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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1020/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1020/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) ivi residente a[...] CodiceFiscale_1
G. Fava n. 81, elettivamente domiciliato ai presenti fini in Enna alla via A. Diaz n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvio Licari (C.F.: , che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._2
atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Enna alla Piazza Santa Sofia n. 5 presso lo C.F._3 studio dell'avv. Angela Patelmo (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa, C.F._4 giusta procura in atti, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Catia Lombardo, (C.F.:
). C.F._5
pagina 1 di 6 -RESISTENTE -
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 07.02.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.02.2025, ove le parti sono personalmente comparse, precisando le conclusioni e riportandosi ai propri scritti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06 ottobre 2023, il sig. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della propria separazione personale dalla sig.ra con la quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio concordatario a Enna in data 30.7.1987, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 127 – Parte II – Serie A - anno 1987.
Nel corso dell'unione coniugale sono stati adottati i figli nato a [...] il giorno 8.7.1999 e Per_1
nato a [...] il giorno 8.2.2002, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
Parte ricorrente, rilevato il venir meno dell'affectio coniugalis, confermata dalla separazione di fatto dei coniugi già a far data dal Gennaio 2022, ha chiesto, come sopra evidenziato, la pronuncia della separazione dei coniugi.
In data 11 dicembre 2023 si è costituita in giudizio la resistente, contestando quanto ex adverso rappresentato;
nello specifico, parte resistente ha riferito che la crisi coniugale sarebbe iniziata nell'anno
2014 in concomitanza col trasferimento familiare presso l'abitazione materna del ricorrente, il quale da quel momento avrebbe iniziato a trascurare la famiglia, nonché a contrarre prestiti all'insaputa della resistente, così esponendo la famiglia a gravi problemi finanziari.
Quanto all'asserita indipendenza dei coniugi, la resistente, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha rappresentato di lavorare part-time presso un negozio di parrucchiera, percependo un reddito pari ad € 600,00.
Alla luce di quanto premesso, la resistente non si è dunque opposta alla separazione, ma ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile in proprio favore, in misura non inferiore ad € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima.
pagina 2 di 6 All'esito dell'audizione delle parti, tenutasi nel corso dell'udienza del giorno 11.01.2024, il Giudice relatore, dott.ssa Guarnera, con ordinanza del giorno 11.06.2024, resa a scioglimento dell'udienza predetta, ha ritenuto che “A prescindere dalle ulteriori allegazioni assertorie e documentali effettuate dalla difesa del in data 04.04.2024 in relazione ai mutamenti di fatto ivi dedotti e sopravvenuti Pt_1
dopo l'udienza di comparizione personale dei coniugi, non sussistono i presupposti per riconoscere in via temporanea ed urgente in favore della il chiesto assegno di mantenimento. La causa CP_1
appare matura per la decisione, non ravvisandosi i presupposti per disporre gli accertamenti patrimoniali genericamente richiesti dalla sulla situazione economico-finanziaria del CP_1
tanto più in difetto di qualunque elemento che possa indurre a ipotizzare che quanto da egli Pt_1
rappresentato in atti non corrisponda alla realtà”, nel corpo della medesima ordinanza il Giudice relatore ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 10.10.2024.
Intervenuti medio tempore la sostituzione del difensore di parte ricorrente unitamente all'assegnazione del fascicolo allo scrivente Giudice relatore, all'esito dell'udienza celebratasi il 5.02.2025, ove le parti sono personalmente comparse, insistendo in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti, che la convivenza matrimoniale è divenuta di fatto intollerabile e improseguibile e che la stessa sia di fatto cessata già a far data dal gennaio 2022, avendo la resistente stabilito la propria abitazione presso un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Enna alla via S. Cristoforo n. 17.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
pagina 3 di 6 In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi, nessuna sperequazione economica-reddituale può configurarsi nel caso di specie.
Invero, dalla documentazione versata in atti, è emerso che il sig. è dipendente full-time presso la Pt_1 società EcoEnna servizi, con una retribuzione netta di circa € 1.000,00, atteso che, come desumibile dalle buste paga allegate (cfr. all. 4 Memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 di parte ricorrente), il resistente è gravato da due rate di finanziamenti, rispettivamente pari ad € 434,00 ed € 250,00, nonché da un'ulteriore trattenuta reddituale in forza di un pignoramento mobiliare pari ad € 412,00.
Il ricorrente è altresì proprietario dei seguenti immobili siti a Enna in Contrada Baronessa, censiti al catasto al Foglio 80, p.lla 516, Piano T, Categoria A/3b), Classe 2, Consistenza 4,5 vani e immobile censito al foglio 80, p.lla 517, Piano T - Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 2.
La resistente, dipendente part time in un negozio di parrucchiera, ha riferito di percepire un reddito pari a circa € 600,00 nonché di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Enna alla via S.
Cristoforo n. 17.
I coniugi sono altresì proprietari delle seguenti unità immobiliari site in Enna alla Strada Comunale 93
San Giovannello Cozzo Caselle s.n.c.:
pagina 4 di 6 • Immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio 165, Particella 459, Sub 4, Cat. A/3, Cons. 5,5 Vani,
Superficie Catastale 159 m², Rendita € 295,41;
• Immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio 165, Particella 459, Sub 3, Cat. C/2, Sub. 4, Cons. 55
m², Superficie Catastale 79 m², Rendita € 99,42;
• Terreno censito al Catasto Terreni al Foglio 165, Particella 458, Seminativo, Classe 2, Superficie 16 are 82 centiare, Reddito dominicale € 9,12 agrario € 1,74.
Orbene, considerato che dal raffronto tra le posizioni economiche dei coniugi, nessuna rilevante disparità economica tra gli stessi emerge, stante che parte ricorrente è gravata da due finanziamenti e da un pignoramento mobiliare che riducono lo stipendio netto a soli € 1.000,00 circa, deve essere rigettata la domanda svolta da parte resistente di assegnazione di un contributo mensile da porre a carico del
Pt_1
A ciò si aggiunga che la crisi coniugale è iniziata già a far data dall'anno 2014, come riferito dalla stessa resistente, cui è seguita nell'anno 2022 una separazione di fatto, e che l'odierna resistente, non essendo portatrice di alcuna invalidità accertata, non ha provato la sussistenza di circostanze oggettive ostative alla ricerca di una più proficua occupazione, rispetto a quella part time come parrucchiera.
Alla luce delle superiori considerazioni, ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e nata ad [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_1 Controparte_1
); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, contratto a Enna in data 30.7.1987, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 127 – Parte II – Serie A - anno 1987;
- RIGETTA la domanda della sig.ra di porre in proprio favore e a carico Controparte_1
del sig. un assegno a titolo di contributo per il mantenimento;
Parte_1
pagina 5 di 6 - COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
Depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1020/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nato ad [...] il [...] (C.F.: ) ivi residente a[...] CodiceFiscale_1
G. Fava n. 81, elettivamente domiciliato ai presenti fini in Enna alla via A. Diaz n. 5, presso lo studio dell'avv. Fulvio Licari (C.F.: , che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._2
atti.
-RICORRENTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Enna alla Piazza Santa Sofia n. 5 presso lo C.F._3 studio dell'avv. Angela Patelmo (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa, C.F._4 giusta procura in atti, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Catia Lombardo, (C.F.:
). C.F._5
pagina 1 di 6 -RESISTENTE -
Con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere favorevole in data 07.02.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.02.2025, ove le parti sono personalmente comparse, precisando le conclusioni e riportandosi ai propri scritti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06 ottobre 2023, il sig. ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della propria separazione personale dalla sig.ra con la quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio concordatario a Enna in data 30.7.1987, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 127 – Parte II – Serie A - anno 1987.
Nel corso dell'unione coniugale sono stati adottati i figli nato a [...] il giorno 8.7.1999 e Per_1
nato a [...] il giorno 8.2.2002, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
Parte ricorrente, rilevato il venir meno dell'affectio coniugalis, confermata dalla separazione di fatto dei coniugi già a far data dal Gennaio 2022, ha chiesto, come sopra evidenziato, la pronuncia della separazione dei coniugi.
In data 11 dicembre 2023 si è costituita in giudizio la resistente, contestando quanto ex adverso rappresentato;
nello specifico, parte resistente ha riferito che la crisi coniugale sarebbe iniziata nell'anno
2014 in concomitanza col trasferimento familiare presso l'abitazione materna del ricorrente, il quale da quel momento avrebbe iniziato a trascurare la famiglia, nonché a contrarre prestiti all'insaputa della resistente, così esponendo la famiglia a gravi problemi finanziari.
Quanto all'asserita indipendenza dei coniugi, la resistente, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha rappresentato di lavorare part-time presso un negozio di parrucchiera, percependo un reddito pari ad € 600,00.
Alla luce di quanto premesso, la resistente non si è dunque opposta alla separazione, ma ha chiesto di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile in proprio favore, in misura non inferiore ad € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla medesima.
pagina 2 di 6 All'esito dell'audizione delle parti, tenutasi nel corso dell'udienza del giorno 11.01.2024, il Giudice relatore, dott.ssa Guarnera, con ordinanza del giorno 11.06.2024, resa a scioglimento dell'udienza predetta, ha ritenuto che “A prescindere dalle ulteriori allegazioni assertorie e documentali effettuate dalla difesa del in data 04.04.2024 in relazione ai mutamenti di fatto ivi dedotti e sopravvenuti Pt_1
dopo l'udienza di comparizione personale dei coniugi, non sussistono i presupposti per riconoscere in via temporanea ed urgente in favore della il chiesto assegno di mantenimento. La causa CP_1
appare matura per la decisione, non ravvisandosi i presupposti per disporre gli accertamenti patrimoniali genericamente richiesti dalla sulla situazione economico-finanziaria del CP_1
tanto più in difetto di qualunque elemento che possa indurre a ipotizzare che quanto da egli Pt_1
rappresentato in atti non corrisponda alla realtà”, nel corpo della medesima ordinanza il Giudice relatore ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 10.10.2024.
Intervenuti medio tempore la sostituzione del difensore di parte ricorrente unitamente all'assegnazione del fascicolo allo scrivente Giudice relatore, all'esito dell'udienza celebratasi il 5.02.2025, ove le parti sono personalmente comparse, insistendo in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, nel merito, la domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti, che la convivenza matrimoniale è divenuta di fatto intollerabile e improseguibile e che la stessa sia di fatto cessata già a far data dal gennaio 2022, avendo la resistente stabilito la propria abitazione presso un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Enna alla via S. Cristoforo n. 17.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
pagina 3 di 6 In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento e il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
(cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi, nessuna sperequazione economica-reddituale può configurarsi nel caso di specie.
Invero, dalla documentazione versata in atti, è emerso che il sig. è dipendente full-time presso la Pt_1 società EcoEnna servizi, con una retribuzione netta di circa € 1.000,00, atteso che, come desumibile dalle buste paga allegate (cfr. all. 4 Memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 di parte ricorrente), il resistente è gravato da due rate di finanziamenti, rispettivamente pari ad € 434,00 ed € 250,00, nonché da un'ulteriore trattenuta reddituale in forza di un pignoramento mobiliare pari ad € 412,00.
Il ricorrente è altresì proprietario dei seguenti immobili siti a Enna in Contrada Baronessa, censiti al catasto al Foglio 80, p.lla 516, Piano T, Categoria A/3b), Classe 2, Consistenza 4,5 vani e immobile censito al foglio 80, p.lla 517, Piano T - Zona censuaria 2, Categoria C/2a), Classe 2.
La resistente, dipendente part time in un negozio di parrucchiera, ha riferito di percepire un reddito pari a circa € 600,00 nonché di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Enna alla via S.
Cristoforo n. 17.
I coniugi sono altresì proprietari delle seguenti unità immobiliari site in Enna alla Strada Comunale 93
San Giovannello Cozzo Caselle s.n.c.:
pagina 4 di 6 • Immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio 165, Particella 459, Sub 4, Cat. A/3, Cons. 5,5 Vani,
Superficie Catastale 159 m², Rendita € 295,41;
• Immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio 165, Particella 459, Sub 3, Cat. C/2, Sub. 4, Cons. 55
m², Superficie Catastale 79 m², Rendita € 99,42;
• Terreno censito al Catasto Terreni al Foglio 165, Particella 458, Seminativo, Classe 2, Superficie 16 are 82 centiare, Reddito dominicale € 9,12 agrario € 1,74.
Orbene, considerato che dal raffronto tra le posizioni economiche dei coniugi, nessuna rilevante disparità economica tra gli stessi emerge, stante che parte ricorrente è gravata da due finanziamenti e da un pignoramento mobiliare che riducono lo stipendio netto a soli € 1.000,00 circa, deve essere rigettata la domanda svolta da parte resistente di assegnazione di un contributo mensile da porre a carico del
Pt_1
A ciò si aggiunga che la crisi coniugale è iniziata già a far data dall'anno 2014, come riferito dalla stessa resistente, cui è seguita nell'anno 2022 una separazione di fatto, e che l'odierna resistente, non essendo portatrice di alcuna invalidità accertata, non ha provato la sussistenza di circostanze oggettive ostative alla ricerca di una più proficua occupazione, rispetto a quella part time come parrucchiera.
Alla luce delle superiori considerazioni, ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) e nata ad [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_1 Controparte_1
); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, contratto a Enna in data 30.7.1987, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 127 – Parte II – Serie A - anno 1987;
- RIGETTA la domanda della sig.ra di porre in proprio favore e a carico Controparte_1
del sig. un assegno a titolo di contributo per il mantenimento;
Parte_1
pagina 5 di 6 - COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
Depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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