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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Cremona
SEZIONE SPECIALE
N. R.G. 2525/2022
Il Giudice Federica Meloni, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c. nella causa civile tra difesa dall'avv.to Elisa Savoia Parte_1
RICORRENTE
contumace Controparte_1
RESISTENTE
conclusioni della parte ricorrente:
1) accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di mutuo tra la signora
ed il signor Pt_1 CP_1
2) accertare e dichiarare l'inadempimento del signor e per CP_1
l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione dell'importo di euro 18.100,00 (diciottomila/00) ricevuto in più rate dalla signora oltre interessi di legge dal Pt_1 dovuto al saldo;
3) con vittoria e rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA
e come per legge.
***
Rilevato come per costante giurisprudenza (in particolare Cass. SSUU n. 13533/01)
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; rilevato che la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di aver prestato a titolo di mutuo (cfr causali dei bonifici, conversazioni Whatsapp) la somma di € 18.100,00 alla parte resistente, con conseguente obbligo di restituzione;
rilevato altresì come la parte resistente, non costituendosi in giudizio, non abbia dato prova dell'adempimento, rilevato che alcuni dei versamenti sono qualificati come “prestito infruttifero” e, pertanto, la ricorrente su tali somme avrà diritto alla sola restituzione del capitale, potendo ricevere gli interessi solo sui prestiti effettuati in data:
- 4 marzo 2022 per € 4.000,00
- 11 febbraio 2022 per € 600,00
- 3 marzo 2022 per € 500,00 considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e, per la semplicità delle questioni trattate e l'assenza della fase istruttoria, possono essere liquidate in €
2.500,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale da parte di
[...]
e, per l'effetto, CP_1
2) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 13.000,00,
3) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.100,00 oltre interessi come per legge,
4) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
27/01/2025
Il Giudice
Federica Meloni
SEZIONE SPECIALE
N. R.G. 2525/2022
Il Giudice Federica Meloni, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c. nella causa civile tra difesa dall'avv.to Elisa Savoia Parte_1
RICORRENTE
contumace Controparte_1
RESISTENTE
conclusioni della parte ricorrente:
1) accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di mutuo tra la signora
ed il signor Pt_1 CP_1
2) accertare e dichiarare l'inadempimento del signor e per CP_1
l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione dell'importo di euro 18.100,00 (diciottomila/00) ricevuto in più rate dalla signora oltre interessi di legge dal Pt_1 dovuto al saldo;
3) con vittoria e rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA
e come per legge.
***
Rilevato come per costante giurisprudenza (in particolare Cass. SSUU n. 13533/01)
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; rilevato che la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di aver prestato a titolo di mutuo (cfr causali dei bonifici, conversazioni Whatsapp) la somma di € 18.100,00 alla parte resistente, con conseguente obbligo di restituzione;
rilevato altresì come la parte resistente, non costituendosi in giudizio, non abbia dato prova dell'adempimento, rilevato che alcuni dei versamenti sono qualificati come “prestito infruttifero” e, pertanto, la ricorrente su tali somme avrà diritto alla sola restituzione del capitale, potendo ricevere gli interessi solo sui prestiti effettuati in data:
- 4 marzo 2022 per € 4.000,00
- 11 febbraio 2022 per € 600,00
- 3 marzo 2022 per € 500,00 considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e, per la semplicità delle questioni trattate e l'assenza della fase istruttoria, possono essere liquidate in €
2.500,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale da parte di
[...]
e, per l'effetto, CP_1
2) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 13.000,00,
3) condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.100,00 oltre interessi come per legge,
4) condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
27/01/2025
Il Giudice
Federica Meloni