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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 2/2025 RG ( porta riunito il nr. 2377/2025 RG)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I SEZIONE CIVILE FAMIGLIA E PERSONE In composizione collegiale nelle persone di AN IG Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2/2025 RG avente ad oggetto ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento di figlio minore promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...] Antonio Gramsci n. 10/B (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura estesa C.F._1 in calce al presente atto dall'Avv. Leonardo Battistoni (C.F. – PEC C.F._2
– numero di telefax 075 9416532 ), presso lo studio del Email_1 quale, in Umbertide (PG), Via del Vignola n. 4/G ha eletto domicilio RICORRENTE Nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 e residente in [...] Corciano (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Brozzi (C.F. del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 lo studio del difensore sito in Perugia, Piazza Italia n.09 RESISTENTE
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Perugia INTERVENTORE EX LEGE Oggetto : modifica condizioni di affidamento figlio minore ex artt. 473 bis nr. 47 c.p.c e 337 quinquies c.c. CONCLUSIONI
Come da note conclusionali congiunte depositate per l'udienza del 17.10.2025 che di seguito si trascrivono : “ .. 1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL BAMBINO 1a) affidamento del bambino. L!affido del bambino sarà congiunto e paritario, fermo restando la residenza dello stesso presso la Via Fratelli Rosselli n. 3 Corciano (PG). In considerazione dell!affido condiviso le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative alla sua pagina 1 di 6 educazione, formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le modalità di gestione di saranno suddivise come in seguito meglio specificato. Il Sig. e la Sig.ra Per_1 Parte_1 [...]
terranno con sé il proprio figlio in giorni fissi, con ripartizione bisettimanale, così meglio individuati: a. Prima CP_1 settimana: Il Sig. andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita dal centro estivo) nei giorni Pt_1 di martedì, giovedì e venerdì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dalla madre (la quale si recherà presso la residenza del Sig. per ritirare Pt_1 il bambino) che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo porterà a scuola (o al centro estivo); La Sig.ra CP_1 invece andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita dal centro estivo) nei giorni di lunedì e mercoledì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dalla stessa che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo porterà a scuola (o al centro estivo); b. Seconda settimana: La Sig.ra invece andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita CP_1 dal centro estivo) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dal padre (il quale si recherà presso la residenza della Sig.ra per ritirare il bambino) che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola (o CP_1 al centro estivo); Il Sig. andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita dal centro estivo) nei Pt_1 giorni di lunedì e mercoledì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dallo stesso che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola (o al centro estivo); 1b) festività e ferie estive. Le festività principali (vacanze di Natale e vacanze di Pasqua) saranno trascorse da ad anni alterni con ciascuno dei genitori. La gestione delle festività non sarà a giorni ma a Per_1 settimane alternate negli anni, in modo da non destabilizzare il bambino e dargli modo di vivere appieno le festività con entrambi i genitori. Pertanto un anno, un genitore, terrà con sé il minore dall!uscita di scuola del giorno 22 dicembre fino alla mattina del 30 dicembre, mentre l'altro genitore terrà con sé il minore dalla mattina del 30 dicembre fino al rientro a scuola il 07 gennaio;
per le vacanze di Pasqua, invece, ogni genitore terrà con sé il minore per pari giorni consecutivi (alternati negli anni) avendo cura di far trascorrere al minore con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis. Le festività di un solo giorno (quali, a titolo esemplificativo 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) saranno trascorse dal minore con il genitore che risulterà collocatario secondo il sopraindicato calendario di gestione senza necessità di dover assicurare alternanza di anno in anno. Il giorno del compleanno di sarà trascorso con i Per_1 genitori congiuntamente. Ove ciò non dovesse rendersi possibile, il bambino trascorrerà l!intera giornata del suo compleanno, ad anni alterni, con un genitore. Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, sia con il padre, sia con la madre, da concordarsi per iscritto tra i genitori con il più ampio margine possibile e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. 2) MANTENIMENTO Stante l!affido congiunto del bambino non vi sarà alcun mantenimento da versare, fermo restando le spese straordinarie che andranno suddivise al 50% per ciascun genitore. Le statuizioni economiche relative all'assenza di mantenimento prenderanno avvio dal mese di novembre 2025, pertanto a partire dalla indicata mensilità il Sig. non sarà più tenuto Pt_1 a versare alla Sig.ra il contributo di mantenimento per il minore. Le spese straordinarie sono quelle stabilite CP_1 dall!accordo tra il Tribunale di Perugia e l!Ordine degli Avvocati di Perugia salvo quanto diversamente stabilitone presente accordo. Resta intesto che le spese straordinarie andranno sempre concordate con l!altro genitore. Le spese per babysitter o altre figure per la gestione del minore saranno a totale carico (nella misura del 100%) del genitore che non potrà materialmente occuparsi del bambino nei giorni e/o nelle fasce orarie di propria spettanza con organizzazione del servizio babysitter ad opera dello stesso genitore;
tale previsione si applicherà anche nei giorni in cui la scuola non tiene il normale servizio, incluso il giorno del Santo Patrono (es. giorni per elezioni che prevedono l!utilizzo della struttura come seggio elettorale, ordinanze sindacali/prefettizie chiusura scuole). Le spese per la babysitter saranno ripartite al 50% per i giorni di malattia del minore nei quali lo stesso avrebbe dovuto normalmente frequentare l'istituto scolastico ma unicamente per la fascia oraria di normale frequenza (es. malattia del lunedì con servizio scolastico ripartita al 50% per la sola fascia oraria di normale frequenza dell'istituto, malattia della domenica a carico esclusivo del genitore collocatario per tale giornata). Per scongiurare future incomprensioni si precisa che qualora il minore frequenti doposcuola nel concetto di “fascia oraria di normale frequenza” deve intendersi ricompreso sia l'arco temporale delle lezioni scolastiche (con avvio dalle ore 8:00) che quello del doposcuola. L!Assegno Unico Universale, gli eventuali incentivi, bonus o sovvenzioni nonché le detrazioni fiscali saranno usufruiti da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. Il genitore attualmente percepiente gli importi a titolo di Assegno Unico Universale provvederà personalmente a modificare tramite portale INPS o tramite la metodologia ritenuta più opportuna i nominativi dei percettori della somma che saranno individuati nella Sig.ra e nel Sig. ciascuno per il 50% degli importi erogati. La Controparte_1 Parte_1 ripartizione di tale somme al 50% tra i genitori prenderanno avvio dal mese di novembre 2025, qualora l'INPS, per tale mensilità e per quelle successive, provveda ad erogare le somme a favore del genitore attualmente percepiente lo stesso corrisponderà all'altro genitore il 50% degli importi erogati entro 5 giorni dal materiale accredito. I rimborsi delle spese straordinarie dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo tra i genitori. La pagina 2 di 6 documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità, al 50%, in capo a ciascun genitore. 3) DELEGHE E SCUOLA Per quanto attiene la delega per l'uscita dalla scuola ogni genitore sarà libero di delegare, disgiuntamente, una terza persona purché l'altro genitore sia a portato a conoscenza di detto fatto. Per quanto attiene la riconsegna del bambino all!altro genitore, ogni genitore sarà libero di delegare una terza persona (tanto per la materiale riconsegna che per il ritiro) purché l!altro genitore ne sia portato a conoscenza La scuola del minore rimarrà la stessa che frequenta ora ovvero la Scuola dell'Infanzia di Chiugiana A. Croci - Direzione Didattica di Corciano. 4) VIDEOCHIAMATE, CHIAMATE, MESSAGGI Per quanto riguarda i messaggi e le videochiamate nei giorni in cui si tiene il servizio scolastico il genitore che accompagnerà il minore a scuola provvederà ad inoltrare un messaggio all'altro genitore informandolo delle condizioni del figlio dopo la notte trascorsa;
il genitore che ritirerà il bambino da scuola provvederà ad effettuare una videochiamata all'altro genitore prima di cena. Nei giorni in cui non viene tenuto il servizio scolastico il genitore collocatario provvederà, durante la mattina ad inoltrare un messaggio all'altro genitore preferibilmente entro le ore 10:00 e, durante il pomeriggio, ad effettuare una videochiamata preferibilmente entro le ore 21:00. 5) RESIDENZA La residenza del minore sarà la stessa della madre, pertanto, attualmente sarà quella Via Fratelli Rosselli n. 3 Corciano (PG). La stessa potrà essere cambiata previo comunicazione e\o accordo con l!atro genitore. 6) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e\o rinnovo dei documenti identificativi del minore e del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto…”
SINTETICHE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 15.1.2024, resa nel procedimento nr. 4033/2023 RG , avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figlio minorenne, il Tribunale di Perugia, accogliendo le condizioni concordate tra le parti, ha disposto l'affidamento condiviso del minore nato il [...], dalla Persona_2 relazione di convivenza tra e Nell'accordo tra le parti – Controparte_1 Parte_1 omologato dal Tribunale – è stato previsto il collocamento residenziale del minore presso l'abitazione materna e disciplinato il diritto di visita e frequentazione con il padre prevedendosi, in particolare, che : “ .. Il sig. potrà tenere con sé il figlio tre pomeriggi a Parte_1 settimana, che saranno concordati tra le parti di settimana in settimana secondo i turni lavorativi della Sig.ra . Laddove uno dei genitori fosse indisponibile a provvedere CP_1 all'accudimento del minore nei giorni e/o nelle fasce orarie di propria spettanza così come previamente concordati dovrà, salvo diverso accordo con l'altro genitore, incaricare una baby- sitter per provvedere in suo luogo sostenendone integralmente le spese. In caso di malattia del minore laddove i genitori non possano provvedere in proprio,all'accudimento del minore in determinate fasce orarie, le eventuali spese per la baby-sitter saranno corrisposte al 50 %. pernotterà due giorni consecutivi a settimane alterne presso il padre, e sarà Per_1 quest'ultimo ad accompagnare il piccolo a scuola il giorno successivo. Il padre comunicherà con preavviso di una settimana i giorni in cui il figlio pernotterà presso di lui. .. Le festività principali saranno trascorse da ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Il giorno del Per_1 compleanno di sarà trascorso con i genitori congiuntamente. Ove ciò non dovesse Per_1 rendersi possibile, il bambino trascorrerà la giornata del suo compleanno, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore. Per ciò che riguarda le ferie estive, il padre potrà trascorre due settimane, anche non consecutive, con il figlio. I genitori si impegnano a concordare detto periodo con il più ampio margine possibile e, comunque, entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno…”.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il sig. ha chiesto la modifica di tali Parte_1 condizioni e, segnatamente, ha chiesto che si preveda la possibilità, per il padre, di vedere il minore in giorni fissi, con ripartizione bisettimanale, per la prima settimana nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dall'orario di uscita da scuola sino alle h. 21.00 e per la seconda settimana, negli stessi orari, nei giorni di lunedì e mercoledì, oltre ai giorni di sabato e domenica sino al lunedì mattina all'orario di ingresso a scuola. Ha chiesto, inoltre, la modifica pagina 3 di 6 dei tempi di visita e frequentazione per i periodi estivi e festivi e una diversa regolamentazione delle spese “ aggiuntive” necessarie per il mantenimento del minore ( con particolare riguardo a quelle per baby sitter) oltre alla suddivisione al 50% tra le parti dell'assegno unico familiare. Ha esposto a fondamento della domanda che, rispetto all'epoca delle condizioni concordate tra le parti,è mutata la sua situazione lavorativa essendo impegnato, sulla base di diversa modulazione del suo orario di lavoro, in turni diurni dal lunedì al venerdì dalle h. 10.00 di mattina sino alle h.18.00 del pomeriggio e due sabati al mese dalle h.
6.00 alle h. 13.15. Ha rappresentato inoltre che è stata disposta indagine sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Corciano sostenendo di avere, anche tramite la loro mediazione, inutilmente richiesto all'ex compagna di trovare una soluzione condivisa. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio La resistente ha Controparte_1 preliminarmente dedotto che è stato instaurato avanti al Tribunale per i Minorenni procedimento iscritto al nr. 117/2025 nel quale l'autorità giudiziaria minorile ha, provvisoriamente, accolto la “ modifica” dei tempi di visita e frequentazione proposti dal sig. ( come richiesta anche in questa sede) ed ha contestualmente dichiarato la propria Pt_1 incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att.c.c. Ha chiesto “ breve” rinvio per una possibile soluzione concordata della controversia.
Nelle more il Tribunale per i Minorenni ha trasmesso il procedimento nr. 117/2025 che è stato iscritto presso l'ufficio al nr. 2377/2025 RG.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti, in via provvisoria è stato confermato il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria minorile, si è provveduto alla riunione del procedimento nr. 2377/2025 trasmesso dal TM al presente giudizio ed è stato disposto rinvio per consentire alle parti di formalizzare, come richiesto, eventuale soluzione concordata.
Con note congiunte depositate per l'udienza del 17.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto soluzione concordata depositando il relativo accordo nel quale hanno previsto : l'affidamento congiunto del minor con collocamento paritario e mantenimento della sola residenza anagrafica del minore presso la madre;
disciplina del diritto di visita e frequentazione del padre nei termini indicati in ricorso;
mantenimento diretto ( a far data dal mese di novembre del 2025) con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e specifica disciplina delle spese per baby – sitter;
hanno concordato, inoltre, con riguardo alle deleghe a terzi per poter riprendere il minore a scuola e disciplinato i tempi e modalità di comunicazioni telefoniche e per video – chiamate e messaggi.
Hanno quindi chiesto che le condizioni concordate in via bonaria siano trasfuse nel provvedimento giurisdizionale.
La causa è stata, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare deve rilevarsi che dall'esame degli atti trasmessi dal Tribunale per i Minorenni, relativi al procedimento iscritto al nr. 2377/2025 RG non sono emersi elementi dai quali desumere che sussistano, per le condotte del padre o della madre, situazioni di pregiudizio per il minore che richiedano l'adozione, in via ufficiosa, di provvedimenti limitativi Per_1 della responsabilità genitoriale delle parti. Emerge, invece, alla luce degli accertamenti svolti pagina 4 di 6 dai Servizi Sociali del Comune di Corciano, incaricati dall'autorità giudiziaria minorile e dalla lettura degli atti di indagine connessi a denunce .- querele presentate dalla signora
[...] nei confronti dell'ex convivente, una situazione di elevata conflittualità sul piano CP_1 personale e comunicativo amplificata dopo l'instaurazione da parte del di relazione con Pt_1 una nuova compagna, investita, secondo la prospettazione della signora di compiti CP_1 impropri nei confronti del minore e da un atteggiamento “ oppositivo” della madre del minore a trovare, a fronte del cambiamento dei turni lavorativi dell'ex compagno, una soluzione concordata che ne tenga conto. L'aspetto di criticità segnalato dai Servizi Sociali ha riguardato, dunque, sostanzialmente il conflitto e l'incomunicabilità tra le parti che, laddove non contenuto, potrebbe condurre ad una condizione di pregiudizio per il minore. Nel corso del procedimento avanti all'autorità giudiziaria minorile la sig.ra ha CP_1 inteso aderire alle richieste dell'ex convivente e così il TM, che non ha adottato provvedimenti limitativi e ha disposto in via provvisoria in conformità alle richieste delle parti trasmettendo gli atti al TO, investito del ricorso per la modifica dell'affidamento e mantenimento su istanza del Pt_1
3.Tanto premesso si ritiene che l'accordo intercorso, nelle more, tra le parti, possa essere accolto, nei limiti e con le integrazioni ( ufficiose) che seguono.
Va mantenuto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con espresso richiamo alla signora di non ostacolare il diritto di visita e frequentazione del figlio con il CP_1 padre e al sig. di evitare qualsivoglia atteggiamento aggressivo, anche solo verbale, nei Pt_1 confronti dell'ex compagna. Il collocamento paritario e la disciplina del diritto di visita e frequentazione con i genitori appare funzionale a garantire al bambino il mantenimento di significative relazioni con entrambi i genitori che tengano, peraltro, conto anche delle esigenze di lavoro e di turno di ciascuno. Anche la previsione del mantenimento diretto e la regolamentazione concordata delle spese straordinarie e/o aggiuntive non appare contraria alla disciplina primaria dettata in materia di affidamento e mantenimento di minori. Si ritiene, tuttavia, opportuno, a garanzia dell'attuazione delle nuove condizioni di affidamento e della prevenzione di situazioni di conflittualità, dare mandato ai Servizi Sociali del Comune di Corciano di monitoraggio periodico e vigilanza, anche attraverso colloqui con i genitori ed a mezzo di visite domiciliari, sulle condizioni di vita del minore e sulla relazione tra lo stesso e i genitori. Laddove i Servizi dovessero riscontrare situazioni di pregiudizio per il minore dovranno aver cura di segnalarlo alla competente autorità giudiziaria minorile.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti come peraltro congiuntamente richiesto.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore disponendo il mantenimento Persona_3 residenziale dello stesso presso l'abitazione materna e provvedendo, quanto al collocamento, disciplina del diritto di visita e frequentazione del minore con ciascun genitore e mantenimento in conformità alle condizioni concordate tra le parti, analiticamente indicate ai punti da 1) a 5) dell'accordo depositato in giudizio in data 14.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem” e come da conclusioni riportate in epigrafe pagina 5 di 6 2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Corciano di compiti di monitoraggio periodico e vigilanza del nucleo familiare, diretti a verificare l'attuazione del provvedimento e le condizioni di vita del minore, con onere, laddove siano ravvisate situazioni di concreto pregiudizio, di tempestiva segnalazione all'autorità giudiziaria minorile.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, per la comunicazione al PM e per la trasmissione di copia della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Corciano.
Perugia, 17.10.2025 Il Presidente est.
AN IG
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I SEZIONE CIVILE FAMIGLIA E PERSONE In composizione collegiale nelle persone di AN IG Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2/2025 RG avente ad oggetto ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento di figlio minore promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...] Antonio Gramsci n. 10/B (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura estesa C.F._1 in calce al presente atto dall'Avv. Leonardo Battistoni (C.F. – PEC C.F._2
– numero di telefax 075 9416532 ), presso lo studio del Email_1 quale, in Umbertide (PG), Via del Vignola n. 4/G ha eletto domicilio RICORRENTE Nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 e residente in [...] Corciano (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Brozzi (C.F. del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso C.F._4 lo studio del difensore sito in Perugia, Piazza Italia n.09 RESISTENTE
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Perugia INTERVENTORE EX LEGE Oggetto : modifica condizioni di affidamento figlio minore ex artt. 473 bis nr. 47 c.p.c e 337 quinquies c.c. CONCLUSIONI
Come da note conclusionali congiunte depositate per l'udienza del 17.10.2025 che di seguito si trascrivono : “ .. 1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL BAMBINO 1a) affidamento del bambino. L!affido del bambino sarà congiunto e paritario, fermo restando la residenza dello stesso presso la Via Fratelli Rosselli n. 3 Corciano (PG). In considerazione dell!affido condiviso le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative alla sua pagina 1 di 6 educazione, formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le modalità di gestione di saranno suddivise come in seguito meglio specificato. Il Sig. e la Sig.ra Per_1 Parte_1 [...]
terranno con sé il proprio figlio in giorni fissi, con ripartizione bisettimanale, così meglio individuati: a. Prima CP_1 settimana: Il Sig. andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita dal centro estivo) nei giorni Pt_1 di martedì, giovedì e venerdì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dalla madre (la quale si recherà presso la residenza del Sig. per ritirare Pt_1 il bambino) che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo porterà a scuola (o al centro estivo); La Sig.ra CP_1 invece andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita dal centro estivo) nei giorni di lunedì e mercoledì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dalla stessa che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo porterà a scuola (o al centro estivo); b. Seconda settimana: La Sig.ra invece andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita CP_1 dal centro estivo) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dal padre (il quale si recherà presso la residenza della Sig.ra per ritirare il bambino) che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola (o CP_1 al centro estivo); Il Sig. andrà a riprendere il minore all!uscita da scuola (o l'estate all'uscita dal centro estivo) nei Pt_1 giorni di lunedì e mercoledì e lo porterà la mattina dopo a scuola (o al centro estivo), con l'unica eccezione del sabato quando il minore alle ore 08:00 verrà preso dallo stesso che lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola (o al centro estivo); 1b) festività e ferie estive. Le festività principali (vacanze di Natale e vacanze di Pasqua) saranno trascorse da ad anni alterni con ciascuno dei genitori. La gestione delle festività non sarà a giorni ma a Per_1 settimane alternate negli anni, in modo da non destabilizzare il bambino e dargli modo di vivere appieno le festività con entrambi i genitori. Pertanto un anno, un genitore, terrà con sé il minore dall!uscita di scuola del giorno 22 dicembre fino alla mattina del 30 dicembre, mentre l'altro genitore terrà con sé il minore dalla mattina del 30 dicembre fino al rientro a scuola il 07 gennaio;
per le vacanze di Pasqua, invece, ogni genitore terrà con sé il minore per pari giorni consecutivi (alternati negli anni) avendo cura di far trascorrere al minore con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis. Le festività di un solo giorno (quali, a titolo esemplificativo 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) saranno trascorse dal minore con il genitore che risulterà collocatario secondo il sopraindicato calendario di gestione senza necessità di dover assicurare alternanza di anno in anno. Il giorno del compleanno di sarà trascorso con i Per_1 genitori congiuntamente. Ove ciò non dovesse rendersi possibile, il bambino trascorrerà l!intera giornata del suo compleanno, ad anni alterni, con un genitore. Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, sia con il padre, sia con la madre, da concordarsi per iscritto tra i genitori con il più ampio margine possibile e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. 2) MANTENIMENTO Stante l!affido congiunto del bambino non vi sarà alcun mantenimento da versare, fermo restando le spese straordinarie che andranno suddivise al 50% per ciascun genitore. Le statuizioni economiche relative all'assenza di mantenimento prenderanno avvio dal mese di novembre 2025, pertanto a partire dalla indicata mensilità il Sig. non sarà più tenuto Pt_1 a versare alla Sig.ra il contributo di mantenimento per il minore. Le spese straordinarie sono quelle stabilite CP_1 dall!accordo tra il Tribunale di Perugia e l!Ordine degli Avvocati di Perugia salvo quanto diversamente stabilitone presente accordo. Resta intesto che le spese straordinarie andranno sempre concordate con l!altro genitore. Le spese per babysitter o altre figure per la gestione del minore saranno a totale carico (nella misura del 100%) del genitore che non potrà materialmente occuparsi del bambino nei giorni e/o nelle fasce orarie di propria spettanza con organizzazione del servizio babysitter ad opera dello stesso genitore;
tale previsione si applicherà anche nei giorni in cui la scuola non tiene il normale servizio, incluso il giorno del Santo Patrono (es. giorni per elezioni che prevedono l!utilizzo della struttura come seggio elettorale, ordinanze sindacali/prefettizie chiusura scuole). Le spese per la babysitter saranno ripartite al 50% per i giorni di malattia del minore nei quali lo stesso avrebbe dovuto normalmente frequentare l'istituto scolastico ma unicamente per la fascia oraria di normale frequenza (es. malattia del lunedì con servizio scolastico ripartita al 50% per la sola fascia oraria di normale frequenza dell'istituto, malattia della domenica a carico esclusivo del genitore collocatario per tale giornata). Per scongiurare future incomprensioni si precisa che qualora il minore frequenti doposcuola nel concetto di “fascia oraria di normale frequenza” deve intendersi ricompreso sia l'arco temporale delle lezioni scolastiche (con avvio dalle ore 8:00) che quello del doposcuola. L!Assegno Unico Universale, gli eventuali incentivi, bonus o sovvenzioni nonché le detrazioni fiscali saranno usufruiti da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno. Il genitore attualmente percepiente gli importi a titolo di Assegno Unico Universale provvederà personalmente a modificare tramite portale INPS o tramite la metodologia ritenuta più opportuna i nominativi dei percettori della somma che saranno individuati nella Sig.ra e nel Sig. ciascuno per il 50% degli importi erogati. La Controparte_1 Parte_1 ripartizione di tale somme al 50% tra i genitori prenderanno avvio dal mese di novembre 2025, qualora l'INPS, per tale mensilità e per quelle successive, provveda ad erogare le somme a favore del genitore attualmente percepiente lo stesso corrisponderà all'altro genitore il 50% degli importi erogati entro 5 giorni dal materiale accredito. I rimborsi delle spese straordinarie dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo tra i genitori. La pagina 2 di 6 documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio, ai fini della corretta deducibilità, al 50%, in capo a ciascun genitore. 3) DELEGHE E SCUOLA Per quanto attiene la delega per l'uscita dalla scuola ogni genitore sarà libero di delegare, disgiuntamente, una terza persona purché l'altro genitore sia a portato a conoscenza di detto fatto. Per quanto attiene la riconsegna del bambino all!altro genitore, ogni genitore sarà libero di delegare una terza persona (tanto per la materiale riconsegna che per il ritiro) purché l!altro genitore ne sia portato a conoscenza La scuola del minore rimarrà la stessa che frequenta ora ovvero la Scuola dell'Infanzia di Chiugiana A. Croci - Direzione Didattica di Corciano. 4) VIDEOCHIAMATE, CHIAMATE, MESSAGGI Per quanto riguarda i messaggi e le videochiamate nei giorni in cui si tiene il servizio scolastico il genitore che accompagnerà il minore a scuola provvederà ad inoltrare un messaggio all'altro genitore informandolo delle condizioni del figlio dopo la notte trascorsa;
il genitore che ritirerà il bambino da scuola provvederà ad effettuare una videochiamata all'altro genitore prima di cena. Nei giorni in cui non viene tenuto il servizio scolastico il genitore collocatario provvederà, durante la mattina ad inoltrare un messaggio all'altro genitore preferibilmente entro le ore 10:00 e, durante il pomeriggio, ad effettuare una videochiamata preferibilmente entro le ore 21:00. 5) RESIDENZA La residenza del minore sarà la stessa della madre, pertanto, attualmente sarà quella Via Fratelli Rosselli n. 3 Corciano (PG). La stessa potrà essere cambiata previo comunicazione e\o accordo con l!atro genitore. 6) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e\o rinnovo dei documenti identificativi del minore e del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto…”
SINTETICHE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 15.1.2024, resa nel procedimento nr. 4033/2023 RG , avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figlio minorenne, il Tribunale di Perugia, accogliendo le condizioni concordate tra le parti, ha disposto l'affidamento condiviso del minore nato il [...], dalla Persona_2 relazione di convivenza tra e Nell'accordo tra le parti – Controparte_1 Parte_1 omologato dal Tribunale – è stato previsto il collocamento residenziale del minore presso l'abitazione materna e disciplinato il diritto di visita e frequentazione con il padre prevedendosi, in particolare, che : “ .. Il sig. potrà tenere con sé il figlio tre pomeriggi a Parte_1 settimana, che saranno concordati tra le parti di settimana in settimana secondo i turni lavorativi della Sig.ra . Laddove uno dei genitori fosse indisponibile a provvedere CP_1 all'accudimento del minore nei giorni e/o nelle fasce orarie di propria spettanza così come previamente concordati dovrà, salvo diverso accordo con l'altro genitore, incaricare una baby- sitter per provvedere in suo luogo sostenendone integralmente le spese. In caso di malattia del minore laddove i genitori non possano provvedere in proprio,all'accudimento del minore in determinate fasce orarie, le eventuali spese per la baby-sitter saranno corrisposte al 50 %. pernotterà due giorni consecutivi a settimane alterne presso il padre, e sarà Per_1 quest'ultimo ad accompagnare il piccolo a scuola il giorno successivo. Il padre comunicherà con preavviso di una settimana i giorni in cui il figlio pernotterà presso di lui. .. Le festività principali saranno trascorse da ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Il giorno del Per_1 compleanno di sarà trascorso con i genitori congiuntamente. Ove ciò non dovesse Per_1 rendersi possibile, il bambino trascorrerà la giornata del suo compleanno, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore. Per ciò che riguarda le ferie estive, il padre potrà trascorre due settimane, anche non consecutive, con il figlio. I genitori si impegnano a concordare detto periodo con il più ampio margine possibile e, comunque, entro e non oltre il mese di giugno di ogni anno…”.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il sig. ha chiesto la modifica di tali Parte_1 condizioni e, segnatamente, ha chiesto che si preveda la possibilità, per il padre, di vedere il minore in giorni fissi, con ripartizione bisettimanale, per la prima settimana nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dall'orario di uscita da scuola sino alle h. 21.00 e per la seconda settimana, negli stessi orari, nei giorni di lunedì e mercoledì, oltre ai giorni di sabato e domenica sino al lunedì mattina all'orario di ingresso a scuola. Ha chiesto, inoltre, la modifica pagina 3 di 6 dei tempi di visita e frequentazione per i periodi estivi e festivi e una diversa regolamentazione delle spese “ aggiuntive” necessarie per il mantenimento del minore ( con particolare riguardo a quelle per baby sitter) oltre alla suddivisione al 50% tra le parti dell'assegno unico familiare. Ha esposto a fondamento della domanda che, rispetto all'epoca delle condizioni concordate tra le parti,è mutata la sua situazione lavorativa essendo impegnato, sulla base di diversa modulazione del suo orario di lavoro, in turni diurni dal lunedì al venerdì dalle h. 10.00 di mattina sino alle h.18.00 del pomeriggio e due sabati al mese dalle h.
6.00 alle h. 13.15. Ha rappresentato inoltre che è stata disposta indagine sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Corciano sostenendo di avere, anche tramite la loro mediazione, inutilmente richiesto all'ex compagna di trovare una soluzione condivisa. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio La resistente ha Controparte_1 preliminarmente dedotto che è stato instaurato avanti al Tribunale per i Minorenni procedimento iscritto al nr. 117/2025 nel quale l'autorità giudiziaria minorile ha, provvisoriamente, accolto la “ modifica” dei tempi di visita e frequentazione proposti dal sig. ( come richiesta anche in questa sede) ed ha contestualmente dichiarato la propria Pt_1 incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att.c.c. Ha chiesto “ breve” rinvio per una possibile soluzione concordata della controversia.
Nelle more il Tribunale per i Minorenni ha trasmesso il procedimento nr. 117/2025 che è stato iscritto presso l'ufficio al nr. 2377/2025 RG.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti, in via provvisoria è stato confermato il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria minorile, si è provveduto alla riunione del procedimento nr. 2377/2025 trasmesso dal TM al presente giudizio ed è stato disposto rinvio per consentire alle parti di formalizzare, come richiesto, eventuale soluzione concordata.
Con note congiunte depositate per l'udienza del 17.10.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto soluzione concordata depositando il relativo accordo nel quale hanno previsto : l'affidamento congiunto del minor con collocamento paritario e mantenimento della sola residenza anagrafica del minore presso la madre;
disciplina del diritto di visita e frequentazione del padre nei termini indicati in ricorso;
mantenimento diretto ( a far data dal mese di novembre del 2025) con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e specifica disciplina delle spese per baby – sitter;
hanno concordato, inoltre, con riguardo alle deleghe a terzi per poter riprendere il minore a scuola e disciplinato i tempi e modalità di comunicazioni telefoniche e per video – chiamate e messaggi.
Hanno quindi chiesto che le condizioni concordate in via bonaria siano trasfuse nel provvedimento giurisdizionale.
La causa è stata, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare deve rilevarsi che dall'esame degli atti trasmessi dal Tribunale per i Minorenni, relativi al procedimento iscritto al nr. 2377/2025 RG non sono emersi elementi dai quali desumere che sussistano, per le condotte del padre o della madre, situazioni di pregiudizio per il minore che richiedano l'adozione, in via ufficiosa, di provvedimenti limitativi Per_1 della responsabilità genitoriale delle parti. Emerge, invece, alla luce degli accertamenti svolti pagina 4 di 6 dai Servizi Sociali del Comune di Corciano, incaricati dall'autorità giudiziaria minorile e dalla lettura degli atti di indagine connessi a denunce .- querele presentate dalla signora
[...] nei confronti dell'ex convivente, una situazione di elevata conflittualità sul piano CP_1 personale e comunicativo amplificata dopo l'instaurazione da parte del di relazione con Pt_1 una nuova compagna, investita, secondo la prospettazione della signora di compiti CP_1 impropri nei confronti del minore e da un atteggiamento “ oppositivo” della madre del minore a trovare, a fronte del cambiamento dei turni lavorativi dell'ex compagno, una soluzione concordata che ne tenga conto. L'aspetto di criticità segnalato dai Servizi Sociali ha riguardato, dunque, sostanzialmente il conflitto e l'incomunicabilità tra le parti che, laddove non contenuto, potrebbe condurre ad una condizione di pregiudizio per il minore. Nel corso del procedimento avanti all'autorità giudiziaria minorile la sig.ra ha CP_1 inteso aderire alle richieste dell'ex convivente e così il TM, che non ha adottato provvedimenti limitativi e ha disposto in via provvisoria in conformità alle richieste delle parti trasmettendo gli atti al TO, investito del ricorso per la modifica dell'affidamento e mantenimento su istanza del Pt_1
3.Tanto premesso si ritiene che l'accordo intercorso, nelle more, tra le parti, possa essere accolto, nei limiti e con le integrazioni ( ufficiose) che seguono.
Va mantenuto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con espresso richiamo alla signora di non ostacolare il diritto di visita e frequentazione del figlio con il CP_1 padre e al sig. di evitare qualsivoglia atteggiamento aggressivo, anche solo verbale, nei Pt_1 confronti dell'ex compagna. Il collocamento paritario e la disciplina del diritto di visita e frequentazione con i genitori appare funzionale a garantire al bambino il mantenimento di significative relazioni con entrambi i genitori che tengano, peraltro, conto anche delle esigenze di lavoro e di turno di ciascuno. Anche la previsione del mantenimento diretto e la regolamentazione concordata delle spese straordinarie e/o aggiuntive non appare contraria alla disciplina primaria dettata in materia di affidamento e mantenimento di minori. Si ritiene, tuttavia, opportuno, a garanzia dell'attuazione delle nuove condizioni di affidamento e della prevenzione di situazioni di conflittualità, dare mandato ai Servizi Sociali del Comune di Corciano di monitoraggio periodico e vigilanza, anche attraverso colloqui con i genitori ed a mezzo di visite domiciliari, sulle condizioni di vita del minore e sulla relazione tra lo stesso e i genitori. Laddove i Servizi dovessero riscontrare situazioni di pregiudizio per il minore dovranno aver cura di segnalarlo alla competente autorità giudiziaria minorile.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti come peraltro congiuntamente richiesto.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Conferma l'affidamento condiviso del minore disponendo il mantenimento Persona_3 residenziale dello stesso presso l'abitazione materna e provvedendo, quanto al collocamento, disciplina del diritto di visita e frequentazione del minore con ciascun genitore e mantenimento in conformità alle condizioni concordate tra le parti, analiticamente indicate ai punti da 1) a 5) dell'accordo depositato in giudizio in data 14.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto “ per relationem” e come da conclusioni riportate in epigrafe pagina 5 di 6 2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Corciano di compiti di monitoraggio periodico e vigilanza del nucleo familiare, diretti a verificare l'attuazione del provvedimento e le condizioni di vita del minore, con onere, laddove siano ravvisate situazioni di concreto pregiudizio, di tempestiva segnalazione all'autorità giudiziaria minorile.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, per la comunicazione al PM e per la trasmissione di copia della sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Corciano.
Perugia, 17.10.2025 Il Presidente est.
AN IG
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