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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7609 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23898/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERUBINI DEBORA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ABANO 9 MEDA presso il difensore avv. CHERUBINI DEBORA
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTONI GIORGIO, Controparte_1 P.IV_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUNTONI GIORGIO
CONVENUTO/OPPOSTO
C.F. ), CP_2 P.IV_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4974/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, che nulla è dovuto alla società
in relazione agli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate, e per Controparte_1
l'effetto
- accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto;
In via in subordinata: pagina 1 di 9 - nella denegata ipotesi in cui il Signor dovesse essere condannato a pagare Parte_1
l'importo oggetto di causa, condannare la società a restituire la somma di cui al decreto CP_2
ingiuntivo opposto e di ogni altra somma a cui dovesse essere condannato a corrispondere e/o condannare la Società a manlevare e a tenere indenne il Signor di quanto CP_2 Parte_1 quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere alla società Controparte_1
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali, compreso il rimborso forfettario pari al 15%, da distrarre a favore del difensore.
Nell'interesse dell'opposta:
Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così G I U D I C A R E nel merito:
- rigettare l'opposizione svolta dal sig. , C.F. , in quanto Parte_1 C.F._1
inammissibile o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- tenuto conto che il signor ha nelle more del presente giudizio eseguito dei Parte_1 pagamenti a titolo di acconto per la somma complessiva di € 4.188,30, revocare il decreto ingiuntivo opposto (d.i. 4974/2023 pronunciato dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. Dott. Pierluigi
Perrotti in data 01/03/2023, pubblicato il 16/03/2023, nel procedimento 7617/2023 r.g.);
- accertare e dichiarare che:
• tra ed il sig. , C.F. , sono intercorsi due Controparte_1 Parte_1 C.F._1
rapporti contrattuali di somministrazione di gas naturale in relazione alle utenze identificate dai punti di fornitura n. 00500000003574, sito in OL OL (21057-VA), via Unità d'Italia snc e n. 00500000267254, sito anch'esso in OL OL (21057-VA) Corso Sempione n. 118;
• in esecuzione degli stessi ha erogato i quantitativi di gas naturale esposti Controparte_1
nelle fatture di consumo elencate nel ricorso monitorio ed allo stesso allegate;
• i consumi fatturati da corrispondono a quelli realmente fatti registrare dai Controparte_1
contatori delle utenze intestate al sig. , per come rilevati e validati dalla competente Parte_1
impresa di distribuzione locale Erogasmet S.p.a.;
Pa
• in relazione alle fatture azionate il sig. è a tutt'oggi debitore di della Controparte_1 somma di €. 6.407,67.= in sorte capitale, e per l'effetto condannare il sig. , C.F. Parte_1
, residente in [...], al pagamento a favore C.F._1 di della somma di €. 6.407,67.= a titolo di corrispettivo dovuto per le Controparte_1 somministrazioni ricevute, o di quell'altra maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal pagina 2 di 9 dovuto al saldo ovvero, in subordine, al tasso legale ex art. 1284 1° co. c.c. dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture azionate a quello di notifica del ricorso monitorio e poi ex art. 1284
4° co. c.c. da quello successivo all'introduzione della domanda all'integrale soddisfo, dedotti gli acconti nel frattempo versati pari ad € 4.188,30; in via istruttoria:
Si chiede che sia ammessa la prova testimoniale e per interrogatorio formale di parte opponente sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che il sig. è stato in fornitura con per la somministrazione Parte_1 Controparte_1
di gas naturale in relazione alle utenze individuate dai punti di riconsegna nn. 00500000267254
e 00500000003574, entrambe site in OL OL (21057-VA), Corso Sempione n. 118?
2. Vero è che entrambe le forniture sono state attivate in data 31/01/2021, a seguito dell'accettazione, da parte di delle richieste di somministrazione sottoscritte dal sig. , che Controparte_1 Parte_1
si rammostrano (docc. 5 e 6 allegate alla nostra comparsa)?
3. Vero è che l'utenza identificata dal punto di riconsegna n. 00500000267254 è rimasta in fornitura con fino al 31/01/2021? CP_1
4. Vero è che l'utenza identificata dal punto di riconsegna n. 00500000003574 è rimasta in fornitura con fino al 07/02/2022? CP_1
5. Vero è che entrambi i rapporti contrattuali si sono svolti nel mercato libero, con applicazione da parte di del prezzo al metro cubo previsto dall'offerta commerciale Controparte_1
denominata Controparte_3
6. Vero è che presso l'indirizzo delle forniture c'era un immobile in cui il sig. gestiva un Parte_1
ristorante?
7. Vero è che la società di distribuzione locale competente per la consegna fisica del gas naturale presso le utenze intestate al sig. nonché per la rilevazione dei relativi consumi era Parte_1
Erogasmet S.p.a.?
8. Vero è che durante il periodo in cui il sig. è stato in fornitura con ci Parte_1 Controparte_1 sono stati reclami o contestazioni da parte dell'utente in merito al servizio ricevuto?
9. Vero è che fino al mese di maggio 2020 le fatture emesse nei confronti del sig. venivano Parte_1
pagate entro le relative scadenze mentre poi hanno cessato di essere saldate?
10. Vero è che in data 06/11/2020 la società P.IV , chiedeva la CP_2 P.IV_2 voltura dell'utenza identificata dal punto di prelievo n. 00500000267254?
11. Vero è che il procedimento di voltura aveva esito negativo a causa della mancata trasmissione della documentazione occorrente da parte di CP_2
pagina 3 di 9 12. Vero è che informava ed il sig. del diniego di voltura Controparte_1 CP_2 Parte_1
del 10/12/2020, come da comunicazioni che si rammostrano (docc. 10 ed 11 allegate alla nostra comparsa)?
13. Vero è che il diniego di voltura comportò il transito dell'utenza identificata dal punto di riconsegna n. 00500000267254 al servizio di ultima istanza a far data dal 31/01/2021?
14. Vero è che il punto di riconsegna identificato dal n. 00500000003574 è stato disalimentato in data
07/02/2022, a seguito di richiesta del sig. del 28/01/2022, come da documento che si Parte_1
rammostra (doc. 12 allegato alla nostra comparsa)?
15. Vero è che alla cessazione dei rapporti di fornitura il sig. aveva maturato nei Parte_1 confronti di un arretrato per complessivi €. 6.407,67.=? Controparte_1
16. Vero è che le fatture impagate dal sig. sono quelle che si rammostrano (doc. 1 Parte_1
fascicolo monitorio)?
17. Vero è che le fatture di consumo emesse da nei confronti del sig. Controparte_1
riportavano i dati di prelievo di gas naturale rilevati e comunicati da Erogasmet S.p.a.? Parte_1
Si indicano a testi sui capitoli che precedono:
• il Dott. o chi per lui al momento dell'escussione in qualità di capo dell'ufficio back- Tes_1
office e customer care di domiciliato presso Controparte_1 Controparte_1
• il sig. Parte_1
Si chiede, qualora il Tribunale ritenga che ci sia contestazione specifica sui consumi fatturati da
(circostanza che, a parere della scrivente difesa, non ricorre in alcun Controparte_1
modo), che sia disposta CTU tecnico contabile affinchè il nominando perito, sulla scorta della documentazione versata in atti o di quell'altra comunque acquisita nel contraddittorio delle parti ex art. 198 c.p.c., accerti:
➢ quali sono stati i reali ed effettivi consumi di gas naturale fatti registrare dalle utenze intestate al sig. nei periodi di consumo esposti nelle bollette per cui è causa e se quelli fatturati da Parte_1
corrispondano a quelli rilevati e validati dall'impresa di distribuzione locale Controparte_1
Erogasmet S.p.a.;
➢ quale sia il corrispettivo dovuto dall'utente per consumi ed oneri fissi verso la fornitrice
Controparte_1
in ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese di causa di opposizione, nonché i compensi e gli esborsi liquidati a favore di nel decreto ingiuntivo opposto (d.i. 4974/2023 Controparte_1
pagina 4 di 9 pronunciato dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. Dott. Pierluigi Perrotti in data
01/03/2023, pubblicato il 16/03/2023, nel procedimento 7617/2023 r.g.).
La scrivente difesa, inoltre, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparsa conclusionale e di memoria di replica.
Nell'interesse della terza chiamata: nulla in quanto contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
- ha agito in via monitoria nei confronti di al fine di sentirlo Controparte_1 Parte_1 condannare al pagamento di € 6.407,67, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, per il mancato pagamento di trentadue fatture aventi ad oggetto forniture di gas naturale;
- in data 16.03.2023 il Tribunale di Milano ha emesso decreto ingiuntivo telematico n. 4974/2023
(RG 7617/2023), con il quale ha ingiunto ad di pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 6.407,67, oltre interessi e spese;
Pa
- proponendo opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo il signor ha dedotto che
[...]
non ha fornito la prova né dell'esistenza del rapporto contrattuale, né dell'esecuzione CP_1
delle prestazioni di fornitura di gas di cui chiede il pagamento, in quanto al ricorso sono state allegate le sole fatture, titoli idonei per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non sufficienti, nel giudizio di opposizione, a costituire prova adeguata dell'esistenza del credito che deve essere dimostrato dall'opposta con gli ordinari mezzi di prova;
ha altresì dedotto che i consumi posteriori al
31/10/2020, data di risoluzione anticipata del contratto di locazione relativo all'immobile servito dalle utenze in questione, non sono imputabili all'opponente ma alla società subentrata nella gestione del locale e cioè la di cui l'opponente ha chiesto la chiamata in causa;
CP_2
- costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo impugnato, deducendo la carenza di prova relativa alla voltura dei contratti di fornitura di gas ad altra società;
- non si è costituita che, quindi, è stata dichiarata contumace;
CP_2
- in sede di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di aver versato alla società Parte_1
opposta, nelle more del giudizio, la somma complessiva di € 4.188,30;
- la circostanza è stata confermata da che ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 impugnato e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 6.407,67, oltre interessi, dedotti gli acconti versati pari ad € 4.188,30;
pagina 5 di 9 – in comparsa conclusionale, l'opponente ha dichiarato che “nelle more del procedimento, vista la concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e al solo fine di evitare l'avvio Pa di una procedura esecutiva, è intervenuto tra le parti costituite un accordo transattivo e il Signor ad oggi (17.09.2025) ha corrisposto la somma di € 5.032,45 (doc. 9 e doc. 10 ultima rata pagata in data
26.07.2025)”;
- con la memoria di replica depositata in data 18.09.2025, ha confermato la somma corrisposta CP_1
Pa Pa dal signor pari ad € 5.032,45; ha confermato l'accordo transattivo intervenuto tra il ed;
ha CP_1
Pa allegato che il signor ha pagato tempestivamente solo l'acconto previsto nell'accordo mentre non ha rispettato il prosieguo del piano e dunque l'accordo si è risolto in forza della clausola risolutiva in esso prevista;
ha infine allegato di aver trattenuto i pagamenti parziali ricevuti dall'opponente imputandoli, giusto il disposto dell'art. 1194 c.c., dapprima agli interessi e solo successivamente al capitale (cfr. paragrafo 6 comparsa conclusionale opposta, pagg. 18-20).
La circostanza allegata dall'opposta circa il mancato rispetto degli accordi di pagamento da parte del Pa
non è stata specificamente contestata dall'opponente il quale si è limitato a dedurre che la parte opposta non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta risoluzione del contratto transattivo.
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può Parte_1
essere accolta.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte opponente ha affermato che non avrebbe fornito la CP_1 prova dell'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione ma, a fronte di tale contestazione,
l'opposta ha puntualmente allegato e documentato che il rapporto intercorso tra le parti trae Pa origine da due separate ma contestuali richieste di somministrazione sottoscritte dal sig. in data
04/07/2019, n. J016576 e n. J016576 (doc. 5 e doc. 6 fasc. opposta).
Parte opponente ha altresì allegato che non avrebbe fornito la prova dell'esecuzione delle CP_1
prestazioni di cui chiede il pagamento.
Ora, premesso che la contestazione si appalesa oltremodo generica e richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte pagina 6 di 9 opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente risultano del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da
[...]
CP_1
Ciò detto, nel carente contesto allegativo su indicato, posto che, com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti delle richieste di
Pa somministrazione sottoscritte dal sig. in data 04/07/2019, n. J016576 e n. J016576 (doc. 5 e doc. 6 fasc. opposta), delle fatture emesse corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili (doc. 1, 2
e 3 fascicolo monitorio), nonché dei dati di lettura dei contatori che registravano i prelievi di gas
Pa sulle due utenze intestate al sig. (doc. 14 fasc. opposta) - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Deve poi rilevarsi che l'opponente non ha specificamente contestato la conformità dei corrispettivi fatturati a quanto concordato.
Parte opponente ha altresì allegato che tutti i consumi posteriori al 31/10/2020, data di risoluzione anticipata del contratto di locazione relativo all'immobile servito dalle utenze in questione, non Pa sarebbero imputabili al ma alla società subentrata nella gestione del locale e cioè la
[...]
di cui è stata richiesta la chiamata in causa. CP_2
Al riguardo deve rilevarsi che negli atti di causa non è stato depositato alcun documento da cui si evinca la voltura dei contratti in essere tra ed ad altra società. Parte_1 Controparte_1
Inoltre, il fatto che l'opponente abbia risolto anticipatamente il contratto di affitto ed abbia rilasciato l'immobile presso cui erano attive le utenze, non spiega efficacia nei confronti di , essendo CP_1 quest'ultima rimasta estranea al rapporto negoziale intercorso unicamente tra e la società Parte_1
Immobiliare LM S.r.l. proprietaria dell'immobile.
Devesi, infine, evidenziare che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno insistito rispettivamente per l'accoglimento e per il rigetto dell'opposizione proposta da . Parte_1
ha comunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto tenuto conto del CP_1
Pa pagamento di € 4.188,30 eseguito dal nelle more del presente giudizio.
pagina 7 di 9 Poi, in sede di comparsa conclusionale, entrambe le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo.
Tuttavia, mentre la parte opponente, dopo aver riconosciuto come dovuto l'importo di € 856,00 in quanto relativo a consumi precedenti alla data di rilascio dell'immobile, ha dichiarato che tale debito è stato estinto in quanto l'opponente, in seguito all'accordo transattivo intervenuto con ha già CP_1 corrisposto l'importo complessivo di € 5.032,45 (cfr. docc. 9 e 10), la parte opposta ha evidenziato che – nonostante il raggiungimento dell'accordo transattivo - solo una parte delle somme dovute è stata pagata.
Ed invero, è pacifico che le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo, tuttavia, in sede di CP_1
memoria di replica, ha dedotto che il suddetto accordo è stato adempiuto solo in parte, avendo il
Pa sig. pagato tempestivamente solo l'acconto mentre non avrebbe rispettato il prosieguo del piano e dunque l'accordo si è risolto in forza della clausola risolutiva in esso prevista.
Con la memoria di replica depositata in data 17.10.2025, ha contestato i conteggi effettuati Parte_1 dall'opposta circa l'imputazione dei pagamenti parziali alla sorte capitale, nonché agli interessi.
Ha poi allegato di aver disposto, in data 21.09.2025, un ulteriore pagamento di € 844,15 (doc. 11 fasc. opponente), evidenziando di aver corrisposto, alla data del 07.10.2025, la somma totale di € 5.876,60
(doc. 09, 10 e 11 e doc. 17 opposta).
Di conseguenza, tenuto conto delle allegazioni delle parti e del pagamento di parte della somma azionata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la parte opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo di € 6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al
Pt_ saldo, dedotti gli acconti nel frattempo versati dal signor
Passando alla domanda di manleva, l'opponente ha provato documentalmente la risoluzione anticipata
(31.10.2020) del contratto di locazione con la Immobiliare LM S.r.l. (doc. 3) e la stipula, in data
01.11.2020, di un contratto di locazione tra l'Immobiliare LM e la Società AEFE S.r.l.s. avente ad oggetto proprio l'immobile sito in OL OL (VA), Corso Sempione n. 118, con decorrenza
01.12.2020 (doc. 4) ed ha allegato di aver liberato l'immobile di Corso Sempione n. 118.
Ne deriva che la Società rimasta contumace, dovrà tenere indenne il signor di CP_2 Parte_1
quanto condannato a pagare in esecuzione della presente sentenza (€ 6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al saldo).
Quanto alla regolamentazione delle spese tra l'opponente e l'opposta, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, merita accoglimento la richiesta della convenuta opposta, tenuto conto che pagina 8 di 9 il pagamento eseguito dal debitore deve considerarsi tardivo, essendo intervenuto in corso di causa. Ne discende che le spese della fase monitoria, come quelle del giudizio, sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento.
Le spese di lite tra l'opponente e la terza chiamata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa che supera di poco il minimo dello scaglione e del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 4974/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
16.03.2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
2) AN la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €
6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al saldo, dedotti gli acconti nel frattempo versati dal signor
; Parte_1
3) AN la terza chiamata a tenere indenne il signor di quanto condannato a pagare Parte_1
in esecuzione della presente sentenza (€ 6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al saldo);
4) AN la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge e oltre al pagamento in favore di delle spese di lite della fase monitoria;
Controparte_1
5) AN la terza chiamata a rifondere alla parte opponente le spese di lite, CP_2 liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IV, CPA e rimborso forfettario con distrazione a favore del difensore.
Milano, 10 ottobre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23898/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERUBINI DEBORA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ABANO 9 MEDA presso il difensore avv. CHERUBINI DEBORA
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTONI GIORGIO, Controparte_1 P.IV_1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso il difensore avv. GIUNTONI GIORGIO
CONVENUTO/OPPOSTO
C.F. ), CP_2 P.IV_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 4974/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, che nulla è dovuto alla società
in relazione agli importi di cui alle fatture monitoriamente azionate, e per Controparte_1
l'effetto
- accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto;
In via in subordinata: pagina 1 di 9 - nella denegata ipotesi in cui il Signor dovesse essere condannato a pagare Parte_1
l'importo oggetto di causa, condannare la società a restituire la somma di cui al decreto CP_2
ingiuntivo opposto e di ogni altra somma a cui dovesse essere condannato a corrispondere e/o condannare la Società a manlevare e a tenere indenne il Signor di quanto CP_2 Parte_1 quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere alla società Controparte_1
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali, compreso il rimborso forfettario pari al 15%, da distrarre a favore del difensore.
Nell'interesse dell'opposta:
Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così G I U D I C A R E nel merito:
- rigettare l'opposizione svolta dal sig. , C.F. , in quanto Parte_1 C.F._1
inammissibile o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- tenuto conto che il signor ha nelle more del presente giudizio eseguito dei Parte_1 pagamenti a titolo di acconto per la somma complessiva di € 4.188,30, revocare il decreto ingiuntivo opposto (d.i. 4974/2023 pronunciato dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. Dott. Pierluigi
Perrotti in data 01/03/2023, pubblicato il 16/03/2023, nel procedimento 7617/2023 r.g.);
- accertare e dichiarare che:
• tra ed il sig. , C.F. , sono intercorsi due Controparte_1 Parte_1 C.F._1
rapporti contrattuali di somministrazione di gas naturale in relazione alle utenze identificate dai punti di fornitura n. 00500000003574, sito in OL OL (21057-VA), via Unità d'Italia snc e n. 00500000267254, sito anch'esso in OL OL (21057-VA) Corso Sempione n. 118;
• in esecuzione degli stessi ha erogato i quantitativi di gas naturale esposti Controparte_1
nelle fatture di consumo elencate nel ricorso monitorio ed allo stesso allegate;
• i consumi fatturati da corrispondono a quelli realmente fatti registrare dai Controparte_1
contatori delle utenze intestate al sig. , per come rilevati e validati dalla competente Parte_1
impresa di distribuzione locale Erogasmet S.p.a.;
Pa
• in relazione alle fatture azionate il sig. è a tutt'oggi debitore di della Controparte_1 somma di €. 6.407,67.= in sorte capitale, e per l'effetto condannare il sig. , C.F. Parte_1
, residente in [...], al pagamento a favore C.F._1 di della somma di €. 6.407,67.= a titolo di corrispettivo dovuto per le Controparte_1 somministrazioni ricevute, o di quell'altra maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal pagina 2 di 9 dovuto al saldo ovvero, in subordine, al tasso legale ex art. 1284 1° co. c.c. dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture azionate a quello di notifica del ricorso monitorio e poi ex art. 1284
4° co. c.c. da quello successivo all'introduzione della domanda all'integrale soddisfo, dedotti gli acconti nel frattempo versati pari ad € 4.188,30; in via istruttoria:
Si chiede che sia ammessa la prova testimoniale e per interrogatorio formale di parte opponente sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che il sig. è stato in fornitura con per la somministrazione Parte_1 Controparte_1
di gas naturale in relazione alle utenze individuate dai punti di riconsegna nn. 00500000267254
e 00500000003574, entrambe site in OL OL (21057-VA), Corso Sempione n. 118?
2. Vero è che entrambe le forniture sono state attivate in data 31/01/2021, a seguito dell'accettazione, da parte di delle richieste di somministrazione sottoscritte dal sig. , che Controparte_1 Parte_1
si rammostrano (docc. 5 e 6 allegate alla nostra comparsa)?
3. Vero è che l'utenza identificata dal punto di riconsegna n. 00500000267254 è rimasta in fornitura con fino al 31/01/2021? CP_1
4. Vero è che l'utenza identificata dal punto di riconsegna n. 00500000003574 è rimasta in fornitura con fino al 07/02/2022? CP_1
5. Vero è che entrambi i rapporti contrattuali si sono svolti nel mercato libero, con applicazione da parte di del prezzo al metro cubo previsto dall'offerta commerciale Controparte_1
denominata Controparte_3
6. Vero è che presso l'indirizzo delle forniture c'era un immobile in cui il sig. gestiva un Parte_1
ristorante?
7. Vero è che la società di distribuzione locale competente per la consegna fisica del gas naturale presso le utenze intestate al sig. nonché per la rilevazione dei relativi consumi era Parte_1
Erogasmet S.p.a.?
8. Vero è che durante il periodo in cui il sig. è stato in fornitura con ci Parte_1 Controparte_1 sono stati reclami o contestazioni da parte dell'utente in merito al servizio ricevuto?
9. Vero è che fino al mese di maggio 2020 le fatture emesse nei confronti del sig. venivano Parte_1
pagate entro le relative scadenze mentre poi hanno cessato di essere saldate?
10. Vero è che in data 06/11/2020 la società P.IV , chiedeva la CP_2 P.IV_2 voltura dell'utenza identificata dal punto di prelievo n. 00500000267254?
11. Vero è che il procedimento di voltura aveva esito negativo a causa della mancata trasmissione della documentazione occorrente da parte di CP_2
pagina 3 di 9 12. Vero è che informava ed il sig. del diniego di voltura Controparte_1 CP_2 Parte_1
del 10/12/2020, come da comunicazioni che si rammostrano (docc. 10 ed 11 allegate alla nostra comparsa)?
13. Vero è che il diniego di voltura comportò il transito dell'utenza identificata dal punto di riconsegna n. 00500000267254 al servizio di ultima istanza a far data dal 31/01/2021?
14. Vero è che il punto di riconsegna identificato dal n. 00500000003574 è stato disalimentato in data
07/02/2022, a seguito di richiesta del sig. del 28/01/2022, come da documento che si Parte_1
rammostra (doc. 12 allegato alla nostra comparsa)?
15. Vero è che alla cessazione dei rapporti di fornitura il sig. aveva maturato nei Parte_1 confronti di un arretrato per complessivi €. 6.407,67.=? Controparte_1
16. Vero è che le fatture impagate dal sig. sono quelle che si rammostrano (doc. 1 Parte_1
fascicolo monitorio)?
17. Vero è che le fatture di consumo emesse da nei confronti del sig. Controparte_1
riportavano i dati di prelievo di gas naturale rilevati e comunicati da Erogasmet S.p.a.? Parte_1
Si indicano a testi sui capitoli che precedono:
• il Dott. o chi per lui al momento dell'escussione in qualità di capo dell'ufficio back- Tes_1
office e customer care di domiciliato presso Controparte_1 Controparte_1
• il sig. Parte_1
Si chiede, qualora il Tribunale ritenga che ci sia contestazione specifica sui consumi fatturati da
(circostanza che, a parere della scrivente difesa, non ricorre in alcun Controparte_1
modo), che sia disposta CTU tecnico contabile affinchè il nominando perito, sulla scorta della documentazione versata in atti o di quell'altra comunque acquisita nel contraddittorio delle parti ex art. 198 c.p.c., accerti:
➢ quali sono stati i reali ed effettivi consumi di gas naturale fatti registrare dalle utenze intestate al sig. nei periodi di consumo esposti nelle bollette per cui è causa e se quelli fatturati da Parte_1
corrispondano a quelli rilevati e validati dall'impresa di distribuzione locale Controparte_1
Erogasmet S.p.a.;
➢ quale sia il corrispettivo dovuto dall'utente per consumi ed oneri fissi verso la fornitrice
Controparte_1
in ogni caso:
- con vittoria di compensi e spese di causa di opposizione, nonché i compensi e gli esborsi liquidati a favore di nel decreto ingiuntivo opposto (d.i. 4974/2023 Controparte_1
pagina 4 di 9 pronunciato dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. Dott. Pierluigi Perrotti in data
01/03/2023, pubblicato il 16/03/2023, nel procedimento 7617/2023 r.g.).
La scrivente difesa, inoltre, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparsa conclusionale e di memoria di replica.
Nell'interesse della terza chiamata: nulla in quanto contumace.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
- ha agito in via monitoria nei confronti di al fine di sentirlo Controparte_1 Parte_1 condannare al pagamento di € 6.407,67, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio, per il mancato pagamento di trentadue fatture aventi ad oggetto forniture di gas naturale;
- in data 16.03.2023 il Tribunale di Milano ha emesso decreto ingiuntivo telematico n. 4974/2023
(RG 7617/2023), con il quale ha ingiunto ad di pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 6.407,67, oltre interessi e spese;
Pa
- proponendo opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo il signor ha dedotto che
[...]
non ha fornito la prova né dell'esistenza del rapporto contrattuale, né dell'esecuzione CP_1
delle prestazioni di fornitura di gas di cui chiede il pagamento, in quanto al ricorso sono state allegate le sole fatture, titoli idonei per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non sufficienti, nel giudizio di opposizione, a costituire prova adeguata dell'esistenza del credito che deve essere dimostrato dall'opposta con gli ordinari mezzi di prova;
ha altresì dedotto che i consumi posteriori al
31/10/2020, data di risoluzione anticipata del contratto di locazione relativo all'immobile servito dalle utenze in questione, non sono imputabili all'opponente ma alla società subentrata nella gestione del locale e cioè la di cui l'opponente ha chiesto la chiamata in causa;
CP_2
- costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conseguente Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo impugnato, deducendo la carenza di prova relativa alla voltura dei contratti di fornitura di gas ad altra società;
- non si è costituita che, quindi, è stata dichiarata contumace;
CP_2
- in sede di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato di aver versato alla società Parte_1
opposta, nelle more del giudizio, la somma complessiva di € 4.188,30;
- la circostanza è stata confermata da che ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 impugnato e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 6.407,67, oltre interessi, dedotti gli acconti versati pari ad € 4.188,30;
pagina 5 di 9 – in comparsa conclusionale, l'opponente ha dichiarato che “nelle more del procedimento, vista la concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e al solo fine di evitare l'avvio Pa di una procedura esecutiva, è intervenuto tra le parti costituite un accordo transattivo e il Signor ad oggi (17.09.2025) ha corrisposto la somma di € 5.032,45 (doc. 9 e doc. 10 ultima rata pagata in data
26.07.2025)”;
- con la memoria di replica depositata in data 18.09.2025, ha confermato la somma corrisposta CP_1
Pa Pa dal signor pari ad € 5.032,45; ha confermato l'accordo transattivo intervenuto tra il ed;
ha CP_1
Pa allegato che il signor ha pagato tempestivamente solo l'acconto previsto nell'accordo mentre non ha rispettato il prosieguo del piano e dunque l'accordo si è risolto in forza della clausola risolutiva in esso prevista;
ha infine allegato di aver trattenuto i pagamenti parziali ricevuti dall'opponente imputandoli, giusto il disposto dell'art. 1194 c.c., dapprima agli interessi e solo successivamente al capitale (cfr. paragrafo 6 comparsa conclusionale opposta, pagg. 18-20).
La circostanza allegata dall'opposta circa il mancato rispetto degli accordi di pagamento da parte del Pa
non è stata specificamente contestata dall'opponente il quale si è limitato a dedurre che la parte opposta non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta risoluzione del contratto transattivo.
Ciò posto, deve osservarsi che l'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può Parte_1
essere accolta.
Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che parte opponente ha affermato che non avrebbe fornito la CP_1 prova dell'esistenza del rapporto contrattuale di somministrazione ma, a fronte di tale contestazione,
l'opposta ha puntualmente allegato e documentato che il rapporto intercorso tra le parti trae Pa origine da due separate ma contestuali richieste di somministrazione sottoscritte dal sig. in data
04/07/2019, n. J016576 e n. J016576 (doc. 5 e doc. 6 fasc. opposta).
Parte opponente ha altresì allegato che non avrebbe fornito la prova dell'esecuzione delle CP_1
prestazioni di cui chiede il pagamento.
Ora, premesso che la contestazione si appalesa oltremodo generica e richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte pagina 6 di 9 opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente risultano del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da
[...]
CP_1
Ciò detto, nel carente contesto allegativo su indicato, posto che, com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti delle richieste di
Pa somministrazione sottoscritte dal sig. in data 04/07/2019, n. J016576 e n. J016576 (doc. 5 e doc. 6 fasc. opposta), delle fatture emesse corredate dall'estratto autentico delle scritture contabili (doc. 1, 2
e 3 fascicolo monitorio), nonché dei dati di lettura dei contatori che registravano i prelievi di gas
Pa sulle due utenze intestate al sig. (doc. 14 fasc. opposta) - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
Deve poi rilevarsi che l'opponente non ha specificamente contestato la conformità dei corrispettivi fatturati a quanto concordato.
Parte opponente ha altresì allegato che tutti i consumi posteriori al 31/10/2020, data di risoluzione anticipata del contratto di locazione relativo all'immobile servito dalle utenze in questione, non Pa sarebbero imputabili al ma alla società subentrata nella gestione del locale e cioè la
[...]
di cui è stata richiesta la chiamata in causa. CP_2
Al riguardo deve rilevarsi che negli atti di causa non è stato depositato alcun documento da cui si evinca la voltura dei contratti in essere tra ed ad altra società. Parte_1 Controparte_1
Inoltre, il fatto che l'opponente abbia risolto anticipatamente il contratto di affitto ed abbia rilasciato l'immobile presso cui erano attive le utenze, non spiega efficacia nei confronti di , essendo CP_1 quest'ultima rimasta estranea al rapporto negoziale intercorso unicamente tra e la società Parte_1
Immobiliare LM S.r.l. proprietaria dell'immobile.
Devesi, infine, evidenziare che, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno insistito rispettivamente per l'accoglimento e per il rigetto dell'opposizione proposta da . Parte_1
ha comunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto tenuto conto del CP_1
Pa pagamento di € 4.188,30 eseguito dal nelle more del presente giudizio.
pagina 7 di 9 Poi, in sede di comparsa conclusionale, entrambe le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo.
Tuttavia, mentre la parte opponente, dopo aver riconosciuto come dovuto l'importo di € 856,00 in quanto relativo a consumi precedenti alla data di rilascio dell'immobile, ha dichiarato che tale debito è stato estinto in quanto l'opponente, in seguito all'accordo transattivo intervenuto con ha già CP_1 corrisposto l'importo complessivo di € 5.032,45 (cfr. docc. 9 e 10), la parte opposta ha evidenziato che – nonostante il raggiungimento dell'accordo transattivo - solo una parte delle somme dovute è stata pagata.
Ed invero, è pacifico che le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo, tuttavia, in sede di CP_1
memoria di replica, ha dedotto che il suddetto accordo è stato adempiuto solo in parte, avendo il
Pa sig. pagato tempestivamente solo l'acconto mentre non avrebbe rispettato il prosieguo del piano e dunque l'accordo si è risolto in forza della clausola risolutiva in esso prevista.
Con la memoria di replica depositata in data 17.10.2025, ha contestato i conteggi effettuati Parte_1 dall'opposta circa l'imputazione dei pagamenti parziali alla sorte capitale, nonché agli interessi.
Ha poi allegato di aver disposto, in data 21.09.2025, un ulteriore pagamento di € 844,15 (doc. 11 fasc. opponente), evidenziando di aver corrisposto, alla data del 07.10.2025, la somma totale di € 5.876,60
(doc. 09, 10 e 11 e doc. 17 opposta).
Di conseguenza, tenuto conto delle allegazioni delle parti e del pagamento di parte della somma azionata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la parte opponente va condannata al pagamento, in favore della parte opposta, dell'importo di € 6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al
Pt_ saldo, dedotti gli acconti nel frattempo versati dal signor
Passando alla domanda di manleva, l'opponente ha provato documentalmente la risoluzione anticipata
(31.10.2020) del contratto di locazione con la Immobiliare LM S.r.l. (doc. 3) e la stipula, in data
01.11.2020, di un contratto di locazione tra l'Immobiliare LM e la Società AEFE S.r.l.s. avente ad oggetto proprio l'immobile sito in OL OL (VA), Corso Sempione n. 118, con decorrenza
01.12.2020 (doc. 4) ed ha allegato di aver liberato l'immobile di Corso Sempione n. 118.
Ne deriva che la Società rimasta contumace, dovrà tenere indenne il signor di CP_2 Parte_1
quanto condannato a pagare in esecuzione della presente sentenza (€ 6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al saldo).
Quanto alla regolamentazione delle spese tra l'opponente e l'opposta, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, merita accoglimento la richiesta della convenuta opposta, tenuto conto che pagina 8 di 9 il pagamento eseguito dal debitore deve considerarsi tardivo, essendo intervenuto in corso di causa. Ne discende che le spese della fase monitoria, come quelle del giudizio, sono dovute dall'opponente in quanto causalmente riconducibili al proprio inadempimento.
Le spese di lite tra l'opponente e la terza chiamata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa che supera di poco il minimo dello scaglione e del fatto che l'istruttoria è stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 4974/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
16.03.2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
2) AN la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €
6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al saldo, dedotti gli acconti nel frattempo versati dal signor
; Parte_1
3) AN la terza chiamata a tenere indenne il signor di quanto condannato a pagare Parte_1
in esecuzione della presente sentenza (€ 6.407,67 in sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali di fornitura dal dovuto al saldo);
4) AN la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge e oltre al pagamento in favore di delle spese di lite della fase monitoria;
Controparte_1
5) AN la terza chiamata a rifondere alla parte opponente le spese di lite, CP_2 liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre IV, CPA e rimborso forfettario con distrazione a favore del difensore.
Milano, 10 ottobre 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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