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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/12/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1217/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1217/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SILVIA CLARICE FA e dell'avv. RIOMMI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVIA CLARICE FA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._3 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente ha dimostrato di aver eseguito la prestazione oggetto del presente ricorso, consistente nell'effettuazione della richiesta ricostruzione di carriera.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà, stante il tempestivo attivarsi della controparte anche se successivamente al deposito del ricorso.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. DA parte resistente al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle spese di lite – che liquida in € 2.200,00 per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con compensazione nella misura del 50% e con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/12/2025
Il giudice
Giorgio LI
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1217/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SILVIA CLARICE FA e dell'avv. RIOMMI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVIA CLARICE FA
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._3 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente ha dimostrato di aver eseguito la prestazione oggetto del presente ricorso, consistente nell'effettuazione della richiesta ricostruzione di carriera.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà, stante il tempestivo attivarsi della controparte anche se successivamente al deposito del ricorso.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. DA parte resistente al pagamento – in favore di parte ricorrente – delle spese di lite – che liquida in € 2.200,00 per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con compensazione nella misura del 50% e con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/12/2025
Il giudice
Giorgio LI
2