Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01119/2024 REG.RIC.
N. 01446/2024 REG.RIC.
N. 02002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2024, proposto da
Oratorio Salesiano Sant'Antonio di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Comune di Soverato, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2024, proposto da
Oratorio Salesiano Sant’Antonio di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Comune di Soverato, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2024, proposto da
Oratorio Salesiano Sant’Antonio di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Comune di Soverato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 1119 del 2024:
- del provvedimento (senza data e senza numero di protocollo) emesso dal Ministero della cultura/Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio/Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, mai notificato, avente a oggetto: “ Soverato (CZ)-Istituto Scolastico Salesiano ON CO di proprietà Oratorio Salesiano S. Antonio di Padova. Immobile tutelato ‘ope legis’ ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004. Presunti lavori in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs n. 42/2004. Sospensione dei lavori. Comunicazioni ”;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto al ricorso n. 1446 del 2024:
- del provvedimento (senza data e senza numero di protocollo) emesso dal Ministero della cultura/Direzione generale archeologica belle arti e paesaggio/Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, mai notificato, avente a oggetto: “ COMUNE DI SOVERATO (CZ)-Complesso monumentale Chiesa S. Antonio di Padova, Istituto Salesiano e giardino annesso. Vincolo diretto per le particelle identificate presso il NCEU al foglio di mappa n. 6, particelle n. 112, 114, 115, graffate; Foglio 6, Particella A (Chiesa) graffata, e l’intero asse viario “Via Rampa ON CO” del Comune di Soverato (CZ), per come rappresentato nella planimetria catastale allegata. Vincolo indiretto per le particelle identificate presso il NCEU al Foglio di mappa n. 6, particelle n. 601, 807, 111, 112, 160, 151, 154, 153, 158, 159, 156, 155, 148, 149, 146, 147, 152, 150, 145, 142, 143, 144, 140, 141, 139, 135, 131, 130, 134, 136, 137, 129, 128, 127, 126, 121, 119, 123, 124, 125, 120, 609, 83, 529 del Comune di Soverato (CZ), per come rappresentato nella planimetria catastale allegata. Vincolo indiretto per le particelle identificate presso il NCEU al Foglio di mappa n. 6, particelle n. 454, 418, 817, 460, 457, 461, 463, 459, 818, 456, 420, 809, 813, 811, 816, 812, 814, 815, 81, 122, 132, 133, 138, 153, 150, 156 del Comune di Soverato (CZ), per come rappresentato nella planimetria catastale allegata. Comunicazione di avvio del procedimento di Dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., e del procedimento di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., nonché ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 ”;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto al ricorso n. 2002 del 2024:
- del decreto n. 351 dell’8 ottobre 2024 (SR-CAL), emesso dal Ministero della Cultura/Segretariato Regionale per la Calabria, notificato in data 8 ottobre 2024;
- ove occorra, del decreto n. 348 del 7 ottobre 2024 (SR-CAL), emesso dal Ministero della cultura/Segretariato regionale per la Calabria, notificato in data 8 ottobre 2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Provincie di Catanzaro e Crotone, all’esito di un sopralluogo effettuato il 17 aprile 2024, ha riscontrato l’esistenza, presso l’Istituto scolastico salesiano ON CO di Soverato, di proprietà dell’Oratorio salesiano Sant’Antonio di Padova, di tre cantieri edilizi, rispetto ai quali non ha rinvenuto al proprio archivio “ atti di assenso e/o autorizzazioni e/o pareri ” in relazione alle rispettive segnalazioni certificate di inizio attività, quali indicate “ sui cartelli di cantiere colà esposti ”.
Per tale ragione, con provvedimento prot. 2769-P del 19 aprile 2023, ha ordinato la immediata sospensione dei lavori per l’assenza della autorizzazione prevista dall’art.21 del d.lgs. n.42/2004, ritenuta, nel caso di specie, necessaria in quanto “ interventi su immobili di proprietà di un Ente Ecclesiastico risalenti come epoca di realizzazione oltre i settant’anni e per i quali, in assenza della richiesta di Verifica dell’Interesse Culturale (V.I.C.), sono sottoposti a tutela culturale “ope legis”, ai sensi [degli] artt. 10 e 12 del D. Lgs. n.42/2004, anche ove ricorrano le circostanze contemplate dall’art.12, comma 9, del citato D. Lgs. n.42/2004 ”.
2. Con il ricorso n.1119/2024, il ricorrente Istituto è insorto avverso tale provvedimento, deducendo, in diritto:
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione ”, con il quale sostiene che il complesso immobiliare è stato eseguito meno di settanta anni addietro e, quindi, la carenza del requisito oggettivo della vetustà, ai fini della esistenza del vincolo “ ope legis ” riferito nel provvedimento;
2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione ”, ove sostiene la illegittimità del provvedimento laddove sottopone a vincolo anche terreni che, come tali, non rivestono la natura di manufatti realizzati dall’uomo;
2.3. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione ”, con cui eccepisce la illegittimità del provvedimento nella parte in cui qualifica i terreni interessati dalle opere edilizie quali aree pertinenziali all’Istituto, estendendovi, perciò, la tutela ope legis di cui agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 42/2004.
3. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, eccependo, preliminarmente, la improcedibilità del ricorso e sostenendone, nel merito, la infondatezza.
Quanto alla eccezione proposta, la resistente, con memoria del 23 dicembre 2025, ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, “ in quanto successivamente al provvedimento di sospensione dei lavori è stato comunicato l’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale, di cui il ricorrente dà atto. Di conseguenza trova applicazione l’art. 14, comma 4, D. lgs. n. 42/2004, ai sensi del quale “La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo ”.
4. L’atto testé riferito, recante “ Comunicazione di avvio del procedimento di Dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., e del procedimento di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., nonché ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 ”, è stato impugnato dall’odierno ricorrente con il successivo ricorso n.1446/2024, con il quale si sono dedotti:
4.1. “ Contraddittorietà del procedimento avviato ex artt. 10 e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rispetto alla precedente comunicazione, sugli stessi immobili, di esistenza del vincolo operante ope legis ex art. 10 e 12 del codice dei beni culturali ”, ove il ricorrente contesta la contraddittorietà dell’azione amministrativa, evidenziando che la Soprintendenza, dopo aver avviato, con atto impugnato nel precedente ricorso n.1119/2024, il procedimento atto a verificare la “ sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ” ai sensi dell’art. 12, secondo comma, D. Lgs. n. 42/2004 – ad oggi, peraltro, non ancora concluso – “ ha improvvisamente comunicato l’avvio di un ulteriore e separato procedimento volto all’apposizione del vincolo di tutela diretto sui beni immobili dell’Istituto Salesiano, e indiretto sulle relative aree pertinenziali ”; eccepisce, inoltre, la indeterminatezza dell’azione, non chiarendo il provvedimento “ se il procedimento avviato dalla Soprintendenza debba intendersi intrapreso ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett a) o, diversamente, ex art. 10, comma 3, lett. d) del codice ”; contesta, infine, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per l’apposizione del vincolo;
4.2. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Eccesso di potere ”, con cui lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione;
4.3. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione ”, ove rileva che i beni interessati dal vincolo indiretto non sono avvinti dal “ vincolo del legame tra le pertinenze e il bene principale, in virtù del valore culturale che questi dovrebbero concorrere a esprimere insieme con l’immobile principale ”.
5. L’amministrazione si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
6. Con il ricorso n.2002/2024, il ricorrente ha infine impugnato il provvedimento, emarginato in epigrafe, con il quale la Soprintendenza, a conclusione del procedimento avviato con la comunicazione gravata con il precedente ricorso n.1446/2024, ha dichiarato, per una parte dei beni, l’interesse culturale del patrimonio immobiliare ai sensi degli artt.10 e 13 codice beni culturali e del paesaggio, ed ha adottato, per altri, le prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art.45 del Titolo I Capo III Sezione III del medesimo codice.
7. Il ricorso in esame è affidato ai seguenti motivi:
7.1. “ Difetto di motivazione – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere - Contraddittorietà con un precedente provvedimento non notificato e con la relazione della Commissione per il patrimonio (n. 10 del 7 ottobre 2024) ”, ove si sostiene che il provvedimento sia viziato in quanto non indica a che titolo viene imposto il vincolo diretto;
7.2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 l. 241/1990 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Eccesso di potere ”, con il quale si lamenta la mancata considerazione delle osservazioni prodotte dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo;
7.3. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Eccesso di potere - Contraddittorietà del procedimento avviato ex artt. 10 e 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rispetto alla precedente comunicazione, sugli stessi immobili, di esistenza del vincolo operante ope legis ex artt. 10 e 12 del codice dei beni culturali ”, ove si deduce la contraddittorietà con il precedente provvedimento con il quale si era ritenuto sussistere un vincolo ope legis ;
7.4. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Eccesso di potere ”, con cui si lamentano la inconsistenza ed erroneità delle ragioni sottese al provvedimento;
7.5. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Eccesso di potere – difetto del requisito di vetustà dell’immobile fissato in anni 70 ”, con il quale si sostiene nuovamente che il complesso immobiliare è stato eseguito meno di settanta anni addietro;
7.6. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 13 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione ”, con cui critica il provvedimento nella parte in cui estende le prescrizioni alle aree circostanti l’Istituto.
8. Si è costituita l’amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso.
9. All’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, è stata respinta l’istanza di tutela interinale proposta con l’ultimo ricorso proposto.
10. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, chiamata per la discussione nel merito del ricorso n.2002/2024, la causa è stata rinviata, ai fini della trattazione congiunta dei tre ricorsi.
11. Infine, all’udienza del 28 gennaio 2026, trattati congiuntamente i ricorsi e avvisate le parti della loro possibile riunione, la controversia è stata trattenuta in decisione.
12. Tanto premesso, devono pregiudizialmente essere riuniti i tre ricorsi emarginati in epigrafe, perché connessi sia soggettivamente che oggettivamente, in quanto concernenti la medesima vicenda sostanziale.
13. Il ricorso n.1119/2024, proposto avverso il provvedimento con il quale la Soprintendenza ha ordinato la immediata sospensione dei lavori per l’assenza della autorizzazione prevista dall’art.21 del d.lgs. n.42/2004, ritenuta necessaria per la sussistenza del vincolo ope legis sull’Istituto salesiano, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, tale provvedimento è stato superato, in primo luogo, dalla successiva comunicazione di avvio, impugnata con il successivo ricorso 1446/2024, al quale, ai sensi dell’art.14, co.4, del codice, è conseguita l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, alla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del Titolo I della Parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, che si sovrappongono alla sospensione dei lavori già disposta; in secondo luogo, dal provvedimento, impugnato con il ricorso n.2002/2024, con il quale è stato, infine, dichiarato l’interesse culturale e sono state disposte le prescrizioni di tutela indiretta.
14. Parimenti improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, è il ricorso n.1446/2024, avente ad oggetto la riferita comunicazione di avvio del procedimento.
Premessa, al riguardo, l’ammissibilità dell’impugnazione di tale atto – giacché, sebbene avente ad oggetto una “ comunicazione di avvio del procedimento ”, comporta, nella specie, l’adozione delle misure cautelari previste dal citato art.14, co.4, del codice dei beni culturali, ed è, pertanto, autonomamente lesivo, quindi impugnabile – con l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, oggetto del successivo ricorso n. 2002/2024, è venuto certamente meno l’interesse del ricorrente alla decisione del mezzo ora in esame, giacché proposto avverso un provvedimento che risulta, anch’esso, superato dalla successiva azione amministrativa, con l’adozione del provvedimento finale.
15. Può quindi passarsi all’esame del ricorso n.2002/2024, avente ad oggetto il provvedimento con il quale la Soprintendenza, per una parte dei beni, ha dichiarato l’interesse culturale ai sensi degli artt.10 e 13 del d.lgs. n.42/2004, per altra parte, ha disposto le prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art.45 del medesimo codice.
15.1. Il ricorso deve essere accolto, risultando fondato, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, il quarto motivo, e correlativamente il sesto, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
16. Segnatamente, con tale motivo, il ricorrente sostiene l’assenza dei presupposti per l’apposizione del vincolo diretto nonché il vizio istruttorio e di motivazione del provvedimento.
16.1. La base normativa dell’atto gravato è costituita dagli artt.10 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato d.lgs. n.42 del 2004.
Dell’art.10 – il quale elenca, al pari del successivo art.11, le diverse tipologie di beni sottoposti a tutela – viene qui in rilievo il comma 3, il quale individua i beni che possono essere ritenuti di interesse culturale e quindi sottoposti a tutela, ove intervenga la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo art.13.
Nel caso di specie, nel silenzio del provvedimento, nel quale è fatto generico riferimento all’art.10, il richiamo è ai beni indicati alla lett.d) del riferito comma 3, che comprende fra i beni culturali, laddove, per l’appunto, “ sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art.13: […] d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose […] ”.
Il successivo art.13, rubricato “ Dichiarazione dell’interesse culturale ”, prevede, al comma 1, che “ [l]a dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3 ”.
16.2. Con il provvedimento qui contestato, l’amministrazione procedente, facendo applicazione delle riferite norme, ha dichiarato l’interesse culturale del “ Complesso monumentale Chiesa Sant’Antonio di Padova, Istituto salesiano e giardino annesso ”, giacché ritenuto “ ascrivibile ad uno dei più significativi monumenti della medesima tipologia presenti [nella] Regione Calabria ”.
Il suo fondamento istruttorio è costituito dalla relazione storico-artistica ed urbanistica ad esso allegata, nella quale sono espresse le ragioni del giudizio espresso dall’amministrazione, ai sensi degli artt.10 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
In particolare, la Soprintendenza, dopo aver ricostruito le vicende storiche e rintracciato le motivazioni che hanno portato alla realizzazione dell’Istituto, ha evidenziato i legami fra lo stesso e il “ paesaggio del Soveratese ” e la centralità e l’importanza del giardino “ che sovrasta a nord l’Istituto ”, anche nel pensiero di ON CO.
In considerazione di ciò, ha quindi rappresentato che “ il vincolo riguardante l’Istituto Salesiano di Soverato “S. Antonio di Padova” affonda le sue ragioni nell’importanza di riconoscere le dinamiche evolutive del complesso monumentale che domina l’abitato di Soverato, nonché nella necessità di salvaguardarne l’assetto architettonico e paesaggistico. A partire dalla ricostruzione delle successive fasi costruttive dell’Istituto è possibile leggere la definizione della nuova identità urbana della moderna cittadina costiera a cavallo tra fine Ottocento e primo Novecento.
L’area inclusa nella perimetrazione del nuovo vincolo è caratterizzata da un ben riconoscibile impianto architettonico e paesaggistico organicamente definito in tre differenti fasi costruttive nel corso di tutta la prima metà del ‘900 come un insieme di rilevante pregio architettonico e storico. La progressiva definizione del complesso come un insieme architettonico coerente e unitario si conclude infine nel 1949, con la realizzazione dell’ala nord-est che sugella la conclusione dei lavori di ampliamento dell’Istituto.
Nello specifico l’area in esame conserva:
l’integrità delle visuali e la rilevanza del valore scenico del complesso.
Basti pensare alla vista prospettica a “cannocchiale”, che a partire da via Roma, in corrispondenza del passaggio a livello inquadra lo slanciato prospetto della Chiesa di Sant’Antonio di Padova, in cima alla monumentale scalinata.
Il suddetto asse, con le traverse ed i marciapiedi scandiscono distintivamente l’approccio al complesso monumentale con ritmo costante e regolare grazie alla caratteristica texture ed ai cromatismi della scalinata monumentale, sulla quale si affacciano i prospetti dell’edilizia consolidata circostante. I percorsi viari così costituiti generano sequenze ritmiche e visioni prospettiche proprie di spazi di connessione concepiti per essere attraversati dinamicamente. Pertanto, ogni elemento fisso o mobile di arredo urbano non dovrà compromettere il valore storico-monumentale del sistema pedonale e degli spazi pubblici a questo connessi, che non possono essere snaturati interponendo impropri ostacoli visivi o effettuando su facciate e coperture interventi edilizi, anche solo manutentivi, condotti in maniera impropria;
una spiccata qualità degli spazi interni che concorre alla definizione dell’identità di un complesso che costituisce nel suo insieme testimonianza paradigmatica della storia di un’istituzione pubblica, collettiva e religiosa, la cui esistenza si è intimamente intrecciata, nel corso di 120 anni con la vita della comunità cittadina di Soverato e di un più ampio comprensorio di 35 comuni.
Pertanto, ogni trasformazione degli spazi interni dell’Istituto Salesiano e della Chiesa dovrà essere rispettosa dei valori storico-monumentali e socio culturali connessi, che non possono essere snaturati da destinazioni d’uso improprie o interventi edilizi, anche solo manutentivi, condotti in maniera incongrua;
l’equilibrato rapporto tra volumi edificati e spazio aperto, in specifico riferimento all’area del Giardino soprastante il complesso monumentale.
Pertanto, ogni trasformazione dell’area del Giardino dovrà essere rispettosa dei valori storico-monumentali e socio culturali connessi, che non possono essere snaturati da destinazioni d’uso improprie o interventi edilizi incongrui, al fine di evitare che sia danneggiata la prospettiva o la luce del complesso architettonico dell’Istituto Salesiano o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
Riassumendo le motivazioni alla base del vincolo proposto, si riconosce che la rilevanza culturale e pregevolezza dell’Istituto Salesiano di Soverato, è significativamente riflessa nel carattere compositivo del complesso e dalla caratterizzazione materica delle superfici interne ed esterne, la cui datazione nelle sue diverse fasi di realizzazione è collocabile tra il 1908 e il 1949. Una serie di interventi incongrui condotti nel corso degli ultimi anni ha rischiato di compromettere tanto l’integrità materica del complesso monumentale quanto il suo complessivo decoro, in particolare riferimento all’ambiente intorno e al Giardino cui questo è sempre apparso intimamente collegato. […]
Si sottolinea così l’importanza di riconoscere e tutelare il distintivo carattere architettonico che riflette l’importanza di un’istituzione pubblica, collettiva e religiosa che a partire dalla sua fondazione nella prima metà del Novecento ha costituito un riferimento identitario forte per la città di Soverato e per il suo più ampio comprensorio, promuovendo una tutela mirata che non limiti le trasformazioni qualitativamente corrette, ma impedisca che ne vengano snaturati l’identità e il carattere.
Le motivazioni della tutela scaturiscono dalla valutazione congiunta del valore culturale e della vulnerabilità intrinseca del paesaggio storico urbano, nelle sue diverse componenti organiche ed inorganiche già soggetto nel passato ed ancora potenzialmente suscettibile di trasformazioni incongrue, di diversa natura ed entità, che possono comprometterne il valore testimoniale e culturale riconosciuto o snaturarne il carattere identitario ”.
Tali valutazioni sono state, in parte, riprese nel provvedimento gravato, ove è ribadito che l’Istituto salesiano rappresenta un “ complesso monumentale perfettamente integrato nel contesto paesaggistico e che conferisce, con la sua architettura tipica della prima metà del ‘900 ed il suo impianto planimetrico che richiama una tipologia ricorrente negli istituti Salesiani, una facies unica e straordinaria al tessuto urbano di Soverato ” e ulteriormente rilevato che “ l’importanza storica e il ruolo sociale che ha svolto e continua a svolgere ancora oggi l’Istituto Salesiano come centro religioso e di formazione culturale, oltre a manifestarsi per ciò che appare dalle prospettive esterne negli stilemi architettonici è intrinsecamente connessa anche alla sua morfologia distributiva (es. le aule, i corridoi, il teatro, la cappella, i cortili esterni, il porticato, la palestra, etc.) e a quanto in esso contenuto come alcuni autentici arredi, infissi, finiture, apparati decorativi parietali e pavimentali (es. le decorazioni dei soffitti della cappella, le decorazioni presenti nella chiesa, i pavimenti in graniglia di cemento decorata, etc.) che costituiscono un patrimonio culturale di notevole importanza” . Ragioni per le quali esso sarebbe “ ascrivibile ad uno dei più significativi monumenti della medesima tipologia presenti Regione Calabria ed è pertanto meritevole di tutela sotto il profilo storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico ”.
16.3. Prima di procedere all’esame della legittimità del provvedimento attraverso il prisma delle censure allo stesso mosse dal ricorrente, occorre evidenziare che, nella fattispecie, il potere conferito dalla legge all’amministrazione e da quest’ultima esercitato ha natura di discrezionalità tecnica.
Le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze proprie della discrezionalità tecnica ‒ a differenza delle scelte proprie della discrezionalità amministrativa o “pura”, rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla “ragionevole” ponderazione di interessi non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ vanno pertanto vagliate dal giudice con riguardo alla loro specifica “attendibilità” tecnico-scientifica (cfr, ex multis , da ultimo, Cons. Stato, VI, 18 luglio 2025, n.6332; 27 maggio 2025, n. 4628).
Come pure recentemente precisato, “ Nel caso in esame, il presupposto del potere ministeriale di vincolo ‒ ovvero l’interesse culturale dell’opera ‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’ (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto ‘mediato’ dalla valutazione affidata all’Amministrazione.
Ne consegue che il giudice non è chiamato a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo di regola verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto.
Il giudizio per l'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico, ai sensi degli artt. 10 e ss. del d. lgs. n. 42/2004, è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto (Cons. Stato, VI, 21 marzo 2025, n. 2371, che richiama ex multis Cons. Stato. VI, 3 marzo 2022, n. 1510).
L’Amministrazione, nell’effettuare le valutazioni di competenza, in linea di massima, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza, già evidenziata, che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, si riveli manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o sulla carenza di motivazione.
Il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo ” (cfr., ex multis , Cass. Civ., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1013; Cons. Stato, VI, n.6332/2025 cit.).
16.4. Può così passarsi all’esame delle censure formulate dal ricorrente, da condurre sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate.
Ebbene, risulta, nel caso di specie, che la valutazione sull’interesse culturale operata dalla Autorità procedente sia carente sotto i profili istruttorio e motivazionale, dovendosi, al riguardo condividere, nei limiti di seguito precisati, le ragioni di ricorso.
Sul punto, occorre ricordare che, come pure recentemente rimarcato dal giudice amministrativo, l’amministrazione, nella dichiarazione di interesse culturale, seppure titolare di un potere caratterizzato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, deve, in ogni caso assicurare che essa, (i) non sia caratterizzata da difetto di motivazione, (ii) contenga una valutazione completa e (iii) contenga una completa ed argomentata ricostruzione degli elementi posti a base della decisione (in termini, Cons. Stato, VI, 30 gennaio 2026, n.802).
Ebbene, nella vicenda in esame, le valutazioni espresse dall’amministrazione non risultano supportate da una adeguata istruttoria, essendo, peraltro, mancato un accurato sopralluogo e non risultando neppure un’adeguata verbalizzazione di quello compiuto in data 17 aprile 2024, in occasione del quale la Soprintendenza ha solo riferito di aver riscontrato la presenza di cantieri per i quali non si era richiesto il suo assenso.
A fronte di ciò, risultano inevitabilmente generiche le osservazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell’interesse culturale dell’Istituto, non emergendo nemmeno in maniera chiara ed evidente le ragioni per le quali il vincolo diretto è stato imposto.
Così, non risulta supportato da un adeguato accertamento e da riscontri oggettivi il rilievo in ordine alla asserita “riconoscibilità” dell’impianto architettonico del complesso, il cui assetto andrebbe “salvaguardato”. Mancando un effettivo sopralluogo e le evidenze di uno studio tecnico-architettonico, si risolvono, pertanto, in affermazioni evidentemente generiche i richiami al “ carattere compositivo del complesso ” ed alla “ caratterizzazione materica delle superfici interne ed esterne ”, dalle quali si sarebbe tratta l’impronta architettonica dell’Istituto.
Del pari generiche (e nemmeno manifestamente determinanti ai fini del valore culturale che si vuole riconoscere al compendio) si rivelano le osservazioni in ordine alla “ integrità delle visuali e la rilevanza del valore scenico del complesso ”, ove è, fra l’altro, rappresentato che l’asse che parte da via Roma “ con le traverse ed i marciapiedi scandiscono distintivamente l’approccio al complesso monumentale con ritmo costante e regolare grazie alla caratteristica texture ed ai cromatismi della scalinata monumentale, sulla quale si affacciano i prospetti dell’edilizia consolidata circostante ”, ove si consideri che non risulta propriamente chiarito né dimostrato in cosa consista il carattere “ distintivo ”, che appare meramente riferito.
Lo stesso è a dirsi rispetto all’osservazione secondo cui “ [i] percorsi viari così costituiti generano sequenze ritmiche e visioni prospettiche proprie di spazi di connessione concepiti per essere attraversati dinamicamente ”.
In proposito, deve pure rilevarsi che appaiono impropri i riferimenti, più volte ripetuti sia nel provvedimento che nella relazione ad esso allegata, agli aspetti paesaggistici, non pertinenti rispetto all’accertamento dell’interesse culturale di cui agli artt.10 e 13 del codice dei beni culturali.
Quanto al “ giardino che sovrasta a nord l’Istituto ”, l’amministrazione ne mette in risalto “ l’importanza […] come elemento centrale dell’azione sociale e culturale dei Salesiani in cui lo spazio coltivato si affianca allo spazio costruito dell’Oratorio e della Scuola, come luogo di ristoro, oltre che evidentemente come risorsa alimentare, tanto per gli interni dell’Istituto e per i convittori ”, e, a sostegno di tale assunto, oltre ad evidenziare l’importanza del giardino nel pensiero di ON CO riferisce di una testimonianza offerta da un ex allievo, che ha ricordato di quando vi entrava con i propri compagni.
Senonché, come rilevato dal ricorrente e non confutato dalla resistente, risulta che il giardino dell’Istituto sia sempre stato inaccessibile, giacché “ l’intera area risultava perimetrata (dal 1958 in poi) da alte mura e accessibile da un unico cancello sempre chiuso ”, sicché – anche al netto della sostenuta centralità, in generale, del “giardino” nel pensiero di ON CO – appare contraddittorio, nel caso concreto, considerarlo quale “ luogo di ristoro ” per i ragazzi – i quali, al più, vi accedevano furtivamente, come risulterebbe proprio dalla testimonianza dell’ ex alunno – e tantomeno “ elemento centrale dell’azione sociale e culturale dei Salesiani ”.
Più in generale, le considerazioni che precedono conducono a ritenere non implausibili le censure di parte ricorrente, soprattutto laddove essa evidenzia la natura stereotipata delle affermazioni contenute nel provvedimento e, a monte, nella relazione, le quali, prive di riscontri oggettivi, non consentono di rintracciare le effettive ragioni sulle quali si è ritenuto di poggiare il giudizio di interesse culturale qui contestato.
17. Alla illegittimità del provvedimento nella parte in cui, dichiarato l’interesse culturale del Complesso monumentale della Chiesa Sant’Antonio di Padova, dell’Istituto Salesiano e del giardino annesso, si è disposto il vincolo diretto ai sensi degli artt.10 e 13 del codice, consegue, in adesione anche al sesto motivo, la illegittimità delle prescrizioni di tutela indiretta disposte ai sensi dell’art.45 del medesimo codice per le aree limitrofe l’Istituto, prescrizioni legate, in ogni caso, al predetto vincolo da un rapporto di dipendenza e stretta conseguenzialità.
18. Per le ragioni esposte, dichiarata la improcedibilità dei ricorsi nn. 1119/2024 e 1446/2024, deve essere accolto il ricorso n.2002/2024, con conseguente annullamento del provvedimento con esso gravato nei sensi di cui in motivazione, alla stregua dei profili di illegittimità evidenziati.
19. La complessità e peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:
a) dichiara l’improcedibilità dei ricorsi nn. 1119/2024 e 1446/2024;
b) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso n. 2002/2024, e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR MA, Presidente
CO ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ON | AR MA |
IL SEGRETARIO