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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi - Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 01.04.2025 ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 3677/ 2021 R. G. tra
(cf: ), in persona del suo Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pierandrea Piccinni del Foro di Lecce e dall'Avv. Maurizio Cesare Nunzio Friolo del Foro di Pt_1 elettivamente domiciliata presso Settore Legale in via Napoli 8, CP_1 Pt_1
opponente contro (cf e p.iva: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Daniele De Leo del Foro di Lecce e dall'Avv. Pietro Piccoli del Foro di presso il cui Studio in Pt_1
Lecce via Bari 24 è elettivamente domiciliata, opposta
***
Ogg: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 739/ 2021 Reg. Decr. Ing. emesso dal
Tribunale di Brindisi il 19.07.2021 nel procedimento n. 2404/ 2021 RG
***
Conclusioni Per l'opponente:
- rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile, infondata e priova di idoneo supporto probatorio;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze tutte del presente giudizio. Per l'opposta :
- preliminarmente accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione per quanto esposto in narrativa;
- in subordine dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione avverso il Di emesso dal Tribunale di Brindisi, confermando conseguentemente lo stesso e concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta per quanto esposto in narrativa;
- accertare ed ordinare alla l'esibizione delle scritture contabili per l'anno CP_3
2014 nonché le cartelle cliniche al fine di verificare gli interventi eseguiti con i prodotti forniti dalla deducente;
- condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_2 di euro 11.845,60 oltre interessi ai sensi del DL 231/ 2002 nonché le spese, diritti, onorari liquidati in decreto;
- condannare la al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del CP_3 presente giudizio di opposizione con distrazione.
***
Svolgimento del processo Veniva formalizzata opposizione avverso il deducendo l'inesistenza del CP_4
rapporto negoziale in carenza di titolo, ovvero di contratti di fornitura pubblica non assistiti dalla necessaria forma scritta, il difetto di prova in ordine all'entità delle somme richieste, la prescrizione del diritto soggetto a termine breve quinquennale.
Costituita l'opposta rappresentava, in primo luogo, la tardività dell'opposizione per essere stata l'opposizione proposta in data 08.10.2021 in spregio allo spirato termine del
02.10.2021 rispetto alla notifica del DI avvenuta a mezzo pec il 23.07.2021, pur seguita anche da quella a mezzo ufficiale giudiziario del 02.08.2021.
Nel merito, esponeva la fondatezza della domanda poiché gli ordini/ richieste di acquisto erano documentati e promanati dall' di ed, in Controparte_5 Pt_1
relazione agli stessi, erano state emesse le rispettive fatture.
Comparse le parti, ritenuta preliminare la pronuncia sull'eccezione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con provvedimento del 31.08.2022.
La causa veniva assegnata la causa ad altro Giudice con decreto 08.05.2023 e successivamente, con decreto Presidente del 07.05.2024 allo scrivente.
Fissata la udienza del 03.12.2024 per l'adempimento già previsto, seguiva la discussione orale con pronuncia della presente sentenza.
In fatto e diritto
Il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto risultano regolarmente estratti dal fascicolo informatico e notificati ex art.
3-bis L. 53/1994 con attestazione di conformità inserita nell'allegato della posta elettronica certificata recante il nome file e descrizione sintetica riferita ad entrambi i documenti.
Va rammentato che la disciplina DM 28.12.2015 lasci sostanzialmente invariata quella previgente in merito alle modalità di attestazione di copie informatiche (copie per immagine o copie estratte dal fascicolo telematico) escludendo, in termini di novità,
l'utilizzo dell'impronta hash per la quasi totalità dei documenti da certificare, ad esclusione di alcuni casi residuali.
Pagina 2 Nella fattispecie, la relata a mezzo pec contiene i dati di legge: nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato notificante riportando la indicazione della procura alle liti, denominazione del destinatario, indirizzo pec a cui l'atto viene notificato, oggetto ed attestazione di conformità
Quanto alla stessa, cui vengono allegati i documenti estratti, evidenzia il Giudicante che sulla base di pronuncia di legittimità a Sezioni Unite n. 10266 del 27 aprile 2018 sia indifferente la modalità di apposizione della firma digitale in (: Portable
Document Format per le firme in PAdES. Al proposito, precisa la Corte “l'art. 12 non fornisce alcuna indicazione perché tecnicamente il file così sottoscritto digitalmente mantiene il comune aspetto contenendo comunque la busta crittografica contiene comunque il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati ”) o in <*.p7m> (:Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic
Signature per quelle in CAdESil cui file generato si presenta, invece, denominato con l'estensione finale sopradetta) sul documento notificando.
Entrambi gli adempimenti, infatti, sono considerati validi a tal fine in quanto idonei a garantire l'autenticità del file e la sua integrità in forza degli standards europei
“mediante il c.d. regolamento eiDAS […] che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons.Stato Sez. III 27/11/2017 n.5504)”, da applicarsi analogamente ed uniformemente per la normativa nazionale in richiamo al dettato D.L.
83/ 2012 (istitutivo Agenzia per Italia Digitale), all'art. 12 del provvedimento direttoriale del 16 aprile 2014 (in attuazione dell'art. 34, co. 1, del D.M. n. 44/2001) ed al D.Lgs. 217/ 2017.
In ultimo, va ulteriormente rilevato che, in ipotesi di violazione di specifiche tecniche
(assenza in relata della firma digitale), l'operatività o meno della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non sia ritenuta causa d'inesistenza dell'atto ove sia certa la titolarità e procura del difensore notificante, riscontrabili
“attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la
Pagina 3 conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica” (si cfr. Cass. 6518 del
14.03.2017 e Cass. Civ. ord. 03.02.2021, Cass. Civ. n.. 16746 del 14.06.2021)
Giurisprudenza conforme, cui il Giudicante si allinea, fa salvo, pertanto, il principio di conservazione: “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC, non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cass.Sez.
Un. 7665/2016 ed, in termini, Cass. 3805/2018).
In definitiva, l'esame degli atti versati, adeguati a tali principi, e la produzione delle ricevute pec di consegna ed accettazione, consente di ritenere cristallizzata la prova sulla avvenuta notifica al 23.07.2021, altresì osservandosi che la avvenuta conoscenza in tale data non sia fattualmente contestata dall'opponente.
L'opposizione, pertanto, va dichiarata inammissibile poichè tardiva, ciò implicando la conferma del decreto ingiuntivo impugnato con formazione del giudicato sostanziale sulla domanda proposta con il ricorso monitorio.
L'esito comporta la condanna alle competenze di giudizio in favore dell'opposta, i cui
Difensori si dichiarano distrattari, liquidate in euro 1.1900,00, oltre accessori, sulla base del Dm 55/ 2014 come mod. entro i minimi previsti per valore limitatamente alle fasi svolte, previa parziale riduzione ex art. 4 co. 4 Dm cit..
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la tardività dell'opposizione, dichiara inammissibile la domanda;
per l'effetto,
conferma le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 739/ 2021 Reg. Decr. Ing.
Tribunale di Brindisi emesso nel procedimento n. 2404/ 2021 RG e condanna in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_2 CP_2
in persona del suo l.r., della somma di euro 11.845,60 oltre interessi ai sensi
[...]
del DL 231/ 2002 nonché alle spese, diritti, onorari liquidati in decreto;
condanna in persona del suo l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_2
competenze per il presente giudizio nei riguardi di per euro Controparte_2
Pagina 4 1.190,00 oltre spese forf., iva e cap da distrarsi nei riguardi dei Difensori antistatari.
Brindisi, 01.04/08.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lavinia Gala, in esito alla udienza del 01.04.2025 ha pronunciato sentenza nel procedimento civile n. 3677/ 2021 R. G. tra
(cf: ), in persona del suo Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pierandrea Piccinni del Foro di Lecce e dall'Avv. Maurizio Cesare Nunzio Friolo del Foro di Pt_1 elettivamente domiciliata presso Settore Legale in via Napoli 8, CP_1 Pt_1
opponente contro (cf e p.iva: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Daniele De Leo del Foro di Lecce e dall'Avv. Pietro Piccoli del Foro di presso il cui Studio in Pt_1
Lecce via Bari 24 è elettivamente domiciliata, opposta
***
Ogg: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 739/ 2021 Reg. Decr. Ing. emesso dal
Tribunale di Brindisi il 19.07.2021 nel procedimento n. 2404/ 2021 RG
***
Conclusioni Per l'opponente:
- rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile, infondata e priova di idoneo supporto probatorio;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la società convenuta al pagamento di spese e competenze tutte del presente giudizio. Per l'opposta :
- preliminarmente accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione per quanto esposto in narrativa;
- in subordine dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione avverso il Di emesso dal Tribunale di Brindisi, confermando conseguentemente lo stesso e concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta per quanto esposto in narrativa;
- accertare ed ordinare alla l'esibizione delle scritture contabili per l'anno CP_3
2014 nonché le cartelle cliniche al fine di verificare gli interventi eseguiti con i prodotti forniti dalla deducente;
- condannare l'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_2 di euro 11.845,60 oltre interessi ai sensi del DL 231/ 2002 nonché le spese, diritti, onorari liquidati in decreto;
- condannare la al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del CP_3 presente giudizio di opposizione con distrazione.
***
Svolgimento del processo Veniva formalizzata opposizione avverso il deducendo l'inesistenza del CP_4
rapporto negoziale in carenza di titolo, ovvero di contratti di fornitura pubblica non assistiti dalla necessaria forma scritta, il difetto di prova in ordine all'entità delle somme richieste, la prescrizione del diritto soggetto a termine breve quinquennale.
Costituita l'opposta rappresentava, in primo luogo, la tardività dell'opposizione per essere stata l'opposizione proposta in data 08.10.2021 in spregio allo spirato termine del
02.10.2021 rispetto alla notifica del DI avvenuta a mezzo pec il 23.07.2021, pur seguita anche da quella a mezzo ufficiale giudiziario del 02.08.2021.
Nel merito, esponeva la fondatezza della domanda poiché gli ordini/ richieste di acquisto erano documentati e promanati dall' di ed, in Controparte_5 Pt_1
relazione agli stessi, erano state emesse le rispettive fatture.
Comparse le parti, ritenuta preliminare la pronuncia sull'eccezione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con provvedimento del 31.08.2022.
La causa veniva assegnata la causa ad altro Giudice con decreto 08.05.2023 e successivamente, con decreto Presidente del 07.05.2024 allo scrivente.
Fissata la udienza del 03.12.2024 per l'adempimento già previsto, seguiva la discussione orale con pronuncia della presente sentenza.
In fatto e diritto
Il ricorso per decreto ingiuntivo ed il decreto risultano regolarmente estratti dal fascicolo informatico e notificati ex art.
3-bis L. 53/1994 con attestazione di conformità inserita nell'allegato della posta elettronica certificata recante il nome file e descrizione sintetica riferita ad entrambi i documenti.
Va rammentato che la disciplina DM 28.12.2015 lasci sostanzialmente invariata quella previgente in merito alle modalità di attestazione di copie informatiche (copie per immagine o copie estratte dal fascicolo telematico) escludendo, in termini di novità,
l'utilizzo dell'impronta hash per la quasi totalità dei documenti da certificare, ad esclusione di alcuni casi residuali.
Pagina 2 Nella fattispecie, la relata a mezzo pec contiene i dati di legge: nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato notificante riportando la indicazione della procura alle liti, denominazione del destinatario, indirizzo pec a cui l'atto viene notificato, oggetto ed attestazione di conformità
Quanto alla stessa, cui vengono allegati i documenti estratti, evidenzia il Giudicante che sulla base di pronuncia di legittimità a Sezioni Unite n. 10266 del 27 aprile 2018 sia indifferente la modalità di apposizione della firma digitale in (: Portable
Document Format per le firme in PAdES. Al proposito, precisa la Corte “l'art. 12 non fornisce alcuna indicazione perché tecnicamente il file così sottoscritto digitalmente mantiene il comune aspetto
Signature per quelle in CAdESil cui file generato si presenta, invece, denominato con l'estensione finale sopradetta) sul documento notificando.
Entrambi gli adempimenti, infatti, sono considerati validi a tal fine in quanto idonei a garantire l'autenticità del file e la sua integrità in forza degli standards europei
“mediante il c.d. regolamento eiDAS […] che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons.Stato Sez. III 27/11/2017 n.5504)”, da applicarsi analogamente ed uniformemente per la normativa nazionale in richiamo al dettato D.L.
83/ 2012 (istitutivo Agenzia per Italia Digitale), all'art. 12 del provvedimento direttoriale del 16 aprile 2014 (in attuazione dell'art. 34, co. 1, del D.M. n. 44/2001) ed al D.Lgs. 217/ 2017.
In ultimo, va ulteriormente rilevato che, in ipotesi di violazione di specifiche tecniche
(assenza in relata della firma digitale), l'operatività o meno della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., non sia ritenuta causa d'inesistenza dell'atto ove sia certa la titolarità e procura del difensore notificante, riscontrabili
“attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la
Pagina 3 conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica” (si cfr. Cass. 6518 del
14.03.2017 e Cass. Civ. ord. 03.02.2021, Cass. Civ. n.. 16746 del 14.06.2021)
Giurisprudenza conforme, cui il Giudicante si allinea, fa salvo, pertanto, il principio di conservazione: “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC, non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (cfr. Cass.Sez.
Un. 7665/2016 ed, in termini, Cass. 3805/2018).
In definitiva, l'esame degli atti versati, adeguati a tali principi, e la produzione delle ricevute pec di consegna ed accettazione, consente di ritenere cristallizzata la prova sulla avvenuta notifica al 23.07.2021, altresì osservandosi che la avvenuta conoscenza in tale data non sia fattualmente contestata dall'opponente.
L'opposizione, pertanto, va dichiarata inammissibile poichè tardiva, ciò implicando la conferma del decreto ingiuntivo impugnato con formazione del giudicato sostanziale sulla domanda proposta con il ricorso monitorio.
L'esito comporta la condanna alle competenze di giudizio in favore dell'opposta, i cui
Difensori si dichiarano distrattari, liquidate in euro 1.1900,00, oltre accessori, sulla base del Dm 55/ 2014 come mod. entro i minimi previsti per valore limitatamente alle fasi svolte, previa parziale riduzione ex art. 4 co. 4 Dm cit..
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa,
previamente accertata la tardività dell'opposizione, dichiara inammissibile la domanda;
per l'effetto,
conferma le statuizioni di cui al decreto ingiuntivo n. 739/ 2021 Reg. Decr. Ing.
Tribunale di Brindisi emesso nel procedimento n. 2404/ 2021 RG e condanna in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_2 CP_2
in persona del suo l.r., della somma di euro 11.845,60 oltre interessi ai sensi
[...]
del DL 231/ 2002 nonché alle spese, diritti, onorari liquidati in decreto;
condanna in persona del suo l.r.p.t., alla rifusione delle Parte_2
competenze per il presente giudizio nei riguardi di per euro Controparte_2
Pagina 4 1.190,00 oltre spese forf., iva e cap da distrarsi nei riguardi dei Difensori antistatari.
Brindisi, 01.04/08.04.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
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