Articolo 5 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 novembre 1989
Art. 5. (Accesso alla dirigenza). 1. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ancorche' messi a concorso e non ancora conferiti, sono attribuiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo al personale della medesima Amministrazione con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata, di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . La nomina decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono esonerati dalla partecipazione ai seminari di informazione, di cui all' articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301 , i funzionari promossi per merito comparativo ai sensi del comma 1, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno sei mesi e che abbiano superato con esito favorevole la discussione della relazione finale, di cui ai commi settimo , ottavo e nono dell' articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 .
3. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono attribuiti mediante distinti corsi-concorsi di formazione dirigenziale della durata di tre mesi, ai quali possono partecipare i funzionari direttivi delle rispettive aziende appartenenti alle qualifiche di consigliere e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301 , salvo quella concernente la decorrenza della nomina, che e' fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione ai corsi ed ammessi direttamente alle prove di esame i funzionari che, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno tre mesi.
5. La nomina a primo dirigente, per i corsi-concorsi di cui al comma 3, e' disposta secondo l'ordine delle graduatorie formate in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame.
Note all'art. 5:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989