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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 28 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 28 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FAUCCI ANTONELLA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BALZI RAFFAELLA ( ) e dell'Avv.MASSIMILIANO CodiceFiscale_4
ANGELINI (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 09/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
• PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra la sig.ra ed il Parte_1
sig. in Rimini trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rimini al N.117 Parte_2
P. I anno 2005 (sub doc. 3);
• DICHIARARE che i coniugi continueranno a vivere separati, liberi, ognuno, di fissare la residenza ove riterranno più opportuno;
• ORDINARE la trasmissione di copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge;
• Le spese legali per l'assistenza e la rappresentanza nel presente giudizio sono poste a carico di entrambi gli ex coniugi nella misura del 50% cadauno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
l 23.07.2005 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Pt_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 117 Parte I Anno 2005 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 28 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FAUCCI ANTONELLA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. BALZI RAFFAELLA ( ) e dell'Avv.MASSIMILIANO CodiceFiscale_4
ANGELINI (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 09/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
• PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra la sig.ra ed il Parte_1
sig. in Rimini trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Rimini al N.117 Parte_2
P. I anno 2005 (sub doc. 3);
• DICHIARARE che i coniugi continueranno a vivere separati, liberi, ognuno, di fissare la residenza ove riterranno più opportuno;
• ORDINARE la trasmissione di copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge;
• Le spese legali per l'assistenza e la rappresentanza nel presente giudizio sono poste a carico di entrambi gli ex coniugi nella misura del 50% cadauno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
l 23.07.2005 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente Pt_2
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 117 Parte I Anno 2005 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3