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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/11/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2237 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2237/2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 31.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]-P. 1, elettivamente domiciliata in FLORIDIA, VIA STATI UNITI N.
32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA PALESTRO
N. 94, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 21.10.2025);
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24.6.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 3 con in data 9.5.2018 e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva a Controparte_1 questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento. Chiedeva, inoltre, di assegnarle l'autovettura Volkswagen Passat – targata DM353CX.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione svolta dalla ricorrente con assegnazione della casa coniugale e dell'autovettura Volkswagen Passat – targata DM353CX alla stessa, ma chiedendo il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 11.3.2025, i difensori delle parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito indicate:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15.07.1959 e nato ad [...] il [...], giusto matrimonio contratto in Controparte_1
Solarino il 9 maggio 2018;
2) Assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, alla moglie con tutti i Parte_1 mobili e suppellettili;
3) Disporre a carico del marito un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di mantenimento della moglie;
4) L'autovettura Volkswagen Passat – targata DM353CX, di cui la moglie è comproprietaria sarà assegnata alla stessa.
Alla successiva udienza del 30.10.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della moglie e all'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni delle parti;
mentre, il Tribunale si limita a prendere atto del punto 4 sull'assegnazione dell'autovettura non spettando alla sua competenza regolamentarla.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito concordato del giudizio. pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2237/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Solarino il giorno 9.5.2018 (Atto n. 2, Parte I,
Anno 2018), in conformità alle condizioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
6.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2237/2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 31.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]-P. 1, elettivamente domiciliata in FLORIDIA, VIA STATI UNITI N.
32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA PALESTRO
N. 94, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 21.10.2025);
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 24.6.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 3 con in data 9.5.2018 e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva a Controparte_1 questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore la somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento. Chiedeva, inoltre, di assegnarle l'autovettura Volkswagen Passat – targata DM353CX.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione svolta dalla ricorrente con assegnazione della casa coniugale e dell'autovettura Volkswagen Passat – targata DM353CX alla stessa, ma chiedendo il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 11.3.2025, i difensori delle parti davano atto che le stesse avevano raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni di seguito indicate:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15.07.1959 e nato ad [...] il [...], giusto matrimonio contratto in Controparte_1
Solarino il 9 maggio 2018;
2) Assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, alla moglie con tutti i Parte_1 mobili e suppellettili;
3) Disporre a carico del marito un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di mantenimento della moglie;
4) L'autovettura Volkswagen Passat – targata DM353CX, di cui la moglie è comproprietaria sarà assegnata alla stessa.
Alla successiva udienza del 30.10.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della moglie e all'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni delle parti;
mentre, il Tribunale si limita a prendere atto del punto 4 sull'assegnazione dell'autovettura non spettando alla sua competenza regolamentarla.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito concordato del giudizio. pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
2237/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Solarino il giorno 9.5.2018 (Atto n. 2, Parte I,
Anno 2018), in conformità alle condizioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
6.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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