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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 793/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente e rel.
2) Dott. Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.793/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2024, promossa da (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio C.F._1
Caporotundo;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F./P. IVA: ), in persona dell' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Daniele PECCIANTI, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano;
-
APPELLATO-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 12/06/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione depositato il 1.07.2019, l'attrice ha convenuto in giudizio la , innanzi a codesto On. Le Tribunale Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo e illecito per usurarietà del tasso di interesse moratorio applicato, in quanto superiore al lasso soglia al momento della conclusione del contratto: 2) Accertare e dichiarare per effetto della nullità del contratto di mutuo di cui sopra che il mutuatario ai sensi dell'art. 1815 c. 2 dovrà rimborsare solo la sorte capitale senza interessi;
3) Sempre per effetto della nullità del mutuo di cui sopra, condannare la banca convenuta a ripetere in favore degli attori le somme dalla stessa incamerate a titoli di interessi non dovuti;
4)
Sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.5) In via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
6) Per
l'effetto condannare la convenuta a rideterminare il rapporto secondo il CP_1
tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice, e condannare la CP_1 convenuta al rimborso in favore dell'attore delle differenze maturate a proprio favore, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
7) Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese, competenze CP_1
processuali con ogni accessorio di legge”. Parte attrice deduceva: di aver stipulato in data 05.07.2000 un contratto di mutuo fondiario con la convenuta banca;
che tale contratto prevedeva un tasso di mora nella misura del 8,95% annuo, superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca
d'Italia per il periodo di riferimento: che tale pattuizione era, quindi. nulla con conseguente gratuita del mutuo;
che, inoltre. il detto contratto di mutuo era nullo anche perché prevedente un ammortamento cd alla francese, importante indebita capitalizzazione degli interessi debitori, nonché una difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, risultando il secondo, dall'esame del piano di ammortamento, superiore al primo. Concludeva come sopra specificato.
Si costituiva la convenuta banca, sostenendo la validità del mutuo poiché convenuto con interessi corrispettivi e moratori in misura inferiore al tasso soglia, nonché la legittimità del piano di ammortamento alla francese non importando lo stesso alcun fenomeno di anatocismo.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda con vittoria delle spese di lite”.
La causa, istruita mediante produzione documentale è stata definita con sentenza n. 1938/ 2021 con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità del mutuo per usurarietà del tasso di mora ed ha rigettato le restanti domande, condannando al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
In particolare, il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse della parte attrice alla presentazione della domanda di nullità per usurarietá del tasso di mora rilevando come la stessa non avesse mai allegato la circostanza dell'avvenuta applicazione del tasso di mora al rapporto di mutuo stipulato e come tale dato non emergesse neanche dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla perizia econometrica prodotta.
II giudice di prime cure ha rigettato inoltre la domanda di nullità del mutuo per illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese ritenendo che siffatto metodo di ammortamento con imputazione del pagamento prevalentemente in conto interessi e solo in minima parte in conto capitale fosse rispondente alla regola prevista nell'art.1194 c.c. e non desse luogo ad un fenomeno di anatocismo vietato.
Il Tribunale ha altresì ritenuto infondata la domanda di nullità del mutuo per divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato, rilevando come il contratto oggetto di causa, pur risultando privo dell'indicazione del TAEG fosse anteriore alla Delibera CICR del 04.03.2000 che ha introdotto l'obbligo dell'indicazione del TAEG.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la sig.ra Parte_1
, instando acchè, in via preliminare, fosse disposta la sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, in riforma della pronuncia gravata, fossero dichiarati la nullità del contratto di mutuo per cui è causa per usurarietà del tasso di interesse moratorio effettivo applicato, e il conseguente obbligo del mutuatario ai sensi dell'art. 1815 c. 2 di rimborsare solo la sorte capitale senza interessi o, in subordine, solo quelli corrispettivi e, in via subordinata, fosse dichiarata la nullità del suddetto contratto, per aver comportato per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
e, per l'effetto, fosse condannata la convenuta a rideterminare il rapporto secondo CP_1
il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la Parte_1 condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 12/06/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
In via preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da . Controparte_1
Sul punto va richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342
c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica.
L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342
c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Passando all'esame del merito dell'appello si rileva che con il primo motivo di gravame la sig.ra lamenta Parte_1 illiceità e usurarietà del piano d'ammortamento alla francese, indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale e conseguente nullità del contratto.
In particolare l'appellante si duole sia del superamento del tasso soglia da parte degli interessi convenuti sia dell'invalidità del mutuo per il metodo di costruzione del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Nel dettaglio sotto il secondo profilo la sig.ra lamenta la Pt_1
produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art.1283 c.c.
l'indeterminatezza del loro ammontare.
Con il secondo motivo di gravame si censurano errata valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non corrispondenza del
TAEG effettiivo a quello dichiarato in contratto e violazione delle regole di trasparenza. In particolare si censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla divergenza tra il TAEG dichiarato nel contratto e quello effettivamente applicato e sul netto superamento del tasso soglia da parte del TAEG nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento contrattualmente prevista.
Il primo motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002) si rileva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024), a proposito del mutuo a tasso fisso, ha escluso che l'ammortamento c.d. “alla francese” determini la violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c. e quindi si risolva in una pratica illegittima di anatocismo, in quanto ritiene che la quota di interessi in ciascuna rata non sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
Sul punto va rilevato che, come ha chiarito recentissima ordinanza della Suprema Corte (Cfr. Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Pertanto la Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia (Cfr.
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025) ha statuito che: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Orbene in applicazione dei principi enunciati va ritenuta infondata la doglianza dell'appellante circa l'asserita nullità del mutuo per la semplice previsione di un piano di ammortamento alla c.d. francese e va dunque confermata la statuizione del Tribunale sul punto.
In merito al dedotto superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori convenuti va parimenti condivisa la pronuncia impugnata laddove ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda di nullità del mutuo per usurarietà del tasso di mora.
Ed invero, come ha correttamente rilevato il Tribunale, “parte attrice non ha mai allegato la circostanza dell'avvenuta applicazione del tasso di mora al rapporto di mutuo stipulato né tale dato emerge dalla documentazione in atti”.
Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato.
In merito alla dedotta divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato vanno condivisi i rilievi del Tribunale secondo cui l'omessa indicazione del TAEG tra le condizioni contrattuali del mutuo oggetto di causa non determina la nullità dello stesso, atteso che “la prescrizione dell'obbligo dell'indicazione del
TAEG è stata introdotta solo con la Delibera CICR del 04.03.2003 e quindi in data successiva alla stipula del mutuo, risalente al
05.07.2000”.
Pertanto non potendosi effettuare il confronto tra il TAEG effettivo e quello indicato nel contratto per difetto del secondo la censura relativa alla divergenza tra i due valori va rigettata.
Ad abundantiam va osservato che l'eventuale differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello in concreto applicato non può determinare l'invalidità della clausola contrattuale in punto di interessi ex art.117 T.U.B ma può solo far sorgere una pretesa risarcitoria del cliente nei confronti dalla banca per violazione del principio di trasparenza.
Sul punto va richiamata la pronuncia della Suprema Corte secondo cui
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. ( Cfr.Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n.
39169). Quanto alla doglianza relativa al superamento del tasso soglia da parte del TAEG previsto per l'ipotesi di estinzione anticipata del piano tale contestazione va ritenuta inammissibile in quanto tardiva;
essa infatti
è stata effettuata per la prima volta in primo grado oltre il termine di ogni attività assertiva coincidente con la prima memoria ex art.183 VI co.c.p.c..
Per completezza si rileva altresì l'infondatezza di tale censura atteso che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.( Cass. civ.Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Alla luce dei rilievi espressi l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; 3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 7.06.2025
Il Presidente Relatore
(Dott. Maurizio Petrelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente e rel.
2) Dott. Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.793/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2024, promossa da (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio C.F._1
Caporotundo;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F./P. IVA: ), in persona dell' Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Daniele PECCIANTI, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Fatano;
-
APPELLATO-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 12/06/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione depositato il 1.07.2019, l'attrice ha convenuto in giudizio la , innanzi a codesto On. Le Tribunale Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo e illecito per usurarietà del tasso di interesse moratorio applicato, in quanto superiore al lasso soglia al momento della conclusione del contratto: 2) Accertare e dichiarare per effetto della nullità del contratto di mutuo di cui sopra che il mutuatario ai sensi dell'art. 1815 c. 2 dovrà rimborsare solo la sorte capitale senza interessi;
3) Sempre per effetto della nullità del mutuo di cui sopra, condannare la banca convenuta a ripetere in favore degli attori le somme dalla stessa incamerate a titoli di interessi non dovuti;
4)
Sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.5) In via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa, per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
6) Per
l'effetto condannare la convenuta a rideterminare il rapporto secondo il CP_1
tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice, e condannare la CP_1 convenuta al rimborso in favore dell'attore delle differenze maturate a proprio favore, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo;
7) Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese, competenze CP_1
processuali con ogni accessorio di legge”. Parte attrice deduceva: di aver stipulato in data 05.07.2000 un contratto di mutuo fondiario con la convenuta banca;
che tale contratto prevedeva un tasso di mora nella misura del 8,95% annuo, superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca
d'Italia per il periodo di riferimento: che tale pattuizione era, quindi. nulla con conseguente gratuita del mutuo;
che, inoltre. il detto contratto di mutuo era nullo anche perché prevedente un ammortamento cd alla francese, importante indebita capitalizzazione degli interessi debitori, nonché una difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, risultando il secondo, dall'esame del piano di ammortamento, superiore al primo. Concludeva come sopra specificato.
Si costituiva la convenuta banca, sostenendo la validità del mutuo poiché convenuto con interessi corrispettivi e moratori in misura inferiore al tasso soglia, nonché la legittimità del piano di ammortamento alla francese non importando lo stesso alcun fenomeno di anatocismo.
Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda con vittoria delle spese di lite”.
La causa, istruita mediante produzione documentale è stata definita con sentenza n. 1938/ 2021 con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità del mutuo per usurarietà del tasso di mora ed ha rigettato le restanti domande, condannando al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
In particolare, il Tribunale ha dichiarato il difetto di interesse della parte attrice alla presentazione della domanda di nullità per usurarietá del tasso di mora rilevando come la stessa non avesse mai allegato la circostanza dell'avvenuta applicazione del tasso di mora al rapporto di mutuo stipulato e come tale dato non emergesse neanche dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla perizia econometrica prodotta.
II giudice di prime cure ha rigettato inoltre la domanda di nullità del mutuo per illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese ritenendo che siffatto metodo di ammortamento con imputazione del pagamento prevalentemente in conto interessi e solo in minima parte in conto capitale fosse rispondente alla regola prevista nell'art.1194 c.c. e non desse luogo ad un fenomeno di anatocismo vietato.
Il Tribunale ha altresì ritenuto infondata la domanda di nullità del mutuo per divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato, rilevando come il contratto oggetto di causa, pur risultando privo dell'indicazione del TAEG fosse anteriore alla Delibera CICR del 04.03.2000 che ha introdotto l'obbligo dell'indicazione del TAEG.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la sig.ra Parte_1
, instando acchè, in via preliminare, fosse disposta la sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, in riforma della pronuncia gravata, fossero dichiarati la nullità del contratto di mutuo per cui è causa per usurarietà del tasso di interesse moratorio effettivo applicato, e il conseguente obbligo del mutuatario ai sensi dell'art. 1815 c. 2 di rimborsare solo la sorte capitale senza interessi o, in subordine, solo quelli corrispettivi e, in via subordinata, fosse dichiarata la nullità del suddetto contratto, per aver comportato per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;
e, per l'effetto, fosse condannata la convenuta a rideterminare il rapporto secondo CP_1
il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la Parte_1 condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 12/06/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
In via preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da . Controparte_1
Sul punto va richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342
c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica.
L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342
c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Passando all'esame del merito dell'appello si rileva che con il primo motivo di gravame la sig.ra lamenta Parte_1 illiceità e usurarietà del piano d'ammortamento alla francese, indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale e conseguente nullità del contratto.
In particolare l'appellante si duole sia del superamento del tasso soglia da parte degli interessi convenuti sia dell'invalidità del mutuo per il metodo di costruzione del piano di ammortamento c.d. alla francese.
Nel dettaglio sotto il secondo profilo la sig.ra lamenta la Pt_1
produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art.1283 c.c.
l'indeterminatezza del loro ammontare.
Con il secondo motivo di gravame si censurano errata valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non corrispondenza del
TAEG effettiivo a quello dichiarato in contratto e violazione delle regole di trasparenza. In particolare si censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla divergenza tra il TAEG dichiarato nel contratto e quello effettivamente applicato e sul netto superamento del tasso soglia da parte del TAEG nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento contrattualmente prevista.
Il primo motivo è infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002) si rileva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024), a proposito del mutuo a tasso fisso, ha escluso che l'ammortamento c.d. “alla francese” determini la violazione del dettato di cui all'art.1283 c.c. e quindi si risolva in una pratica illegittima di anatocismo, in quanto ritiene che la quota di interessi in ciascuna rata non sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
Sul punto va rilevato che, come ha chiarito recentissima ordinanza della Suprema Corte (Cfr. Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
Pertanto la Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia (Cfr.
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025) ha statuito che: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Orbene in applicazione dei principi enunciati va ritenuta infondata la doglianza dell'appellante circa l'asserita nullità del mutuo per la semplice previsione di un piano di ammortamento alla c.d. francese e va dunque confermata la statuizione del Tribunale sul punto.
In merito al dedotto superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori convenuti va parimenti condivisa la pronuncia impugnata laddove ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda di nullità del mutuo per usurarietà del tasso di mora.
Ed invero, come ha correttamente rilevato il Tribunale, “parte attrice non ha mai allegato la circostanza dell'avvenuta applicazione del tasso di mora al rapporto di mutuo stipulato né tale dato emerge dalla documentazione in atti”.
Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato.
In merito alla dedotta divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello realmente applicato vanno condivisi i rilievi del Tribunale secondo cui l'omessa indicazione del TAEG tra le condizioni contrattuali del mutuo oggetto di causa non determina la nullità dello stesso, atteso che “la prescrizione dell'obbligo dell'indicazione del
TAEG è stata introdotta solo con la Delibera CICR del 04.03.2003 e quindi in data successiva alla stipula del mutuo, risalente al
05.07.2000”.
Pertanto non potendosi effettuare il confronto tra il TAEG effettivo e quello indicato nel contratto per difetto del secondo la censura relativa alla divergenza tra i due valori va rigettata.
Ad abundantiam va osservato che l'eventuale differenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello in concreto applicato non può determinare l'invalidità della clausola contrattuale in punto di interessi ex art.117 T.U.B ma può solo far sorgere una pretesa risarcitoria del cliente nei confronti dalla banca per violazione del principio di trasparenza.
Sul punto va richiamata la pronuncia della Suprema Corte secondo cui
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. ( Cfr.Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n.
39169). Quanto alla doglianza relativa al superamento del tasso soglia da parte del TAEG previsto per l'ipotesi di estinzione anticipata del piano tale contestazione va ritenuta inammissibile in quanto tardiva;
essa infatti
è stata effettuata per la prima volta in primo grado oltre il termine di ogni attività assertiva coincidente con la prima memoria ex art.183 VI co.c.p.c..
Per completezza si rileva altresì l'infondatezza di tale censura atteso che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.( Cass. civ.Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Alla luce dei rilievi espressi l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%; 3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 7.06.2025
Il Presidente Relatore
(Dott. Maurizio Petrelli)