovettura in questione veniva ceduta a terzi in buona fede. Parimenti va accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice, in quanto la condotta processuale della convenuta merita di essere opportunamente sanzionata. Infatti la convenuta stante l'evidenza della propria responsabilità oggettiva, ha Parte_1 resistito nel giudizio con colpa grave formulando contestazioni generiche ed eccezioni destituite di fondamento. Ed infatti tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e temerarie, è un comportamento abusivo come quello in esame merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento protrattosi ben otto anni, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo giudice. Riguardo ai criteri da adottare per la liquidazione del danno da responsabilità aggravata, reputa questo tribunale equo liquidare a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c. a carico della società opposta la somma di € 2.500,00. Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni formulata dell'attrice, trattandosi di inadempimento incolpevole della società convenuta Parte_1
Peraltro va rilevato che la società attrice non ha dimostrato l'esistenza di elementi specifici e concreti sui quali fondare la valutazione delle conseguenze provocate dal detto inadempimento. Pa Alla soccombenza consegue la condanna della società Parte_1
alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in
[...]
pag. 10 di 17 dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2014 d.m. Giustizia 10/03/2014 n. 55 rispondenti al compenso tabellare medio con scaglione di riferimento da 26.001 a 50.000,00 ( ex art. 4 comma 5 )”.
§ 3. – Ha proposto appello L rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e domande respinta, per le motivazioni tutte di cui al presente atto e in accoglimento dell'appello, in riforma integrale della sentenza n. 2200/2022 del Tribunale di Roma e in accoglimento delle conclusioni proposte nel giudizio di primo grado da
-in via preliminare concedere la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza n.2200/2022 del Tribunale di Roma oggetto di impugnativa, ai sensi degli artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c.; nel merito:“contrariis reiectis: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva Pa de con riferimento a tutte le domande avanzate da parte Parte_1 attrice;
- in ogni caso rigettare le domande tutte proposte ex adverso poiché inammissibili, inaccoglibili, infondate in fatto e diritto e non provate per le ragioni tutte di cui al presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. Con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Hanno resistito e Controparte_2 CP_1 costituitisi nel presente grado, quali ex soci della Controparte_3
, cancellata il 23/11/2020 dal registro delle imprese,
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa:
-in via preliminare: rigettare la richiesta di inibitoria perché infondata in fatto ed in diritto;
nel merito: rigettare l'appello proposto dalla perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi Parte_1 esposti in narrativa, confermando quanto statuito dal Giudice di Primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.”
All'udienza del 7/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, in quanto, a mente dell'art. 342 c.p.c., i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono pag. 11 di 17 sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – Dalla lettura dell'atto di appello, con il quale viene chiesta l'integrale riforma della sentenza impugnata, possono ricavarsi cinque motivi di impugnazione.
§ 5.1 – Con il primo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui cita l'ordinanza del 24/09/2018, del giudice delegato del Tribunale di Roma, Sez. 3^ penale - Misure di prevenzione, numero 108/2015, con il quale era stata rigettata un'istanza di ammissione del credito risultando “di tutta evidenza che le pretese Controparte_3 creditorie devono essere fatte valere verso l'automobile SRL società cui la vettura è stata consegnata in conto vendita“. L'appellante contesta l'utilizzabilità in giudizio di tale provvedimento, formato sulle sole prospettazioni dell' ed al quale non può attribuirsi nessun valore, CP_3
“come sembrerebbe lasciar invece intendere il giudice a quo”.
Il motivo è infondato, perché il provvedimento viene richiamato dal Giudice di primo grado esclusivamente nella ricostruzione della vicenda pag. 12 di 17 processuale, senza mai essere considerato tra gli elementi posti a fondamento della decisione.
§ 5.2 – Con il secondo motivo, viene censurata l'intera parte motiva della sentenza impugnata, in quanto il convincimento del Giudice che aveva ricevuto in conto vendita dalla Parte_1 Controparte_8 il veicolo BMW tg. EF192AY, e che l'avesse poi venduto alla CP_4
senza mai consegnare alla proprietaria il prezzo di €25.980,00,
[...] fatturato dallo stesso autosalone ed incassato con assegni ricevuti da un proprio dipendente, si fonderebbe su prove documentali e testimonianze che la stessa appellante definisce false. Da tale erroneo accertamento sarebbe quindi derivata l'ingiusta affermazione dell'inadempimento grave dell'appellante al contratto di conto vendita e la conseguente sua condanna al risarcimento del danno, determinato in € 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 20/04/2013, data del presunto affidamento in conto vendita della vettura.
Il motivo è infondato.
L'appellante rivendica la sua totale estraneità alla vendita dell'autovettura ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che il veicolo venne sì ceduto alla dal proprio CP_4 dipendente come risulta dall'atto di vendita da questi Parte_2 sottoscritto il 17/05/2013, ma che costui agì in completa autonomia, fuori dell'orario di lavoro e dei locali dell'azienda e, comunque, non in esecuzione delle mansioni lavorative o delle direttive dell'imprenditore. Assume inoltre l'appellante, che la dichiarazione di scarico di responsabilità che costituirebbe la fonte del rapporto contestato, non sarebbe ad essa riconducibile, in quanto presenta una firma illeggibile, non riferibile al legale rappresentante della Società appellante e, infine, redatta su un modulo non in uso alla concessionaria, all'epoca dei fatti di causa. Il primo Giudice avrebbe dovuto perciò valorizzare il disconoscimento del documento dichiarato dall'appellante e non ritenerlo superato dalle testimonianze di e -che avevano confermato la vendita Tes_1 Pt_3 del veicolo da parte della società né ritenerlo irrilevante in Parte_1 base alla considerazione che la dichiarazione potesse provenire da un addetto alle vendite, che non fosse necessariamente il legale rappresentante della Società. Sarebbe perciò ingiusta la decisione del Tribunale, in quanto fondata sulla veridicità di tale documento, sulle dichiarazioni dei già menzionati testimoni e sui documenti prodotti dalla società acquirente, comprovanti il pagamento del prezzo di vendita mediante assegni intestati alla Società e la fatturazione da parte di questa delle somme portate dagli Parte_1 assegni.
pag. 13 di 17 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice non risulta confutata dal contenuto dei documenti allegati in primo grado dall'appellante alla propria memoria ex art. 183 co.6, n.3 cpc. Da tali documenti, secondo l'appellante, emergerebbe la prova che i tre assegni prodotti dalla di € Controparte_4 8.660,00 ciascuno, allegati alla memoria ex art. 183, co.6, n.2 cpc della società acquirente e confermati in sede di testimonianza da ex Tes_1 collaboratore di questa, erano stati pagati in acconto di una fattura, la n.80000208 del 30/04/2013, emessa dalla società appellante in relazione alla vendita di tutt'altro autoveicolo. La pretesa della di aver Controparte_4 invece saldato con detti assegni la fattura n.30000304 del 17/05/2013, riferibile alla compravendita per cui è causa, risulterebbe smentita dalle annotazioni del registro fatture 2013 della Società L'Automobile, da cui si evince la falsità del documento: alcuna fattura recante il numero 30000304, sarebbe stata infatti mai emessa dall'appellante. Tale evidenza renderebbe quindi menzognere le dichiarazioni dei testi e che in Pt_3 Tes_1 udienza avevano confermato la consegna degli assegni in pagamento della citata fattura. L'inattendibilità dei testi non mancherebbe inoltre di riverberarsi sulle dichiarazioni con cui gli stessi testimoni avevano riferito che la compravendita e le operazioni di consegna della vettura de qua erano avvenute presso la sede de Parte_1 I documenti indicati dall'appellante a dimostrazione della propria estraneità alla vendita de qua,, non sono tuttavia presenti nel fascicolo dell'appello e non possono essere pertanto oggetto di disamina da parte della Corte, al fine di vagliare la meritevolezza della censura. Invero nell'elenco degli allegati, riportato in calce all'atto di appello, si dichiara il deposito, sub n.2 di “Documenti inseriti nel fascicolo di parte cartaceo e telematico contenuto nel fascicolo d'ufficio come da indice analitico“. Tuttavia, nel fascicolo telematico, risultano depositati tutti i documenti enumerati in calce alla citazione in appello ad eccezione del predetto allegato n.
2. Né il fascicolo di parte di primo grado è stato prodotto nell'originario formato cartaceo. La decisione impugnata va quindi confermata. Correttamente il Tribunale ha ritenuto provato, attraverso la dichiarazione di esonero di responsabilità, che l'autovettura di cui trattasi venne ritirata in conto vendita dalla concessionaria L'incasso degli assegni da Parte_1 parte dell'appellante e la fatturazione del prezzo dimostrano altresì che il contratto di affidamento della vettura in conto vendita venne successivamente eseguito dalla concessionaria, mediante la vendita del veicolo alla al prezzo di € 25.980,00. La sottoscrizione Parte_5 dell'atto di vendita da parte del Sig. avvenne quindi per conto Parte_2 e nell'interesse della società da cui dipendeva quale addetto Parte_1 alle vendite.
pag. 14 di 17 Irrilevanti risultano invece le dichiarazioni dei testi indicati dalla concessionaria, dipendenti dell'appellante. La circostanza riferita da costoro di non aver riscontrato la presenza del veicolo tra quelli in vendita, non esclude che invece vi si trovasse e semplicemente non sia stata notata, in considerazione dell'elevato numero di vetture in vendita, circa 800, presenti sul piazzale della concessionaria (il numero delle autovetture presenti è stato confermato anche dal legale rappresentante della società in Parte_1 sede di interrogatorio formale). Le dichiarazioni dei testimoni indicati dall'appellante, non risultano dunque contrastare utilmente le affermazioni dei testi e riguardo al fatto che le trattative per la vendita Pt_3 Tes_1 e la consegna del veicolo avvennero presso la sede della società
Parte_1
§ 5.3 – Con il terzo motivo, l'appellante contesta la quantificazione dei danni in misura di € 30.000,00, operata dal Tribunale sulla scorta di una valutazione soggettiva e sfornita di alcun criterio logico e riscontro probatorio.
Il motivo è fondato.
Non vi è evidenza infatti che il valore del veicolo superasse l'importo di € 25.980,00, realizzato con la vendita alla Controparte_4 Ribadita dunque la risoluzione del contratto in conto vendita, dichiarata dal Tribunale, e l'affermazione dello stesso Giudice della grave responsabilità dell'appellante, in relazione all'indebito trattenimento del prezzo di vendita, va confermata la condanna della Parte_6
[...
al risarcimento del danno in favore degli appellati. A tal fine, risulta impossibile la restituzione del veicolo, quale conseguenza della risoluzione del contratto, in quanto si dava atto già nella sentenza di primo grado che l'autovettura era stata da tempo ceduta a terzi dalla Va CP_4 dunque confermato il risarcimento del danno per equivalente, che si ritiene equo quantificare nell'importo di € 25.980,00, corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto della vettura dalla Al predetto Controparte_4 importo vanno poi sommate, come già disposto dal Tribunale, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con decorrenza dal 20/04/2013, data di consegna del veicolo alla società Parte_6
§ 5.4 – Con il quarto motivo l'appellante contesta la propria condanna al pagamento di un ulteriore importo ex art. 96 cpc.
Il motivo è infondato.
Alla luce delle risultanze probatorie acquisite in primo grado, il Tribunale ha riconosciuto che, nonostante l'evidenza della propria responsabilità per l'operato del dipendente , l'autosalone abbia CP_9
pag. 15 di 17 resistito in giudizio con colpa grave, formulando eccezioni generiche e prive di ogni fondamento. Il Tribunale ha dunque motivato la condanna dell'odierno appellante al pagamento di un'ulteriore somma di € 2.500,00 in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, risultato aggravato dalla condotta processuale della società Parte_1 Anche alla luce dell'omessa produzione del fascicolo di primo grado, non è dato rilevare elementi contrari alle argomentazioni fornite dal Tribunale, che, allo stato, appaiono corrette. Diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, le difese svolte dinanzi il primo Giudice dalla Società L'Automobile risultano infatti prive di fondamento;
nel contempo non risulta evidente la condotta processuale improntata a buona fede, dedotta dall'appellante a supporto del motivo con cui censura la propria condanna ex art. 96 c.p.c.
Pa
§ 5.5 – Con il quinto motivo di appello, Parte_1 definisce illogica ed immotivata la sentenza impugnata, per avere omesso ogni valutazione riguardo alla posizione dell'altra convenuta CP_4
nei cui confronti la Società aveva formulato le medesime
[...] CP_3 domande rivolte all'appellante in via alternativa.
Anche tale motivo si appalesa infondato.
In base agli elementi probatori richiamati nella motivazione della sentenza ed al contenuto dei verbali di causa, alla non è in Controparte_4 alcun modo imputabile il danno lamentato dalla proprietaria dell'autovettura in questione. La risulta infatti aver pagato il prezzo di Controparte_4 acquisto del veicolo con assegni consegnati al dipendente dell'autosalone,
, e fatturati da Risulta altresì dimostrata, CP_9 Parte_1 attraverso le dichiarazioni testimoniali dell'ex dipendente che il Tes_1 veicolo venne visionato e ritirato presso la sede della società appellante. Legittimamente, dunque, il compratore ha proceduto all'acquisto del veicolo, ritenendo la Società L'Automobile legittimata alla vendita e confidando nel fatto che il Sig. , che in altre occasioni aveva CP_9 curato la vendita di veicoli alla stessa società, operava come dipendente dell'autosalone, in qualità di addetto alle vendite di autovetture BMW.
§ 6. – Le spese del grado, considerato il parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate per un quarto, ponendo gli ulteriori tre quarti a carico dell'appellante, e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che pag. 16 di 17 sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e nei Parte_1 Controparte_4 confronti di e , quali ex soci CP_1 Controparte_2 della estinta , contro la Controparte_3 sentenza n.2200 del 2020, del 10/01/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. –accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n.2200 del 2020, pubblicata il 10/02/2022 dal Tribunale di Roma, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di e CP_1 CP_2
, quali ex soci della estinta
[...] Controparte_3
, della somma di € 25.980,00, a titolo di
[...] risarcimento del danno per la perdita del veicolo per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 20/04/2013 al soddisfo;
2. – conferma per il resto la sentenza n.2200 del 2020, pubblicata il 10/02/2022 dal Tribunale di Roma;
3. – compensa per un quarto le spese di lite tra Parte_1
e e , pro
[...] CP_1 Controparte_2 quota quali ex soci della estinta Controparte_3
, che liquida per l'intero in complessivi €
[...] 8.469,00, di cui € 2.054,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, ponendo i residui tre quarti a carico de
Parte_1 4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 07/11/2025.
L'estensore Il presidente
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